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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1275/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1059/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7169/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 22/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30012 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30012 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1871/2025 depositato il
21/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Comune di Catania emetteva avviso di accertamento n. 30012/2018 nei confronti del sig. Ricorrente_1, per un importo pari a complessivi euro 3.388,00 relativi ad Imu relativa all'anno di imposta 2013, afferente a immobili di sua proprietà.
Il destinatario di tale avviso proponeva ricorso eccependo: in via principale, la maturata decadenza dell'azione e la prescrizione della pretesa tributaria;
ed infine, l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.
In via del tutto subordinata, che l'atto opposto fa riferimento a tre immobili di proprietà del ricorrente, uno dei quali, costituente “prima casa”, pertanto, esente dal versamento dell'imposta pretesa. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Catania, costituito in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 7169 depositata in data 22 novembre 2023, considerata l'omessa allegazione dell'atto impugnato gravante in capo al ricorrente, dalla quale poter verificare la tempestività dei termini di impugnazione, concludeva dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Avverso tale sentenza propone appello il sig. Ricorrente_1 reiterando le contestazioni già espresse nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, considerato il mancato deposito della documentazione dimostrativa la tempestività del ricorso, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui al comma 1, dell'art. 21 D.lgs. n. 546/1992, impedisce al Giudice di procedere alla verificazione del rispetto dei termini perentori, si conferma l'inammissibilità del ricorso introduttivo. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni, con assorbimento dei restanti motivi, la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'atto opposto. Stante la mancata costituzione in giudizio dell Comune di Catania, nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 17.10.2025 Il
Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1059/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7169/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 22/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30012 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30012 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1871/2025 depositato il
21/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Comune di Catania emetteva avviso di accertamento n. 30012/2018 nei confronti del sig. Ricorrente_1, per un importo pari a complessivi euro 3.388,00 relativi ad Imu relativa all'anno di imposta 2013, afferente a immobili di sua proprietà.
Il destinatario di tale avviso proponeva ricorso eccependo: in via principale, la maturata decadenza dell'azione e la prescrizione della pretesa tributaria;
ed infine, l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.
In via del tutto subordinata, che l'atto opposto fa riferimento a tre immobili di proprietà del ricorrente, uno dei quali, costituente “prima casa”, pertanto, esente dal versamento dell'imposta pretesa. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Catania, costituito in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 7169 depositata in data 22 novembre 2023, considerata l'omessa allegazione dell'atto impugnato gravante in capo al ricorrente, dalla quale poter verificare la tempestività dei termini di impugnazione, concludeva dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Avverso tale sentenza propone appello il sig. Ricorrente_1 reiterando le contestazioni già espresse nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, considerato il mancato deposito della documentazione dimostrativa la tempestività del ricorso, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui al comma 1, dell'art. 21 D.lgs. n. 546/1992, impedisce al Giudice di procedere alla verificazione del rispetto dei termini perentori, si conferma l'inammissibilità del ricorso introduttivo. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni, con assorbimento dei restanti motivi, la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'atto opposto. Stante la mancata costituzione in giudizio dell Comune di Catania, nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 17.10.2025 Il
Presidente