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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3248/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 in proprio ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Rimini, Corso d'Augusto n. 14, nonché presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ATTORE contro
OP
(C.F.: ), in persona della curatrice avv. rappresentata,
[...] P.IVA_1 Parte_2 difesa ed elettivamente domiciliata in via congiunta e disgiunta dalla stessa curatrice avv. Pt_2
e dall'avv. Valerio Sarda, entrambi con studio in Como, via Garibaldi n. 61
[...]
CONVENUTO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Grissini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Santa Tecla n. 5, nonché presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._3
C.F. ), contumace Controparte_4 P.IVA_2
pagina 1 di 6 C.F. ), contumace Controparte_5 P.IVA_3
(C.F. ), contumace CP_6 P.IVA_4
C.F. ), contumace Controparte_7 P.IVA_5
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: <In via principale: in accoglimento delle ragioni di Parte_1
(CF ) revocare e/o modificare lo stato di graduazione dell'eredità
[...] C.F._1 beneficiata/giacente di nella procedura pendente OP davanti il Tribunale di Como, Volontaria Giurisdizione, RGV 2513/2021, Giudice dott- Giovanni
Luigi Ortore (procedura promossa da , Parte_3 [...]
e quali eredi del de cuius) e per l'effetto Voglia Parte_4 Parte_5
Ammettere il credito di (attualmente in fase di accertamento e Parte_1 quantificazione nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Milano Sez. VIII, Rg. 21387/2019-
Giudice dott. Maria Laura Cosmai) allo stato di graduazione (in parte in via privilegiata ex art.
2751 comma 4°c.c.) dell'eredità beneficiata/giacente. In subordine, solo nella denegata ipotesi di rigetto dell'ut supra estesa domanda: in accoglimento delle ragioni di Parte_1
(CF ): Voglia rimettere in termini
[...] C.F._1 Parte_1 concedendo un termine ad per effettuare la dichiarazione di credito Parte_1 nella procedura di eredità beneficiata/giacente del de cuius OP
pendente davanti il Tribunale di Como, Volontaria Giurisdizione, RGV 2513/2021,
[...]
Giudice dott- Giovanni Luigi Ortore e Voglia revocare lo stato di graduazione dell'eredità beneficiata/giacente di nella procedura pendente OP davanti il Tribunale di Como, Volontaria Giurisdizione, RGV 2513/2021, Giudice dott- Giovanni
Luigi Ortore (procedura promossa da , Parte_3 [...]
e quali eredi del de cuius) con conseguente Parte_4 Parte_5 ammissione del credito di (attualmente in fase di accertamento e Parte_1 quantificazione nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Milano Sez. VIII, Rg. 21387/2019-
Giudice dott. Maria Laura Cosmai) allo stato di graduazione (in parte in via privilegiata ex art.
pagina 2 di 6 2751 comma 4°c.c.) dell'eredità beneficiata/giacente. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio oltre ad accessori di legge>>.
Per parte convenuta: <IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare tutte le domande formulate dall'attrice poiché destituita di ogni fondamento per quanto già esposto nelle premesse in fatto e in diritto, e per l'effetto: -confermare in ogni sua parte lo stato di graduazione parziale dell'Eredità Beneficiata de qua, pubblicato per estratto in G.U., parte II, del 12.09.2024, e già comunicato a tutti i creditori intervenuti;
- accertare e dichiarare la definitività dello stato di graduazione parziale pubblicato in G.U., parte II, n. 107, in data 12.09.2024; - accertare e dichiarare la non opponibilità alla presente Eredità Beneficiata del credito vantato da nei confronti del padre Parte_1 OP
, ad oggi sub iudice, Trib. Milano- n. 21387/19 R.G.; IN OGNI CASO: Con vittoria di
[...] spese, competenze, ed oneri come per legge>>.
Per parte terza chiamata: <Nel merito: Rigettare tutte le domande formulate dall'attrice poiché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed oneri come per legge>>.
Fatto e diritto
L'attrice ha proposto reclamo, ai sensi degli artt. 501 c.c. e 778 c.p.c., avverso lo stato di graduazione di una procedura di eredità (del de cuius OP
rilasciata ex artt. 507 e 508 c.c. da cui è stata esclusa per aver inviato la dichiarazione di
[...] credito ex art. 498, comma 2, c.c. oltre il termine stabilito dal notaio.
Occorre richiamare i seguenti fatti salienti per poi trarne le dovute conseguenze giuridiche:
- al 21.3.2019 risale l'atto di citazione con cui l'odierna attrice ha convenuto in giudizio, presso il Tribunale di Milano, affinché fosse OP dichiarata giudizialmente la paternità (previo disconoscimento di quella risultante dallo stato di figlio) e fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali a titolo di mantenimento e non patrimoniali da illecito endo-familiare (R.G. N. 21387/19, tuttora pendente: doc. 1 attrice);
- al 27.5.2020 risale il decesso di;
OP
- il 3.4.2021 si è aperta la liquidazione concorsuale ex artt. 498 e s.s. c.c. con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso ai creditori, comunicazione ai creditori e legatari noti e termine di quaranta giorni dalla pubblicazione per l'invio delle dichiarazioni di credito pagina 3 di 6 (doc. 5 convenuta);
- il 13.5.2021 scadeva il termine per le dichiarazioni di credito;
- il 10.6.2021 le eredi beneficiate hanno rilasciato i beni ai creditori e legatari ex art. 507
c.c. (doc. 7 convenuta);
- il 7.9.2021 il Tribunale di Como ha nominato il curatore dell'eredità rilasciata ex art. 508
c.c. (V.G. N. 2513/2021: doc. 9 convenuta);
- il 23.2.2022 le eredi si sono costituite presso il giudizio comunicando la CP_8 pendenza dell'eredità rilasciata (doc. 2 attrice);
- l'1.3.2022 il difensore dell'odierna attrice ha inviato alla curatrice una <segnalazione procedimenti giudiziari>> quale <comunicazione delle ragioni di credito della nostra assistita, ancorché sub judice>> (docc. 3 attrice e 12 convenuta);
- il 5.7.2022 si è tenuta l'udienza sullo stato passivo;
- il 20.7.2022 la procedura di eredità rilasciata si è costituita nel procedimento milanese;
- all'1.8.2023 risale la sentenza parziale con cui il Tribunale di Milano ha accertato che non è il padre dell'odierna attrice (doc. 11 attrice); Persona_1
- al 25.3.2024 risale la sentenza parziale con cui il Tribunale di Milano ha accertato che
è il padre dell'odierna attrice (doc. 5 attrice); OP
- il 27.6.2024 l'odierna attrice ha accettato con beneficio d'inventario l'eredità di
[...]
; OP
- al 19.9.2024 risale la comunicazione, ex art. 501 c.c., dello stato graduazione impugnato
(doc. B attrice);
- il 3.10.2024 l'odierna attrice si è costituita nella procedura di eredità beneficiata (doc. 14 attrice).
Tanto premesso, l'attrice ritiene di non essere decaduta dal termine di cui al secondo comma dell'art. 498 c.c. poiché, all'epoca della scadenza (13.5.2021), <non era legittimata a inviare una dichiarazione di credito (per mancanza del titolo, costituito dall'accertamento/dichiarazione giudiziale della paternità)>>, non essendo stata ancora emessa né la sentenza che avrebbe pagina 4 di 6 accertato che l'attrice non è figlia di né la sentenza che avrebbe accertato che Persona_1
l'attrice è figlia di . OP
Il motivo non può trovare accoglimento.
La situazione giuridica soggettiva dell'attrice è, oggi, identica a quella che era in pendenza del termine entro cui presentare la dichiarazione di credito.
Le domande articolate nel giudizio pendente presso il Tribunale di Milano, infatti, sono connotate da una doppia pregiudizialità: l'azione di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto all'azione volta alla dichiarazione giudiziale di (altra) paternità (cfr. il combinato disposto degli artt. 269 e 253 c.c.) e quest'ultima è pregiudiziale rispetto all'azione risarcitoria del danno da mancato mantenimento e illecito endo-familiare (cfr. art. 279 c.c.).
Ne segue che il credito risarcitorio vantato dall'attrice è oggi sub judice (leggasi: incerto nell'an e nel quantum) né più né meno di quanto lo fosse ad aprile-maggio 2021 e non può dirsi <sorto>>
(sic in citazione, a pag. 7) solo con la dichiarazione giudiziale di paternità.
La questione è, allora, un'altra, ossia se la liquidazione dell'eredità c.d. concorsuale disciplinata dagli artt. 498 e ss. c.c. ammetta dichiarazioni di credito condizionali o sub judice. Questione su cui, a ben vedere, non v'è materia del contendere, posto che la stessa convenuta procedura di eredità rilasciata opta per la soluzione positiva. E si tratta di posizione condivisibile, poiché – al di là delle dovute cautele (cfr. Cass. 1661/1960) nell'estensione analogica, alla scarnamente disciplinata materia in esame, di quanto previsto dal legislatore della crisi d'impresa (cfr. art. 204
d.lgs. 14/2019) – convince in tal senso il disposto di cui al secondo comma dell'art. 502 c.c.
(<La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione>>).
In definitiva, l'attrice era legittimata, in pendenza del termine, a presentare la dichiarazione di credito, che sarebbe stato ammesso con riserva dal curatore dell'eredità rilasciata. Non avendolo fatto, vi è decaduta per causa a sé imputabile e non risulta meritevole di tutela ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 502, comma 3, c.c. (<I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione >>).
§§§
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri medi del
D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento (indeterminabile, di complessità media) quanto alle fasi di studio e introduttiva e minimi quanto alle fasi di istruzione e decisionale (stanti la natura documentale e la definizione in prima udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il reclamo;
- condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in €518,00 per spese anticipate ed €7.202,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- condanna l'attrice a rimborsare alla terza chiamata costituita le spese di lite, che si liquidano in €7.202,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 11/06/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3248/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 in proprio ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Rimini, Corso d'Augusto n. 14, nonché presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ATTORE contro
OP
(C.F.: ), in persona della curatrice avv. rappresentata,
[...] P.IVA_1 Parte_2 difesa ed elettivamente domiciliata in via congiunta e disgiunta dalla stessa curatrice avv. Pt_2
e dall'avv. Valerio Sarda, entrambi con studio in Como, via Garibaldi n. 61
[...]
CONVENUTO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Grissini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Santa Tecla n. 5, nonché presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._3
C.F. ), contumace Controparte_4 P.IVA_2
pagina 1 di 6 C.F. ), contumace Controparte_5 P.IVA_3
(C.F. ), contumace CP_6 P.IVA_4
C.F. ), contumace Controparte_7 P.IVA_5
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: <In via principale: in accoglimento delle ragioni di Parte_1
(CF ) revocare e/o modificare lo stato di graduazione dell'eredità
[...] C.F._1 beneficiata/giacente di nella procedura pendente OP davanti il Tribunale di Como, Volontaria Giurisdizione, RGV 2513/2021, Giudice dott- Giovanni
Luigi Ortore (procedura promossa da , Parte_3 [...]
e quali eredi del de cuius) e per l'effetto Voglia Parte_4 Parte_5
Ammettere il credito di (attualmente in fase di accertamento e Parte_1 quantificazione nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Milano Sez. VIII, Rg. 21387/2019-
Giudice dott. Maria Laura Cosmai) allo stato di graduazione (in parte in via privilegiata ex art.
2751 comma 4°c.c.) dell'eredità beneficiata/giacente. In subordine, solo nella denegata ipotesi di rigetto dell'ut supra estesa domanda: in accoglimento delle ragioni di Parte_1
(CF ): Voglia rimettere in termini
[...] C.F._1 Parte_1 concedendo un termine ad per effettuare la dichiarazione di credito Parte_1 nella procedura di eredità beneficiata/giacente del de cuius OP
pendente davanti il Tribunale di Como, Volontaria Giurisdizione, RGV 2513/2021,
[...]
Giudice dott- Giovanni Luigi Ortore e Voglia revocare lo stato di graduazione dell'eredità beneficiata/giacente di nella procedura pendente OP davanti il Tribunale di Como, Volontaria Giurisdizione, RGV 2513/2021, Giudice dott- Giovanni
Luigi Ortore (procedura promossa da , Parte_3 [...]
e quali eredi del de cuius) con conseguente Parte_4 Parte_5 ammissione del credito di (attualmente in fase di accertamento e Parte_1 quantificazione nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Milano Sez. VIII, Rg. 21387/2019-
Giudice dott. Maria Laura Cosmai) allo stato di graduazione (in parte in via privilegiata ex art.
pagina 2 di 6 2751 comma 4°c.c.) dell'eredità beneficiata/giacente. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio oltre ad accessori di legge>>.
Per parte convenuta: <IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare tutte le domande formulate dall'attrice poiché destituita di ogni fondamento per quanto già esposto nelle premesse in fatto e in diritto, e per l'effetto: -confermare in ogni sua parte lo stato di graduazione parziale dell'Eredità Beneficiata de qua, pubblicato per estratto in G.U., parte II, del 12.09.2024, e già comunicato a tutti i creditori intervenuti;
- accertare e dichiarare la definitività dello stato di graduazione parziale pubblicato in G.U., parte II, n. 107, in data 12.09.2024; - accertare e dichiarare la non opponibilità alla presente Eredità Beneficiata del credito vantato da nei confronti del padre Parte_1 OP
, ad oggi sub iudice, Trib. Milano- n. 21387/19 R.G.; IN OGNI CASO: Con vittoria di
[...] spese, competenze, ed oneri come per legge>>.
Per parte terza chiamata: <Nel merito: Rigettare tutte le domande formulate dall'attrice poiché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed oneri come per legge>>.
Fatto e diritto
L'attrice ha proposto reclamo, ai sensi degli artt. 501 c.c. e 778 c.p.c., avverso lo stato di graduazione di una procedura di eredità (del de cuius OP
rilasciata ex artt. 507 e 508 c.c. da cui è stata esclusa per aver inviato la dichiarazione di
[...] credito ex art. 498, comma 2, c.c. oltre il termine stabilito dal notaio.
Occorre richiamare i seguenti fatti salienti per poi trarne le dovute conseguenze giuridiche:
- al 21.3.2019 risale l'atto di citazione con cui l'odierna attrice ha convenuto in giudizio, presso il Tribunale di Milano, affinché fosse OP dichiarata giudizialmente la paternità (previo disconoscimento di quella risultante dallo stato di figlio) e fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali a titolo di mantenimento e non patrimoniali da illecito endo-familiare (R.G. N. 21387/19, tuttora pendente: doc. 1 attrice);
- al 27.5.2020 risale il decesso di;
OP
- il 3.4.2021 si è aperta la liquidazione concorsuale ex artt. 498 e s.s. c.c. con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso ai creditori, comunicazione ai creditori e legatari noti e termine di quaranta giorni dalla pubblicazione per l'invio delle dichiarazioni di credito pagina 3 di 6 (doc. 5 convenuta);
- il 13.5.2021 scadeva il termine per le dichiarazioni di credito;
- il 10.6.2021 le eredi beneficiate hanno rilasciato i beni ai creditori e legatari ex art. 507
c.c. (doc. 7 convenuta);
- il 7.9.2021 il Tribunale di Como ha nominato il curatore dell'eredità rilasciata ex art. 508
c.c. (V.G. N. 2513/2021: doc. 9 convenuta);
- il 23.2.2022 le eredi si sono costituite presso il giudizio comunicando la CP_8 pendenza dell'eredità rilasciata (doc. 2 attrice);
- l'1.3.2022 il difensore dell'odierna attrice ha inviato alla curatrice una <segnalazione procedimenti giudiziari>> quale <comunicazione delle ragioni di credito della nostra assistita, ancorché sub judice>> (docc. 3 attrice e 12 convenuta);
- il 5.7.2022 si è tenuta l'udienza sullo stato passivo;
- il 20.7.2022 la procedura di eredità rilasciata si è costituita nel procedimento milanese;
- all'1.8.2023 risale la sentenza parziale con cui il Tribunale di Milano ha accertato che non è il padre dell'odierna attrice (doc. 11 attrice); Persona_1
- al 25.3.2024 risale la sentenza parziale con cui il Tribunale di Milano ha accertato che
è il padre dell'odierna attrice (doc. 5 attrice); OP
- il 27.6.2024 l'odierna attrice ha accettato con beneficio d'inventario l'eredità di
[...]
; OP
- al 19.9.2024 risale la comunicazione, ex art. 501 c.c., dello stato graduazione impugnato
(doc. B attrice);
- il 3.10.2024 l'odierna attrice si è costituita nella procedura di eredità beneficiata (doc. 14 attrice).
Tanto premesso, l'attrice ritiene di non essere decaduta dal termine di cui al secondo comma dell'art. 498 c.c. poiché, all'epoca della scadenza (13.5.2021), <non era legittimata a inviare una dichiarazione di credito (per mancanza del titolo, costituito dall'accertamento/dichiarazione giudiziale della paternità)>>, non essendo stata ancora emessa né la sentenza che avrebbe pagina 4 di 6 accertato che l'attrice non è figlia di né la sentenza che avrebbe accertato che Persona_1
l'attrice è figlia di . OP
Il motivo non può trovare accoglimento.
La situazione giuridica soggettiva dell'attrice è, oggi, identica a quella che era in pendenza del termine entro cui presentare la dichiarazione di credito.
Le domande articolate nel giudizio pendente presso il Tribunale di Milano, infatti, sono connotate da una doppia pregiudizialità: l'azione di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto all'azione volta alla dichiarazione giudiziale di (altra) paternità (cfr. il combinato disposto degli artt. 269 e 253 c.c.) e quest'ultima è pregiudiziale rispetto all'azione risarcitoria del danno da mancato mantenimento e illecito endo-familiare (cfr. art. 279 c.c.).
Ne segue che il credito risarcitorio vantato dall'attrice è oggi sub judice (leggasi: incerto nell'an e nel quantum) né più né meno di quanto lo fosse ad aprile-maggio 2021 e non può dirsi <sorto>>
(sic in citazione, a pag. 7) solo con la dichiarazione giudiziale di paternità.
La questione è, allora, un'altra, ossia se la liquidazione dell'eredità c.d. concorsuale disciplinata dagli artt. 498 e ss. c.c. ammetta dichiarazioni di credito condizionali o sub judice. Questione su cui, a ben vedere, non v'è materia del contendere, posto che la stessa convenuta procedura di eredità rilasciata opta per la soluzione positiva. E si tratta di posizione condivisibile, poiché – al di là delle dovute cautele (cfr. Cass. 1661/1960) nell'estensione analogica, alla scarnamente disciplinata materia in esame, di quanto previsto dal legislatore della crisi d'impresa (cfr. art. 204
d.lgs. 14/2019) – convince in tal senso il disposto di cui al secondo comma dell'art. 502 c.c.
(<La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione>>).
In definitiva, l'attrice era legittimata, in pendenza del termine, a presentare la dichiarazione di credito, che sarebbe stato ammesso con riserva dal curatore dell'eredità rilasciata. Non avendolo fatto, vi è decaduta per causa a sé imputabile e non risulta meritevole di tutela ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 502, comma 3, c.c. (<I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione >>).
§§§
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri medi del
D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento (indeterminabile, di complessità media) quanto alle fasi di studio e introduttiva e minimi quanto alle fasi di istruzione e decisionale (stanti la natura documentale e la definizione in prima udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il reclamo;
- condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in €518,00 per spese anticipate ed €7.202,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- condanna l'attrice a rimborsare alla terza chiamata costituita le spese di lite, che si liquidano in €7.202,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 11/06/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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