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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/11/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
FA AG a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.2557 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
, in proprio e quale erede di , rappresentata Parte_1 Persona_1
e difesa dagli Avv.ti Andrea Bizzarri e Carmela Gallo, giusta delega in atti –
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Nicola Maione, giusta delega in atti - OPPOSTA
OGGETTO : OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione ad atto di precetto ricevuto in data 08.05.2021 in forza del quale le era stato intimato il pagamento dell'importo di € 145.345,72 sulla base dei seguenti contratti di mutuo: a) contratto di mutuo del 18.06.1991, rep. n.
45122 racc. n. 13097 con il quale il Banco di santo Spirito SpA concedeva la somma di Lire 650.000.000; b) contratto di mutuo del 27.04.1993, rep. n.
50233 racc. n. 15437 con il quale la concedeva la Controparte_2
somma di Lire 469.000.000.
A sostegno dell'opposizione deduceva che in forza dei medesimi predetti titoli, l'opposta aveva incardinato la procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Tivoli recante NRGE 304/2012 nei confronti dell'opponente e del padre avverso la quale aveva incardinato un ricorso Persona_2
in opposizione all'esecuzione, la cui istanza di sospensione era stata accolta con provvedimento del 2.11.2015, con conseguente invito alle parti ad introdurre il giudizio di merito, adempimento ritualmente eseguito dalla stessa opponente con iscrizione al n. r.g. 6592.2015.
Aggiungeva che nel predetto giudizio di opposizione veniva nominato CTU al fine di valutare l'eventuale usurarietà e/o arbitrarietà dei tassi applicati dall'Istituto bancario nei contratti di mutuo sopra specificati, esitata nell'accertamento che il totale dei pagamenti effettuati dalla mutuataria sarebbe stato inferiore rispetto al capitale erogato per l'importo di €
27.019,73 (relativamente al mutuo del 18.06.1991) e di € 117.735,05
(relativamente al mutuo del 27.04.1993) per un totale di € 144.754,78, credito che poi l'opposta aveva posto a fondamento del nuovo atto di precetto notificato, in data 8.05.2021, sulla base degli stessi titoli esecutivi oggetto di contestazione e per i quali pendeva giudizio di merito, stante la sospensione del procedimento di esecuzione.
Ciò premesso, nel reiterare l'istanza di sospensione e la litispendenza con il suddetto giudizio di merito iscritto al n. r.g. 6592.2015 insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - In via assolutamente preliminare accogliere la spiegata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e dei titoli, anche inaudita altera parte; - Ancora in via preliminare: accertare e dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il presente giudizio e quello incardinato, innanzi al Tribunale di Tivoli, recante NRGE 6592/15,
Giudice Dott. Liberati, con conseguente dichiarazione di inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto qui opposto;
- In via principale accogliere la spiegata opposizione all'atto di precetto notificato in data 8.05.2021 per tutti i motivi indicati nelle premesse e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o irregolare e/o inefficace l'atto di precetto medesimo. In ognuna delle ipotesi che precedono, con vittoria di spese, compensi e spese generali del presente giudizio, da liquidarsi sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 37/2018 e da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva l'opposta per resistere alla domanda deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio, l'opponente evidenziava altresì che il procedimento di merito già incardinato era stato dichiarato estinto per omessa riassunzione a seguito del decesso della parte mutuataria al pari della medesima procedura esecutiva.
La causa, nel corso della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20/06/24 con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Rileva il Tribunale, in coerenza con quanto già evidenziato nell'ordinanza in data 13.10.2022 che qui si richiama, che l'eccepita litispendenza tra la causa di opposizione a precetto e di opposizione all'esecuzione, potrebbe ritenersi sussistente solo nel caso in cui i procedimenti appartengano alla cognizione di diversi uffici giudiziari, laddove nel caso in esame, essi risultano pendenti dinanzi il medesimo ufficio;
peraltro, neppure la riunione avrebbe potuto essere disposta, considerata l'intervenuta estinzione del giudizio di merito n.
r.g. 6592.15.
Si evidenzia, altresì, come la sospensione disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. esplichi i propri effetti solo nell'ambito della procedura espropriativa senza precludere al creditore l'avvio di ulteriori azioni esecutive, con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità del pignoramento sollevata dall'opponente. Quanto al merito, va detto che non risultano esplicitati dall'opponente specifici motivi di doglianza avverso la quantificazione del credito affidata alla CTU svolta nel precedente giudizio di merito, alle cui conclusioni il
Tribunale ritiene di dover aderire, in quanto congruamente motivata e priva di errori o vizi logici;
né appare logico sminuirne la rilevanza probatoria, in quanto basata sui medesimi documenti versati nel presente giudizio.
Nel dettaglio, si osserva che il consulente, Dott. dopo Persona_3
aver esaminato la documentazione bancaria agli atti, ivi compresa quella afferente l'individuazione dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, riscontrava che il totale dei pagamenti effettuati da parte mutuataria era inferiore rispetto al capitale erogato, non sussistendo peraltro alcuna violazione del tasso soglia vigente per categoria
Di conseguenza, concludeva come segue: “relativamente al contratto del
18.06.1991 il totale dei pagamenti effettuati da parte mutuataria, sulla base delle distinte di pagamento allegate in atti, per complessivi € 308.677,25 risulta essere inferiore al totale del capitale erogato per importo pari ad €
335.696,98”; relativamente al contratto del 27.04.1993 “il totale dei pagamenti risultanti dalle quietanze depositate in atti sono riconducibili ad una ipotetica data di rimborso del prestito erogato dalla con l'unica CP_2
evidente informazione che la somma degli importi restituiti a fronte del mutuo erogato, pari ad € 124.483,23 è evidentemente inferiore allo stesso capitale erogato per importo pari ad € 242.218,28”.
Il precetto oggi opposto dalla Sig.ra riportava pertanto la Pt_1
sommatoria (cfr. voci: a + b), pari a Euro 144.754,78, tra la minore somma di Euro di € 27.019,73 relativa al contratto di mutuo del 18.06.1991 (Rep. n.
45122 - Racc. n. 13097), ed € 117.735,05 con riferimento alla creditoria derivante dal contratto di mutuo del 27.04.1993 (Rep. n. 50233 - Racc. n.
15437), calcolo in relazione al quale non è dato ravvisare discrepanze o pagamenti di sorta. Discende, da quanto sopra, il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Respinge l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1
liquida in Euro 3.200,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 10.11.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
FA AG a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.2557 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
, in proprio e quale erede di , rappresentata Parte_1 Persona_1
e difesa dagli Avv.ti Andrea Bizzarri e Carmela Gallo, giusta delega in atti –
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Nicola Maione, giusta delega in atti - OPPOSTA
OGGETTO : OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione ad atto di precetto ricevuto in data 08.05.2021 in forza del quale le era stato intimato il pagamento dell'importo di € 145.345,72 sulla base dei seguenti contratti di mutuo: a) contratto di mutuo del 18.06.1991, rep. n.
45122 racc. n. 13097 con il quale il Banco di santo Spirito SpA concedeva la somma di Lire 650.000.000; b) contratto di mutuo del 27.04.1993, rep. n.
50233 racc. n. 15437 con il quale la concedeva la Controparte_2
somma di Lire 469.000.000.
A sostegno dell'opposizione deduceva che in forza dei medesimi predetti titoli, l'opposta aveva incardinato la procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Tivoli recante NRGE 304/2012 nei confronti dell'opponente e del padre avverso la quale aveva incardinato un ricorso Persona_2
in opposizione all'esecuzione, la cui istanza di sospensione era stata accolta con provvedimento del 2.11.2015, con conseguente invito alle parti ad introdurre il giudizio di merito, adempimento ritualmente eseguito dalla stessa opponente con iscrizione al n. r.g. 6592.2015.
Aggiungeva che nel predetto giudizio di opposizione veniva nominato CTU al fine di valutare l'eventuale usurarietà e/o arbitrarietà dei tassi applicati dall'Istituto bancario nei contratti di mutuo sopra specificati, esitata nell'accertamento che il totale dei pagamenti effettuati dalla mutuataria sarebbe stato inferiore rispetto al capitale erogato per l'importo di €
27.019,73 (relativamente al mutuo del 18.06.1991) e di € 117.735,05
(relativamente al mutuo del 27.04.1993) per un totale di € 144.754,78, credito che poi l'opposta aveva posto a fondamento del nuovo atto di precetto notificato, in data 8.05.2021, sulla base degli stessi titoli esecutivi oggetto di contestazione e per i quali pendeva giudizio di merito, stante la sospensione del procedimento di esecuzione.
Ciò premesso, nel reiterare l'istanza di sospensione e la litispendenza con il suddetto giudizio di merito iscritto al n. r.g. 6592.2015 insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - In via assolutamente preliminare accogliere la spiegata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e dei titoli, anche inaudita altera parte; - Ancora in via preliminare: accertare e dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il presente giudizio e quello incardinato, innanzi al Tribunale di Tivoli, recante NRGE 6592/15,
Giudice Dott. Liberati, con conseguente dichiarazione di inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto qui opposto;
- In via principale accogliere la spiegata opposizione all'atto di precetto notificato in data 8.05.2021 per tutti i motivi indicati nelle premesse e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o irregolare e/o inefficace l'atto di precetto medesimo. In ognuna delle ipotesi che precedono, con vittoria di spese, compensi e spese generali del presente giudizio, da liquidarsi sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 37/2018 e da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva l'opposta per resistere alla domanda deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio, l'opponente evidenziava altresì che il procedimento di merito già incardinato era stato dichiarato estinto per omessa riassunzione a seguito del decesso della parte mutuataria al pari della medesima procedura esecutiva.
La causa, nel corso della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20/06/24 con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Rileva il Tribunale, in coerenza con quanto già evidenziato nell'ordinanza in data 13.10.2022 che qui si richiama, che l'eccepita litispendenza tra la causa di opposizione a precetto e di opposizione all'esecuzione, potrebbe ritenersi sussistente solo nel caso in cui i procedimenti appartengano alla cognizione di diversi uffici giudiziari, laddove nel caso in esame, essi risultano pendenti dinanzi il medesimo ufficio;
peraltro, neppure la riunione avrebbe potuto essere disposta, considerata l'intervenuta estinzione del giudizio di merito n.
r.g. 6592.15.
Si evidenzia, altresì, come la sospensione disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. esplichi i propri effetti solo nell'ambito della procedura espropriativa senza precludere al creditore l'avvio di ulteriori azioni esecutive, con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità del pignoramento sollevata dall'opponente. Quanto al merito, va detto che non risultano esplicitati dall'opponente specifici motivi di doglianza avverso la quantificazione del credito affidata alla CTU svolta nel precedente giudizio di merito, alle cui conclusioni il
Tribunale ritiene di dover aderire, in quanto congruamente motivata e priva di errori o vizi logici;
né appare logico sminuirne la rilevanza probatoria, in quanto basata sui medesimi documenti versati nel presente giudizio.
Nel dettaglio, si osserva che il consulente, Dott. dopo Persona_3
aver esaminato la documentazione bancaria agli atti, ivi compresa quella afferente l'individuazione dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, riscontrava che il totale dei pagamenti effettuati da parte mutuataria era inferiore rispetto al capitale erogato, non sussistendo peraltro alcuna violazione del tasso soglia vigente per categoria
Di conseguenza, concludeva come segue: “relativamente al contratto del
18.06.1991 il totale dei pagamenti effettuati da parte mutuataria, sulla base delle distinte di pagamento allegate in atti, per complessivi € 308.677,25 risulta essere inferiore al totale del capitale erogato per importo pari ad €
335.696,98”; relativamente al contratto del 27.04.1993 “il totale dei pagamenti risultanti dalle quietanze depositate in atti sono riconducibili ad una ipotetica data di rimborso del prestito erogato dalla con l'unica CP_2
evidente informazione che la somma degli importi restituiti a fronte del mutuo erogato, pari ad € 124.483,23 è evidentemente inferiore allo stesso capitale erogato per importo pari ad € 242.218,28”.
Il precetto oggi opposto dalla Sig.ra riportava pertanto la Pt_1
sommatoria (cfr. voci: a + b), pari a Euro 144.754,78, tra la minore somma di Euro di € 27.019,73 relativa al contratto di mutuo del 18.06.1991 (Rep. n.
45122 - Racc. n. 13097), ed € 117.735,05 con riferimento alla creditoria derivante dal contratto di mutuo del 27.04.1993 (Rep. n. 50233 - Racc. n.
15437), calcolo in relazione al quale non è dato ravvisare discrepanze o pagamenti di sorta. Discende, da quanto sopra, il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Respinge l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1
liquida in Euro 3.200,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 10.11.2025
Il Giudice O.P.