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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/06/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 2172/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 09/04/2025 e presentato dai coniugi con l'avv. BANCHIERI LODOVICO, Parte_1
e con l'avv. MASO GIUSEPPE Controparte_1
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 25/10/2014 a ORMELLE
(TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
30.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 20.05.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2172/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/10/2014 da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
n. a DO (TV) il 16/08/1988, e (C.F. Controparte_1
), n. a MO DI ZA (TV) il 10/01/1989, e C.F._2
trascritto al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ORMELLE alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) Le figlie minori e vengono affidate ad Per_1 Per_2
entrambi i coniugi e vivranno prevalentemente con la madre presso la quale manterranno la residenza.
2) Entrambi i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, congiuntamente tra loro, ed in particolare le decisioni relative all' istruzione, all' educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo sempre comunque, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni delle figlie. Per tutte le questioni di ordinaria amministrazione di vita quotidiana i coniugi convengono che la responsabilità genitoriale venga esercitata disgiuntamente e quindi le decisioni verranno prese singolarmente da ciascun genitore.
3) Il padre avrà il diritto - dovere di tenere con sé le figlie quando vorrà ma con preavviso di almeno un giorno prima, e comunque almeno:
• Per un pomeriggio sino a sera durante la settimana.
• Per almeno due fine settimana al mese dal sabato pomeriggio sino alle ore 21 della domenica alternando con la madre i fine settimana;
• almeno per metà dei giorni delle vacanze natalizie e pasquali alternando le stesse con la madre di modo che le figlie trascorrano alternativamente il Natale con un genitore e il Capodanno con l'altro e ad anni alternati la Pasqua;
• 2 settimane durante le vacanze estive, nel periodo da concordare con la madre. I coniugi avranno l'obbligo, entro il mese di giugno, di comunicarsi il periodo e in quale località intenderanno trascorrere con le figlie le vacanze, fornendo all'altro coniuge ogni notizia utile per essere rintracciabili anche telefonicamente.
• I periodi in cui il padre potrà tenere le figlie con sé, potranno essere concordemente modificati per ragioni che, in via non esaustiva, si indicano in scolastiche, lavorative, di salute, sempre comunque nell'interesse delle minori.
4) Il signor a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1
delle figlie minori, verserà entro il giorno 20 di ogni mese la somma mensile di Euro 1.000,00 (mille) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese per le figlie minori di carattere straordinario vengono assunte al 100% dal padre Parte_1
rispettando le disposizioni del c.d. Protocollo per il Processo di
Famiglia del Tribunale di Treviso che i ricorrenti ben conoscono. 5) A titolo di assegno divorzile il signor verserà alla Pt_1
coniuge la somma di € 600,00 (seicento) mensili da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese. I coniugi pattuiscono che tale assegno verrà erogato per un periodo di 7 (sette) anni a decorrere dal deposito del presente ricorso.
6) L'assegno unico erogato dall'Inps verrà incassato per intero dalla signora avendo il signor già presentato CP_1 Pt_1
dichiarazione in tal senso.
7) Il finanziamento per l'autovettura WV T – Roc targata FP673XK intestata e nella disponibilità della signora Controparte_1
continuerà ad essere pagato, sino alla scadenza del 18.7.2029, dal signor;
Parte_1
8) I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto nulla opponendo al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio a favore delle figlie minori.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ORMELLE (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi