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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/08/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.,
Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1608/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
08.11.1961 rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Pirrello giusto mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta via Sardegna n. 17;
Attrice Opponente
CONTRO corrente in Via Vittorio Alfieri 1 in Conegliano, codice fiscale e partita iva Controparte_1
, ed in sua vece la procuratrice codice fiscale P.IVA_1 Controparte_2
, a sua volta legittimata in virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria P.IVA_2 [...]
, procura a rogito Notaio di Milano, repertorio 58952, in Controparte_3 Persona_1 persona del suo direttore generale dr. rappresentata e difesa, per procura alle liti Parte_2 resa su documento congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Stefania Lacitignola, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.Angela Incorvaia con studio in Via Malta 73/D,
93100 Caltanissetta;
Convenuta Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 16.04.2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 ottobre 2022, la IG.ra Parte_3
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 222/2022, emesso in data 27 giugno 2022 dal
Tribunale di Caltanissetta e notificatole in data 26 luglio 2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 49.056,66, oltre interessi e spese, Controparte_1 quale cessionaria di un presunto credito derivante da contratto di finanziamento stipulato con la società .it. A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva di non aver mai stipulato CP_4 alcun contratto con la società Consum.it, di essere venuta a conoscenza dell'esistenza del predetto rapporto solo dopo il decesso dell'ex coniuge, IG. , già dipendente della Banca Persona_2
Monte dei Paschi di Siena, e che la sottoscrizione a lei attribuita sul contratto di finanziamento era da ritenersi apocrifa. In via gradata, deduceva comunque la nullità del contratto per l'applicazione di interessi in misura usuraria, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente non debenza degli stessi, compresi quelli moratori. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
l'accertamento della non debenza della somma richiesta ovvero, in via subordinata, la rideterminazione dell'eventuale debito residuo mediante ricalcolo alla luce dei parametri normativi vigenti.
Si costituiva in giudizio la in qualità di cessionaria del credito, resistendo Controparte_1 all'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. In particolare, la società opposta contestava la fondatezza del disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente, rilevando che la documentazione prodotta in atti – in particolare, copia del contratto, carta d'identità e busta paga – deponeva per l'autenticità della sottoscrizione. Sottolineava che, trattandosi di contratto concluso presso esercente convenzionato, era a carico di quest'ultimo la responsabilità della raccolta e della verifica delle firme, mentre la finanziaria si era limitata a istruire la pratica ed erogare la somma, una volta verificata la regolarità della documentazione. Aggiungeva che la firma apposta sul contratto appariva sovrapponibile a quella riportata nei documenti identificativi allegati e che l'opponente non aveva mai presentato denuncia di falsità, circostanza che, ad avviso dell'opposta, avrebbe ulteriormente indebolito il disconoscimento. Quanto alla dedotta usurarietà degli interessi, l'opposta eccepiva la genericità e l'infondatezza delle allegazioni svolte, rilevando come parte opponente non avesse depositato alcuna perizia di parte né indicato parametri specifici o tabelle ministeriali a sostegno della prospettazione difensiva.
All'esito della fase introduttiva, ritenuto necessario l'accertamento tecnico in ordine alla genuinità della sottoscrizione contestata, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio in materia grafologica, affidando l'incarico alla dott.ssa , con il compito di Persona_3 accertare se le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento n. 1176520, potessero essere attribuite con certezza alla IG.ra . Parte_1
2 Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che la domanda attorea sia risultata fondata e merita accoglimento.
Parte opponente, IG.ra , ha ritualmente e tempestivamente disconosciuto, ai Parte_1 sensi degli artt. 214 e 216 c.p.c., la sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento prodotto dalla società opposta A seguito di tale disconoscimento, gravava su Controparte_1 quest'ultima l'onere di fornire prova dell'autenticità della firma attribuita all'opponente, trattandosi di documento prodotto in copia e non munito di efficacia probatoria ex art. 2702 c.c.
All'esito dell'istruttoria, come sopra detto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la riferibilità della sottoscrizione contestata alla IG.ra . La perizia è stata espletata Parte_1 con modalità rituali, nel contraddittorio delle parti, e le conclusioni cui giunge il consulente risultano chiare, coerenti e ampiamente motivate.
La consulente ha preliminarmente evidenziato che la verifica grafologica presuppone un confronto tra la firma contestata e un congruo numero di scritture di comparazione, dotate di spontaneità, regolarità e omogeneità. Sulla base di tale confronto – condotto su documenti identificativi e atti giudiziari recanti sottoscrizioni sicuramente attribuibili alla IG.ra , la TU ha concluso in Parte_1 maniera univoca per la non riferibilità della firma apposta sul contratto n. 1176520 alla opponente.
In particolare, la relazione peritale ha escluso ogni compatibilità tra le sottoscrizioni in esame e quelle genuine, rilevando divergenze IGnificative sia sotto il profilo morfologico che dinamico- esecutivo, tali da escludere una comune paternità grafica.
Quanto alle osservazioni della CTP, dott.ssa la TU ha dato atto di averle esaminate Persona_4 con “dovizia deontologica”, rispondendo punto per punto con valutazioni tecniche oggettive. Pur riconoscendone la puntualità e l'acutezza, la TU ha ritenuto che nessuna delle obiezioni sollevate fosse in grado di scalfire il proprio giudizio peritale, anzi, il confronto con le stesse ha rafforzato la convinzione circa la non riferibilità della firma alla opponente.
Dette conclusioni non sono state dunque validamente contestate dalla società opposta, la quale non ha offerto elementi tecnici o documentali idonei a indebolirele risultanze della TU, né ha richiesto l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori sul punto.
Alla luce di tali accertamenti, deve ritenersi non provata la sottoscrizione del contratto da parte della IG.ra e, conseguentemente, l'inesistenza di un valido ed efficace vincolo contrattuale in Parte_1 capo alla medesima. Ne deriva l'insussistenza del credito azionato con il ricorso monitorio e, dunque, l'illegittimità del decreto ingiuntivo impugnato.
Deve inoltre osservarsi che le difese articolate dalla società opposta non sono idonee a superare le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, né a fondare la prova della sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente.
3 In particolare, l'assunto secondo cui la IG.ra avrebbe “tacitamente” eseguito il contratto, Parte_1 avendo presumibilmente versato alcune rate ovvero non avendo contestato anteriormente il rapporto, risulta del tutto generico e privo di riscontro probatorio. Nessun versamento risulta specificamente documentato né è stata fornita prova che eventuali pagamenti siano riconducibili alla volontà negoziale della IG.ra in adempimento del contratto oggetto di causa. Va ricordato, sul Parte_1 punto, che in tema di prova del contratto, l'esecuzione materiale di prestazioni da parte del preteso debitore non può supplire al difetto della sottoscrizione, ove quest'ultima sia stata validamente disconosciuta.
Nemmeno può ritenersi che l'allegazione di documenti identificativi, quali copia della carta d'identità e della busta paga della IG.ra , valga quale implicita prova della sottoscrizione Parte_1 del contratto. Tali documenti possono semmai essere indicativi dell'avvio di un'istruttoria precontrattuale da parte dell'ente finanziatore, ma non sono idonei a dimostrare la conclusione del contratto né tantomeno la provenienza della sottoscrizione in calce allo stesso da parte dell'opponente.
Va altresì rilevato che il disconoscimento della firma è stato sollevato dalla IG.ra in modo Parte_1 puntuale, chiaro e tempestivo nella prima difesa utile, conformemente al disposto dell'art. 214 c.p.c.
In assenza di produzione dell'originale del documento e della prova della provenienza della firma,
l'onere probatorio gravava interamente sulla parte opposta, che non lo ha assolto.
Pertanto, le deduzioni difensive della società opposta non appaiono in grado di indebolire l'accertamento tecnico compiuto né di fornire valida prova del perfezionamento del contratto in capo all'opponente.
Ne consegue, in via definitiva, il venir meno del presupposto del credito azionato, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
L'accertamento dell'inautenticità della sottoscrizione si presenta, inoltre, assorbente rispetto a ogni ulteriore questione dedotta in giudizio, comprese le eccezioni sollevate in tema di usurarietà degli interessi, anatocismo e trasparenza contrattuale, risultando superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio o valutativo.
In applicazione del principio processuale della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa, sulla opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo, n. 222/2022 Parte_1 emesso nei suoi confronti da questo Tribunale il 27.06.2022, così provvede:
4 -Accoglie l'opposizione;
-Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che Controparte_1 liquida in Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-Pone a carico della medesima opposta le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate da separato decreto.
Caltanissetta, Lì 13.09.2025
Il Giudice
Carmela Rita D'ALEO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.,
Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1608/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
08.11.1961 rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Pirrello giusto mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta via Sardegna n. 17;
Attrice Opponente
CONTRO corrente in Via Vittorio Alfieri 1 in Conegliano, codice fiscale e partita iva Controparte_1
, ed in sua vece la procuratrice codice fiscale P.IVA_1 Controparte_2
, a sua volta legittimata in virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria P.IVA_2 [...]
, procura a rogito Notaio di Milano, repertorio 58952, in Controparte_3 Persona_1 persona del suo direttore generale dr. rappresentata e difesa, per procura alle liti Parte_2 resa su documento congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Stefania Lacitignola, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.Angela Incorvaia con studio in Via Malta 73/D,
93100 Caltanissetta;
Convenuta Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 16.04.2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 ottobre 2022, la IG.ra Parte_3
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 222/2022, emesso in data 27 giugno 2022 dal
Tribunale di Caltanissetta e notificatole in data 26 luglio 2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 49.056,66, oltre interessi e spese, Controparte_1 quale cessionaria di un presunto credito derivante da contratto di finanziamento stipulato con la società .it. A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva di non aver mai stipulato CP_4 alcun contratto con la società Consum.it, di essere venuta a conoscenza dell'esistenza del predetto rapporto solo dopo il decesso dell'ex coniuge, IG. , già dipendente della Banca Persona_2
Monte dei Paschi di Siena, e che la sottoscrizione a lei attribuita sul contratto di finanziamento era da ritenersi apocrifa. In via gradata, deduceva comunque la nullità del contratto per l'applicazione di interessi in misura usuraria, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente non debenza degli stessi, compresi quelli moratori. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
l'accertamento della non debenza della somma richiesta ovvero, in via subordinata, la rideterminazione dell'eventuale debito residuo mediante ricalcolo alla luce dei parametri normativi vigenti.
Si costituiva in giudizio la in qualità di cessionaria del credito, resistendo Controparte_1 all'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. In particolare, la società opposta contestava la fondatezza del disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente, rilevando che la documentazione prodotta in atti – in particolare, copia del contratto, carta d'identità e busta paga – deponeva per l'autenticità della sottoscrizione. Sottolineava che, trattandosi di contratto concluso presso esercente convenzionato, era a carico di quest'ultimo la responsabilità della raccolta e della verifica delle firme, mentre la finanziaria si era limitata a istruire la pratica ed erogare la somma, una volta verificata la regolarità della documentazione. Aggiungeva che la firma apposta sul contratto appariva sovrapponibile a quella riportata nei documenti identificativi allegati e che l'opponente non aveva mai presentato denuncia di falsità, circostanza che, ad avviso dell'opposta, avrebbe ulteriormente indebolito il disconoscimento. Quanto alla dedotta usurarietà degli interessi, l'opposta eccepiva la genericità e l'infondatezza delle allegazioni svolte, rilevando come parte opponente non avesse depositato alcuna perizia di parte né indicato parametri specifici o tabelle ministeriali a sostegno della prospettazione difensiva.
All'esito della fase introduttiva, ritenuto necessario l'accertamento tecnico in ordine alla genuinità della sottoscrizione contestata, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio in materia grafologica, affidando l'incarico alla dott.ssa , con il compito di Persona_3 accertare se le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento n. 1176520, potessero essere attribuite con certezza alla IG.ra . Parte_1
2 Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che la domanda attorea sia risultata fondata e merita accoglimento.
Parte opponente, IG.ra , ha ritualmente e tempestivamente disconosciuto, ai Parte_1 sensi degli artt. 214 e 216 c.p.c., la sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento prodotto dalla società opposta A seguito di tale disconoscimento, gravava su Controparte_1 quest'ultima l'onere di fornire prova dell'autenticità della firma attribuita all'opponente, trattandosi di documento prodotto in copia e non munito di efficacia probatoria ex art. 2702 c.c.
All'esito dell'istruttoria, come sopra detto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la riferibilità della sottoscrizione contestata alla IG.ra . La perizia è stata espletata Parte_1 con modalità rituali, nel contraddittorio delle parti, e le conclusioni cui giunge il consulente risultano chiare, coerenti e ampiamente motivate.
La consulente ha preliminarmente evidenziato che la verifica grafologica presuppone un confronto tra la firma contestata e un congruo numero di scritture di comparazione, dotate di spontaneità, regolarità e omogeneità. Sulla base di tale confronto – condotto su documenti identificativi e atti giudiziari recanti sottoscrizioni sicuramente attribuibili alla IG.ra , la TU ha concluso in Parte_1 maniera univoca per la non riferibilità della firma apposta sul contratto n. 1176520 alla opponente.
In particolare, la relazione peritale ha escluso ogni compatibilità tra le sottoscrizioni in esame e quelle genuine, rilevando divergenze IGnificative sia sotto il profilo morfologico che dinamico- esecutivo, tali da escludere una comune paternità grafica.
Quanto alle osservazioni della CTP, dott.ssa la TU ha dato atto di averle esaminate Persona_4 con “dovizia deontologica”, rispondendo punto per punto con valutazioni tecniche oggettive. Pur riconoscendone la puntualità e l'acutezza, la TU ha ritenuto che nessuna delle obiezioni sollevate fosse in grado di scalfire il proprio giudizio peritale, anzi, il confronto con le stesse ha rafforzato la convinzione circa la non riferibilità della firma alla opponente.
Dette conclusioni non sono state dunque validamente contestate dalla società opposta, la quale non ha offerto elementi tecnici o documentali idonei a indebolirele risultanze della TU, né ha richiesto l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori sul punto.
Alla luce di tali accertamenti, deve ritenersi non provata la sottoscrizione del contratto da parte della IG.ra e, conseguentemente, l'inesistenza di un valido ed efficace vincolo contrattuale in Parte_1 capo alla medesima. Ne deriva l'insussistenza del credito azionato con il ricorso monitorio e, dunque, l'illegittimità del decreto ingiuntivo impugnato.
Deve inoltre osservarsi che le difese articolate dalla società opposta non sono idonee a superare le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, né a fondare la prova della sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente.
3 In particolare, l'assunto secondo cui la IG.ra avrebbe “tacitamente” eseguito il contratto, Parte_1 avendo presumibilmente versato alcune rate ovvero non avendo contestato anteriormente il rapporto, risulta del tutto generico e privo di riscontro probatorio. Nessun versamento risulta specificamente documentato né è stata fornita prova che eventuali pagamenti siano riconducibili alla volontà negoziale della IG.ra in adempimento del contratto oggetto di causa. Va ricordato, sul Parte_1 punto, che in tema di prova del contratto, l'esecuzione materiale di prestazioni da parte del preteso debitore non può supplire al difetto della sottoscrizione, ove quest'ultima sia stata validamente disconosciuta.
Nemmeno può ritenersi che l'allegazione di documenti identificativi, quali copia della carta d'identità e della busta paga della IG.ra , valga quale implicita prova della sottoscrizione Parte_1 del contratto. Tali documenti possono semmai essere indicativi dell'avvio di un'istruttoria precontrattuale da parte dell'ente finanziatore, ma non sono idonei a dimostrare la conclusione del contratto né tantomeno la provenienza della sottoscrizione in calce allo stesso da parte dell'opponente.
Va altresì rilevato che il disconoscimento della firma è stato sollevato dalla IG.ra in modo Parte_1 puntuale, chiaro e tempestivo nella prima difesa utile, conformemente al disposto dell'art. 214 c.p.c.
In assenza di produzione dell'originale del documento e della prova della provenienza della firma,
l'onere probatorio gravava interamente sulla parte opposta, che non lo ha assolto.
Pertanto, le deduzioni difensive della società opposta non appaiono in grado di indebolire l'accertamento tecnico compiuto né di fornire valida prova del perfezionamento del contratto in capo all'opponente.
Ne consegue, in via definitiva, il venir meno del presupposto del credito azionato, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
L'accertamento dell'inautenticità della sottoscrizione si presenta, inoltre, assorbente rispetto a ogni ulteriore questione dedotta in giudizio, comprese le eccezioni sollevate in tema di usurarietà degli interessi, anatocismo e trasparenza contrattuale, risultando superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio o valutativo.
In applicazione del principio processuale della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa, sulla opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo, n. 222/2022 Parte_1 emesso nei suoi confronti da questo Tribunale il 27.06.2022, così provvede:
4 -Accoglie l'opposizione;
-Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che Controparte_1 liquida in Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-Pone a carico della medesima opposta le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate da separato decreto.
Caltanissetta, Lì 13.09.2025
Il Giudice
Carmela Rita D'ALEO
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