Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 21622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21622 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21622/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13545/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13545 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Medical device s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo d’Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Massimo Luciani in Roma, lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;
contro
Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach e Gianluigi Tebano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Maria Laura Piovano e Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;
Regione Campania, Regione Lombardia, Regione Lazio, Regione Siciliana, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. – Serie generale n. 216 in data 15 settembre 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
- il decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. – Serie generale n. 251 in data 26 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
- ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medical device s.r.l. il 13 gennaio 2023 :
- il decreto del direttore del dipartimento «Ufficio di governo sanitario» della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408 del 2022 recante «fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022», unitamente alle tabelle di cui all’All. A al medesimo decreto, nella parte in cui si prevede l’importo di ripiano pretesamente addebitato a Medical device s.r.l., nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto;
- il decreto del direttore generale dell’area «Sanità e sociale» della Regione Veneto 13 dicembre 2022, n. 172, recante «Articolo 9- ter , comma 9- bis , del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi», unitamente all’elenco di cui All. A al medesimo decreto, nella parte in cui si prevede l’importo di ripiano pretesamente addebitato a Medical device s.r.l., nonché ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Piemonte e della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. MA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Medical device impugnava, con il ricorso introduttivo, gli atti ministeriali relativi al c.d. pay-back sanitario.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni statali intimate.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti venivano gravati gli atti applicativi adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Veneto.
4. Si costituivano in giudizio sia la Provincia autonoma di Bolzano sia la Regione Veneto.
5. A questa seconda impugnazione era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati, cui la parte rinunciava prima della camera di consiglio del 14 febbraio 2023.
6. Successivamente alla pronuncia di Corte cost., 22 luglio 2024, n. 140 e all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. dalla l. 8 agosto 2025, n. 118 che ha permesso alle imprese fornitrici di dispositivi medici di assolvere i proprî debiti nei confronti delle regioni e delle province autonome versando una quota del 25% del debito, l’odierna ricorrente versava quanto dovuto agli enti territoriali: pertanto, chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere (v. memoria del 20 ottobre 2025).
7. Sulla scorta di tali osservazioni, il Collegio tratteneva la causa per la decisione all’esito dell’udienza del 21 novembre 2025.
8. Alla luce delle dichiarazioni in atti e dell’avvenuto pagamento del dovuto in favore di regioni e province autonome, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
9. Le spese, alla luce del disposto dell’art. 7, comma 1 d.l. 95/2025, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SS SS, Presidente
MA NO, Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NO | SS SS |
IL SEGRETARIO