TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 19/12/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 1/12/2026 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 359/2024 R.G., promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AN ER, con domicilio eletto in VIA SAN NICOLA,4 66043
LI ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE accertare e dichiarare l'avvenuta vendita da parte della sig. Parte_2
in favore del sig. della propria quota dei beni
[...] Parte_1 immobili indicati in premessa e che si ritrascrivono:
- Foglio 55, Part. 4104 sub 2, C.da Serra 59 Piano T1 cat A/3 classe 1, consistenza 9.5 vani;
rendita €. 490,63 Piano T;
- Foglio 55, Part. 4104 sub 3, C.da Serra Piano T cat C/6 classe 1, consistenza 27 mq;
rendita €. 41,83 Piano T;
pagina1 di 6 - Foglio 55, Part. 4104 sub 4, C.da Serra Piano T, cat C/2 classe 1, consistenza 31 mq;
rendita €. 41.63 Piano T;
per la misura di 8/12
Nonché, sempre pro-indiviso dei terrenti siti in Casoli e censiti a catasto:
- Foglio 55, part.131, partita 9287 qualità - seminativo classe 3, superficie
5.320 mq;
reddito dominicale €. 24.73 - reddito agrario €. 9,62;
- Foglio 55, part. 242, partita 9287, qualità – bosco alto, superficie 920 mq;
reddito dominicale €. 0,29 - reddito agrario €. 0,24;
- Foglio 55, part. 294, partita 9287, qualità – seminativo classe 3, superficie
720 mq;
reddito dominicale €. 3.35 - reddito agrario €. 1,30;
- Foglio 56, part. 2, partita 9287, qualità – vigneto classe 2, superficie 970 mq;
reddito dominicale €. 4.01 - reddito agrario €. 3.51
- Foglio 56, part. 4035, partita 9287, qualità – seminativo classe 3, superficie
1.110 mq;
reddito dominicale €. 5,16 - reddito agrario €. 2,01
- Foglio 56, part. 4036, partita 9287, qualità – seminativo classe 3, superficie
180 mq;
reddito dominicale €. 0,84 - reddito agrario €. 0,33
Per la misura di 24/72 nonché, sempre pro indiviso, dei terreni siti in Casoli e censiti a catasto:
- Foglio 55, part. 4102, qualità – seminativo arb. Di classe 2, superficie 1360 mq;
reddito dominicale €. 8.08 - reddito agrario €. 5.27
Per la misura di 8/12 per il prezzo pattuito e pagato di € 20.000,00 (ventimila/00), con sentenza
(dichiarativa) che accerti giudizialmente la sottoscrizione della scrittura privata del 20.4.2023, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2702 c.c. e art. 215 e ss.
c.p.c., ai fini della conseguente formalità della trascrizione e annotamento ed alla conseguente declaratoria di avvenuto trasferimento dell'immobile.
Per l'effetto, ordinare alle Conservatorie dei Registri Immobiliari competenti per territorio la trascrizione della compravendita.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nessuno conclude per la convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
L'attore Avv. ha citato in giudizio la sig.ra per Parte_1 Controparte_1
pagina2 di 6 sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte.
Ha richiamato la scrittura privata di compravendita immobiliare conclusa tra le parti il 20/04/2023 in guisa della quale gli immobili descritti in punto di conclusioni sono stati trasferiti all'attore il quale ne ha corrisposto il pagamento pattuito in misura di € 20.000,00, senza però ottenere la disponibilità della venditrice al rogito dell'atto pubblico necessario per la trascrizione dell'intervenuto acquisto.
La sig.ra regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
CP_1
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e prova testi dedotti dall'attore, oltre che dalla documentazione allegata alla domanda.
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 1/12/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
La causa va decisa in conformità della domanda.
L'attore ha documentato la propria richiesta allegando il contratto di compravendita immobiliare (scrittura privata del 20/04/2023) sottoscritto dalle odierne parti in giudizio, che contempla gli immobili menzionati nella domanda.
E' stato inoltre documentato il pagamento dell'importo pattuito, che risulta: dall'art.3 della scrittura, che ne registra la contestuale corresponsione e quietanza della ricevente;
dalla separata quietanza sottoscritta dalla in parti data;
dalla copia dell'assegno allegata dall'attore; in via CP_1 implicita, dalla comunicazione del 12/11/23 con cui la dichiara la CP_1 risoluzione del contratto per colpa dell'attore e di trattenere la somma a titolo di risarcimento danni;
dalla conferma datane dalla convenuta in risposta all'interrogatorio formale.
In risposta all'interrogatorio formale la sig.ra ha confermato le CP_1 circostanze capitolate, configurando in tal modo la confessione di fatti è sé sfavorevoli, in ordine alla ricognizione della scrittura di compravendita, della ricezione del pagamento della intervenuta convocazione dinanzi al notaio
(quest'ultima pure documentata) ed alla sua mancata comparizione dinanzi al notaio.
Su quest'ultima circostanza la così precisa: NON SONO ANDATA CP_1
pagina3 di 6 DAL NOTAIO PERCHE' NEL LUOGO HO UN RECINTO IN CUI RICOVERO
UNA COLONIA DI CANI, LUI MI AVEVA ASSICURATO CHE NON AVREBBE
CAMBIATO LE COSE, MA POI HO SAPUTO CHE AVEVA INTENZIONE DI
TOGLIERLA.
Tale riserva, che emerge in atti per la prima volta in sede di interrogatorio, è del tutto ininfluente ai fini del giudizio, in quanto nella scrittura privata non si pattuisce alcuna condizione di adempimento, né obbligazione del compratore ulteriore al pagamento (eseguito) del prezzo, da cui possa individuarsi alcuna inadempienza di quest'ultimo che giustifichi le ragioni sottese all'invio della missiva del 12/11/23, la configurabilità di motivo di risoluzione per colpa dell'acquirente, tantomeno il diritto della alla ritenzione di somme. CP_1
A fronte della confessione giudiziale perde rilievo l'esito della prova per testi, peraltro ad essa conforme.
Va quindi accolta la domanda e dichiarata l'intervenuto trasferimento all'attore in forza della allegata scrittura privata dei beni in essa contemplati
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda, con riduzione in ragione della semplicità della questione:
Fase studio 500
Fase introduttiva 500
Fase istruttoria - trattazione 850
Fase decisionale 850
Spettano altresì i compensi per la mediazione, che si liquidano in € 250,00 per compensi;
mentre esborsi per l'avvio della mediazione non sono documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara trasferiti dalla convenuta in favore all'attore in forza della Controparte_1 Parte_1 scrittura privata datata 20/04/2023 ed a fronte dell'intervenuto pagamento del corrispettivo pattuito in € 20.000,00, i beni immobili come di seguito individuati:
Unità immobiliari in Casoli, così individuate in Catasto:
a) Foglio 55, Part. 4104 sub 2, C.da Serra 59 Piano T1 cat A/3 classe
pagina4 di 6 1, consistenza 9.5 vani;
rendita €. 490,63 Piano T;
b) Foglio 55, Part. 4104 sub 3, C.da Serra Piano T cat C/6 classe 1, consistenza 27 mq;
rendita €. 41,83 Piano T;
c) Foglio 55, Part. 4104 sub 4, C.da Serra Piano T, cat C/2 classe 1, consistenza 31 mq;
rendita €. 41.63 Piano T;
per la corrispondente quota in comproprietà della venditrice di 8/12;
Terreni siti in Casoli, così individuati in Catasto:
d) Foglio 55, part.131, partita 9287 qualità - seminativo classe 3, superficie 5.320 mq;
reddito dominicale €. 24.73 - reddito agrario €.
9,62;
e) Foglio 55, part. 242, partita 9287, qualità – bosco alto, superficie
920 mq;
reddito dominicale €. 0,29 - reddito agrario €. 0,24;
f) Foglio 55, part. 294, partita 9287, qualità – seminativo classe 3, superficie 720 mq;
reddito dominicale €. 3.35 - reddito agrario €.
1,30;
g) Foglio 56, part. 2, partita 9287, qualità – vigneto classe 2, superficie
970 mq;
reddito dominicale €. 4.01 - reddito agrario €. 3.51
h) Foglio 56, part. 4035, partita 9287, qualità – seminativo classe 3, superficie 1.110 mq;
reddito dominicale €. 5,16 - reddito agrario €.
2,01
i) Foglio 56, part. 4036, partita 9287, qualità – seminativo classe 3, superficie 180 mq;
reddito dominicale €. 0,84 - reddito agrario €.
0,33 per la corrispondente quota in comproprietà della venditrice di 24/72
Terreni siti in Casoli, così individuati in Catasto:
j) Foglio 55, part. 4102, qualità – seminativo arb. Di classe 2, superficie 1360 mq;
reddito dominicale €. 8.08 - reddito agrario €.
5.27 per la corrispondente quota in comproprietà della venditrice di 8/12
2. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate – Settore Servizi Pubblicitari Immobiliari (già
Agenzia del Territorio), di procedere alla trascrizione della presente sentenza disponendo altresì le relative volture catastali presso l'Ufficio del Territorio competente, con esonero del predetto Conservatore da pagina5 di 6 qualsiasi personale responsabilità.
3. Condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite e mediazione che liquida in € 264,00 per esborsi, € 2.950,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 19 dicembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 1/12/2026 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 359/2024 R.G., promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AN ER, con domicilio eletto in VIA SAN NICOLA,4 66043
LI ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE accertare e dichiarare l'avvenuta vendita da parte della sig. Parte_2
in favore del sig. della propria quota dei beni
[...] Parte_1 immobili indicati in premessa e che si ritrascrivono:
- Foglio 55, Part. 4104 sub 2, C.da Serra 59 Piano T1 cat A/3 classe 1, consistenza 9.5 vani;
rendita €. 490,63 Piano T;
- Foglio 55, Part. 4104 sub 3, C.da Serra Piano T cat C/6 classe 1, consistenza 27 mq;
rendita €. 41,83 Piano T;
pagina1 di 6 - Foglio 55, Part. 4104 sub 4, C.da Serra Piano T, cat C/2 classe 1, consistenza 31 mq;
rendita €. 41.63 Piano T;
per la misura di 8/12
Nonché, sempre pro-indiviso dei terrenti siti in Casoli e censiti a catasto:
- Foglio 55, part.131, partita 9287 qualità - seminativo classe 3, superficie
5.320 mq;
reddito dominicale €. 24.73 - reddito agrario €. 9,62;
- Foglio 55, part. 242, partita 9287, qualità – bosco alto, superficie 920 mq;
reddito dominicale €. 0,29 - reddito agrario €. 0,24;
- Foglio 55, part. 294, partita 9287, qualità – seminativo classe 3, superficie
720 mq;
reddito dominicale €. 3.35 - reddito agrario €. 1,30;
- Foglio 56, part. 2, partita 9287, qualità – vigneto classe 2, superficie 970 mq;
reddito dominicale €. 4.01 - reddito agrario €. 3.51
- Foglio 56, part. 4035, partita 9287, qualità – seminativo classe 3, superficie
1.110 mq;
reddito dominicale €. 5,16 - reddito agrario €. 2,01
- Foglio 56, part. 4036, partita 9287, qualità – seminativo classe 3, superficie
180 mq;
reddito dominicale €. 0,84 - reddito agrario €. 0,33
Per la misura di 24/72 nonché, sempre pro indiviso, dei terreni siti in Casoli e censiti a catasto:
- Foglio 55, part. 4102, qualità – seminativo arb. Di classe 2, superficie 1360 mq;
reddito dominicale €. 8.08 - reddito agrario €. 5.27
Per la misura di 8/12 per il prezzo pattuito e pagato di € 20.000,00 (ventimila/00), con sentenza
(dichiarativa) che accerti giudizialmente la sottoscrizione della scrittura privata del 20.4.2023, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2702 c.c. e art. 215 e ss.
c.p.c., ai fini della conseguente formalità della trascrizione e annotamento ed alla conseguente declaratoria di avvenuto trasferimento dell'immobile.
Per l'effetto, ordinare alle Conservatorie dei Registri Immobiliari competenti per territorio la trascrizione della compravendita.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nessuno conclude per la convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
L'attore Avv. ha citato in giudizio la sig.ra per Parte_1 Controparte_1
pagina2 di 6 sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte.
Ha richiamato la scrittura privata di compravendita immobiliare conclusa tra le parti il 20/04/2023 in guisa della quale gli immobili descritti in punto di conclusioni sono stati trasferiti all'attore il quale ne ha corrisposto il pagamento pattuito in misura di € 20.000,00, senza però ottenere la disponibilità della venditrice al rogito dell'atto pubblico necessario per la trascrizione dell'intervenuto acquisto.
La sig.ra regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
CP_1
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e prova testi dedotti dall'attore, oltre che dalla documentazione allegata alla domanda.
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 1/12/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
La causa va decisa in conformità della domanda.
L'attore ha documentato la propria richiesta allegando il contratto di compravendita immobiliare (scrittura privata del 20/04/2023) sottoscritto dalle odierne parti in giudizio, che contempla gli immobili menzionati nella domanda.
E' stato inoltre documentato il pagamento dell'importo pattuito, che risulta: dall'art.3 della scrittura, che ne registra la contestuale corresponsione e quietanza della ricevente;
dalla separata quietanza sottoscritta dalla in parti data;
dalla copia dell'assegno allegata dall'attore; in via CP_1 implicita, dalla comunicazione del 12/11/23 con cui la dichiara la CP_1 risoluzione del contratto per colpa dell'attore e di trattenere la somma a titolo di risarcimento danni;
dalla conferma datane dalla convenuta in risposta all'interrogatorio formale.
In risposta all'interrogatorio formale la sig.ra ha confermato le CP_1 circostanze capitolate, configurando in tal modo la confessione di fatti è sé sfavorevoli, in ordine alla ricognizione della scrittura di compravendita, della ricezione del pagamento della intervenuta convocazione dinanzi al notaio
(quest'ultima pure documentata) ed alla sua mancata comparizione dinanzi al notaio.
Su quest'ultima circostanza la così precisa: NON SONO ANDATA CP_1
pagina3 di 6 DAL NOTAIO PERCHE' NEL LUOGO HO UN RECINTO IN CUI RICOVERO
UNA COLONIA DI CANI, LUI MI AVEVA ASSICURATO CHE NON AVREBBE
CAMBIATO LE COSE, MA POI HO SAPUTO CHE AVEVA INTENZIONE DI
TOGLIERLA.
Tale riserva, che emerge in atti per la prima volta in sede di interrogatorio, è del tutto ininfluente ai fini del giudizio, in quanto nella scrittura privata non si pattuisce alcuna condizione di adempimento, né obbligazione del compratore ulteriore al pagamento (eseguito) del prezzo, da cui possa individuarsi alcuna inadempienza di quest'ultimo che giustifichi le ragioni sottese all'invio della missiva del 12/11/23, la configurabilità di motivo di risoluzione per colpa dell'acquirente, tantomeno il diritto della alla ritenzione di somme. CP_1
A fronte della confessione giudiziale perde rilievo l'esito della prova per testi, peraltro ad essa conforme.
Va quindi accolta la domanda e dichiarata l'intervenuto trasferimento all'attore in forza della allegata scrittura privata dei beni in essa contemplati
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda, con riduzione in ragione della semplicità della questione:
Fase studio 500
Fase introduttiva 500
Fase istruttoria - trattazione 850
Fase decisionale 850
Spettano altresì i compensi per la mediazione, che si liquidano in € 250,00 per compensi;
mentre esborsi per l'avvio della mediazione non sono documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara trasferiti dalla convenuta in favore all'attore in forza della Controparte_1 Parte_1 scrittura privata datata 20/04/2023 ed a fronte dell'intervenuto pagamento del corrispettivo pattuito in € 20.000,00, i beni immobili come di seguito individuati:
Unità immobiliari in Casoli, così individuate in Catasto:
a) Foglio 55, Part. 4104 sub 2, C.da Serra 59 Piano T1 cat A/3 classe
pagina4 di 6 1, consistenza 9.5 vani;
rendita €. 490,63 Piano T;
b) Foglio 55, Part. 4104 sub 3, C.da Serra Piano T cat C/6 classe 1, consistenza 27 mq;
rendita €. 41,83 Piano T;
c) Foglio 55, Part. 4104 sub 4, C.da Serra Piano T, cat C/2 classe 1, consistenza 31 mq;
rendita €. 41.63 Piano T;
per la corrispondente quota in comproprietà della venditrice di 8/12;
Terreni siti in Casoli, così individuati in Catasto:
d) Foglio 55, part.131, partita 9287 qualità - seminativo classe 3, superficie 5.320 mq;
reddito dominicale €. 24.73 - reddito agrario €.
9,62;
e) Foglio 55, part. 242, partita 9287, qualità – bosco alto, superficie
920 mq;
reddito dominicale €. 0,29 - reddito agrario €. 0,24;
f) Foglio 55, part. 294, partita 9287, qualità – seminativo classe 3, superficie 720 mq;
reddito dominicale €. 3.35 - reddito agrario €.
1,30;
g) Foglio 56, part. 2, partita 9287, qualità – vigneto classe 2, superficie
970 mq;
reddito dominicale €. 4.01 - reddito agrario €. 3.51
h) Foglio 56, part. 4035, partita 9287, qualità – seminativo classe 3, superficie 1.110 mq;
reddito dominicale €. 5,16 - reddito agrario €.
2,01
i) Foglio 56, part. 4036, partita 9287, qualità – seminativo classe 3, superficie 180 mq;
reddito dominicale €. 0,84 - reddito agrario €.
0,33 per la corrispondente quota in comproprietà della venditrice di 24/72
Terreni siti in Casoli, così individuati in Catasto:
j) Foglio 55, part. 4102, qualità – seminativo arb. Di classe 2, superficie 1360 mq;
reddito dominicale €. 8.08 - reddito agrario €.
5.27 per la corrispondente quota in comproprietà della venditrice di 8/12
2. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate – Settore Servizi Pubblicitari Immobiliari (già
Agenzia del Territorio), di procedere alla trascrizione della presente sentenza disponendo altresì le relative volture catastali presso l'Ufficio del Territorio competente, con esonero del predetto Conservatore da pagina5 di 6 qualsiasi personale responsabilità.
3. Condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite e mediazione che liquida in € 264,00 per esborsi, € 2.950,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 19 dicembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina6 di 6