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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8903 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36738 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Arianna Buzi, giusta procura in atti;
-ricorrente- E
- ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
E Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 03.06.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. esponeva che: aveva contratto matrimonio con la signora Parte_1 in Roma in data 28.12.2003 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di ROMA, atto N. 03260 parte 1 serie 01 anno 2003), dal quale era nato il figlio
(05.07.2004); negli anni il rapporto matrimoniale era andato deteriorandosi;
con Per_1 decreto di omologazione del 18/12/2006 il Tribunale di Roma aveva recepito le condizioni congiunte delle parti.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge, non essendo ricostituita la comunione materiale e spirituale, parte ricorrente chiedeva lo scioglimento del matrimonio, precisando che avrebbe provveduto direttamente al mantenimento del figlio maggiorenne con lui convivente.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 03.06.2025 il Giudice Delegato, rilevata preliminarmente la ritualità della notifica effettuata a parte resistente rimasta contumace, sentita la parte ricorrente e ritenuta la casa matura per la decisione, la tratteneva in decisione.
Status divorzile
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace, è effettivamente emerso che, a decorrere dal decreto di omologazione del 18/12/2006 RG n. 57741/2006 del Tribunale di Roma, i coniugi non si sono più riconciliati né
1 vi è stata ripresa della convivenza, avendo gli stessi continuato a vivere ininterrottamente separati. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio con ordine all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Contributo per il mantenimento del figlio Per_1 Le parti sono genitori di (20 anni), convivente con il padre, il quale, all'udienza del Per_1
03.06.2025, ha rappresentato che nelle more del procedimento il figlio ha raggiunto la propria autosufficienza economica, iniziando a lavorare presso l'aeroporto di Fiumicino come addetto ai check-in, alle dipendenze della società Avetion Service.
Non vi sono statuizioni relative al figlio maggiorenne ed autonomo
Spese di lite Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
( ), nata a [...] il [...], contratto in Roma in data 28.12.2003; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile (atto N. 03260 parte 1 serie 01 anno 2003);
- dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di provvedere al mantenimento del Parte_1 figlio Per_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36738 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Arianna Buzi, giusta procura in atti;
-ricorrente- E
- ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
E Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 03.06.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. esponeva che: aveva contratto matrimonio con la signora Parte_1 in Roma in data 28.12.2003 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di ROMA, atto N. 03260 parte 1 serie 01 anno 2003), dal quale era nato il figlio
(05.07.2004); negli anni il rapporto matrimoniale era andato deteriorandosi;
con Per_1 decreto di omologazione del 18/12/2006 il Tribunale di Roma aveva recepito le condizioni congiunte delle parti.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge, non essendo ricostituita la comunione materiale e spirituale, parte ricorrente chiedeva lo scioglimento del matrimonio, precisando che avrebbe provveduto direttamente al mantenimento del figlio maggiorenne con lui convivente.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 03.06.2025 il Giudice Delegato, rilevata preliminarmente la ritualità della notifica effettuata a parte resistente rimasta contumace, sentita la parte ricorrente e ritenuta la casa matura per la decisione, la tratteneva in decisione.
Status divorzile
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace, è effettivamente emerso che, a decorrere dal decreto di omologazione del 18/12/2006 RG n. 57741/2006 del Tribunale di Roma, i coniugi non si sono più riconciliati né
1 vi è stata ripresa della convivenza, avendo gli stessi continuato a vivere ininterrottamente separati. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio con ordine all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Contributo per il mantenimento del figlio Per_1 Le parti sono genitori di (20 anni), convivente con il padre, il quale, all'udienza del Per_1
03.06.2025, ha rappresentato che nelle more del procedimento il figlio ha raggiunto la propria autosufficienza economica, iniziando a lavorare presso l'aeroporto di Fiumicino come addetto ai check-in, alle dipendenze della società Avetion Service.
Non vi sono statuizioni relative al figlio maggiorenne ed autonomo
Spese di lite Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
( ), nata a [...] il [...], contratto in Roma in data 28.12.2003; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile (atto N. 03260 parte 1 serie 01 anno 2003);
- dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di provvedere al mantenimento del Parte_1 figlio Per_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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