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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4878 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9632/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALZER AMEDEO e Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in LARGO F.RICHINI 2A MILANO presso il difensore avv. VALZER
AMEDEO
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANI ENRICO Controparte_1 P.IVA_1
e PO CL ( ) VIA DEI GIARDINI, 7 20121 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GOITO,14 C/O LAMBIASE AVV.ENRICO 21052 GALLARATE presso il difensore avv. CASTELLANI ENRICO
FIDUCIARIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CASTELLANI ENRICO e DI SI ( ) VIA DEI GIARDINI, 7 C.F._3
20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA GOITO,14 C/O LAMBIASE AVV.ENRICO
21052 GALLARATE presso il difensore avv. CASTELLANI ENRICO
CONVENUTO
Oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 4.2.2025:
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
I. nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento per le ragioni dedotte negli atti di parte attrice e, per l'effetto, la nullità degli ordini relativi alle operazioni censurate in atti e della gestione di portafogli pagina 1 di 15 prestata dalla Banca, o comunque la nullità degli stessi ordini per la violazione della forma convenzionale e la conseguente inopponibilità al sig. delle Parte_1
perdite maturate nel corso dei rapporti correnti con e con la Controparte_1
e pertanto: Controparte_3
➢ condannare le Società convenute, in solido tra loro, a rifondere al sig.
[...]
l'importo delle minusvalenze registrate nel deposito amministrato e Pt_1 nella gestione patrimoniale per il complessivo ammontare di € 5.442.415, 32
(s.e.o.), oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge ex art. 1284
c.c. dal 28 aprile 2016 al soddisfo, o, in subordine, di € 5.090.991,39, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge ex art. 1284 c.c., dalla chiusura del rapporto all'effettivo pagamento, o, in ogni caso, nella diversa misura ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa, anche all'esito di apposita consulenza tecnica d'ufficio, in ogni caso non inferiore a €
3.701.067,21 s.e.o.;
➢ condannare la a retrocedere al sig. le Controparte_1 Pt_1
commissioni versate per il servizio di gestione di portafogli dal 2012 al 2018, pari a € 668.651,24 (s.e.o.), oltre agli intessi corrisposti per l'apertura di credito dal 2012 alla chiusura del rapporto, pari a € 731.361,07 (s.e.o.), nonché all'importo delle commissioni e delle spese di collocamento incassate dalla
Banca e comunque di ogni onere connesso alle operazioni sui titoli in deposito amministrato, da accertarsi in corso di causa o da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge ex art. 1284
c.c., dalla chiusura dei rapporti all'effettivo pagamento;
➢ dichiarata la nullità del mandato fiduciario MF705 per le ragioni in atti, condannare la a retrocedere al sig. le Controparte_3 Pt_1
commissioni per la gestione dello stesso, nella misura da accertarsi in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
II. nel merito, in via gradata:
- laddove codesto ill.mo Tribunale reputi validamente stipulati i negozi già correnti tra le parti, accertare gli inadempimenti dettagliati in atti e, pertanto, l'avvenuta violazione da parte di delle regole legali e pattizie di condotta Controparte_1
pagina 2 di 15 degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, nonché la compartecipazione della nei predetti inadempimenti, e Controparte_3
dichiarare le predette società responsabili in solido, o comunque pro quota, nei confronti del sig. per i danni patrimoniali da quest'ultimo subiti, così Parte_1 condannando le predette Società convenute, in solido o pro quota, a risarcire l'attore per l'importo da liquidarsi:
➢ quanto alle minusvalenze su titoli, nel complessivo ammontare di €
5.442.415,32 (s.e.o.), oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge ex art. 1284 c.c., dal 28 aprile 2016 al soddisfo o, in subordine, di €
5.090.991,39, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge ex art. 1284 c.c., dalla chiusura dei rapporti all'effettivo pagamento, o, in ogni caso, nella diversa misura ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa, anche all'esito di apposita consulenza tecnica d'ufficio;
➢ e, quanto alla commissioni, spese e interessi corrisposti nel corso dei rapporti, nell'ammontare: (i) di € 668.651,24 (s.e.o.) per il servizio di gestione di portafogli dal 2012 al 2018, (ii) di € 731.361,07 (s.e.o) per intessi corrisposti a fronte dell'apertura di credito, dal 2012 alla chiusura del rapporto, (iii) dell'importo da accertarsi in corso di causa, o comunque ritenuto di giustizia, quanto alle commissioni e spese di collocamento incassate dalla Banca, agli oneri connessi alle operazioni sui titoli in deposito amministrato e ai compensi corrisposti per la gestione del mandato fiduciario;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge ex art. 1284 c.c., dalla chiusura dei rapporti all'effettivo pagamento;
III. in via istruttoria: come già dedotto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.:
- assumere prova per testi a mezzo del dott. c/o Testimone_1 [...]
via Aspromonte 2, Lecco, sui seguenti capitoli: Controparte_4
(i) vero o no che LA, nel 2015, era gestore della posizione fiduciaria MF705, intestata a presso la fiduciaria del Gruppo Parte_1 CP_3
Deutsche Bank;
(ii) vero o no che il 22 settembre 2015 la Direzione Generale di DeBa le espose pagina 3 di 15 la necessità della Banca di profilare come professionale la posizione MF705 riferibile al dott. Pt_1
(iii) vero o no che prima del 22 settembre 2015 il dott. le aveva Pt_1
manifestato, verbalmente o per iscritto (es. a mezzo e-mail), la propria esigenza di essere profilato come cliente professionale;
(iv) vero o no che LA verificò nella stessa giornata del 22 settembre 2015 la sussistenza dei requisiti per la classificazione del dott. quale Pt_1
operatore professionale, identificando le 10 operazioni significative a trimestre nei 4 trimestri precedenti, come da doc. 13 DeBa che le si mostra;
(v) vero o no che nuovamente, il 3 dicembre 2015, il dott. le chiese Pt_1 di essere profilato come cliente professionale nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario di corrispondenza cointestato con la moglie, come da doc. 14 DeBa che le si mostra;
(vi) vero o no che LA verificò nuovamente, il 3 dicembre 2015 la sussistenza dei requisiti per la classificazione del dott. quale operatore Pt_1 professionale, identificando le 10 operazioni significative a trimestre nei 4 trimestri precedenti, come da doc. 14 DeBa che le si mostra.
- ordinare alla la produzione in giudizio di copia degli eventuali Controparte_1
ordini e delle note di eseguito delle operazioni registrate sul deposito amministrato dal mese di giugno 2012 alla chiusura del rapporto, con evidenza di spese e commissioni, degli estratti conto del rapporto nr. 901/880244, nonché di tutti i rapporti intercorsi tra le parti di cui alla presente controversia;
- ordinare alla di produrre l'estratto conto delle Controparte_3
commissioni e dei compensi percepiti dal mese di giugno 2012 alla chiusura del rapporto;
- nonché, come dedotto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., ordinare alla la produzione in giudizio degli originali dei documenti sub docc. Controparte_1
13 e 72 avv.;
- occorrendo, nominare un Consulente tecnico d'ufficio che risponda al seguente quesito:
«Provveda il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché sentite le parti e i pagina 4 di 15 loro consulenti, a:
a) calcolare l'importo delle perdite maturate nelle operazioni censurate in atti dall'attore con riferimento alla gestione patrimoniale e ai titoli in deposito amministrato;
b) calcolare l'ammontare degli importi erogati dall'attore al fine di effettuare gli investimenti finanziari oggetto di causa dal gennaio 2012 alla chiusura del rapporto, dedotti i prelevamenti netti;
c) indicare la soglia di concentrazione dei certificati rispetto al patrimonio attoreo nel quadriennio 2014-2018;
d) calcolare a quanto ammontano le spese, gli interessi e le commissioni addebitate all'attore con riferimento al dossier titoli e alla gestione patrimoniale emarginati in atti, nonché sui conti correnti bancari ad essi collegati, dal 1° gennaio 2012 alla chiusura dei rapporti»;
IV. in ogni caso: condannare le controparti alla rifusione delle spese, anche generali
(15%) e dei compensi di lite, oltre accessori di legge, ex d.m. 55/2014.
Controparte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande proposte dal Sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni compiutamente esposte in
[...] atti;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità formulata dall'attore con riferimento all'asserita inesistenza di un valido contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, ridurre la pretesa del signor in misura corrispondente ai Parte_1 guadagni dello stesso percepiti in ragione delle altre operazioni dallo stesso poste in essere con la Banca attraverso l'interposizione della Fiduciaria;
- nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsiasi forma di responsabilità solidale della
Banca e della , accertare e determinare le quote di responsabilità di ciascuna delle CP_3 convenute;
pagina 5 di 15 IN VIA ISTRUTTORIA: senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere della prova sui fatti di causa che grava integralmente sull'Attore, ammettere la prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: Vero che la corrispondenza email depositata dalla Banca sub docc. 21 – 71 e doc. 78 che si rammostra al teste rappresenta la stampa delle comunicazioni elettroniche tra i funzionari di Controparte_1
e il Sig. registrate sugli account di Su tale capitolo di
[...] Pt_1 Controparte_1 prova si indica quale testimone il Dott. domiciliato presso Testimone_2 Controparte_1
Piazza del Calendario n° 3, 20121 Milano
[...]
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Controparte_3
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande proposte dal Sig. nei confronti di Parte_1 [...] in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni compiutamente Controparte_3 esposte in atti;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsiasi forma di responsabilità solidale della con la Banca, accertare e determinare le quote di responsabilità di ciascuna delle CP_3
convenute; in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio la e la e, Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
premesso di aver intrattenuto con la banca rapporti contrattuali in materia di prestazioni di servizi di investimento sin dal 2007 mediati dalla forma della intestazione alla società fiduciaria integralmente partecipata dalla banca (mandato fiduciario identificato dal codice MF705), per il periodo 2013-2018
(anno di chiusura dei rapporti dedotti in giudizio) ha rilevato e contestato alle società convenute plurimi inadempimenti e violazioni tali da determinare ingenti perdite nei suoi investimenti.
Ha precisato di aver già introdotto un giudizio nei confronti della banca dinanzi al Tribunale di Monza in relazione alla responsabilità della convenuta per le ingenti perdite subite dal suo portafoglio titoli nel pagina 6 di 15 marzo 2020, giudizio nel corso del quale ha potuto venire a conoscenza della condotta illegittima tenuta dalla banca nel periodo antecedente e oggetto del presente giudizio.
Ha dichiarato di aver affidato alla banca tutti i propri risparmi (frutto della vendita dell'azienda di famiglia operante nel settore tessile) che risultava aver erogato del danaro al cliente tuttavia mai entrato nelle sue effettive disponibilità poiché la provvista veniva direttamente convertita in titoli, annotati o nel deposito a custodia o nella gestione patrimoniale accesi presso la stessa banca e che, a loro volta, sia tramite il pegno, sia tramite l'obbligo assunto dalla Fiduciaria venivano sostanzialmente bloccati per garantire il credito della banca. Con questo meccanismo il rischio di credito era interamente a carico del cliente e la banca e la fiduciaria lucravano commissioni e interessi.
Le articolate allegazioni attoree possono essere così riportate in estrema sintesi:
-assenza di un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento validamente sottoscritto con conseguente nullità degli ordini relativi alle operazioni di investimento e della gestione del portafoglio prestata dalla banca e dalla fiduciaria e inopponibilità al sig. delle perdite Parte_1
maturate nel corso dei rapporti con le convenute;
-responsabilità delle convenute anche per la presenza di una profilatura Mifid che lo indica come cliente professionale su richiesta e non più come cliente al dettaglio ma costruita 'a posteriori' in assenza dei presupposti;
-illegittima prestazione di servizi di investimento e costruzione di un portafoglio caratterizzato da una leva esponenziale con investimento in prodotti derivati (quali i Certificate) senza il rispetto del limite investibile indicato nel contratto di gestione;
-particolari modalità di acquisto dei Certificate che non venivano mai acquistati sul mercato secondario, bensì sempre collocati direttamente da o dopo averli espressamente CP_1
confezionati o emessi da istituti con essa in relazioni di affari, in entrambi i casi in evidente conflitto di interesse. Inoltre l'investimento in detti strumenti avveniva prima del loro effettivo confezionamento e pertanto il cliente non riceveva la scheda del prodotto per poter maturare il proprio convincimento prima della sottoscrizione;
non veniva reso edotto dei costi dell'operazione e della situazione di conflitto;
non veniva informato dei profili caratteristici delle utilità sottostanti;
non concludeva, cioè, nulla che fosse conforme alle regole che disciplinano la consulenza nei servizi di investimento e ai dettami di forma convenzionale previsti dal contratto quadro della banca;
pagina 7 di 15 -nullità anche dei singoli ordini di investimento perché in violazione della forma convenzionale prevista per il collocamento dei prodotti finanziari;
-carenza informativa, violazione dei principi di correttezza e trasparenza, omesse valutazioni di adeguatezza sia con riferimento alla leva finanziaria che ha consentito la maturazione dell'esposizione del cliente in Certificate, sia con riferimento ai singoli prodotti venduti (concentrazione nel portafoglio e ricorrente presenza del sottostante Saipem che da solo ha compromesso la posizione netta del
. Pt_1
Ha quindi concluso per la responsabilità solidale di entrambe le convenute chiedendone la condanna alla rifusione dell'importo delle minusvalenze registrate nel deposito amministrato e nella gestione patrimoniale per il complessivo ammontare di € 5.442.415, 32 o in subordine di € 5.090.991,39, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge ex art. 1284 c.c..
Ha chiesto altresì di condannare la banca e la fiduciaria alla restituzione di tutte le commissioni e spese versate relative alle operazioni sui titoli in deposito amministrato.
In ipotesi di ritenuta valida stipulazione dei negozi, accertata la violazione da parte di CP_1
delle regole legali e pattizie di condotta degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento e la concorrente partecipazione della , ha chiesto di condannare le convenute in Controparte_3
solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal sig. da liquidarsi in misura pari alle Pt_1
somme sopra indicate.
Si sono costituite entrambe le convenute che hanno concluso per il rigetto delle domande dell'attore.
ricostruito il rapporto intrattenuto con l'attore e ripercorsi i contratti con lui Controparte_1
stipulati attraverso l'interposizione della , ha evidenziato: Controparte_3
-l'alta esperienza e conoscenza dell'attore dei mercati finanziari, il personale monitoraggio di tutti gli investimenti, la dichiarata finalità speculativa per incrementare il capitale investito anche a rischio elevato;
-la sottoscrizione sia del contratto quadro sia del contratto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari e la richiesta di essere classificato come cliente professionale;
-la presenza di tutti gli ordini contestati secondo le istruzioni conferite alla Fiduciaria e anche sottoscritti da entrambi;
-la corretta informazione sempre fornita dalla banca e, quanto al contestato conflitto di interessi, la preventiva specifica autorizzazione data dall'attore alla banca anche ad operare in conflitto di interessi;
pagina 8 di 15 -la conformità degli investimenti anche sotto i profili della adeguatezza e della appropriatezza secondo gli esiti dei questionari Mifid periodicamente sottoscritti dall'attore;
-la pretestuosità della lamentata operatività sui mercati con una leva finanziaria anomala e sproporzionata in realtà voluta dallo stesso attore con la classificazione quale cliente professionale senza le tutele e le limitazioni di cliente al dettaglio.
Ha eccepito altresì la mancanza di prova del nesso di causa tra la condotta ascritta alla banca e i danni lamentati nonché la responsabilità dello stesso sig. ex art.1227 comma 2 c.c.. Pt_1
La ha ricordato che il 5.7.2007 il sig. sottoscrisse con essa un Controparte_3 Pt_1
contratto di mandato di amministrazione fiduciaria con il quale schermare la titolarità dei beni posseduti presso e dei rapporti con quest'ultima instaurati, beni che a tutti gli effetti di CP_1
legge rimanevano di sua piena ed esclusiva proprietà e in sua libera disponibilità.
Ha quindi affermato di aver sempre agito nel rispetto di quanto concordato nel mandato fiduciario, in conformità alle istruzioni ricevute dal nonché nel rispetto della normativa e ha respinto ogni Pt_1
addebito di responsabilità, rivendicando di aver adempiuto correttamente e per tempo a tutte le richieste che le venivano espressamente inviate da parte dell'attore, nei limiti dei poteri conferitile e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.
Alla prima udienza sono stati assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c..
Respinte le istanze istruttorie di parte attrice, sulle conclusioni delle parti come precisate per l'udienza del 4.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
Nonostante l'espresso invito al rispetto del dovere di chiarezza e di sinteticità espositiva fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a. che esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile (cfr Cass. n.11339/2021, Cass. n. 8009/2019, Cass. n.9570/2017, Cass.
n.21297/2016), le parti nella redazione sia delle memorie istruttorie sia degli atti conclusivi non sempre si sono attenute al predetto principio, appesantendo e rendendo più gravoso lo studio della controversia, spesso con non necessarie ripetizioni di fatti e reiterazioni di concetti già ampiamente illustrati.
***
Le domande dell'attore non possono trovare accoglimento. pagina 9 di 15 Il sig. a partire dal settembre 2015 ha operato come cliente professionale dopo aver chiesto ed Pt_1
ottenuto dalla banca di essere classificato come tale ai fini della normativa MIFID (doc. 14 banca).
L'allegazione attorea secondo la quale si tratterebbe di una classificazione operata dalle convenute 'a posteriori' per giustificare le condotte illegittime è priva di fondamento e in aperto contrasto con il documento richiamato, sottoscritto anche dal Pt_1
Rileva altresì che a seguito della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi alla clientela al dettaglio, la classificazione per l'attore come cliente professionale era connessa alla possibilità di continuare la medesima operatività sul mercato nell'ambito del rapporto fiduciario identificato con il codice MF705.
Nella richiesta di modifica l'attore ha dichiarato: “di aver ricevuto copia del “kit informativo” e di averne preso piena conoscenza”; “di conoscere in modo approfondito gli strumenti finanziari,
(compresi gli strumenti derivati)” e “di aver un adeguato livello di conoscenza ed esperienza, di conoscere le operazioni o i servizi previsti, di essere in grado di adottare consapevolmente decisioni in materia di investimenti, di comprendere i rischi assunti e che il valore del mio portafoglio in strumenti finanziari è superiore a 500.000 €”.
Il funzionario della banca dichiarava di aver verificato che il signor possedesse i Parte_1
requisiti necessari per essere considerato e classificato cliente professionale in allineamento al mandato fiduciario di cui risulta fiduciante (sempre sub doc 14 banca) che neppure parte attrice ha puntualmente contestato.
Neppure risulta che l'attore abbia mai comunicato alcuna modifica dei requisiti o chiesto di cambiare la propria classificazione.
E' infondata anche la doglianza inerente alla mancata stipulazione di un contratto quadro ex art. 23
TUF.
In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro imposta dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 è adempiuto anche quando le parti richiamino per iscritto elementi contenuti in un diverso atto, cui espressamente e specificamente si riportano (così massimata Cass. n.
8751/18).
Inoltre la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 1653/18; come già ricordato da questo Tribunale nella sentenza depositata dalla banca) ha riconosciuto che la previsione normativa della stipulazione di un contratto quadro, a cui far seguire atti negoziali esecutivi (concepita essenzialmente per i servizi di negoziazione, pagina 10 di 15 ricezione e trasmissione di ordini), non esclude la possibilità di compendiare in un unico documento contrattuale il contenuto del contratto-quadro e quello del contratto di gestione di portafogli, a condizione che il documento contenga anche gli elementi necessari di detto ultimo contratto, che per sua natura ben può venire in essere nel momento stesso in cui si realizza il primo contatto negoziale tra l'intermediario ed il cliente;
l'art.37 del Regolamento Consob 16190/2007 si limita a prescrivere un contenuto aggiuntivo per il tipo di contratto di cui si tratta, rispetto a quello dettato per il contratto di base, senza affatto prevedere la necessità- che del resto sarebbe priva di un qualche fondamento razionale- di una duplicazione dei documenti contrattuali.
Nel presente giudizio i contratti sottoscritti di cui l'attore ha dichiarato di aver ricevuto copia costituiscono un valido contratto quadro in materia di investimenti poiché essi nell'insieme disciplinano tutti i contenuti richiesti dall'art. 37 Reg. Consob con riferimento ad un contratto quadro.
In particolare risultano sottoscritti (come da elenco della banca non contestato):
-il contratto di gestione patrimoniale di portafogli datato 2 maggio 2012 (doc. 7), la cui linea di gestione è stata per ben due volte modificata dal Sig. sempre per iscritto, in data 2 dicembre Pt_1
2013 e in data 24 settembre 2015 (doc. 7 a e doc. 7 b);
-l'accordo di raccolta ordini e negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari derivati (Futures e
Opzioni) datato 20 aprile 2010 (doc. 5);
-il contratto per la prestazione dei servizi di investimento in data 15 luglio 2016 (doc. 3);
-il contratto di deposito titoli in amministrazione fiduciaria n. 901/75/822148 datato 20 aprile 2010
(doc. 4);
-il contratto di deposito a custodia e amministrazione strumenti finanziari n. 825382 datato 16 maggio
2017 (doc. 6).
Va inoltre rilevato che quanto previsto dal Regolamento Consob n. 16190/2007 agli artt. 37 e 38 con riferimento al c.d. contratto quadro riguarda lo svolgimento dei servizi che un intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio, mentre il non è un cliente al dettaglio, ma è un cliente professionale, Pt_1
come si è già detto.
E' opportuno ricordare ora che in data 5 luglio 2007 (doc. 1 convenuta ) il sig. al CP_3 Pt_1 fine di mantenere la massima riservatezza, ha stipulato con la società un Controparte_3
contratto di mandato di amministrazione fiduciaria per intrattenere il rapporto di intermediazione mobiliare mediante l'utilizzo di una società fiduciaria appartenente al medesimo gruppo bancario. pagina 11 di 15 Con tale contratto è stato conferito alla fiduciaria il potere di amministrare, in nome proprio ma per conto e a spese esclusive del i beni precisati con lettera a parte (i “Beni”). È precisato che tali Pt_1
beni sono a tutti gli effetti di legge di piena proprietà del fiduciante e in sua libera disponibilità.
In conformità alle previsioni della Comunicazione Consob DIN/6022348 del 10 marzo 2006 secondo cui “il cliente/fiduciante deve essere reso identificabile in modo univoco attraverso l'attribuzione di un codice convenzionale”, è stato assegnato al il codice convenzionale “MF 705”. Pt_1
Le società fiduciarie c.d. “statiche” non hanno alcun diritto di disporre discrezionalmente dei diritti e beni alle stesse attribuiti, dovendo in ogni situazione richiedere al fiduciante dettagliate istruzioni per l'esercizio dei relativi diritti, come ad esempio per la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari e più in generale per ogni investimento di beni o di prodotti finanziari. L'art.7 regola i poteri conferiti alla fiduciaria con la previsione che (punto 7.7.) il fiduciante dovrà formulare per iscritto alla fiduciaria tutte le istruzioni e le comunicazioni richieste per l'esecuzione del mandato o relative allo stesso.
Il successivo art.8 regola i termini per la modifica dei poteri conferiti alla fiduciaria con massima libertà per il fiduciante (che non risulta mai esercitata).
L'art.
7.5 del mandato fiduciario prevede espressamente che: Al fine di dare esecuzione agli ordini di investimento o disinvestimento dei beni, il FIDUCIANTE conviene con la di CP_3
sottoscrivere un contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari (d'ora innanzi CONTRATTO) con Parte_2
A tale fine il FIDUCIANTE dichiara di aver preso integrale e attenta visione delle clausole del
CONTRATTO, di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui al regolamento Consob 11522/1998, nonché di essere stato adeguatamente informato sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del suddetto contratto e delle operazioni effettuabili tramite lo stesso.
Il ha rappresentato alla e, tramite questa, alla BANCA, pur consapevole CP_5 CP_3
della possibilità contraria, attraverso la compilazione dell'apposita scheda informativa finanziaria, qui allegata, la propria esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, i propri obiettivi di investimento e la propria propensione al rischio, e si impegna a comunicare alla CP_3
eventuali variazioni delle predette informazioni. Il CONTRATTO verrà sottoscritto dalla
FIDUCIARIA, specificando - secondo quanto disposto nell'apposito accordo integrativo da concludersi fra questa e la BANCA, che in copia verrà consegnato al FIDUCIANTE- che trattasi di un pagina 12 di 15 CONTRATTO concluso e sottoscritto per conto del FIDUCIANTE, identificato da un codice convenzionale.
In qualsiasi momento il FIDUCIANTE potrà rendersi palese alla BANCA mediante comunicazione scritta, riportando il suo codice convenzionale ed esibendo copia del presente mandato. Copia della comunicazione di palesamento dovrà essere inviata prontamente anche alla FIDUCIARIA. A seguito del palesamento, il FIDUCIANTE potrà richiedere alla BANCA solo informazioni, dati, chiarimenti contratto e sugli investimenti eseguiti;
in conformità a quanto previsto dall'art. 21 il FIDUCIANTE non potrà dare ordini di investimento e di disinvestimento aventi ad oggetto i BENI.
L'art. 21 prevede che è fatto divieto al fiduciante di compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione o di operare direttamente a nome della Fiduciaria in relazione ai Beni, effettuando o ricevendo pagamenti, divieto la cui violazione attribuisce alla Fiduciaria la facoltà di recedere, per giusta causa, dal mandato.
Anche in relazione agli specifici ordini contestati dall'attore, risulta documentalmente dimostrato dalla convenuta (sub doc.16 da a a m) che l'attore ha conferito alla fiduciaria tutte le istruzioni relative agli investimenti dallo stesso eseguiti;
la fiduciaria ha a sua volta conferito le istruzioni alla banca che ha quindi sottoposto alla fiduciaria, ed essa al i moduli relativi a ciascun investimento poi Pt_1
debitamente sottoscritti sia dalla fiduciaria, sia dall'attore; la attestazione della informativa ricevuta anche circa la potenziale esistenza di un conflitto di interessi nell'operazione e sui fattori di rischio.
Risulta così priva di fondamento ogni doglianza di nullità dei singoli ordini di investimento perché in violazione della forma convenzionale prevista per il collocamento dei prodotti finanziari nonché di carenza informativa e per aver agito in conflitto di interessi, espressamente autorizzata, asserzione peraltro affatto priva del riferimento a specifiche operazioni che sarebbero caratterizzate da tale profilo illegittimo.
Ancora con riferimento agli ordini contestati e ai profili di contestazione, è documentale che le indicazioni dei certificati da sottoscrivere provenissero dal cliente così come dal cliente la richiesta di addebito in un momento successivo (doc.33 banca: “chiusura strike oggi e addebito se possibile verso fine mese o oltre”; cfr anche doc.41).
La censura relativa all'affidamento di una leva finanziaria sproporzionata non pare tenere nella dovuta considerazione l'accertato profilo di cliente professionale da riconoscersi all'attore oltre ad essere pagina 13 di 15 compatibile con il patrimonio dell'attore e con la sua dichiarata propensione ad investimenti ad alto rischio.
Va rilevato che in tutti i questionari Mifid sottoscritti dall'attore direttamente o per il tramite della fiduciaria, a partire da quello del 2010 (e così nel 2012, 2015 e 2017), ha sempre Parte_1
dichiarato di avere un obiettivo di investimento diretto ad incrementare il capitale investito anche a fronte di un rischio molto alto e di conoscere tutte le tipologie di strumenti finanziari (cfr docc. 13, 14,
15 e 20 attore).
Parimenti infondata la censura di omessa valutazione di adeguatezza e appropriatezza.
Si è già osservato che la banca ha adempiuto ai propri doveri informativi sia assumendo dal sig. le dichiarazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in Pt_1
strumenti finanziari, alla sua situazione e ai suoi obiettivi (non certo di mera conservazione del patrimonio) e quindi valutando che le operazioni oggetto di investimento fossero adeguate a detti obiettivi del cliente nella consapevolezza del cliente della loro rischiosità.
Si condivide la argomentazione della convenuta che ha ricordato come il dovere dell'intermediario relativo alle operazioni in certificates effettuate nell'ambito del rapporto di esecuzione ordini fosse limitato alla valutazione di appropriatezza ai sensi degli artt. 41 e 42 del Regolamento Consob
16190/2007 e non a quello di adeguatezza di cui agli artt. 39 e 40 del medesimo Regolamento. Tra le parti infatti non risulta stipulato alcun contratto di consulenza, e le operazioni in certificate censurate sono state disposte esclusivamente su ordine del sig. e non in regime di consulenza. Pt_1
La banca ha prodotto altresì diverse mail intercorse tra e un funzionario dell'istituto Parte_1
(docc. da 21 a 44) dal contenuto delle quali ben emerge la ottima conoscenza dei mercati finanziari da parte del primo, la sua assoluta autonomia nella scelta degli investimenti da fare e la piena consapevolezza dei relativi rischi, anche di quelli associati ai certificates nei quali investiva, nonchè del rischio che l'andamento negativo dei titoli sottostanti il certificato potesse pregiudicarne il rimborso;
tanto che l'attore ne disponeva la vendita a precise condizioni (anche di quelli contestati) allorché questi toccavano la barriera oppure ne chiedeva la ristrutturazione (documenti indicati e anche docc. da
58 a 70).
Conclusivamente non sono emerse condotte della banca e della Fiduciaria contrarie alla legge, alla normativa applicabile e agli accordi conclusi con l'attore e tutte le doglianze attoree non hanno trovato riscontro alcuno e sono risultate in massima parte smentite dai documenti prodotti. pagina 14 di 15 Il rigetto delle domande dell'attore per le ragioni illustrate rende superfluo l'esame di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta le domande di Parte_1
-condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
delle spese del presente giudizio che si liquidano in favore di ciascuna parte convenuta in €
[...]
49.271,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva.
Milano, 16 giugno 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9632/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALZER AMEDEO e Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in LARGO F.RICHINI 2A MILANO presso il difensore avv. VALZER
AMEDEO
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANI ENRICO Controparte_1 P.IVA_1
e PO CL ( ) VIA DEI GIARDINI, 7 20121 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GOITO,14 C/O LAMBIASE AVV.ENRICO 21052 GALLARATE presso il difensore avv. CASTELLANI ENRICO
FIDUCIARIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CASTELLANI ENRICO e DI SI ( ) VIA DEI GIARDINI, 7 C.F._3
20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA GOITO,14 C/O LAMBIASE AVV.ENRICO
21052 GALLARATE presso il difensore avv. CASTELLANI ENRICO
CONVENUTO
Oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 4.2.2025:
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
I. nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento per le ragioni dedotte negli atti di parte attrice e, per l'effetto, la nullità degli ordini relativi alle operazioni censurate in atti e della gestione di portafogli pagina 1 di 15 prestata dalla Banca, o comunque la nullità degli stessi ordini per la violazione della forma convenzionale e la conseguente inopponibilità al sig. delle Parte_1
perdite maturate nel corso dei rapporti correnti con e con la Controparte_1
e pertanto: Controparte_3
➢ condannare le Società convenute, in solido tra loro, a rifondere al sig.
[...]
l'importo delle minusvalenze registrate nel deposito amministrato e Pt_1 nella gestione patrimoniale per il complessivo ammontare di € 5.442.415, 32
(s.e.o.), oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge ex art. 1284
c.c. dal 28 aprile 2016 al soddisfo, o, in subordine, di € 5.090.991,39, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge ex art. 1284 c.c., dalla chiusura del rapporto all'effettivo pagamento, o, in ogni caso, nella diversa misura ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa, anche all'esito di apposita consulenza tecnica d'ufficio, in ogni caso non inferiore a €
3.701.067,21 s.e.o.;
➢ condannare la a retrocedere al sig. le Controparte_1 Pt_1
commissioni versate per il servizio di gestione di portafogli dal 2012 al 2018, pari a € 668.651,24 (s.e.o.), oltre agli intessi corrisposti per l'apertura di credito dal 2012 alla chiusura del rapporto, pari a € 731.361,07 (s.e.o.), nonché all'importo delle commissioni e delle spese di collocamento incassate dalla
Banca e comunque di ogni onere connesso alle operazioni sui titoli in deposito amministrato, da accertarsi in corso di causa o da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge ex art. 1284
c.c., dalla chiusura dei rapporti all'effettivo pagamento;
➢ dichiarata la nullità del mandato fiduciario MF705 per le ragioni in atti, condannare la a retrocedere al sig. le Controparte_3 Pt_1
commissioni per la gestione dello stesso, nella misura da accertarsi in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
II. nel merito, in via gradata:
- laddove codesto ill.mo Tribunale reputi validamente stipulati i negozi già correnti tra le parti, accertare gli inadempimenti dettagliati in atti e, pertanto, l'avvenuta violazione da parte di delle regole legali e pattizie di condotta Controparte_1
pagina 2 di 15 degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, nonché la compartecipazione della nei predetti inadempimenti, e Controparte_3
dichiarare le predette società responsabili in solido, o comunque pro quota, nei confronti del sig. per i danni patrimoniali da quest'ultimo subiti, così Parte_1 condannando le predette Società convenute, in solido o pro quota, a risarcire l'attore per l'importo da liquidarsi:
➢ quanto alle minusvalenze su titoli, nel complessivo ammontare di €
5.442.415,32 (s.e.o.), oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge ex art. 1284 c.c., dal 28 aprile 2016 al soddisfo o, in subordine, di €
5.090.991,39, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge ex art. 1284 c.c., dalla chiusura dei rapporti all'effettivo pagamento, o, in ogni caso, nella diversa misura ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa, anche all'esito di apposita consulenza tecnica d'ufficio;
➢ e, quanto alla commissioni, spese e interessi corrisposti nel corso dei rapporti, nell'ammontare: (i) di € 668.651,24 (s.e.o.) per il servizio di gestione di portafogli dal 2012 al 2018, (ii) di € 731.361,07 (s.e.o) per intessi corrisposti a fronte dell'apertura di credito, dal 2012 alla chiusura del rapporto, (iii) dell'importo da accertarsi in corso di causa, o comunque ritenuto di giustizia, quanto alle commissioni e spese di collocamento incassate dalla Banca, agli oneri connessi alle operazioni sui titoli in deposito amministrato e ai compensi corrisposti per la gestione del mandato fiduciario;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge ex art. 1284 c.c., dalla chiusura dei rapporti all'effettivo pagamento;
III. in via istruttoria: come già dedotto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.:
- assumere prova per testi a mezzo del dott. c/o Testimone_1 [...]
via Aspromonte 2, Lecco, sui seguenti capitoli: Controparte_4
(i) vero o no che LA, nel 2015, era gestore della posizione fiduciaria MF705, intestata a presso la fiduciaria del Gruppo Parte_1 CP_3
Deutsche Bank;
(ii) vero o no che il 22 settembre 2015 la Direzione Generale di DeBa le espose pagina 3 di 15 la necessità della Banca di profilare come professionale la posizione MF705 riferibile al dott. Pt_1
(iii) vero o no che prima del 22 settembre 2015 il dott. le aveva Pt_1
manifestato, verbalmente o per iscritto (es. a mezzo e-mail), la propria esigenza di essere profilato come cliente professionale;
(iv) vero o no che LA verificò nella stessa giornata del 22 settembre 2015 la sussistenza dei requisiti per la classificazione del dott. quale Pt_1
operatore professionale, identificando le 10 operazioni significative a trimestre nei 4 trimestri precedenti, come da doc. 13 DeBa che le si mostra;
(v) vero o no che nuovamente, il 3 dicembre 2015, il dott. le chiese Pt_1 di essere profilato come cliente professionale nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario di corrispondenza cointestato con la moglie, come da doc. 14 DeBa che le si mostra;
(vi) vero o no che LA verificò nuovamente, il 3 dicembre 2015 la sussistenza dei requisiti per la classificazione del dott. quale operatore Pt_1 professionale, identificando le 10 operazioni significative a trimestre nei 4 trimestri precedenti, come da doc. 14 DeBa che le si mostra.
- ordinare alla la produzione in giudizio di copia degli eventuali Controparte_1
ordini e delle note di eseguito delle operazioni registrate sul deposito amministrato dal mese di giugno 2012 alla chiusura del rapporto, con evidenza di spese e commissioni, degli estratti conto del rapporto nr. 901/880244, nonché di tutti i rapporti intercorsi tra le parti di cui alla presente controversia;
- ordinare alla di produrre l'estratto conto delle Controparte_3
commissioni e dei compensi percepiti dal mese di giugno 2012 alla chiusura del rapporto;
- nonché, come dedotto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., ordinare alla la produzione in giudizio degli originali dei documenti sub docc. Controparte_1
13 e 72 avv.;
- occorrendo, nominare un Consulente tecnico d'ufficio che risponda al seguente quesito:
«Provveda il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché sentite le parti e i pagina 4 di 15 loro consulenti, a:
a) calcolare l'importo delle perdite maturate nelle operazioni censurate in atti dall'attore con riferimento alla gestione patrimoniale e ai titoli in deposito amministrato;
b) calcolare l'ammontare degli importi erogati dall'attore al fine di effettuare gli investimenti finanziari oggetto di causa dal gennaio 2012 alla chiusura del rapporto, dedotti i prelevamenti netti;
c) indicare la soglia di concentrazione dei certificati rispetto al patrimonio attoreo nel quadriennio 2014-2018;
d) calcolare a quanto ammontano le spese, gli interessi e le commissioni addebitate all'attore con riferimento al dossier titoli e alla gestione patrimoniale emarginati in atti, nonché sui conti correnti bancari ad essi collegati, dal 1° gennaio 2012 alla chiusura dei rapporti»;
IV. in ogni caso: condannare le controparti alla rifusione delle spese, anche generali
(15%) e dei compensi di lite, oltre accessori di legge, ex d.m. 55/2014.
Controparte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande proposte dal Sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni compiutamente esposte in
[...] atti;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità formulata dall'attore con riferimento all'asserita inesistenza di un valido contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, ridurre la pretesa del signor in misura corrispondente ai Parte_1 guadagni dello stesso percepiti in ragione delle altre operazioni dallo stesso poste in essere con la Banca attraverso l'interposizione della Fiduciaria;
- nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsiasi forma di responsabilità solidale della
Banca e della , accertare e determinare le quote di responsabilità di ciascuna delle CP_3 convenute;
pagina 5 di 15 IN VIA ISTRUTTORIA: senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere della prova sui fatti di causa che grava integralmente sull'Attore, ammettere la prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: Vero che la corrispondenza email depositata dalla Banca sub docc. 21 – 71 e doc. 78 che si rammostra al teste rappresenta la stampa delle comunicazioni elettroniche tra i funzionari di Controparte_1
e il Sig. registrate sugli account di Su tale capitolo di
[...] Pt_1 Controparte_1 prova si indica quale testimone il Dott. domiciliato presso Testimone_2 Controparte_1
Piazza del Calendario n° 3, 20121 Milano
[...]
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Controparte_3
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande proposte dal Sig. nei confronti di Parte_1 [...] in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni compiutamente Controparte_3 esposte in atti;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsiasi forma di responsabilità solidale della con la Banca, accertare e determinare le quote di responsabilità di ciascuna delle CP_3
convenute; in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio la e la e, Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
premesso di aver intrattenuto con la banca rapporti contrattuali in materia di prestazioni di servizi di investimento sin dal 2007 mediati dalla forma della intestazione alla società fiduciaria integralmente partecipata dalla banca (mandato fiduciario identificato dal codice MF705), per il periodo 2013-2018
(anno di chiusura dei rapporti dedotti in giudizio) ha rilevato e contestato alle società convenute plurimi inadempimenti e violazioni tali da determinare ingenti perdite nei suoi investimenti.
Ha precisato di aver già introdotto un giudizio nei confronti della banca dinanzi al Tribunale di Monza in relazione alla responsabilità della convenuta per le ingenti perdite subite dal suo portafoglio titoli nel pagina 6 di 15 marzo 2020, giudizio nel corso del quale ha potuto venire a conoscenza della condotta illegittima tenuta dalla banca nel periodo antecedente e oggetto del presente giudizio.
Ha dichiarato di aver affidato alla banca tutti i propri risparmi (frutto della vendita dell'azienda di famiglia operante nel settore tessile) che risultava aver erogato del danaro al cliente tuttavia mai entrato nelle sue effettive disponibilità poiché la provvista veniva direttamente convertita in titoli, annotati o nel deposito a custodia o nella gestione patrimoniale accesi presso la stessa banca e che, a loro volta, sia tramite il pegno, sia tramite l'obbligo assunto dalla Fiduciaria venivano sostanzialmente bloccati per garantire il credito della banca. Con questo meccanismo il rischio di credito era interamente a carico del cliente e la banca e la fiduciaria lucravano commissioni e interessi.
Le articolate allegazioni attoree possono essere così riportate in estrema sintesi:
-assenza di un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento validamente sottoscritto con conseguente nullità degli ordini relativi alle operazioni di investimento e della gestione del portafoglio prestata dalla banca e dalla fiduciaria e inopponibilità al sig. delle perdite Parte_1
maturate nel corso dei rapporti con le convenute;
-responsabilità delle convenute anche per la presenza di una profilatura Mifid che lo indica come cliente professionale su richiesta e non più come cliente al dettaglio ma costruita 'a posteriori' in assenza dei presupposti;
-illegittima prestazione di servizi di investimento e costruzione di un portafoglio caratterizzato da una leva esponenziale con investimento in prodotti derivati (quali i Certificate) senza il rispetto del limite investibile indicato nel contratto di gestione;
-particolari modalità di acquisto dei Certificate che non venivano mai acquistati sul mercato secondario, bensì sempre collocati direttamente da o dopo averli espressamente CP_1
confezionati o emessi da istituti con essa in relazioni di affari, in entrambi i casi in evidente conflitto di interesse. Inoltre l'investimento in detti strumenti avveniva prima del loro effettivo confezionamento e pertanto il cliente non riceveva la scheda del prodotto per poter maturare il proprio convincimento prima della sottoscrizione;
non veniva reso edotto dei costi dell'operazione e della situazione di conflitto;
non veniva informato dei profili caratteristici delle utilità sottostanti;
non concludeva, cioè, nulla che fosse conforme alle regole che disciplinano la consulenza nei servizi di investimento e ai dettami di forma convenzionale previsti dal contratto quadro della banca;
pagina 7 di 15 -nullità anche dei singoli ordini di investimento perché in violazione della forma convenzionale prevista per il collocamento dei prodotti finanziari;
-carenza informativa, violazione dei principi di correttezza e trasparenza, omesse valutazioni di adeguatezza sia con riferimento alla leva finanziaria che ha consentito la maturazione dell'esposizione del cliente in Certificate, sia con riferimento ai singoli prodotti venduti (concentrazione nel portafoglio e ricorrente presenza del sottostante Saipem che da solo ha compromesso la posizione netta del
. Pt_1
Ha quindi concluso per la responsabilità solidale di entrambe le convenute chiedendone la condanna alla rifusione dell'importo delle minusvalenze registrate nel deposito amministrato e nella gestione patrimoniale per il complessivo ammontare di € 5.442.415, 32 o in subordine di € 5.090.991,39, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge ex art. 1284 c.c..
Ha chiesto altresì di condannare la banca e la fiduciaria alla restituzione di tutte le commissioni e spese versate relative alle operazioni sui titoli in deposito amministrato.
In ipotesi di ritenuta valida stipulazione dei negozi, accertata la violazione da parte di CP_1
delle regole legali e pattizie di condotta degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento e la concorrente partecipazione della , ha chiesto di condannare le convenute in Controparte_3
solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal sig. da liquidarsi in misura pari alle Pt_1
somme sopra indicate.
Si sono costituite entrambe le convenute che hanno concluso per il rigetto delle domande dell'attore.
ricostruito il rapporto intrattenuto con l'attore e ripercorsi i contratti con lui Controparte_1
stipulati attraverso l'interposizione della , ha evidenziato: Controparte_3
-l'alta esperienza e conoscenza dell'attore dei mercati finanziari, il personale monitoraggio di tutti gli investimenti, la dichiarata finalità speculativa per incrementare il capitale investito anche a rischio elevato;
-la sottoscrizione sia del contratto quadro sia del contratto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari e la richiesta di essere classificato come cliente professionale;
-la presenza di tutti gli ordini contestati secondo le istruzioni conferite alla Fiduciaria e anche sottoscritti da entrambi;
-la corretta informazione sempre fornita dalla banca e, quanto al contestato conflitto di interessi, la preventiva specifica autorizzazione data dall'attore alla banca anche ad operare in conflitto di interessi;
pagina 8 di 15 -la conformità degli investimenti anche sotto i profili della adeguatezza e della appropriatezza secondo gli esiti dei questionari Mifid periodicamente sottoscritti dall'attore;
-la pretestuosità della lamentata operatività sui mercati con una leva finanziaria anomala e sproporzionata in realtà voluta dallo stesso attore con la classificazione quale cliente professionale senza le tutele e le limitazioni di cliente al dettaglio.
Ha eccepito altresì la mancanza di prova del nesso di causa tra la condotta ascritta alla banca e i danni lamentati nonché la responsabilità dello stesso sig. ex art.1227 comma 2 c.c.. Pt_1
La ha ricordato che il 5.7.2007 il sig. sottoscrisse con essa un Controparte_3 Pt_1
contratto di mandato di amministrazione fiduciaria con il quale schermare la titolarità dei beni posseduti presso e dei rapporti con quest'ultima instaurati, beni che a tutti gli effetti di CP_1
legge rimanevano di sua piena ed esclusiva proprietà e in sua libera disponibilità.
Ha quindi affermato di aver sempre agito nel rispetto di quanto concordato nel mandato fiduciario, in conformità alle istruzioni ricevute dal nonché nel rispetto della normativa e ha respinto ogni Pt_1
addebito di responsabilità, rivendicando di aver adempiuto correttamente e per tempo a tutte le richieste che le venivano espressamente inviate da parte dell'attore, nei limiti dei poteri conferitile e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.
Alla prima udienza sono stati assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c..
Respinte le istanze istruttorie di parte attrice, sulle conclusioni delle parti come precisate per l'udienza del 4.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
Nonostante l'espresso invito al rispetto del dovere di chiarezza e di sinteticità espositiva fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a. che esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile (cfr Cass. n.11339/2021, Cass. n. 8009/2019, Cass. n.9570/2017, Cass.
n.21297/2016), le parti nella redazione sia delle memorie istruttorie sia degli atti conclusivi non sempre si sono attenute al predetto principio, appesantendo e rendendo più gravoso lo studio della controversia, spesso con non necessarie ripetizioni di fatti e reiterazioni di concetti già ampiamente illustrati.
***
Le domande dell'attore non possono trovare accoglimento. pagina 9 di 15 Il sig. a partire dal settembre 2015 ha operato come cliente professionale dopo aver chiesto ed Pt_1
ottenuto dalla banca di essere classificato come tale ai fini della normativa MIFID (doc. 14 banca).
L'allegazione attorea secondo la quale si tratterebbe di una classificazione operata dalle convenute 'a posteriori' per giustificare le condotte illegittime è priva di fondamento e in aperto contrasto con il documento richiamato, sottoscritto anche dal Pt_1
Rileva altresì che a seguito della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi alla clientela al dettaglio, la classificazione per l'attore come cliente professionale era connessa alla possibilità di continuare la medesima operatività sul mercato nell'ambito del rapporto fiduciario identificato con il codice MF705.
Nella richiesta di modifica l'attore ha dichiarato: “di aver ricevuto copia del “kit informativo” e di averne preso piena conoscenza”; “di conoscere in modo approfondito gli strumenti finanziari,
(compresi gli strumenti derivati)” e “di aver un adeguato livello di conoscenza ed esperienza, di conoscere le operazioni o i servizi previsti, di essere in grado di adottare consapevolmente decisioni in materia di investimenti, di comprendere i rischi assunti e che il valore del mio portafoglio in strumenti finanziari è superiore a 500.000 €”.
Il funzionario della banca dichiarava di aver verificato che il signor possedesse i Parte_1
requisiti necessari per essere considerato e classificato cliente professionale in allineamento al mandato fiduciario di cui risulta fiduciante (sempre sub doc 14 banca) che neppure parte attrice ha puntualmente contestato.
Neppure risulta che l'attore abbia mai comunicato alcuna modifica dei requisiti o chiesto di cambiare la propria classificazione.
E' infondata anche la doglianza inerente alla mancata stipulazione di un contratto quadro ex art. 23
TUF.
In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro imposta dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 è adempiuto anche quando le parti richiamino per iscritto elementi contenuti in un diverso atto, cui espressamente e specificamente si riportano (così massimata Cass. n.
8751/18).
Inoltre la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 1653/18; come già ricordato da questo Tribunale nella sentenza depositata dalla banca) ha riconosciuto che la previsione normativa della stipulazione di un contratto quadro, a cui far seguire atti negoziali esecutivi (concepita essenzialmente per i servizi di negoziazione, pagina 10 di 15 ricezione e trasmissione di ordini), non esclude la possibilità di compendiare in un unico documento contrattuale il contenuto del contratto-quadro e quello del contratto di gestione di portafogli, a condizione che il documento contenga anche gli elementi necessari di detto ultimo contratto, che per sua natura ben può venire in essere nel momento stesso in cui si realizza il primo contatto negoziale tra l'intermediario ed il cliente;
l'art.37 del Regolamento Consob 16190/2007 si limita a prescrivere un contenuto aggiuntivo per il tipo di contratto di cui si tratta, rispetto a quello dettato per il contratto di base, senza affatto prevedere la necessità- che del resto sarebbe priva di un qualche fondamento razionale- di una duplicazione dei documenti contrattuali.
Nel presente giudizio i contratti sottoscritti di cui l'attore ha dichiarato di aver ricevuto copia costituiscono un valido contratto quadro in materia di investimenti poiché essi nell'insieme disciplinano tutti i contenuti richiesti dall'art. 37 Reg. Consob con riferimento ad un contratto quadro.
In particolare risultano sottoscritti (come da elenco della banca non contestato):
-il contratto di gestione patrimoniale di portafogli datato 2 maggio 2012 (doc. 7), la cui linea di gestione è stata per ben due volte modificata dal Sig. sempre per iscritto, in data 2 dicembre Pt_1
2013 e in data 24 settembre 2015 (doc. 7 a e doc. 7 b);
-l'accordo di raccolta ordini e negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari derivati (Futures e
Opzioni) datato 20 aprile 2010 (doc. 5);
-il contratto per la prestazione dei servizi di investimento in data 15 luglio 2016 (doc. 3);
-il contratto di deposito titoli in amministrazione fiduciaria n. 901/75/822148 datato 20 aprile 2010
(doc. 4);
-il contratto di deposito a custodia e amministrazione strumenti finanziari n. 825382 datato 16 maggio
2017 (doc. 6).
Va inoltre rilevato che quanto previsto dal Regolamento Consob n. 16190/2007 agli artt. 37 e 38 con riferimento al c.d. contratto quadro riguarda lo svolgimento dei servizi che un intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio, mentre il non è un cliente al dettaglio, ma è un cliente professionale, Pt_1
come si è già detto.
E' opportuno ricordare ora che in data 5 luglio 2007 (doc. 1 convenuta ) il sig. al CP_3 Pt_1 fine di mantenere la massima riservatezza, ha stipulato con la società un Controparte_3
contratto di mandato di amministrazione fiduciaria per intrattenere il rapporto di intermediazione mobiliare mediante l'utilizzo di una società fiduciaria appartenente al medesimo gruppo bancario. pagina 11 di 15 Con tale contratto è stato conferito alla fiduciaria il potere di amministrare, in nome proprio ma per conto e a spese esclusive del i beni precisati con lettera a parte (i “Beni”). È precisato che tali Pt_1
beni sono a tutti gli effetti di legge di piena proprietà del fiduciante e in sua libera disponibilità.
In conformità alle previsioni della Comunicazione Consob DIN/6022348 del 10 marzo 2006 secondo cui “il cliente/fiduciante deve essere reso identificabile in modo univoco attraverso l'attribuzione di un codice convenzionale”, è stato assegnato al il codice convenzionale “MF 705”. Pt_1
Le società fiduciarie c.d. “statiche” non hanno alcun diritto di disporre discrezionalmente dei diritti e beni alle stesse attribuiti, dovendo in ogni situazione richiedere al fiduciante dettagliate istruzioni per l'esercizio dei relativi diritti, come ad esempio per la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari e più in generale per ogni investimento di beni o di prodotti finanziari. L'art.7 regola i poteri conferiti alla fiduciaria con la previsione che (punto 7.7.) il fiduciante dovrà formulare per iscritto alla fiduciaria tutte le istruzioni e le comunicazioni richieste per l'esecuzione del mandato o relative allo stesso.
Il successivo art.8 regola i termini per la modifica dei poteri conferiti alla fiduciaria con massima libertà per il fiduciante (che non risulta mai esercitata).
L'art.
7.5 del mandato fiduciario prevede espressamente che: Al fine di dare esecuzione agli ordini di investimento o disinvestimento dei beni, il FIDUCIANTE conviene con la di CP_3
sottoscrivere un contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari (d'ora innanzi CONTRATTO) con Parte_2
A tale fine il FIDUCIANTE dichiara di aver preso integrale e attenta visione delle clausole del
CONTRATTO, di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui al regolamento Consob 11522/1998, nonché di essere stato adeguatamente informato sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del suddetto contratto e delle operazioni effettuabili tramite lo stesso.
Il ha rappresentato alla e, tramite questa, alla BANCA, pur consapevole CP_5 CP_3
della possibilità contraria, attraverso la compilazione dell'apposita scheda informativa finanziaria, qui allegata, la propria esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, i propri obiettivi di investimento e la propria propensione al rischio, e si impegna a comunicare alla CP_3
eventuali variazioni delle predette informazioni. Il CONTRATTO verrà sottoscritto dalla
FIDUCIARIA, specificando - secondo quanto disposto nell'apposito accordo integrativo da concludersi fra questa e la BANCA, che in copia verrà consegnato al FIDUCIANTE- che trattasi di un pagina 12 di 15 CONTRATTO concluso e sottoscritto per conto del FIDUCIANTE, identificato da un codice convenzionale.
In qualsiasi momento il FIDUCIANTE potrà rendersi palese alla BANCA mediante comunicazione scritta, riportando il suo codice convenzionale ed esibendo copia del presente mandato. Copia della comunicazione di palesamento dovrà essere inviata prontamente anche alla FIDUCIARIA. A seguito del palesamento, il FIDUCIANTE potrà richiedere alla BANCA solo informazioni, dati, chiarimenti contratto e sugli investimenti eseguiti;
in conformità a quanto previsto dall'art. 21 il FIDUCIANTE non potrà dare ordini di investimento e di disinvestimento aventi ad oggetto i BENI.
L'art. 21 prevede che è fatto divieto al fiduciante di compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione o di operare direttamente a nome della Fiduciaria in relazione ai Beni, effettuando o ricevendo pagamenti, divieto la cui violazione attribuisce alla Fiduciaria la facoltà di recedere, per giusta causa, dal mandato.
Anche in relazione agli specifici ordini contestati dall'attore, risulta documentalmente dimostrato dalla convenuta (sub doc.16 da a a m) che l'attore ha conferito alla fiduciaria tutte le istruzioni relative agli investimenti dallo stesso eseguiti;
la fiduciaria ha a sua volta conferito le istruzioni alla banca che ha quindi sottoposto alla fiduciaria, ed essa al i moduli relativi a ciascun investimento poi Pt_1
debitamente sottoscritti sia dalla fiduciaria, sia dall'attore; la attestazione della informativa ricevuta anche circa la potenziale esistenza di un conflitto di interessi nell'operazione e sui fattori di rischio.
Risulta così priva di fondamento ogni doglianza di nullità dei singoli ordini di investimento perché in violazione della forma convenzionale prevista per il collocamento dei prodotti finanziari nonché di carenza informativa e per aver agito in conflitto di interessi, espressamente autorizzata, asserzione peraltro affatto priva del riferimento a specifiche operazioni che sarebbero caratterizzate da tale profilo illegittimo.
Ancora con riferimento agli ordini contestati e ai profili di contestazione, è documentale che le indicazioni dei certificati da sottoscrivere provenissero dal cliente così come dal cliente la richiesta di addebito in un momento successivo (doc.33 banca: “chiusura strike oggi e addebito se possibile verso fine mese o oltre”; cfr anche doc.41).
La censura relativa all'affidamento di una leva finanziaria sproporzionata non pare tenere nella dovuta considerazione l'accertato profilo di cliente professionale da riconoscersi all'attore oltre ad essere pagina 13 di 15 compatibile con il patrimonio dell'attore e con la sua dichiarata propensione ad investimenti ad alto rischio.
Va rilevato che in tutti i questionari Mifid sottoscritti dall'attore direttamente o per il tramite della fiduciaria, a partire da quello del 2010 (e così nel 2012, 2015 e 2017), ha sempre Parte_1
dichiarato di avere un obiettivo di investimento diretto ad incrementare il capitale investito anche a fronte di un rischio molto alto e di conoscere tutte le tipologie di strumenti finanziari (cfr docc. 13, 14,
15 e 20 attore).
Parimenti infondata la censura di omessa valutazione di adeguatezza e appropriatezza.
Si è già osservato che la banca ha adempiuto ai propri doveri informativi sia assumendo dal sig. le dichiarazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in Pt_1
strumenti finanziari, alla sua situazione e ai suoi obiettivi (non certo di mera conservazione del patrimonio) e quindi valutando che le operazioni oggetto di investimento fossero adeguate a detti obiettivi del cliente nella consapevolezza del cliente della loro rischiosità.
Si condivide la argomentazione della convenuta che ha ricordato come il dovere dell'intermediario relativo alle operazioni in certificates effettuate nell'ambito del rapporto di esecuzione ordini fosse limitato alla valutazione di appropriatezza ai sensi degli artt. 41 e 42 del Regolamento Consob
16190/2007 e non a quello di adeguatezza di cui agli artt. 39 e 40 del medesimo Regolamento. Tra le parti infatti non risulta stipulato alcun contratto di consulenza, e le operazioni in certificate censurate sono state disposte esclusivamente su ordine del sig. e non in regime di consulenza. Pt_1
La banca ha prodotto altresì diverse mail intercorse tra e un funzionario dell'istituto Parte_1
(docc. da 21 a 44) dal contenuto delle quali ben emerge la ottima conoscenza dei mercati finanziari da parte del primo, la sua assoluta autonomia nella scelta degli investimenti da fare e la piena consapevolezza dei relativi rischi, anche di quelli associati ai certificates nei quali investiva, nonchè del rischio che l'andamento negativo dei titoli sottostanti il certificato potesse pregiudicarne il rimborso;
tanto che l'attore ne disponeva la vendita a precise condizioni (anche di quelli contestati) allorché questi toccavano la barriera oppure ne chiedeva la ristrutturazione (documenti indicati e anche docc. da
58 a 70).
Conclusivamente non sono emerse condotte della banca e della Fiduciaria contrarie alla legge, alla normativa applicabile e agli accordi conclusi con l'attore e tutte le doglianze attoree non hanno trovato riscontro alcuno e sono risultate in massima parte smentite dai documenti prodotti. pagina 14 di 15 Il rigetto delle domande dell'attore per le ragioni illustrate rende superfluo l'esame di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta le domande di Parte_1
-condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
delle spese del presente giudizio che si liquidano in favore di ciascuna parte convenuta in €
[...]
49.271,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva.
Milano, 16 giugno 2025
Il giudice Laura Massari
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