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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 129/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nominativo_1 - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nominativo_1 CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3713/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5344/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.01.2025 ,il sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n.3713/2024 del 18.09.2024 , depositata il 26.09.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di
Caserta Sez.11 rigettava il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 281 del 14/12/2024, emesso dal Comune di San Nominativo_1 , notificato il 05.01.2024 a mezzo servizio postale , relativo alla richiesta di versamento di IM ,anno 2018, per il complessivo importo di € 1.770,00.
Opponeva l'appellante,la nullità della sentenza impugnata per l'error in iudicando commesso dai giudici di prime cure per non avere dichiarato la nullità dell'atto impugnato per inesistenza dell'originale e per mancata conformità all'originale ,in violazione dell'art. 21-septies della legge 241/1990 e gli artt. 23 e 40 del D.Lgs. 82/2005; per non avere dichiarato la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione in modalità autografa o digitale , essendo stato sottoscritto a mezzo stampa;
per difetto di motivazione dell'atto impugnato in violazione degli artt. 24 Cost. e 3 L.241/90..7 L. 212(00 e 1 c. 162 L. 296/06; per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia e ,per conseguenza, viziata la sentenza per motivazione apparente ,in violazione degli artt.112 cpc e 36 D.Lgs 546/92; per violazione dell'onere della prova ai sensi degli artt. 2697 C.C. e 7 c. 5 bis D.lgs 546/92 e 7 L. 212/00.
Si costituiva il Comune di S,Nominativo_1 il quale eccepiva la infondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 09.09.2025 ,sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In primo luogo, priva di fondamento l'eccezione di mancata attestazione di conformità all'originale digitale predisposto dall'ufficio e di mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento e di sottoscrizione .
L'atto in questione ,infatti,è un documento analogico cioè formato su supporto cartaceo prodotto con strumenti analogici o con strumenti informatici con firma a stampa,notificato a mezzo del servizio postale.
E' considerato originale analogico il documento nella sua redazione definitiva, perfetta ed autentica negli elementi formali e sostanziali, comprendente tutti gli elementi di garanzia e di informazione, del mittente e del destinatario e dotato di firma autografa ovvero sostituita dall'indicazione a stampa.
Nella specie,il Comune ha assolto all'obbligo di sottoscrizione attraverso l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile , previsto in caso di sistema meccanizzato,dall'art.1 c.87 L.549/95.
Nè , a fronte della generale presunzione di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana,il contribuente ha allegato elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni, limitandosi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere della provenienza dell'atto. Né va sottaciuto ,in disparte la circostanza dell'annotazione in calce della attestazione di conformità e della indicazione del responsabile , che l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta, poichè la sanzione di nullità è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. n. 248/07 , art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella Ln.
31708 , applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 .
Non è fondato il censurato difetto di motivazione.
La verifica in ordine all'esistenza e all'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta secondo la disciplina specificamente dettata in ordine al contenuto dell'atto in esame, atteso che, in materia tributaria, la valutazione della congruità della motivazione del singolo atto impositivo va effettuata in base alle regole dettate per il tributo cui l'atto stesso afferisce.
Il Comune ha chiarito , sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa.
In tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.
A tale stregua, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado,liquidate in complessivi
€ 390,00 oltre accessori ,se dovuti .
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 129/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nominativo_1 - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nominativo_1 CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3713/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5344/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.01.2025 ,il sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n.3713/2024 del 18.09.2024 , depositata il 26.09.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di
Caserta Sez.11 rigettava il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 281 del 14/12/2024, emesso dal Comune di San Nominativo_1 , notificato il 05.01.2024 a mezzo servizio postale , relativo alla richiesta di versamento di IM ,anno 2018, per il complessivo importo di € 1.770,00.
Opponeva l'appellante,la nullità della sentenza impugnata per l'error in iudicando commesso dai giudici di prime cure per non avere dichiarato la nullità dell'atto impugnato per inesistenza dell'originale e per mancata conformità all'originale ,in violazione dell'art. 21-septies della legge 241/1990 e gli artt. 23 e 40 del D.Lgs. 82/2005; per non avere dichiarato la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione in modalità autografa o digitale , essendo stato sottoscritto a mezzo stampa;
per difetto di motivazione dell'atto impugnato in violazione degli artt. 24 Cost. e 3 L.241/90..7 L. 212(00 e 1 c. 162 L. 296/06; per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia e ,per conseguenza, viziata la sentenza per motivazione apparente ,in violazione degli artt.112 cpc e 36 D.Lgs 546/92; per violazione dell'onere della prova ai sensi degli artt. 2697 C.C. e 7 c. 5 bis D.lgs 546/92 e 7 L. 212/00.
Si costituiva il Comune di S,Nominativo_1 il quale eccepiva la infondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 09.09.2025 ,sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In primo luogo, priva di fondamento l'eccezione di mancata attestazione di conformità all'originale digitale predisposto dall'ufficio e di mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento e di sottoscrizione .
L'atto in questione ,infatti,è un documento analogico cioè formato su supporto cartaceo prodotto con strumenti analogici o con strumenti informatici con firma a stampa,notificato a mezzo del servizio postale.
E' considerato originale analogico il documento nella sua redazione definitiva, perfetta ed autentica negli elementi formali e sostanziali, comprendente tutti gli elementi di garanzia e di informazione, del mittente e del destinatario e dotato di firma autografa ovvero sostituita dall'indicazione a stampa.
Nella specie,il Comune ha assolto all'obbligo di sottoscrizione attraverso l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile , previsto in caso di sistema meccanizzato,dall'art.1 c.87 L.549/95.
Nè , a fronte della generale presunzione di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana,il contribuente ha allegato elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni, limitandosi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere della provenienza dell'atto. Né va sottaciuto ,in disparte la circostanza dell'annotazione in calce della attestazione di conformità e della indicazione del responsabile , che l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta, poichè la sanzione di nullità è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. n. 248/07 , art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella Ln.
31708 , applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 .
Non è fondato il censurato difetto di motivazione.
La verifica in ordine all'esistenza e all'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta secondo la disciplina specificamente dettata in ordine al contenuto dell'atto in esame, atteso che, in materia tributaria, la valutazione della congruità della motivazione del singolo atto impositivo va effettuata in base alle regole dettate per il tributo cui l'atto stesso afferisce.
Il Comune ha chiarito , sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa.
In tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.
A tale stregua, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado,liquidate in complessivi
€ 390,00 oltre accessori ,se dovuti .