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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/07/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al ruolo n. 168/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 P.IVA_2
speciale alle liti, dall'Avv. Fabrizio Ferracuti;
appellato avente ad oggetto: adempimento di contratto di somministrazione di energia elettrica;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona dichiarare nulla e/o riformare la
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 461/2022 resa (nella causa civile iscritta al RG. n.
1531/2020) in data 25.07.2022 non notificata e, conseguentemente, ferma ed accertata la piena legittimazione attiva di , in accoglimento delle domande svolte in primo grado: Parte_1
1 IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di già ad ottenere il Parte_1 Parte_2
pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
già € 10.211,87 per sorte capitale, di cui alle fatture
[...] Parte_2
riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; € 1.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
€ 6.961,44 per interessi moratori maturati sulle fatture indicate sub. doc.3, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al
26.09.2020; gli interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata nel presente giudizio
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal 27.09.2020 sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 540,20 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
gli CP_1
interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, quale importo residuo per il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
IN VIA SUBORDINATA
2 NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
già ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore di già di ogni diversa somma Parte_1 Parte_2
che fosse ritenuta dovuta a già per: sorte capitale;
Parte_1 Parte_2
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la CP_1
sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti CP_1
contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di già Parte_1 [...]
ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2 Controparte_1
degli importi come sopra indicati e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore di già degli importi di cui Parte_1 Parte_2
in narrativa e/o di ogni diversa maggiore e/o minore somma che fosse ritenuta dovuta a
[...]
già per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Pt_1 Parte_2
3 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN
OGNI CASO: con vittoria di compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”; appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria istanza e per le motivazioni già esposte in atti, in via preliminare confermare la sentenza di I grado ingiustamente gravata, e, subordinatamente, nel merito, rigettare la domanda per intervenuta prescrizione del presunto credito azionato, in subordine per inesistenza dello stesso e comunque inesistenza di qualunque diritto in capo all'attore, ivi compresa la carenza di legittimazione, con inammissibilità dell'azione, in ogni caso estinto per integrale compensazione, ivi compresi gli eventuali interessi che si eccepiscono, in ogni caso, autonomamente nulli. In ogni caso con il rimborso delle spese e compensi di lite anche del II grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione del motivo di appello e delle domande ed eccezioni compiutamente riproposte.
*****
I. L'unico motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l'efficacia, nei confronti del della cessione dei crediti, sorti da contratti di Controparte_1 CP_1
somministrazione di energia elettrica ed intervenuta tra Eni s.p.a. e la cessionaria Pt_1
in ragione della mancata accettazione espressa del debitore ceduto.
[...]
Il motivo è fondato.
4 Il lungi dal negare l'avvenuta cessione dei crediti, ciò che Controparte_1
rende non pertinente il richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui la carenza della titolarità del diritto azionato può essere accertata anche d'ufficio (ma sempre nei limiti della non contestazione), si è limitato ad eccepire la mancata accettazione espressa (ciò che, appunto, si risolve nel riconoscimento dell'avvenuta cessione di cui, tuttavia, si postula l'inefficacia relativa), affermando la necessità di tale proposizione negoziale ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato
E della legge n. 2248 del 1865.
La doglianza relativa all'omessa accettazione della cessione, che non inerisce alla validità dell'alienazione intercorsa tra cessionario e cedente, si risolve in una eccezione in senso stretto
(e, invero, la pubblica amministrazione potrebbe anche avere interesse a pagare al cessionario e, dunque, a non formulare l'eccezione, realizzando, così, un'accettazione implicita successiva della cessione, accettazione, che, comunque, potrebbe sempre intervenire all'esito di un primo diniego), che, pertanto, deve essere sollevata nel rispetto dei termini di preclusione.
Il tuttavia, ha formulato l'eccezione solo nella seconda Controparte_1
memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., sì da incorrere nell'ipotesi di decadenza, rilevabile d'ufficio (e, comunque, la questione è stata riproposta dalla difesa appellante nel presente grado), prevista dalle norme di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
La decadenza preclude di per sé l'accoglimento dell'eccezione.
In subordine, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale di Fermo, sebbene maggioritario, deve essere rivisitato nel caso in cui il credito ceduto origini da contratto di somministrazione perché tale relazione contrattuale, pur essendo di durata, è caratterizzata dalla svolgimento continuativo di prestazioni e controprestazioni che si collocano in ambiti temporali distinti (rispetto alle prestazioni pregresse e successive) e che, dunque, nonostante la comune fonte negoziale, mantengono una propria autonomia quantomeno sotto il profilo del rispettivo adempimento (in tal senso, ovvero con riferimento all'autonomia di ogni singola prestazione rispetto alle altre, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 33559 del 11/11/2021).
Invero, ogni prestazione della somministrazione viene goduta dal somministrato e dunque si esaurisce nel momento in cui è resa, senza che al riguardo abbia a svolgere una qualche
5 incidenza effettiva la dinamica delle successive prestazioni, con contestuale esigibilità (salva diversa pattuizione) dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Ne consegue che il credito relativo alla prestazione ormai è esaurita, e per la quale non siano sorte contestazioni, è suscettibile di essere ceduto dal cessionario secondo lo schema ordinario delineato dalle norme di cui 1260 e ss. c.c. e senza necessità dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il meccanismo di tutela per le pubbliche amministrazioni, incentrato appunto sull'acquiescenza alla cessione, non opera allorquando il contratto, ma ad avviso del Collegio anche la singola prestazione cui è correlato il credito ceduto, è esaurito (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 268 del 11/01/2006, Sentenza della Corte di Cassazione n. 2209 del
01/02/2007).
D'altro canto, se “il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 268 del 11/01/2006)”, deve osservarsi che la ratio del divieto non opera quando, come nel caso di specie, la cessione è onerosa ed è consequenziale alla persistente morosità del somministrato.
In tale ipotesi, infatti, appare evidente che la cessione, lungi dal poter interferire con la regolare prosecuzione della relazione contrattuale, si configura come opportunità negoziale che il somministrante persegue proprio al fine di superare la fase patologica innescata dall'inadempimento del somministrato e, dunque, sempre ragionando su un piano astratto (sul piano concreto, appare inverosimile che, dall'inadempimento del somministrato, imprenditori come Eni s.p.a. possano subire un pregiudizio finanziario tale da interferire con l'esecuzione del contratto), la cessione onerosa riguardante crediti correlati a prestazione già svolte (e per le quali non sia sorta contestazione) è strumentale al corretto svolgimento del contratto di somministrazione.
6 II. La fondatezza del motivo non è di per sé sufficiente all'accoglimento della pretesa creditoria.
Invero, superata la questione dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, occorre verificare se che ha riproposto compiutamente la domanda di Parte_1
condanna, abbia fornito adeguata prova della sussistenza e dell'entità del credito, comprensivo di sorte ed accessori.
Nel corso del primo grado di giudizio, il ha eccepito l'avvenuto Controparte_1
e tempestivo pagamento del credito complessivo.
Tale eccezione si risolve nell'implicita ammissione, o comunque nella mancata contestazione, dell'originario sorgere dell'obbligazione, poi estinta tramite adempimento.
Peraltro, la sussistenza della relazione negoziale con Eni s.p.a., sottesa alla pretesa creditoria, è stata ribadita dalla pubblica amministrazione anche nel presente grado (ove è stata rappresentato che il contratto di somministrazione è ancora in fase di esecuzione) al fine di sostenere l'assunto dell'inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Deve operare, pertanto, il principio della non contestazione.
Tuttavia, la norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c., lungi dal tipizzare una prova legale destinata a prevalere sempre e comunque sulle altre prove, si limita a prevedere che il giudice deve assumere la propria decisione alla luce dei fatti non contestati.
In ragione dell'esigenza indefettibile di giungere ad una totale sovrapposizione tra la realtà dei fatti e la realtà giudiziaria, la norma deve essere interpretata nel senso che la sussistenza del fatto non contestato nondimeno può essere esclusa dal giudice, in tutto o in parte, ogniqualvolta nel corso del giudizio sia stata assunta una prova che veicoli una portata conoscitiva non collimante rispetto ai fatti allegati e non contestati.
In tale ipotesi, vi è la fisiologica discordanza tra elementi di prova ed il giudice, all'esito dello scrutinio delle diverse risultanze (anche in ciò si sostanzia la giurisdizione), deve valorizzare l'elemento di prova connotato da un maggior coefficiente di persuasività.
Da altro angolo prospettico, deve ritenersi che l'ingresso nel giudizio di un elemento di prova contrario ai fatti allegati e non contestati, si traduca nella contestazione di tali ultimi fatti, qualora l'elemento conoscitivo discenda da un mezzo di prova introdotto dalla controparte, o
7 nella (implicita e inconsapevole) ritrattazione dei fatti, qualora il mezzo di prova sia stato introdotto dalla parte che ha allegato i fatti.
Tal ultima ipotesi ricorre nel caso di specie.
Invero, nell'atto introduttivo del giudizio si legge quanto segue: “le fatture sono state emesse a titolo di corrispettivo delle forniture di energia e di prestazioni erogate delle soprindicate società in favore del Comune di;
sono state cedute dalle predette società Controparte_1
all'esponente mediante contratti di cessione dei crediti – redatti in forma di scrittura Parte
privata autenticata da Notaio e notificati al Comune – che si producono sub doc. 5”.
Tuttavia, l'esame della scrittura privata del 28.6.2016 (data di registrazione), ossia il documento n.5 che eleva a prova della cessione, riferisce l'avvenuta alienazione di crediti Parte_1
per il minor importo complessivo di euro 4.175,24, pari alla somma di nove crediti sorti tra il gennaio 2016 e il maggio 2016.
Dunque, la prova del credito è stata raggiunta nei limiti dell'importo sopra indicato.
In secondo luogo, occorre osservare che nel presente grado l'eccezione di pagamento non è stata compiutamente riformulata e, dunque, deve intendersi rinunciata, giusto il disposto normativo di cui all'art. 346 c.p.c.
Al riguardo, va rilevato che “in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (così,
Sentenza della Corte di Cassazione n.10796 del 11/05/2009; in tal senso, anche Ordinanza della
Corte di Cassazione n.22311 del 15/10/2020 e Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25840 del
13/11/2020)”.
Declinando tale principio al caso di specie, e dunque passando all'esame della comparsa di costituzione, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, va rilevato che parte
8 appellata, lungi dal reiterare l'eccezione di pagamento, si è limitata ad operare un generico rinvio alle “proprie memorie ex art. 183 c.p.c.”.
Peraltro, qualora si volesse ritenere che l'eccezione di pagamento sia stata adeguatamente riproposta nel presente grado, essa sarebbe infondata.
Vi è, infatti, che il disattendendo il proprio onere probatorio, Controparte_1
non ha fornito alcuna prova dell'allegato pagamento, essendosi limitato a produrre mandati di pagamento relativi a fatture che non rientrano nell'arco temporale intercorrente tra il gennaio e e maggio 2016.
Per quanto concerne la debenza degli accessori, va rilevato che non ha prodotto Parte_1
le fatture indicate nel contratto del 28.6.2016.
La mancata produzione di tali documenti inibisce l'adeguato accertamento del numero di fatture emesse, ed alle quali inerisce la somma di euro 4.175,24, della loro ricezione e del correlato termine di adempimento.
Ne consegue gli interessi moratori, dovuti al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. n.231 del 2002, devono decorrere dalla data della domanda giudiziale (non vi è la prova dell'invio e della ricezione dell'intimazione stragiudiziale recante la data del 20.6.2020).
Ciò preclude l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici poiché, in ragione di quanto sopra esposto, gli interessi moratori non risultano scaduti al momento della proposizione della domanda (in tal senso, tra tante, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 4830 del 10/03/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 4935 del
08/03/2006, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13478 del 26/05/2008).
Ne consegue ancora che, in ragione della mancata prova circa il numero di fatture in cui si articola la somma complessiva di euro 4.175,24, la domanda di risarcimento del danno, formulata dalla cessionaria ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2002, deve essere limitata all'importo di euro 40,00.
III. La regolazione delle spese del processo deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
9 Nel primo grado, la difesa di ha svolto attività in tutte le fasi e, in ragione Parte_1
dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi a valori medi per tutte e quattro le fasi.
Nel presente grado, la difesa di ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e Parte_1
decisionale e, parimenti, in ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi a valori medi per tutte e tre le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in integrale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna il all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di euro 4.175,24, oltre interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5 del
[...]
d.lgs. n. 231 del 2002, dalla data della domanda al saldo, e della somma di euro 40,00;
- condanna il all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.552,00 per compenso
[...]
ed euro 237,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna il all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.923,00 per
[...]
compenso ed euro 382,40 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
Ancona, 3.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al ruolo n. 168/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 P.IVA_2
speciale alle liti, dall'Avv. Fabrizio Ferracuti;
appellato avente ad oggetto: adempimento di contratto di somministrazione di energia elettrica;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona dichiarare nulla e/o riformare la
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 461/2022 resa (nella causa civile iscritta al RG. n.
1531/2020) in data 25.07.2022 non notificata e, conseguentemente, ferma ed accertata la piena legittimazione attiva di , in accoglimento delle domande svolte in primo grado: Parte_1
1 IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di già ad ottenere il Parte_1 Parte_2
pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
già € 10.211,87 per sorte capitale, di cui alle fatture
[...] Parte_2
riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; € 1.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
€ 6.961,44 per interessi moratori maturati sulle fatture indicate sub. doc.3, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al
26.09.2020; gli interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata nel presente giudizio
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal 27.09.2020 sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 540,20 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
gli CP_1
interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, quale importo residuo per il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
IN VIA SUBORDINATA
2 NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
già ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore di già di ogni diversa somma Parte_1 Parte_2
che fosse ritenuta dovuta a già per: sorte capitale;
Parte_1 Parte_2
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la CP_1
sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti CP_1
contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di già Parte_1 [...]
ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2 Controparte_1
degli importi come sopra indicati e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore di già degli importi di cui Parte_1 Parte_2
in narrativa e/o di ogni diversa maggiore e/o minore somma che fosse ritenuta dovuta a
[...]
già per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Pt_1 Parte_2
3 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN
OGNI CASO: con vittoria di compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”; appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria istanza e per le motivazioni già esposte in atti, in via preliminare confermare la sentenza di I grado ingiustamente gravata, e, subordinatamente, nel merito, rigettare la domanda per intervenuta prescrizione del presunto credito azionato, in subordine per inesistenza dello stesso e comunque inesistenza di qualunque diritto in capo all'attore, ivi compresa la carenza di legittimazione, con inammissibilità dell'azione, in ogni caso estinto per integrale compensazione, ivi compresi gli eventuali interessi che si eccepiscono, in ogni caso, autonomamente nulli. In ogni caso con il rimborso delle spese e compensi di lite anche del II grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione del motivo di appello e delle domande ed eccezioni compiutamente riproposte.
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I. L'unico motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l'efficacia, nei confronti del della cessione dei crediti, sorti da contratti di Controparte_1 CP_1
somministrazione di energia elettrica ed intervenuta tra Eni s.p.a. e la cessionaria Pt_1
in ragione della mancata accettazione espressa del debitore ceduto.
[...]
Il motivo è fondato.
4 Il lungi dal negare l'avvenuta cessione dei crediti, ciò che Controparte_1
rende non pertinente il richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui la carenza della titolarità del diritto azionato può essere accertata anche d'ufficio (ma sempre nei limiti della non contestazione), si è limitato ad eccepire la mancata accettazione espressa (ciò che, appunto, si risolve nel riconoscimento dell'avvenuta cessione di cui, tuttavia, si postula l'inefficacia relativa), affermando la necessità di tale proposizione negoziale ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato
E della legge n. 2248 del 1865.
La doglianza relativa all'omessa accettazione della cessione, che non inerisce alla validità dell'alienazione intercorsa tra cessionario e cedente, si risolve in una eccezione in senso stretto
(e, invero, la pubblica amministrazione potrebbe anche avere interesse a pagare al cessionario e, dunque, a non formulare l'eccezione, realizzando, così, un'accettazione implicita successiva della cessione, accettazione, che, comunque, potrebbe sempre intervenire all'esito di un primo diniego), che, pertanto, deve essere sollevata nel rispetto dei termini di preclusione.
Il tuttavia, ha formulato l'eccezione solo nella seconda Controparte_1
memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., sì da incorrere nell'ipotesi di decadenza, rilevabile d'ufficio (e, comunque, la questione è stata riproposta dalla difesa appellante nel presente grado), prevista dalle norme di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
La decadenza preclude di per sé l'accoglimento dell'eccezione.
In subordine, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale di Fermo, sebbene maggioritario, deve essere rivisitato nel caso in cui il credito ceduto origini da contratto di somministrazione perché tale relazione contrattuale, pur essendo di durata, è caratterizzata dalla svolgimento continuativo di prestazioni e controprestazioni che si collocano in ambiti temporali distinti (rispetto alle prestazioni pregresse e successive) e che, dunque, nonostante la comune fonte negoziale, mantengono una propria autonomia quantomeno sotto il profilo del rispettivo adempimento (in tal senso, ovvero con riferimento all'autonomia di ogni singola prestazione rispetto alle altre, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 33559 del 11/11/2021).
Invero, ogni prestazione della somministrazione viene goduta dal somministrato e dunque si esaurisce nel momento in cui è resa, senza che al riguardo abbia a svolgere una qualche
5 incidenza effettiva la dinamica delle successive prestazioni, con contestuale esigibilità (salva diversa pattuizione) dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Ne consegue che il credito relativo alla prestazione ormai è esaurita, e per la quale non siano sorte contestazioni, è suscettibile di essere ceduto dal cessionario secondo lo schema ordinario delineato dalle norme di cui 1260 e ss. c.c. e senza necessità dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il meccanismo di tutela per le pubbliche amministrazioni, incentrato appunto sull'acquiescenza alla cessione, non opera allorquando il contratto, ma ad avviso del Collegio anche la singola prestazione cui è correlato il credito ceduto, è esaurito (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 268 del 11/01/2006, Sentenza della Corte di Cassazione n. 2209 del
01/02/2007).
D'altro canto, se “il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 268 del 11/01/2006)”, deve osservarsi che la ratio del divieto non opera quando, come nel caso di specie, la cessione è onerosa ed è consequenziale alla persistente morosità del somministrato.
In tale ipotesi, infatti, appare evidente che la cessione, lungi dal poter interferire con la regolare prosecuzione della relazione contrattuale, si configura come opportunità negoziale che il somministrante persegue proprio al fine di superare la fase patologica innescata dall'inadempimento del somministrato e, dunque, sempre ragionando su un piano astratto (sul piano concreto, appare inverosimile che, dall'inadempimento del somministrato, imprenditori come Eni s.p.a. possano subire un pregiudizio finanziario tale da interferire con l'esecuzione del contratto), la cessione onerosa riguardante crediti correlati a prestazione già svolte (e per le quali non sia sorta contestazione) è strumentale al corretto svolgimento del contratto di somministrazione.
6 II. La fondatezza del motivo non è di per sé sufficiente all'accoglimento della pretesa creditoria.
Invero, superata la questione dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, occorre verificare se che ha riproposto compiutamente la domanda di Parte_1
condanna, abbia fornito adeguata prova della sussistenza e dell'entità del credito, comprensivo di sorte ed accessori.
Nel corso del primo grado di giudizio, il ha eccepito l'avvenuto Controparte_1
e tempestivo pagamento del credito complessivo.
Tale eccezione si risolve nell'implicita ammissione, o comunque nella mancata contestazione, dell'originario sorgere dell'obbligazione, poi estinta tramite adempimento.
Peraltro, la sussistenza della relazione negoziale con Eni s.p.a., sottesa alla pretesa creditoria, è stata ribadita dalla pubblica amministrazione anche nel presente grado (ove è stata rappresentato che il contratto di somministrazione è ancora in fase di esecuzione) al fine di sostenere l'assunto dell'inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Deve operare, pertanto, il principio della non contestazione.
Tuttavia, la norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c., lungi dal tipizzare una prova legale destinata a prevalere sempre e comunque sulle altre prove, si limita a prevedere che il giudice deve assumere la propria decisione alla luce dei fatti non contestati.
In ragione dell'esigenza indefettibile di giungere ad una totale sovrapposizione tra la realtà dei fatti e la realtà giudiziaria, la norma deve essere interpretata nel senso che la sussistenza del fatto non contestato nondimeno può essere esclusa dal giudice, in tutto o in parte, ogniqualvolta nel corso del giudizio sia stata assunta una prova che veicoli una portata conoscitiva non collimante rispetto ai fatti allegati e non contestati.
In tale ipotesi, vi è la fisiologica discordanza tra elementi di prova ed il giudice, all'esito dello scrutinio delle diverse risultanze (anche in ciò si sostanzia la giurisdizione), deve valorizzare l'elemento di prova connotato da un maggior coefficiente di persuasività.
Da altro angolo prospettico, deve ritenersi che l'ingresso nel giudizio di un elemento di prova contrario ai fatti allegati e non contestati, si traduca nella contestazione di tali ultimi fatti, qualora l'elemento conoscitivo discenda da un mezzo di prova introdotto dalla controparte, o
7 nella (implicita e inconsapevole) ritrattazione dei fatti, qualora il mezzo di prova sia stato introdotto dalla parte che ha allegato i fatti.
Tal ultima ipotesi ricorre nel caso di specie.
Invero, nell'atto introduttivo del giudizio si legge quanto segue: “le fatture sono state emesse a titolo di corrispettivo delle forniture di energia e di prestazioni erogate delle soprindicate società in favore del Comune di;
sono state cedute dalle predette società Controparte_1
all'esponente mediante contratti di cessione dei crediti – redatti in forma di scrittura Parte
privata autenticata da Notaio e notificati al Comune – che si producono sub doc. 5”.
Tuttavia, l'esame della scrittura privata del 28.6.2016 (data di registrazione), ossia il documento n.5 che eleva a prova della cessione, riferisce l'avvenuta alienazione di crediti Parte_1
per il minor importo complessivo di euro 4.175,24, pari alla somma di nove crediti sorti tra il gennaio 2016 e il maggio 2016.
Dunque, la prova del credito è stata raggiunta nei limiti dell'importo sopra indicato.
In secondo luogo, occorre osservare che nel presente grado l'eccezione di pagamento non è stata compiutamente riformulata e, dunque, deve intendersi rinunciata, giusto il disposto normativo di cui all'art. 346 c.p.c.
Al riguardo, va rilevato che “in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (così,
Sentenza della Corte di Cassazione n.10796 del 11/05/2009; in tal senso, anche Ordinanza della
Corte di Cassazione n.22311 del 15/10/2020 e Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25840 del
13/11/2020)”.
Declinando tale principio al caso di specie, e dunque passando all'esame della comparsa di costituzione, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, va rilevato che parte
8 appellata, lungi dal reiterare l'eccezione di pagamento, si è limitata ad operare un generico rinvio alle “proprie memorie ex art. 183 c.p.c.”.
Peraltro, qualora si volesse ritenere che l'eccezione di pagamento sia stata adeguatamente riproposta nel presente grado, essa sarebbe infondata.
Vi è, infatti, che il disattendendo il proprio onere probatorio, Controparte_1
non ha fornito alcuna prova dell'allegato pagamento, essendosi limitato a produrre mandati di pagamento relativi a fatture che non rientrano nell'arco temporale intercorrente tra il gennaio e e maggio 2016.
Per quanto concerne la debenza degli accessori, va rilevato che non ha prodotto Parte_1
le fatture indicate nel contratto del 28.6.2016.
La mancata produzione di tali documenti inibisce l'adeguato accertamento del numero di fatture emesse, ed alle quali inerisce la somma di euro 4.175,24, della loro ricezione e del correlato termine di adempimento.
Ne consegue gli interessi moratori, dovuti al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. n.231 del 2002, devono decorrere dalla data della domanda giudiziale (non vi è la prova dell'invio e della ricezione dell'intimazione stragiudiziale recante la data del 20.6.2020).
Ciò preclude l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici poiché, in ragione di quanto sopra esposto, gli interessi moratori non risultano scaduti al momento della proposizione della domanda (in tal senso, tra tante, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 4830 del 10/03/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 4935 del
08/03/2006, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13478 del 26/05/2008).
Ne consegue ancora che, in ragione della mancata prova circa il numero di fatture in cui si articola la somma complessiva di euro 4.175,24, la domanda di risarcimento del danno, formulata dalla cessionaria ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2002, deve essere limitata all'importo di euro 40,00.
III. La regolazione delle spese del processo deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
9 Nel primo grado, la difesa di ha svolto attività in tutte le fasi e, in ragione Parte_1
dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi a valori medi per tutte e quattro le fasi.
Nel presente grado, la difesa di ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e Parte_1
decisionale e, parimenti, in ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi a valori medi per tutte e tre le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in integrale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna il all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di euro 4.175,24, oltre interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5 del
[...]
d.lgs. n. 231 del 2002, dalla data della domanda al saldo, e della somma di euro 40,00;
- condanna il all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.552,00 per compenso
[...]
ed euro 237,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna il all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.923,00 per
[...]
compenso ed euro 382,40 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
Ancona, 3.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino.
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