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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/06/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3900/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3900/2024 r.g. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' Avv. CAPRAROLA GIACOMO, elettivamente C.F._2 domiciliati come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. BELLINI FEDERICO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F./P.IVA ), in persona del leg. rapp.te p.t., con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Santa Marina (SA) Via Nazionale 36,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Contratto di pacchetto turistico
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per e Parte_2 CP_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni più opportuna occorrenda declaratoria di legge:
pagina 1 di 12 In via principale: - accertare l'inadempimento di e di Controparte_1 [...] alle obbligazioni derivanti dal contratto di pacchetto turistico per i motivi Controparte_2 esposti, e, comunque, accertare e dichiarare che la condotta di Controparte_1
e la condotta di tenute nei confronti degli attori, hanno violato i Controparte_2 principi di correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., e, per l'effetto,
- dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del predetto contratto, e, quindi,
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in solido Controparte_2 tra loro:
- alla restituzione, in favore dei e Sig.ra della somma di Parte_3 Parte_1 Parte_2
Euro 13.927,00, con riferimento ai servizi non goduti, oltre rivalutazione ed interessi di legge, e al rimborso delle spese sostenute pari a Euro 1.036,07, ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dal Sig. e dalla Sig.ra quale conseguenza Parte_1 Parte_2 immediata e diretta del dedotto inadempimento, che si quantifica in complessivi Euro 14.963,00, oltre rivalutazione e interessi di legge, o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
- al risarcimento dei danni non patrimoniali cosiddetti da vacanza rovinata comunque patiti dagli attori, ai sensi del D.lgs. n. 79/2011, che si quantificano in Euro 15.000,00 in favore del Sig.
[...]
e in Euro 15.000,00 in favore della Sig.ra ovvero in quella somma diversa Pt_1 Parte_2 che risultasse in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
- con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.4
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice designato del Tribunale adito, per le causali tutte esposte in atti, all'esito dei necessari accertamenti e di ogni opportuna declaratoria, sia di rito che di merito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:
>NEL RITO, IN VIA PRELIMINARE: vista la notifica ritualmente eseguita ai sensi della Legge n. 53/1994 e s.m.i., tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo Email_1 risultante dall'indice nazionale degli indirizzi P.E.C. delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), in ottemperanza al decreto ex art. 171 bis c.p.c. n. cronol. 4269/2024 del 11/09/2024, di copie informatiche conformi, estratte con modalità telematiche, della comparsa di costituzione del 26/07/2024 depositata nell'interesse della convenuta costituita Controparte_1 nonché del provvedimento poc'anzi citato, dare atto della regolarità del contraddittorio in relazione alla domanda riconvenzionale c.d. “trasversale” formulata nei confronti dell'altro convenuto contumace C.F. e P.iva corrente in 84067 Santa Controparte_2 P.IVA_2
Marina (SA) Via Nazionale 36, domicilio digitale in persona del legale Email_1 rappresentante pro tempore, di cui infra, adottando, anche d'ufficio, i provvedimenti nel rito ritenuti più opportuni;
>NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: dichiarare in ogni caso esente da qualsiasi colpa e/o CP_1 responsabilità nella causazione dell'evento e comunque in relazione ai fatti di cui all'odierno giudizio;
per l'effetto, respingere, con la miglior formula e statuizione, qualsivoglia domanda e/o pretesa di parte attrice nei confronti di senza esclusione alcuna, in quanto infondata e/o non provata, in CP_1 fatto ed in Per Controparte_2 pagina 2 di 12 diritto, in punto di an ed in punto di quantum, per le ragioni tutte esposte;
con riserva di replica alle difese semmai eventualmente svolte da ad ora contumace, respinta in ogni caso, Controparte_4 sin d'ora, qualsiasi eccezione, domanda e pretesa eventualmente formulata dal nei CP_5 confronti dell'Agenzia Viaggi;
>NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE “TRASVERSALE”: previa esclusione e/o riduzione del diritto alla restituzione e/o al rimborso e/o al risarcimento a favore di parte attrice delle somme che risulteranno non dovute e/o non dimostrate, attribuire a CP_4 ogni eventuale colpa e/o responsabilità nella causazione dell'evento e, per l'effetto, porre ad
[...] esclusivo carico di ogni potenziale onere restitutorio e/o risarcitorio che dovesse Controparte_4 essere riconosciuto a favore di parte attrice, dichiarando perciò tenuto e quindi condannando l'altro convenuto anche in forza delle pattuizioni contrattuali intercorse tra il Controparte_4 [...] e l' a manlevare, garantire, ristorare, rifondere o comunque tenere CP_5 CP_6 totalmente indenne, anche a titolo di rivalsa e/o in via di regresso e/o anche ai sensi dell'articolo 2041 c.c. e/o di legge, di quanto la stessa, in caso di soccombenza, anche solo parziale e/o in virtù di CP_1 condanna solidale, dovesse essere tenuta a pagare ai Sigg. e Pt_1 Parte_2
>IN OGNI CASO: con l'integrale rifusione di esborsi/anticipazioni, nello specifico il complessivo importo di € 545,00 corrispondente al C.U. e diritti di cancelleria versati, come da ricevuta telematica depositata in uno alla comparsa di costituzione e risposta, per la domanda riconvenzionale c.d.
“trasversale” di garanzia e manleva con istanza ex artt. 106, 167 e 269 c.p.c. di ammontare pari al valore della causa indicato da parte attrice nell'atto introduttivo (€ 44.963,07) formulata da nei CP_1 confronti di e compensi professionali, da liquidarsi sulla base parametri forensi Controparte_4 contenuti nel D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre oneri ed accessori di legge.
pagina 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e hanno CP_3 Parte_2 convenuto in giudizio la e per Controparte_1 Controparte_2 ottenere la risoluzione del contratto di pacchetto turistico stipulato con la prima e per l'effetto, hanno chiesto il rimborso – o in subordine il risarcimento - del prezzo versato per l'acquisto del viaggio e delle spese sostenute in conseguenza dell'annullamento dello stesso (pari a complessivi euro 14.963,07), oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, stimato in complessivi euro 30.000,00 (euro 15.000,00 ciascuno).
A sostegno delle proprie pretese, gli attori hanno allegato in fatto che:
- il 17 aprile 2023 avevano stipulato con un contratto per l'acquisto di un pacchetto CP_1 turistico per il viaggio di nozze destinazione Tanzania e isole Seychelles di importo totale pari ad euro 13.927,00, prezzo di cui i coniugi avevano versato un acconto pari ad euro 8.360,00 e un successivo saldo pari ad euro 5.567,00 (cfr. docc. 3- 10);
- il 27 giugno 2023, aveva inviato ai coniugi i documenti di viaggio dai quali gli odierni CP_1 attori venivano a conoscenza dell'esistenza di una seconda società, Controparte_2 che aveva collaborato con per realizzare la convocazione ticketless a loro intestata;
CP_1
- il 5 luglio 2023, data prevista per la partenza, la aveva comunicato ai clienti la CP_1 cancellazione del volo delle 18:30 informandoli circa le soluzioni alternative, quali la Pt_4 riprogrammazione del viaggio ad altra data con modifica del programma di viaggio ovvero la risoluzione del contratto con rimborso immediato della somma versata (cfr. doc. 13);
- il 6 luglio 2023, con mail inviata a gli odierni attori avevano richiesto il rimborso CP_1 totale del viaggio data l'impossibilità di partire a data successiva;
- il 29 luglio 2023, aveva inviato ai coniugi il certificato di polizza e il set informativo CP_1 riferito a IMA Italia Assistance S.p.A., riferendo di aver provveduto all'apertura del sinistro;
- a novembre 2023, dopo continui solleciti e relative posticipazioni della data di rimborso, gli attori avevano contattato direttamente il legale rappresentante di chiedendo Controparte_2 riscontri in merito alla richiesta di rimborso;
- il 16 novembre 2023, aveva rassicurato i coniugi che avrebbero ricevuto il Controparte_2 rimborso entro la settimana successiva e che, insieme al rimborso, avrebbero ricevuto un voucher per una settimana di vacanza gratis;
- ad oggi, alcun rimborso è mai stato ricevuto da parte attrice.
Si è tempestivamente costituita nel presente giudizio la Controparte_1 confermando l'esistenza del rapporto di causa, ma sostenendo di aver operato nell'ambito contrattuale solo quale agenzia di viaggi intermediaria e che l'organizzatore del viaggio era Controparte_2
La convenuta ha inoltre allegato di aver debitamente informato gli odierni attori circa tali ruoli
[...] contrattuali e, ad asserita riprova di ciò, ha prodotto in giudizio tutte le comunicazioni intercorse con nonché i bonifici effettuati nei confronti di quest'ultima a pagamento del Controparte_2 pacchetto di viaggio. In forza di tali ragioni, la convenuta ha chiesto accertarsi l'insussistenza di inadempimenti contrattuali in capo a considerato il ruolo di mero intermediario nel rapporto CP_1 ed il conseguente rigetto delle domande attore;
solo in via subordinata e riconvenzionale “trasversale”, ha chiesto, previa esclusione e/o riduzione del diritto alla restituzione e/o al rimborso e/o al CP_1 risarcimento vantato da parte attrice, attribuire a ogni eventuale colpa e/o Controparte_2 responsabilità nella causazione dell'evento e, per l'effetto, porre ad esclusivo carico di CP_2 pagina 4 di 12 ogni onere restitutorio e/o risarcitorio che dovesse essere riconosciuto a favore di parte attrice, e CP_2 quindi condannando a manlevare, garantire, ristorare, rifondere o comunque tenere Controparte_2 totalmente indenne, anche a titolo di rivalsa e/o in via di regresso, di quanto la stessa CP_1 dovesse essere tenuta a pagare agli attori.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il Tribunale ha dichiarato la contumacia di Controparte_2
e ha ordinato a di notificare al contumace la domanda svolta nei suoi confronti in
[...] CP_1 via trasversale.
All'esito della prima udienza, il Tribunale ha ammesso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dagli attori e, nello specifico, ha ordinato: - a Europ Assistance S.p.a. l'esibizione della polizza n.
2224483, indicata nella convocazione ticketless e intestata a e nonché Parte_1 Parte_2 della polizza n. 11934765 stipulata con ai sensi dell'art. 86 L.R.T. n. 42 Controparte_2 del 23/03/2000 e n. 14 del 17/01/2005; - a l'esibizione di tutta la Controparte_7 documentazione sottoscritta con e la polizza n. 2450; Controparte_2 Alla successiva udienza, rilevata la corretta evasione dell'ordine di esibizione, la causa è stata rinviata per la discussione orale per poi essere trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
La domanda attorea è fondata e va accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
Incontestata la conclusione di un contratto di viaggio tutto compreso tra gli attori e la (cfr. CP_1 doc. 3 e 6 attori) per il godimento del viaggio di nozze con destinazione Tanzania e isole Seychelles. Il pacchetto comprendeva diversi servizi turistici, tra cui trasporto e alloggio, con durata di 14 giorni e partenza il 5 luglio 2023.
Altrettanto pacifico è che il viaggio non è stato goduto dagli attori a causa dell'avvenuta cancellazione del volo e della incapacità del tour operator di offrire soluzioni di viaggio alternative in tempi Pt_4 corrispondenti alle ferie dei clienti. In particolare, è pacifico, documentale e non contestato che sia stata la stessa a proporre subito ai coniugi che “se nessuna di queste soluzioni può andar CP_1 bene, vi attivo subito il rimborso immediato di tutta la somma versata” (doc. 13 citazione). Ciò posto, l'aspetto che, invece, resta in contestazione tra le odierne parti costituite in causa è la ripartizione dei ruoli (e di conseguenza delle responsabilità) nella fattispecie in esame.
Infatti, la ha dedotto in prima istanza di aver assunto il ruolo di mero intermediario CP_1 nell'ambito contrattuale di specie, asserendo di essersi occupata della mera redazione del contratto di pacchetto turistico, che era stato organizzato dal Tour Operator convenuta Controparte_2 contumace nel presente giudizio.
A dire degli attori, invece, il contratto sarebbe stato stipulato con la unica contraente con CP_1 cui hanno intrattenuto le trattative. Nello specifico, i coniugi e hanno sostenuto di Pt_1 Parte_2 essere venuti a conoscenza del coinvolgimento di contratto ormai concluso. Controparte_8
Ciò posto, il Tribunale rileva, innanzitutto, che il rapporto di specie va qualificato come contratto di pacchetto turistico, disciplinato dal Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79) agli artt. 32 ss.
La normativa citata definisce il pacchetto turistico come l'insieme di almeno due diversi tipi di servizi turistici combinati per l'esecuzione di un viaggio e prenotati attraverso un contratto con un unico organizzatore. Nel caso in esame, non vi è dubbio che sia integrata tale fattispecie, considerato che il pacchetto acquistato dai coniugi odierni attori comprendeva, in un unico contratto, molteplici servizi tra cui gli pagina 5 di 12 alloggi in Tanzania e alle isole Seychelles, gli spostamenti interni tra le diverse mete del viaggio, le attività a cui partecipare in loco, nonché il viaggio di partenza e di ritorno in Italia.
Rilevante nella controversia di specie è quanto disposto dall'art. 33 del Codice del Turismo, che definisce l'organizzatore del viaggio come “un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4); e il venditore come “il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore”. Dalla lettura di tale norma si evince che i soggetti con cui il cliente contratta l'acquisto di un pacchetto turistico possono avere ruoli e obblighi diversi nel contratto di vendita. Proprio in forza di ciò,
[...] ha sostenuto in questa sede che, stante la sua qualità di mero venditore del pacchetto, va ritenuta CP_1 responsabile solo dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e non risponde, come l'organizzatore del viaggio, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di viaggio. Ai sensi dell'art. 42 Cod. Tur., infatti, l'organizzatore del viaggio risponde, ai sensi dell'art.1228 c.c., dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici siano prestati dall'organizzatore stesso o da soggetti terzi. La ratio di tale previsione, oltre che essere fondata sul principio di cui all'art. 1228 c.c. (a cui specularmente corrisponde la previsione dell'art. 2049 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale), risponde all'esigenza di non costringere il consumatore a “rincorrere” i prestatori esterni del servizio con i quali non ha avuto rapporti contrattuali diretti e di impedire che il gioco dei rimpalli di responsabilità impedisca di fornire un'adeguata tutela al consumatore “parte debole” del rapporto. Si configura, pertanto, a carico del tour operator un'obbligazione di risultato cui consegue una responsabilità per qualunque pregiudizio subito dal viaggiatore a causa dell'inadempimento degli obblighi genericamente collegati all'organizzazione del viaggio, nonché per mancata o inesatta esecuzione dei servizi che compongono il pacchetto turistico.
Diversamente, il venditore ha solo l'obbligo contrattuale di acquistare per conto del viaggiatore il singolo pacchetto turistico avendo cura di riferirgli tutte le informazioni necessarie relative al viaggio scelto, nonché scegliere con la dovuta diligenza professionale l'organizzatore del viaggio con cui concludere il contratto in nome e per conto dell'utente-acquirente, al fine di non incorrere in culpa in eligendo. L'art. 51 bis Cod. Tur. prevede, però, che “Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell'articolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.” Nel caso in esame, come già detto, gli odierni attori hanno dedotto di non essere mai stati informati circa il ruolo di mero venditore assunto da né tantomeno della presenza di un terzo soggetto CP_1 organizzatore. A sostegno della contestazione, hanno evidenziato il dato letterale del contratto, rilevando che lo stesso non indica in nessuna sua parte il nominativo di Controparte_2 ma, anzi, individua la quale soggetto “organizzatore” (cfr. doc. 6 attori). CP_1
In merito, la convenuta ha sostenuto che, seppur dal contratto prodotto in atti la risulti CP_1 espressamente quale unico organizzatore del viaggio, tale indicazione corrisponderebbe ad un
“grossolano errore nella predisposizione di tale documento”. pagina 6 di 12 È evidente come tale argomentazione non può rilevare a beneficio della convenuta, tanto più che quest'ultima non ha in alcun modo provato di aver dato la comunicazione ai clienti nemmeno con altre modalità.
La ha, infatti, solo genericamente dedotto di aver comunicato l'informazione ai clienti CP_1 verbalmente e, nello specifico, ha affermato di aver comunicato loro che, in base alle loro esigenze, avrebbe valutato le offerte proposte da diversi tour operator per poi sottoporgliele. La comunicazione di specie è, innanzitutto, antecedente rispetto al momento della stipula del contratto e, in ogni caso, non vale a rendere edotti i clienti del fatto che il pacchetto turistico acquistato era stato predisposto e organizzato da terzi.
Allo stesso modo, va disattesa la tesi di secondo la quale i clienti avrebbero potuto dedurre CP_1 che il soggetto organizzatore del viaggio fosse dall'indicazione del nominativo di Controparte_2 quest'ultima nel preventivo inviato ai coniugi (cfr. doc. 3 attori). Invero, trattasi di una sigla della società inserita a margine di una delle voci di cui all'elenco delle prestazioni incluse nel preventivo: “Meet and greet in arrive/partenza e al resort - bbt t.o. (cfr. ultima pagina del doc. 3 attori).
In primo luogo, va evidenziato che la dicitura, come riportata, non permette, né di comprendere che trattasi di una società, né tantomeno quale sia il nominativo della stessa ma, in ogni caso, non viene in alcun modo chiarito che tale sigla indichi il soggetto organizzatore del viaggio acquistato dai clienti.
Inoltre, la a pretesa dimostrazione del suo ruolo di mera intermediaria dell'operazione, ha CP_1 poi prodotto due bonifici effettuati in favore di al fine di provare di Controparte_2 aver corrisposto a quest'ultima il prezzo del pacchetto pagato dai clienti “al netto della propria provvigione” (docc. 6 e 7 convenuta). In merito va osservato, però, che tale importo trattenuto a titolo di provvigione non è menzionato tra le voci elencate nel preventivo inviato agli odierni attori in data 17 aprile 2024 (cfr. doc. 2) e neppure nel contratto sottoscritto (cfr. doc. 6 attori). Dunque, i clienti non potevano dedurre nemmeno da tale circostanza che agisse quale intermediario nella vendita. CP_1
Alla luce di quanto finora espresso, la va considerata quale organizzatore del viaggio e, di CP_1 conseguenza, è chiamata per legge a rispondere della mancata esecuzione delle prestazioni di cui al pacchetto turistico.
Nella specie, è indubbio che il comportamento assunto dall'organizzatore del viaggio a seguito della cancellazione del volo nel giorno di partenza integri grave difetto di conformità della prestazione che, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi nel pacchetto1, tale da determinare una responsabilità del tour operator.
L'art. 42 cod. tur. prevede che l'organizzatore deve porre rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore (solo ove non sia necessario ovviarvi immediatamente) e in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto. Se non viene garantita la soluzione alternativa, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. 1 Nella casistica dell'inesatta esecuzione rientrano, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche le ipotesi di mancata esecuzione del servizio principale (cfr. Così Cass., 10 settembre 2010, n. 19283); pagina 7 di 12 Innanzitutto, va precisato che nel caso di specie la soluzione alternativa andava necessariamente trovata nell'immediatezza del fatto, considerato che il problema è stato prospettato ai clienti la mattina stessa della partenza (5 luglio), nonostante fosse a conoscenza dell'inconveniente già dal 3 luglio. CP_1
In ogni caso, va considerato che la ha proposto ai clienti di riprogrammare il viaggio a data CP_1 da destinarsi (senza fornire un'indicazione precisa della stessa), e i clienti si sono resi disponibili a tale prospettazione, a condizione che la partenza fosse riprogrammata entro i 7 giorni successivi. Di fronte alla successiva comunicazione da parte di che proponeva la riprogrammazione della CP_1 partenza per il 20 luglio (15 giorni dopo), i clienti hanno dunque rifiutato la soluzione alternativa e hanno richiesto il rimborso del pacchetto. Tale rifiuto della proposta è giustificato dal fatto che e i clienti erano impossibilitati a partire con così tanti giorni di differenza rispetto alla data originaria di partenza, posto che avevano già organizzato il periodo di ferie con i rispettivi datori di lavoro. La situazione creatasi ha quindi giustificato la richiesta di risoluzione contrattuale e rimborso formulata dagli odierni attori che, tra l'altro, è stata proposta fin da subito dall'organizzatore e poi accettata dallo stesso. Tutto ciò considerato, il contratto va dichiarato risolto e, per l'effetto, l'organizzatore del viaggio
[...] va condannato alla restituzione, in favore di e della somma di CP_1 Parte_1 Parte_2 euro 13.927,00 per i servizi non goduti, oltre interessi di legge.
Allo stesso modo, va condannata al risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori e CP_1 pari alle spese sostenute per la vaccinazione necessaria alla partenza e ai costi sostenuti per la vacanza in Puglia, alternativa al viaggio di nozze mancato.
Tali importi, pari a complessivi 1.036,07, vengono riconosciuti perché debitamente documentati (cfr. docc. 14, 15) e perché da porsi quale conseguenza immediata e diretta dell'annullamento del viaggio.
Per completezza espositiva, va evidenziato che gli attori hanno sostenuto le spese vaccinali e medicinali solo al fine di poter soggiornare nelle mete esotiche previste dal pacchetto turistico di causa, per il cui ingresso erano previsti specifici obblighi di certificazione vaccinale.
Quanto alle spese sostenute per la vacanza in Puglia, si evidenzia che la stessa è stata effettuata dagli attori solo per sopperire all'impossibilità di godere del viaggio di nozze programmato e per non perdere le ferie ottenute e che, diversamente, non avrebbero dovuto subire tali esborsi economici. Tra l'altro, la spesa complessiva per il viaggio risulta ragionevole e non eccessivamente sproporzionata.
Per questi motivi
, l'importo sostenuto per le stesse va risarcito da parte dell'organizzatore del viaggio, responsabile della mancata esecuzione dello stesso e delle conseguenze da ciò derivanti. Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, si premette che valgono gli stessi principi finora affermati sopra, in forza dei quali va qualificata CP_1 organizzatore del viaggio. Nello specifico, l'art. 46 cod. tur. prevede il risarcimento del danno da vacanza rovinata e sancisce che
“nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.”. Dunque, considerato che l'organizzatore risponde, ai sensi dell'art. 42, della inesatta esecuzione dei servizi del pacchetto turistico anche ove questi non siano lui imputabili (fatto salvo il diritto di pagina 8 di 12 regresso)2, e posto che è indubbio che nel caso in esame l'inadempimento sia di non scarsa importanza (dato che i clienti hanno dovuto rinunciare completamente al viaggio), è chiamata a risarcire CP_1 gli eventuali danni da vacanza rovinata subiti da e per non aver potuto Parte_1 Parte_2 usufruire del servizio.
A mente del richiamato articolo 46 Cod. Turismo il danno da vacanza rovinato si sostanzia in quel particolare pregiudizio al benessere psichico materiale che il turista soffre per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche.
Si tratta di un pregiudizio non patrimoniale da inadempimento contrattuale.
Nello specifico, gli attori hanno chiesto la condanna di al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali pari ad euro 15.000,00 in favore di e ad euro 15.000,00 in favore di Parte_1 [...]
ovvero in quella somma diversa che risultasse in corso di causa, da liquidarsi anche in via Parte_2 equitativa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7256/2012 ha dettato che “la prova del danno da vacanza derivata, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sè la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della
“finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero”. La stessa giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che il giudizio sul superamento della soglia minima di lesione è implicito in considerazione della irripetibilità della vicenda trattata (anche in quella fattispecie si trattava di un viaggio di nozze). Alla luce di tale principio ermeneutico e considerato che nel caso in esame l'inadempimento del tour operator è già stato accertato, deve ritenersi provato che gli attori abbiano subito un danno per la vacanza rovinata. Dunque, rimane da determinare l'entità del danno e, a tal fine, citando testualmente la norma, il Giudice deve considerare “il tempo di vacanza inutilmente trascorso e l'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Come già detto, trattasi di un viaggio di nozze, quindi, per definizione di un'occasione irripetibile e correlata al momento subito successivo al matrimonio. Per questo, anche se gli attori non sono stati privati della possibilità di partire per lo stesso viaggio in altro e successivo momento, l'esperienza legata al matrimonio è irripetibile e quindi non può essere riprodotta negli stessi termini a distanza di mesi o anni dalle nozze.
Deve poi considerarsi che la vacanza sarebbe durata 16 giorni, e che gli attori avevano pattuito le ferie con i rispettivi datori di lavoro già da molto tempo. Tra l'altro, ravvisata l'impossibilità di partire proprio il giorno stesso della partenza, ciò ha determinato l'oggettiva difficoltà di organizzare 2 Il sistema della responsabilità prevede che l'organizzatore risponde dell'inesatta esecuzione dei servizi che compongono il pacchetto non solo nel caso in cui i disservizi siano a loro direttamente addebitabili, bensì anche qualora derivino da comportamenti di singoli fornitori di servizi di cui si avvalgono (cfr. sul punto Cass., 6 luglio 2018, n. 17724, e Cass., 23 aprile 2020, n. 8124) pagina 9 di 12 diversamente il periodo di ferie senza alcun preavviso e tale circostanza ha costituito indubbia fonte di stress e preoccupazione.
In ogni caso, deve considerarsi che ai coniugi è già stato riconosciuto il risarcimento del danno delle spese sostenute per la vacanza in Puglia, prenotata in sostituzione all'annullamento del viaggio di nozze di cui è causa. Tale aspetto rileva in quanto i coniugi, con la vacanza alternativa, hanno potuto godere di una parte delle ferie programmate, seppur con un viaggio diverso e ridimensionato rispetto a quello sperato.
Tutto ciò considerato, ritiene il Tribunale che sia equo stimare il danno da vacanza rovinata in un importo determinato in euro 15.000,00. Per l'effetto, va condannata al pagamento nei CP_1 confronti di e della somma complessiva di euro 15.000,00. Parte_2 CP_3
Sugli importi sopra liquidati a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Suprema Corte (sent. n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale. Sull'importo così ottenuto stesso sono poi dovuti gli interessi di mora al tasso legale dalla data della presente decisione e fino al saldo.
Va ora esaminata la domanda svolta in via riconvenzionale trasversale da nei confronti CP_1 dell'altra convenuta contumace, dandosi preliminarmente atto della ritualità della notifica della domanda eseguita da nei confronti di e quindi della regolarità del CP_1 Controparte_2 contradditorio instaurato in relazione a tale domanda.
In primo luogo, va rilevato che nel diverso rapporto tra e non CP_1 Controparte_2 possono valere le considerazioni finora espresse.
La posizione contrattuale degli odierni attori resta ben distinta dal rapporto commerciale in essere tra e Nel primo rapporto, infatti, risponde quale organizzatore CP_1 Controparte_2 CP_1 del viaggio in forza dell'art. 51 cod. tur., norma prevista a specifica tutela del viaggiatore. Tale regola, invece, non trova applicazione nel secondo rapporto, alla cui base vi è un diverso contratto stipulato da professionisti, non assoggettato alla disciplina garantistica del Codice del Turismo. Sul punto, va rilevato che ha depositato in atti l'accordo commerciale stipulato con CP_1 [...]
a riprova degli obblighi reciprocamente assunti tra le parti (cfr. doc. 16 Controparte_2 convenuta). Dall'esame del documento, si evince che si era impegnata verso CP_1 CP_2 alla commercializzazione dei suoi prodotti, contro il pagamento di una provvigione per ogni
[...] prodotto venduto.
In riferimento allo specifico contratto di causa (tra e e , CP_1 CP_3 Parte_2 seppur lo stesso non riporti l'indicazione di quale organizzatore del viaggio, vi sono Controparte_2 in atti altri elementi da cui desumersi che il pacchetto venduto agli odierni attori sia stato fornito e organizzato da e commercializzato da in forza dell'accordo di cui sopra. Controparte_9 CP_1
Infatti, dalle comunicazioni intercorse via e-mail tra le parti emerge che aveva contattato CP_1 per ottenere un pacchetto turistico adatto alle esigenze degli odierni attori e che, in Controparte_2 risposta, aveva a il preventivo del pacchetto poi acquistato dai Controparte_2 CP_10 CP_1 coniugi (cfr. doc. 7-8-10-11-12 convenuta).
pagina 10 di 12 Dalle stesse comunicazioni si evince che era stata a informare l'agenzia viaggi Controparte_2 dell'avvenuta cancellazione dei voli, nonché a ricercare una soluzione alternativa da sottoporre ai clienti. Allo stesso modo, aveva riconosciuto il diritto dei clienti alla risoluzione del Controparte_2 rapporto nonché il proprio obbligo di rimborso del prezzo pagato dai coniugi per il viaggio. Va, infatti, considerato che l'art. 11 del contratto in essere tra e prevede che “A CP_1 CP_2 condizione che l'agenzia abbia adempiuto correttamente a tutte le obbligazioni poste a suo carico, con particolare riferimento alla sottoscrizione da parte dell'Agenzia e del cliente del contratto di viaggio riportante l'esatta descrizione dei servizi prenotati e l'esplicita ed inequivocabile accettazione delle Condizioni poste, si obbliga di manlevare l' da eventuali richieste risarcitorie CP_4 CP_6 avanzate da clienti ai sensi del D. L. 206 del 06/09/05” (cfr. doc. 16 convenuta). Tra l'altro, deve valorizzarsi il fatto che gli importi dei pagamenti effettuati dagli attori nei confronti di a pagamento del viaggio, sono stati reindirizzati da quest'ultima a al netto CP_1 CP_2 delle provvigioni spettanti all'intermediario (cfr doc. 6 convenuta). Inoltre, è risultato provato all'esito dell'istruttoria di causa che ha omesso di Controparte_2 attivare l'assicurazione di viaggio di cui all'art. 10 dell'accordo commerciale stipulato con CP_1 Attraverso l'espletamento dell'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., è stato infatti possibile rilevare che la polizza che il tour operator avrebbe dovuto stipulare per eventuali inconvenienti nell'esecuzione dei pacchetti di viaggio, non era mai stata conclusa.
La medesima considerazione vale per la polizza n. 2224483 Europ Assistance indicata nella convocazione quale polizza specifica per il viaggio degli odierni attori. L'ordine di esibizione, anche in questo caso, ha fatto emergere che gli estremi della polizza in esame riferiscono ad un contratto di assicurazione intestato ad altri soggetti terzi (cfr. doc. 12).
Tutto ciò considerato, va quindi rilevato un obbligo di manleva in capo a anche Controparte_2 alla luce del fatto che ha incassato il pagamento del prezzo del pacchetto e, Controparte_2 quindi, far gravare i costi di rimborso e di risarcimento del danno su determinerebbe un CP_1 indebito arricchimento a favore della convenuta contumace. Per questo motivo, è chiamato in proprio a risarcire nonché a rimborsare e risarcire gli CP_1 odierni attori degli importi sopra specificati e, in forza di un diverso obbligo contrattuale, CP_2 va condannato a rimborsare a gli importi che quest'ultima è tenuta a pagare nei
[...] CP_1 confronti dei clienti.
Dunque, va condannata a tenere indenne da quanto sarà tenuto Controparte_2 CP_1
a pagare agli attori per i punti 2) 3) e 4) del seguente dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza o eccezione, così dispone:
1. in accoglimento della domanda attorea, dichiara risolto il contratto di pacchetto turistico stipulato da con e n. pratica HQ1958 e per l'effetto, CP_1 CP_3 Parte_2
2. condanna al pagamento della somma di euro 13.927,00, Controparte_1 oltre interessi di legge dalla messa in mora al saldo, in favore di e CP_3 [...]
a titolo di restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico;
Parte_2
pagina 11 di 12 3. condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 CP_3 della somma di 1.036,07 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre Parte_2 rivalutazione e interessi come in motivazione;
4. condanna al risarcimento del danno da vacanza rovinata in Controparte_1 favore di e liquidato nella somma complessiva di euro CP_3 Parte_2
15.000,00 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
5. in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in via trasversale da
[...] nei confronti di condanna quest'ultima a Controparte_1 Controparte_2 tenere indenne la prima da quanto sarà tenuta a pagare agli attori per i punti 2) 3) e 4) che precedono;
6. condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore Controparte_1 di e liquidate in euro 545,00 per anticipazioni e in euro CP_3 Parte_2
6.713,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva se dovuta come per legge;
7. condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_2 [...]
liquidate in euro 545,00 per anticipazioni e in euro 6.713,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Monza, in data 13/06/2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3900/2024 r.g. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' Avv. CAPRAROLA GIACOMO, elettivamente C.F._2 domiciliati come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. BELLINI FEDERICO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F./P.IVA ), in persona del leg. rapp.te p.t., con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Santa Marina (SA) Via Nazionale 36,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Contratto di pacchetto turistico
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per e Parte_2 CP_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni più opportuna occorrenda declaratoria di legge:
pagina 1 di 12 In via principale: - accertare l'inadempimento di e di Controparte_1 [...] alle obbligazioni derivanti dal contratto di pacchetto turistico per i motivi Controparte_2 esposti, e, comunque, accertare e dichiarare che la condotta di Controparte_1
e la condotta di tenute nei confronti degli attori, hanno violato i Controparte_2 principi di correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., e, per l'effetto,
- dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del predetto contratto, e, quindi,
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in solido Controparte_2 tra loro:
- alla restituzione, in favore dei e Sig.ra della somma di Parte_3 Parte_1 Parte_2
Euro 13.927,00, con riferimento ai servizi non goduti, oltre rivalutazione ed interessi di legge, e al rimborso delle spese sostenute pari a Euro 1.036,07, ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dal Sig. e dalla Sig.ra quale conseguenza Parte_1 Parte_2 immediata e diretta del dedotto inadempimento, che si quantifica in complessivi Euro 14.963,00, oltre rivalutazione e interessi di legge, o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
- al risarcimento dei danni non patrimoniali cosiddetti da vacanza rovinata comunque patiti dagli attori, ai sensi del D.lgs. n. 79/2011, che si quantificano in Euro 15.000,00 in favore del Sig.
[...]
e in Euro 15.000,00 in favore della Sig.ra ovvero in quella somma diversa Pt_1 Parte_2 che risultasse in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
- con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.4
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice designato del Tribunale adito, per le causali tutte esposte in atti, all'esito dei necessari accertamenti e di ogni opportuna declaratoria, sia di rito che di merito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:
>NEL RITO, IN VIA PRELIMINARE: vista la notifica ritualmente eseguita ai sensi della Legge n. 53/1994 e s.m.i., tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo Email_1 risultante dall'indice nazionale degli indirizzi P.E.C. delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), in ottemperanza al decreto ex art. 171 bis c.p.c. n. cronol. 4269/2024 del 11/09/2024, di copie informatiche conformi, estratte con modalità telematiche, della comparsa di costituzione del 26/07/2024 depositata nell'interesse della convenuta costituita Controparte_1 nonché del provvedimento poc'anzi citato, dare atto della regolarità del contraddittorio in relazione alla domanda riconvenzionale c.d. “trasversale” formulata nei confronti dell'altro convenuto contumace C.F. e P.iva corrente in 84067 Santa Controparte_2 P.IVA_2
Marina (SA) Via Nazionale 36, domicilio digitale in persona del legale Email_1 rappresentante pro tempore, di cui infra, adottando, anche d'ufficio, i provvedimenti nel rito ritenuti più opportuni;
>NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: dichiarare in ogni caso esente da qualsiasi colpa e/o CP_1 responsabilità nella causazione dell'evento e comunque in relazione ai fatti di cui all'odierno giudizio;
per l'effetto, respingere, con la miglior formula e statuizione, qualsivoglia domanda e/o pretesa di parte attrice nei confronti di senza esclusione alcuna, in quanto infondata e/o non provata, in CP_1 fatto ed in Per Controparte_2 pagina 2 di 12 diritto, in punto di an ed in punto di quantum, per le ragioni tutte esposte;
con riserva di replica alle difese semmai eventualmente svolte da ad ora contumace, respinta in ogni caso, Controparte_4 sin d'ora, qualsiasi eccezione, domanda e pretesa eventualmente formulata dal nei CP_5 confronti dell'Agenzia Viaggi;
>NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE “TRASVERSALE”: previa esclusione e/o riduzione del diritto alla restituzione e/o al rimborso e/o al risarcimento a favore di parte attrice delle somme che risulteranno non dovute e/o non dimostrate, attribuire a CP_4 ogni eventuale colpa e/o responsabilità nella causazione dell'evento e, per l'effetto, porre ad
[...] esclusivo carico di ogni potenziale onere restitutorio e/o risarcitorio che dovesse Controparte_4 essere riconosciuto a favore di parte attrice, dichiarando perciò tenuto e quindi condannando l'altro convenuto anche in forza delle pattuizioni contrattuali intercorse tra il Controparte_4 [...] e l' a manlevare, garantire, ristorare, rifondere o comunque tenere CP_5 CP_6 totalmente indenne, anche a titolo di rivalsa e/o in via di regresso e/o anche ai sensi dell'articolo 2041 c.c. e/o di legge, di quanto la stessa, in caso di soccombenza, anche solo parziale e/o in virtù di CP_1 condanna solidale, dovesse essere tenuta a pagare ai Sigg. e Pt_1 Parte_2
>IN OGNI CASO: con l'integrale rifusione di esborsi/anticipazioni, nello specifico il complessivo importo di € 545,00 corrispondente al C.U. e diritti di cancelleria versati, come da ricevuta telematica depositata in uno alla comparsa di costituzione e risposta, per la domanda riconvenzionale c.d.
“trasversale” di garanzia e manleva con istanza ex artt. 106, 167 e 269 c.p.c. di ammontare pari al valore della causa indicato da parte attrice nell'atto introduttivo (€ 44.963,07) formulata da nei CP_1 confronti di e compensi professionali, da liquidarsi sulla base parametri forensi Controparte_4 contenuti nel D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre oneri ed accessori di legge.
pagina 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e hanno CP_3 Parte_2 convenuto in giudizio la e per Controparte_1 Controparte_2 ottenere la risoluzione del contratto di pacchetto turistico stipulato con la prima e per l'effetto, hanno chiesto il rimborso – o in subordine il risarcimento - del prezzo versato per l'acquisto del viaggio e delle spese sostenute in conseguenza dell'annullamento dello stesso (pari a complessivi euro 14.963,07), oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, stimato in complessivi euro 30.000,00 (euro 15.000,00 ciascuno).
A sostegno delle proprie pretese, gli attori hanno allegato in fatto che:
- il 17 aprile 2023 avevano stipulato con un contratto per l'acquisto di un pacchetto CP_1 turistico per il viaggio di nozze destinazione Tanzania e isole Seychelles di importo totale pari ad euro 13.927,00, prezzo di cui i coniugi avevano versato un acconto pari ad euro 8.360,00 e un successivo saldo pari ad euro 5.567,00 (cfr. docc. 3- 10);
- il 27 giugno 2023, aveva inviato ai coniugi i documenti di viaggio dai quali gli odierni CP_1 attori venivano a conoscenza dell'esistenza di una seconda società, Controparte_2 che aveva collaborato con per realizzare la convocazione ticketless a loro intestata;
CP_1
- il 5 luglio 2023, data prevista per la partenza, la aveva comunicato ai clienti la CP_1 cancellazione del volo delle 18:30 informandoli circa le soluzioni alternative, quali la Pt_4 riprogrammazione del viaggio ad altra data con modifica del programma di viaggio ovvero la risoluzione del contratto con rimborso immediato della somma versata (cfr. doc. 13);
- il 6 luglio 2023, con mail inviata a gli odierni attori avevano richiesto il rimborso CP_1 totale del viaggio data l'impossibilità di partire a data successiva;
- il 29 luglio 2023, aveva inviato ai coniugi il certificato di polizza e il set informativo CP_1 riferito a IMA Italia Assistance S.p.A., riferendo di aver provveduto all'apertura del sinistro;
- a novembre 2023, dopo continui solleciti e relative posticipazioni della data di rimborso, gli attori avevano contattato direttamente il legale rappresentante di chiedendo Controparte_2 riscontri in merito alla richiesta di rimborso;
- il 16 novembre 2023, aveva rassicurato i coniugi che avrebbero ricevuto il Controparte_2 rimborso entro la settimana successiva e che, insieme al rimborso, avrebbero ricevuto un voucher per una settimana di vacanza gratis;
- ad oggi, alcun rimborso è mai stato ricevuto da parte attrice.
Si è tempestivamente costituita nel presente giudizio la Controparte_1 confermando l'esistenza del rapporto di causa, ma sostenendo di aver operato nell'ambito contrattuale solo quale agenzia di viaggi intermediaria e che l'organizzatore del viaggio era Controparte_2
La convenuta ha inoltre allegato di aver debitamente informato gli odierni attori circa tali ruoli
[...] contrattuali e, ad asserita riprova di ciò, ha prodotto in giudizio tutte le comunicazioni intercorse con nonché i bonifici effettuati nei confronti di quest'ultima a pagamento del Controparte_2 pacchetto di viaggio. In forza di tali ragioni, la convenuta ha chiesto accertarsi l'insussistenza di inadempimenti contrattuali in capo a considerato il ruolo di mero intermediario nel rapporto CP_1 ed il conseguente rigetto delle domande attore;
solo in via subordinata e riconvenzionale “trasversale”, ha chiesto, previa esclusione e/o riduzione del diritto alla restituzione e/o al rimborso e/o al CP_1 risarcimento vantato da parte attrice, attribuire a ogni eventuale colpa e/o Controparte_2 responsabilità nella causazione dell'evento e, per l'effetto, porre ad esclusivo carico di CP_2 pagina 4 di 12 ogni onere restitutorio e/o risarcitorio che dovesse essere riconosciuto a favore di parte attrice, e CP_2 quindi condannando a manlevare, garantire, ristorare, rifondere o comunque tenere Controparte_2 totalmente indenne, anche a titolo di rivalsa e/o in via di regresso, di quanto la stessa CP_1 dovesse essere tenuta a pagare agli attori.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il Tribunale ha dichiarato la contumacia di Controparte_2
e ha ordinato a di notificare al contumace la domanda svolta nei suoi confronti in
[...] CP_1 via trasversale.
All'esito della prima udienza, il Tribunale ha ammesso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dagli attori e, nello specifico, ha ordinato: - a Europ Assistance S.p.a. l'esibizione della polizza n.
2224483, indicata nella convocazione ticketless e intestata a e nonché Parte_1 Parte_2 della polizza n. 11934765 stipulata con ai sensi dell'art. 86 L.R.T. n. 42 Controparte_2 del 23/03/2000 e n. 14 del 17/01/2005; - a l'esibizione di tutta la Controparte_7 documentazione sottoscritta con e la polizza n. 2450; Controparte_2 Alla successiva udienza, rilevata la corretta evasione dell'ordine di esibizione, la causa è stata rinviata per la discussione orale per poi essere trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
La domanda attorea è fondata e va accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
Incontestata la conclusione di un contratto di viaggio tutto compreso tra gli attori e la (cfr. CP_1 doc. 3 e 6 attori) per il godimento del viaggio di nozze con destinazione Tanzania e isole Seychelles. Il pacchetto comprendeva diversi servizi turistici, tra cui trasporto e alloggio, con durata di 14 giorni e partenza il 5 luglio 2023.
Altrettanto pacifico è che il viaggio non è stato goduto dagli attori a causa dell'avvenuta cancellazione del volo e della incapacità del tour operator di offrire soluzioni di viaggio alternative in tempi Pt_4 corrispondenti alle ferie dei clienti. In particolare, è pacifico, documentale e non contestato che sia stata la stessa a proporre subito ai coniugi che “se nessuna di queste soluzioni può andar CP_1 bene, vi attivo subito il rimborso immediato di tutta la somma versata” (doc. 13 citazione). Ciò posto, l'aspetto che, invece, resta in contestazione tra le odierne parti costituite in causa è la ripartizione dei ruoli (e di conseguenza delle responsabilità) nella fattispecie in esame.
Infatti, la ha dedotto in prima istanza di aver assunto il ruolo di mero intermediario CP_1 nell'ambito contrattuale di specie, asserendo di essersi occupata della mera redazione del contratto di pacchetto turistico, che era stato organizzato dal Tour Operator convenuta Controparte_2 contumace nel presente giudizio.
A dire degli attori, invece, il contratto sarebbe stato stipulato con la unica contraente con CP_1 cui hanno intrattenuto le trattative. Nello specifico, i coniugi e hanno sostenuto di Pt_1 Parte_2 essere venuti a conoscenza del coinvolgimento di contratto ormai concluso. Controparte_8
Ciò posto, il Tribunale rileva, innanzitutto, che il rapporto di specie va qualificato come contratto di pacchetto turistico, disciplinato dal Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79) agli artt. 32 ss.
La normativa citata definisce il pacchetto turistico come l'insieme di almeno due diversi tipi di servizi turistici combinati per l'esecuzione di un viaggio e prenotati attraverso un contratto con un unico organizzatore. Nel caso in esame, non vi è dubbio che sia integrata tale fattispecie, considerato che il pacchetto acquistato dai coniugi odierni attori comprendeva, in un unico contratto, molteplici servizi tra cui gli pagina 5 di 12 alloggi in Tanzania e alle isole Seychelles, gli spostamenti interni tra le diverse mete del viaggio, le attività a cui partecipare in loco, nonché il viaggio di partenza e di ritorno in Italia.
Rilevante nella controversia di specie è quanto disposto dall'art. 33 del Codice del Turismo, che definisce l'organizzatore del viaggio come “un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4); e il venditore come “il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore”. Dalla lettura di tale norma si evince che i soggetti con cui il cliente contratta l'acquisto di un pacchetto turistico possono avere ruoli e obblighi diversi nel contratto di vendita. Proprio in forza di ciò,
[...] ha sostenuto in questa sede che, stante la sua qualità di mero venditore del pacchetto, va ritenuta CP_1 responsabile solo dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e non risponde, come l'organizzatore del viaggio, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di viaggio. Ai sensi dell'art. 42 Cod. Tur., infatti, l'organizzatore del viaggio risponde, ai sensi dell'art.1228 c.c., dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici siano prestati dall'organizzatore stesso o da soggetti terzi. La ratio di tale previsione, oltre che essere fondata sul principio di cui all'art. 1228 c.c. (a cui specularmente corrisponde la previsione dell'art. 2049 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale), risponde all'esigenza di non costringere il consumatore a “rincorrere” i prestatori esterni del servizio con i quali non ha avuto rapporti contrattuali diretti e di impedire che il gioco dei rimpalli di responsabilità impedisca di fornire un'adeguata tutela al consumatore “parte debole” del rapporto. Si configura, pertanto, a carico del tour operator un'obbligazione di risultato cui consegue una responsabilità per qualunque pregiudizio subito dal viaggiatore a causa dell'inadempimento degli obblighi genericamente collegati all'organizzazione del viaggio, nonché per mancata o inesatta esecuzione dei servizi che compongono il pacchetto turistico.
Diversamente, il venditore ha solo l'obbligo contrattuale di acquistare per conto del viaggiatore il singolo pacchetto turistico avendo cura di riferirgli tutte le informazioni necessarie relative al viaggio scelto, nonché scegliere con la dovuta diligenza professionale l'organizzatore del viaggio con cui concludere il contratto in nome e per conto dell'utente-acquirente, al fine di non incorrere in culpa in eligendo. L'art. 51 bis Cod. Tur. prevede, però, che “Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell'articolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.” Nel caso in esame, come già detto, gli odierni attori hanno dedotto di non essere mai stati informati circa il ruolo di mero venditore assunto da né tantomeno della presenza di un terzo soggetto CP_1 organizzatore. A sostegno della contestazione, hanno evidenziato il dato letterale del contratto, rilevando che lo stesso non indica in nessuna sua parte il nominativo di Controparte_2 ma, anzi, individua la quale soggetto “organizzatore” (cfr. doc. 6 attori). CP_1
In merito, la convenuta ha sostenuto che, seppur dal contratto prodotto in atti la risulti CP_1 espressamente quale unico organizzatore del viaggio, tale indicazione corrisponderebbe ad un
“grossolano errore nella predisposizione di tale documento”. pagina 6 di 12 È evidente come tale argomentazione non può rilevare a beneficio della convenuta, tanto più che quest'ultima non ha in alcun modo provato di aver dato la comunicazione ai clienti nemmeno con altre modalità.
La ha, infatti, solo genericamente dedotto di aver comunicato l'informazione ai clienti CP_1 verbalmente e, nello specifico, ha affermato di aver comunicato loro che, in base alle loro esigenze, avrebbe valutato le offerte proposte da diversi tour operator per poi sottoporgliele. La comunicazione di specie è, innanzitutto, antecedente rispetto al momento della stipula del contratto e, in ogni caso, non vale a rendere edotti i clienti del fatto che il pacchetto turistico acquistato era stato predisposto e organizzato da terzi.
Allo stesso modo, va disattesa la tesi di secondo la quale i clienti avrebbero potuto dedurre CP_1 che il soggetto organizzatore del viaggio fosse dall'indicazione del nominativo di Controparte_2 quest'ultima nel preventivo inviato ai coniugi (cfr. doc. 3 attori). Invero, trattasi di una sigla della società inserita a margine di una delle voci di cui all'elenco delle prestazioni incluse nel preventivo: “Meet and greet in arrive/partenza e al resort - bbt t.o. (cfr. ultima pagina del doc. 3 attori).
In primo luogo, va evidenziato che la dicitura, come riportata, non permette, né di comprendere che trattasi di una società, né tantomeno quale sia il nominativo della stessa ma, in ogni caso, non viene in alcun modo chiarito che tale sigla indichi il soggetto organizzatore del viaggio acquistato dai clienti.
Inoltre, la a pretesa dimostrazione del suo ruolo di mera intermediaria dell'operazione, ha CP_1 poi prodotto due bonifici effettuati in favore di al fine di provare di Controparte_2 aver corrisposto a quest'ultima il prezzo del pacchetto pagato dai clienti “al netto della propria provvigione” (docc. 6 e 7 convenuta). In merito va osservato, però, che tale importo trattenuto a titolo di provvigione non è menzionato tra le voci elencate nel preventivo inviato agli odierni attori in data 17 aprile 2024 (cfr. doc. 2) e neppure nel contratto sottoscritto (cfr. doc. 6 attori). Dunque, i clienti non potevano dedurre nemmeno da tale circostanza che agisse quale intermediario nella vendita. CP_1
Alla luce di quanto finora espresso, la va considerata quale organizzatore del viaggio e, di CP_1 conseguenza, è chiamata per legge a rispondere della mancata esecuzione delle prestazioni di cui al pacchetto turistico.
Nella specie, è indubbio che il comportamento assunto dall'organizzatore del viaggio a seguito della cancellazione del volo nel giorno di partenza integri grave difetto di conformità della prestazione che, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi nel pacchetto1, tale da determinare una responsabilità del tour operator.
L'art. 42 cod. tur. prevede che l'organizzatore deve porre rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore (solo ove non sia necessario ovviarvi immediatamente) e in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto. Se non viene garantita la soluzione alternativa, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. 1 Nella casistica dell'inesatta esecuzione rientrano, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche le ipotesi di mancata esecuzione del servizio principale (cfr. Così Cass., 10 settembre 2010, n. 19283); pagina 7 di 12 Innanzitutto, va precisato che nel caso di specie la soluzione alternativa andava necessariamente trovata nell'immediatezza del fatto, considerato che il problema è stato prospettato ai clienti la mattina stessa della partenza (5 luglio), nonostante fosse a conoscenza dell'inconveniente già dal 3 luglio. CP_1
In ogni caso, va considerato che la ha proposto ai clienti di riprogrammare il viaggio a data CP_1 da destinarsi (senza fornire un'indicazione precisa della stessa), e i clienti si sono resi disponibili a tale prospettazione, a condizione che la partenza fosse riprogrammata entro i 7 giorni successivi. Di fronte alla successiva comunicazione da parte di che proponeva la riprogrammazione della CP_1 partenza per il 20 luglio (15 giorni dopo), i clienti hanno dunque rifiutato la soluzione alternativa e hanno richiesto il rimborso del pacchetto. Tale rifiuto della proposta è giustificato dal fatto che e i clienti erano impossibilitati a partire con così tanti giorni di differenza rispetto alla data originaria di partenza, posto che avevano già organizzato il periodo di ferie con i rispettivi datori di lavoro. La situazione creatasi ha quindi giustificato la richiesta di risoluzione contrattuale e rimborso formulata dagli odierni attori che, tra l'altro, è stata proposta fin da subito dall'organizzatore e poi accettata dallo stesso. Tutto ciò considerato, il contratto va dichiarato risolto e, per l'effetto, l'organizzatore del viaggio
[...] va condannato alla restituzione, in favore di e della somma di CP_1 Parte_1 Parte_2 euro 13.927,00 per i servizi non goduti, oltre interessi di legge.
Allo stesso modo, va condannata al risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori e CP_1 pari alle spese sostenute per la vaccinazione necessaria alla partenza e ai costi sostenuti per la vacanza in Puglia, alternativa al viaggio di nozze mancato.
Tali importi, pari a complessivi 1.036,07, vengono riconosciuti perché debitamente documentati (cfr. docc. 14, 15) e perché da porsi quale conseguenza immediata e diretta dell'annullamento del viaggio.
Per completezza espositiva, va evidenziato che gli attori hanno sostenuto le spese vaccinali e medicinali solo al fine di poter soggiornare nelle mete esotiche previste dal pacchetto turistico di causa, per il cui ingresso erano previsti specifici obblighi di certificazione vaccinale.
Quanto alle spese sostenute per la vacanza in Puglia, si evidenzia che la stessa è stata effettuata dagli attori solo per sopperire all'impossibilità di godere del viaggio di nozze programmato e per non perdere le ferie ottenute e che, diversamente, non avrebbero dovuto subire tali esborsi economici. Tra l'altro, la spesa complessiva per il viaggio risulta ragionevole e non eccessivamente sproporzionata.
Per questi motivi
, l'importo sostenuto per le stesse va risarcito da parte dell'organizzatore del viaggio, responsabile della mancata esecuzione dello stesso e delle conseguenze da ciò derivanti. Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, si premette che valgono gli stessi principi finora affermati sopra, in forza dei quali va qualificata CP_1 organizzatore del viaggio. Nello specifico, l'art. 46 cod. tur. prevede il risarcimento del danno da vacanza rovinata e sancisce che
“nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.”. Dunque, considerato che l'organizzatore risponde, ai sensi dell'art. 42, della inesatta esecuzione dei servizi del pacchetto turistico anche ove questi non siano lui imputabili (fatto salvo il diritto di pagina 8 di 12 regresso)2, e posto che è indubbio che nel caso in esame l'inadempimento sia di non scarsa importanza (dato che i clienti hanno dovuto rinunciare completamente al viaggio), è chiamata a risarcire CP_1 gli eventuali danni da vacanza rovinata subiti da e per non aver potuto Parte_1 Parte_2 usufruire del servizio.
A mente del richiamato articolo 46 Cod. Turismo il danno da vacanza rovinato si sostanzia in quel particolare pregiudizio al benessere psichico materiale che il turista soffre per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche.
Si tratta di un pregiudizio non patrimoniale da inadempimento contrattuale.
Nello specifico, gli attori hanno chiesto la condanna di al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali pari ad euro 15.000,00 in favore di e ad euro 15.000,00 in favore di Parte_1 [...]
ovvero in quella somma diversa che risultasse in corso di causa, da liquidarsi anche in via Parte_2 equitativa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7256/2012 ha dettato che “la prova del danno da vacanza derivata, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sè la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della
“finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero”. La stessa giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che il giudizio sul superamento della soglia minima di lesione è implicito in considerazione della irripetibilità della vicenda trattata (anche in quella fattispecie si trattava di un viaggio di nozze). Alla luce di tale principio ermeneutico e considerato che nel caso in esame l'inadempimento del tour operator è già stato accertato, deve ritenersi provato che gli attori abbiano subito un danno per la vacanza rovinata. Dunque, rimane da determinare l'entità del danno e, a tal fine, citando testualmente la norma, il Giudice deve considerare “il tempo di vacanza inutilmente trascorso e l'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Come già detto, trattasi di un viaggio di nozze, quindi, per definizione di un'occasione irripetibile e correlata al momento subito successivo al matrimonio. Per questo, anche se gli attori non sono stati privati della possibilità di partire per lo stesso viaggio in altro e successivo momento, l'esperienza legata al matrimonio è irripetibile e quindi non può essere riprodotta negli stessi termini a distanza di mesi o anni dalle nozze.
Deve poi considerarsi che la vacanza sarebbe durata 16 giorni, e che gli attori avevano pattuito le ferie con i rispettivi datori di lavoro già da molto tempo. Tra l'altro, ravvisata l'impossibilità di partire proprio il giorno stesso della partenza, ciò ha determinato l'oggettiva difficoltà di organizzare 2 Il sistema della responsabilità prevede che l'organizzatore risponde dell'inesatta esecuzione dei servizi che compongono il pacchetto non solo nel caso in cui i disservizi siano a loro direttamente addebitabili, bensì anche qualora derivino da comportamenti di singoli fornitori di servizi di cui si avvalgono (cfr. sul punto Cass., 6 luglio 2018, n. 17724, e Cass., 23 aprile 2020, n. 8124) pagina 9 di 12 diversamente il periodo di ferie senza alcun preavviso e tale circostanza ha costituito indubbia fonte di stress e preoccupazione.
In ogni caso, deve considerarsi che ai coniugi è già stato riconosciuto il risarcimento del danno delle spese sostenute per la vacanza in Puglia, prenotata in sostituzione all'annullamento del viaggio di nozze di cui è causa. Tale aspetto rileva in quanto i coniugi, con la vacanza alternativa, hanno potuto godere di una parte delle ferie programmate, seppur con un viaggio diverso e ridimensionato rispetto a quello sperato.
Tutto ciò considerato, ritiene il Tribunale che sia equo stimare il danno da vacanza rovinata in un importo determinato in euro 15.000,00. Per l'effetto, va condannata al pagamento nei CP_1 confronti di e della somma complessiva di euro 15.000,00. Parte_2 CP_3
Sugli importi sopra liquidati a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Suprema Corte (sent. n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale. Sull'importo così ottenuto stesso sono poi dovuti gli interessi di mora al tasso legale dalla data della presente decisione e fino al saldo.
Va ora esaminata la domanda svolta in via riconvenzionale trasversale da nei confronti CP_1 dell'altra convenuta contumace, dandosi preliminarmente atto della ritualità della notifica della domanda eseguita da nei confronti di e quindi della regolarità del CP_1 Controparte_2 contradditorio instaurato in relazione a tale domanda.
In primo luogo, va rilevato che nel diverso rapporto tra e non CP_1 Controparte_2 possono valere le considerazioni finora espresse.
La posizione contrattuale degli odierni attori resta ben distinta dal rapporto commerciale in essere tra e Nel primo rapporto, infatti, risponde quale organizzatore CP_1 Controparte_2 CP_1 del viaggio in forza dell'art. 51 cod. tur., norma prevista a specifica tutela del viaggiatore. Tale regola, invece, non trova applicazione nel secondo rapporto, alla cui base vi è un diverso contratto stipulato da professionisti, non assoggettato alla disciplina garantistica del Codice del Turismo. Sul punto, va rilevato che ha depositato in atti l'accordo commerciale stipulato con CP_1 [...]
a riprova degli obblighi reciprocamente assunti tra le parti (cfr. doc. 16 Controparte_2 convenuta). Dall'esame del documento, si evince che si era impegnata verso CP_1 CP_2 alla commercializzazione dei suoi prodotti, contro il pagamento di una provvigione per ogni
[...] prodotto venduto.
In riferimento allo specifico contratto di causa (tra e e , CP_1 CP_3 Parte_2 seppur lo stesso non riporti l'indicazione di quale organizzatore del viaggio, vi sono Controparte_2 in atti altri elementi da cui desumersi che il pacchetto venduto agli odierni attori sia stato fornito e organizzato da e commercializzato da in forza dell'accordo di cui sopra. Controparte_9 CP_1
Infatti, dalle comunicazioni intercorse via e-mail tra le parti emerge che aveva contattato CP_1 per ottenere un pacchetto turistico adatto alle esigenze degli odierni attori e che, in Controparte_2 risposta, aveva a il preventivo del pacchetto poi acquistato dai Controparte_2 CP_10 CP_1 coniugi (cfr. doc. 7-8-10-11-12 convenuta).
pagina 10 di 12 Dalle stesse comunicazioni si evince che era stata a informare l'agenzia viaggi Controparte_2 dell'avvenuta cancellazione dei voli, nonché a ricercare una soluzione alternativa da sottoporre ai clienti. Allo stesso modo, aveva riconosciuto il diritto dei clienti alla risoluzione del Controparte_2 rapporto nonché il proprio obbligo di rimborso del prezzo pagato dai coniugi per il viaggio. Va, infatti, considerato che l'art. 11 del contratto in essere tra e prevede che “A CP_1 CP_2 condizione che l'agenzia abbia adempiuto correttamente a tutte le obbligazioni poste a suo carico, con particolare riferimento alla sottoscrizione da parte dell'Agenzia e del cliente del contratto di viaggio riportante l'esatta descrizione dei servizi prenotati e l'esplicita ed inequivocabile accettazione delle Condizioni poste, si obbliga di manlevare l' da eventuali richieste risarcitorie CP_4 CP_6 avanzate da clienti ai sensi del D. L. 206 del 06/09/05” (cfr. doc. 16 convenuta). Tra l'altro, deve valorizzarsi il fatto che gli importi dei pagamenti effettuati dagli attori nei confronti di a pagamento del viaggio, sono stati reindirizzati da quest'ultima a al netto CP_1 CP_2 delle provvigioni spettanti all'intermediario (cfr doc. 6 convenuta). Inoltre, è risultato provato all'esito dell'istruttoria di causa che ha omesso di Controparte_2 attivare l'assicurazione di viaggio di cui all'art. 10 dell'accordo commerciale stipulato con CP_1 Attraverso l'espletamento dell'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., è stato infatti possibile rilevare che la polizza che il tour operator avrebbe dovuto stipulare per eventuali inconvenienti nell'esecuzione dei pacchetti di viaggio, non era mai stata conclusa.
La medesima considerazione vale per la polizza n. 2224483 Europ Assistance indicata nella convocazione quale polizza specifica per il viaggio degli odierni attori. L'ordine di esibizione, anche in questo caso, ha fatto emergere che gli estremi della polizza in esame riferiscono ad un contratto di assicurazione intestato ad altri soggetti terzi (cfr. doc. 12).
Tutto ciò considerato, va quindi rilevato un obbligo di manleva in capo a anche Controparte_2 alla luce del fatto che ha incassato il pagamento del prezzo del pacchetto e, Controparte_2 quindi, far gravare i costi di rimborso e di risarcimento del danno su determinerebbe un CP_1 indebito arricchimento a favore della convenuta contumace. Per questo motivo, è chiamato in proprio a risarcire nonché a rimborsare e risarcire gli CP_1 odierni attori degli importi sopra specificati e, in forza di un diverso obbligo contrattuale, CP_2 va condannato a rimborsare a gli importi che quest'ultima è tenuta a pagare nei
[...] CP_1 confronti dei clienti.
Dunque, va condannata a tenere indenne da quanto sarà tenuto Controparte_2 CP_1
a pagare agli attori per i punti 2) 3) e 4) del seguente dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza o eccezione, così dispone:
1. in accoglimento della domanda attorea, dichiara risolto il contratto di pacchetto turistico stipulato da con e n. pratica HQ1958 e per l'effetto, CP_1 CP_3 Parte_2
2. condanna al pagamento della somma di euro 13.927,00, Controparte_1 oltre interessi di legge dalla messa in mora al saldo, in favore di e CP_3 [...]
a titolo di restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico;
Parte_2
pagina 11 di 12 3. condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 CP_3 della somma di 1.036,07 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre Parte_2 rivalutazione e interessi come in motivazione;
4. condanna al risarcimento del danno da vacanza rovinata in Controparte_1 favore di e liquidato nella somma complessiva di euro CP_3 Parte_2
15.000,00 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
5. in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in via trasversale da
[...] nei confronti di condanna quest'ultima a Controparte_1 Controparte_2 tenere indenne la prima da quanto sarà tenuta a pagare agli attori per i punti 2) 3) e 4) che precedono;
6. condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore Controparte_1 di e liquidate in euro 545,00 per anticipazioni e in euro CP_3 Parte_2
6.713,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva se dovuta come per legge;
7. condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_2 [...]
liquidate in euro 545,00 per anticipazioni e in euro 6.713,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Monza, in data 13/06/2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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