Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 22430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22430 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22430/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11049 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo
Ministero dell’Interno
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal D.Lgs n. 142 del 2015 ed implementato dal D.L. n. 130/2020, art. 5, avanzata dalla sig.ra -OMISSIS- al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e più volte reiterata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RO PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, straniera richiedente protezione internazionale, ha presentato istanza di ammissione alle misure di accoglienza e, non riscontrando l’Amministrazione tempestivamente la domanda, agisce in questa sede avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
2. Con ordinanza n. -OMISSIS- in data 16 ottobre 2025, la domandata misura cautelare ex art. 55 c.p.a. è stata respinta.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata; ed ha depositato, in data 14 ottobre 2025, una nota della Prefettura – Ufficio del Governo di Roma, con la quale viene evidenziato che “ la sig.ra -OMISSIS-, nata in -OMISSIS- il -OMISSIS-, richiedente protezione internazionale, è stata inserita nell'elenco dei richiedenti accoglienza. Sarà assegnata ad un CAS non appena si renderanno disponibili posti presso i centri temporanei della provincia, fatta salva la quota di riserva per i migranti provenienti dagli sbarchi, previa verifica da parte della Prefettura e della Questura dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accoglienza”.
4. La sopravvenienza di una formale determinazione di riscontro all’istanza priva il ricorrente di ogni perdurante interesse ai fini della delibazione della domanda di cui all’atto introduttivo del giudizio: invero, considerato che l’interesse legittimo, contrapposto al potere amministrativo, è una situazione giuridica soggettiva a soddisfacimento eventuale appare chiaro che l’adempimento all’obbligo di provvedere nascente dalla richiesta di ammissione alle misure di accoglienza si esaurisce nell’adozione di un provvedimento espresso.
In tal senso, depone anche la dichiarazione a cura della parte ricorrente depositata in atti il 9 dicembre 2025, con la quale, “stante l’adozione, da parte della Prefettura di Roma, successivamente all’introduzione del presente giudizio e per effetto dello stesso, del provvedimento (di contenuto negativo) con il quale è stato concluso il procedimento amministrativo azionato con la richiesta di accesso alle misure di accoglienza, previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo, [si] chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere”.
Invero, sebbene la ricorrente non appare essere stata inserita in un C.A.S. (e quindi non sia stato conseguito il bene della vita) è comunque venuta meno la situazione di inadempimento amministrativo caratterizzante la fase anteriore la proposizione del ricorso.
5. Né è stato impugnato con motivi aggiunti il provvedimento sopravvenuto: risultando quindi chiara la volontà della parte di attendere l’ iter burocratico all’esito del quale l’Amministrazione farà conseguire anche il bene della vita cui l’esponente aspira (l’uso dell’indicativo discende dalla natura vincolata del potere, risultando quindi ottenibile la misura di accoglienza al verificarsi dei relativi presupposti di legge).
6. Sussistono, in ragione della peculiarità della controversia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO PO, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.