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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 149/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 149/2025 promossa in grado d'appello DA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LORENZO MAZZARELLI (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata in Capriolo (BS), Largo Terzi n. 4, presso lo studio del predetto difensore;
APPELLANTE CONTRO (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti NICOLETTA CP_1 P.IVA_2
BARBAGLIA (C.F. ) e ROBERTO SPELTA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata in Milano, Via Della Guastalla C.F._3
n. 9, presso lo studio dei predetti difensori;
(C.F. ), con il Controparte_2 CP_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. BRUNO PIAZZOLA (C.F. ), C.F._4 elettivamente domiciliata in Verona, Via Carmelitani Scalzi n. 20, presso lo studio del predetto difensore. APPELLATE pagina 1 di 10 Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10485 del 4 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa nell'ambito del giudizio Controparte_4
N.R.G. 32341/2023, depositata in cancelleria in data 4 dicembre 2024, notificata il giorno 10 dicembre 2024, confermare la piena efficacia nei confronti delle parti, segnatamente,
[...]
e ovvero della massa dei creditori dalla predetta rappresentata del CP_1 Controparte_5 negozio di compravendita sub. rep. Notaio 41140, raccolta 28094, stipulato in Per_1 data 28/03/2022 tra trascritto al n. Reg. Gen. 12872 n. Reg. Part. Parte_2
9351, stipulato in data 28/03/2022, con il quale ha alienato a i CP_3 Parte_1 seguenti immobili: sezione VERONA SUD * al foglio 245 con i mappali: 129, ha 3.05.00, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 343,39 - reddito agrario euro 189,02; 139, ha 0.22.02, qualità incolt prod, cl. U, reddito dominicale euro 0,68 - reddito agrario euro 0,23; 127, ha 0.24.70, qualità bosco ceduo, cl. U, reddito dominicale euro 3,83 - reddito agrario euro 0,64; 50, ha 0.00.36, qualità bosco ceduo, cl. U, reddito dominicale euro 0,06 - reddito agrario euro 0,01; 80, ha 0.00.56, qualità seminativo, cl. 2, reddito dominicale euro 0,48 - reddito agrario euro 0,26; 81, ha 0.00.06, qualità seminativo, cl. 2, reddito dominicale euro 0,05 - reddito agrario euro 0,03; 73, ha 0.01.95, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 2,20 - reddito agrario euro 1,21; 72, ha 2.28.23, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 256,96 - reddito agrario euro 141,45; pagina 2 di 10 131, ha 0.08.75, qualità incolt prod, cl. U, reddito dominicale euro 0,27 - reddito agrario
euro 0,09; 23, ha 1.19.30, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 134,32 - reddito agrario
euro 73,94; 125, ha 0.06.73, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 9,04 - reddito agrario
euro 4,17; 228, ha 0.71.09, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 95,46 - reddito agrario
euro 44,06; 230, ha 0.84.50, qualità semin irrig, cl. 1, reddito dominicale euro 113,47 - reddito agrario
euro 52,37; 232, ha 0.00.45, qualità incolt prod, cl. U, reddito dominicale euro 0,01 - reddito agrario euro 0,01;
* al foglio 246 con i mappali:
415, ha 0.50.00, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 56,29 - reddito agrario euro 30,99;
416, ha 0.02.55, qualità sem irr arb, cl.1, reddito dominicale euo 2,87 - reddito agrario euro 1,58;
425, ha 0.55.50, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 62,49 - reddito agrario euro 34,40;
426, ha 0.04.39, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 4,94 - reddito agrario euro 2,72. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del presente grado di giudizio. Per CP_1
1. - Nel merito: previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare ogni domanda ex adverso avanzata in quanto infondata in fatto e diritto, confermando nel merito la sentenza di primo grado.
2.- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi del giudizio.
3.- Con condanna per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc, da parametrarsi nel quantum con riguardo ai due gradi di giudizio. Per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CP_3
pagina 3 di 10 - Respingersi l'impugnazione proposta da e confermarsi la sentenza n. Parte_1
10485/2024 pubblicata il 4.12.2024 del Tribunale di Milano.
- Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge. In via istruttoria:
- Dichiararsi l'inammissibilità della produzione dei documenti prodotti sub 1 e 2 da parte appellante. Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§. 1 Il giudizio di I grado convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano CP_1 Parte_3
per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di
[...] compravendita stipulato in data 28/03/2022, con il quale aveva CP_3 alienato a un vasto appezzamento di terreno ubicato nel Parte_1
Comune di Verona. L'attrice dedusse di essere creditrice di per l'importo di € CP_3
2.500.000,00 in forza di un finanziamento erogato a con Controparte_6 scrittura privata in data 08/10/19 e garantito da che alla scadenza
CP_3 del termine BLE non aveva provveduto a restituire il finanziamento, sicché l'attrice era stata costretta ad agire giudizialmente nei confronti della debitrice e del fideiussore che nel corso del giudizio aveva chiesto la
CP_3 CP_1 concessione di un sequestro conservativo sui beni immobili di che
CP_3 due giorni dopo il sequestro l'amministratore di aveva venduto gli
CP_3 immobili gravati dalla cautela a che l'atto di vendita era stato Parte_3 compiuto nella consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni creditorie di come si evinceva dal fatto che con la vendita si era CP_1 CP_3 spogliata del proprio patrimonio immobiliare dopo il sorgere del credito vantato dalla attrice e successivamente alla trascrizione del sequestro;
che anche il terzo acquirente era a conoscenza dell'eventus damni poiché il socio di maggioranza di (sig.ra era anche il legale rappresentante di Parte_1 CP_7 Persona_2
CP_3
Nella contumacia dei convenuti, intervenne nel giudizio la Liquidazione Giudiziale facendo proprie le domande proposte da e CP_3 CP_1 chiedendo l'estensione dell'inefficacia del contratto di vendita a beneficio della massa dei creditori.
pagina 4 di 10 All'esito della fase di trattazione il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10485/2024, dichiarò l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori della dell'atto di compravendita immobiliare Controparte_8 datato 28/03/2022; ordinò la trascrizione della sentenza al competente Conservatore, condannò al pagamento in favore della Parte_1
Liquidazione Giudiziale delle spese di lite liquidate in complessivi € 26.464,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA. Il primo giudice motivò la propria decisione sul presupposto della sussistenza del carattere pregiudizievole per il creditore della vendita intercorsa tra
[...]
e in ragione della mutata consistenza del patrimonio del CP_3 Parte_1 debitore e in assenza di prova della idoneità del patrimonio relitto dopo la vendita a consentire il soddisfacimento del credito della attrice. Quanto al presupposto della scientia damni il Tribunale ne riscontrò la sussistenza nella dismissione del patrimonio immobiliare di in un momento appena CP_3 successivo alla trascrizione del sequestro sui medesimi beni e nella circostanza che l'Amministratrice Unica della società venditrice era, al momento della vendita, altresì socia di maggioranza di Parte_1
Il Tribunale evidenziò, infine, che, a seguito della costituzione in giudizio della Liquidazione Giudiziale di era venuta meno la legittimazione CP_3 dell'attrice originaria a proseguire il giudizio e che, pertanto, l'inefficacia dell'atto di vendita del 28/03/2022 andava dichiarata nei confronti dell'intera massa dei creditori;
che infine non sussisteva il presupposto della resistenza con mala fede e colpa grave, richiesto per la condanna ex art. 96 c.p.c., stante la contumacia delle convenute. Ha proposto appello chiedendo l'integrale riforma della Parte_1 sentenza. Si sono costituite in giudizio nonché la CP_1 Controparte_8
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 350-bis c.p.c. all'udienza dell'11 settembre 2025 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
* * *
§. 2 L'appello Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui afferma che la vendita impugnata sarebbe pregiudizievole per la creditrice. L'appellante sostiene che la vendita in questione non avrebbe arrecato alcun pregiudizio al creditore per essere i terreni alienati privi di valore, in quanto pagina 5 di 10 gravati da un onere di bonifica (imposto dal Comune di Verona con ordinanza del 26 marzo 2018) i cui costi (stimati nell'importo di € 3.000.000,00) sarebbero di gran lunga superiori al valore dei medesimi terreni. Pertanto, avendo la compravendita ad oggetto beni dal valore inesistente, essa non potrebbe essere colpita da revocatoria, tanto più in quanto OS aveva corrisposto un prezzo per l'acquisto dei beni con ciò conferendo ad una liquidità che, CP_3 altrimenti, non avrebbe avuto. Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto provata la scientia damni del terzo acquirente in ragione del fatto che sugli immobili compravenduti era stato appena appena trascritto il sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale su istanza di e del CP_1 fatto che l'Amministratore Unico della venditrice al momento della vendita era anche socia di maggioranza dell'acquirente, sicché doveva ritenersi che l'Amministratore fosse consapevole della sussistenza del credito. Sul punto l'appellante sostiene che proprio in quanto consapevole di aver acquistato beni gravati da un onere di bonifica e da un sequestro conservativo a favore di quell'acquisto non recava alcun danno ai creditori che, in CP_1 base alla cautela ottenuta, opponibile anche all'acquirente, ben potevano rivalersi sui beni compravenduti.
* * *
§.3 L'Opinione della Corte 3.1 L'appello è infondato. Si osserva in primis che la produzione documentale allegata all'atto di appello è inammissibile ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c.. Tale norma, stabilendo che “non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'“indispensabilità” degli stessi (Cass. sent. n. 26522 del 09/11/2017; Cass. ord. n. 16289/2024). Nel caso di specie i documenti in questione (i.e. ordinanza del Comune di Verona del 26/03/2018 e stima dei costi necessari per la bonifica del sito del 16/02/2022) risalgono ad epoca anteriore all'instaurazione del giudizio di primo grado e, quindi, avrebbero potuto essere agevolmente prodotti in tale giudizio nel quale, tuttavia, l'appellante ha deliberatamente deciso di non costituirsi, rimanendo contumace. Non sussistono, pertanto, i presupposti previsti dall'art. pagina 6 di 10 345, co. 3, c.p.c. per l'ammissione della predetta documentazione, a nulla rilevando la natura pubblica dei documenti in questione stante il carattere assoluto del divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello. Fermo quanto precede, si tratta in ogni caso di documentazione priva di qualsiasi rilievo giacché l'asserita mancanza di alcun valore dei terreni de quibus è smentita dalla perizia redatta dal CTU della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Verona, che ha stimato nell'importo di circa € 130.000,00, al netto dei costi per lo smaltimento dei rifiuti ivi presenti, il valore delle aree cedute a (doc. 2 . Parte_1 Controparte_2 CP_3
Va dunque confermata la sussistenza dell'eventus damni, ove si consideri che: i) con la vendita in questione si è spogliata dell'unico bene immobile CP_3 di cui disponeva, come risulta dalla relazione del Notaio Dott. (doc. 32 Per_3
, ad un prezzo irrisorio;
CP_1
ii) come sottolinea il tribunale per giurisprudenza consolidata “il pregiudizio richiesto ben può consistere anche nella mutazione genetica del patrimonio del debitore, tale da consentire una più facile sottrazione dei beni alla soddisfazione del ceto dei creditori…spetta poi a chi ha compiuto l'atto dispositivo la dimostrazione della satisfattorietà del suo residuo patrimonio”; iii) nel caso di specie non solo non è stata dimostrata l'esistenza in capo al debitore di un patrimonio residuo sufficiente al pagamento del credito, ma tale circostanza è manifestamente inesistente considerato il conclamato stato di insolvenza della debitrice che è stata sottoposta a liquidazione giudiziale. Quanto alla scientia damni, a confutazione della censura occorre rilevare che l'avere consapevolmente acquistato il bene gravato da sequestro conservativo rilasciato in favore del creditore non vale ad escludere la presenza dell'elemento soggettivo richiesto, stante la revocabilità e/o modificabilità della cautela ai sensi degli artt. 669-sexies, co. 2, 669-terdecies c.p.c. E' poi dirimente il fatto che OS dichiara di impugnare la motivazione della sentenza, laddove il giudice di prime cure individua un ulteriore elemento presuntivo della scientia damni, nella circostanza che <<l'au della venditrice ( al momento vendita era cp_3 altresì socia di maggioranza dell'acquirente, la quale, pertanto, deve ritenersi fosse consapevole sussistenza del credito>> ma poi omette di confutare specificamente tali argomentazioni, di manifesta gravità indiziaria. La circostanza che venditrice e acquirente avessero la medesima compagine societaria denota inequivocamente che la società acquirente era pienamente consapevole delle gravo Parte_1
pagina 7 di 10 difficoltà economiche della disponente e dunque del grave pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava ai creditori.
*
4. Occorre infine prendere in esame le richieste formulate da nella propria CP_1 memoria di costituzione. ha chiesto, oltre al rigetto per infondatezza CP_1 dell'appello, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio nonché ai sensi dell'art. 96 cpc. La domanda di condanna alla rifusione delle spese del giudizio di I grado, implicando una parziale riforma della sentenza, presuppone che l'atto di costituzione debba essere qualificato come gravame incidentale. Tale impugnazione deve ritenersi inammissibile per difetto dei requisiti minimi richiesti dall'art. 342 cpc. Secondo l'interpretazione ormai consolidata, l'art. 342 cpc benché non richieda che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o contenuto, impone comunque all'appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum e le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). L'atto difensivo di non si conforma a queste regole. CP_1
Il tribunale motiva la propria decisione rilevando che legittimazione dell'originario attore a proseguire la causa, il solo terzo acquirente va condannato al pagamento in favore della LG intervenuta delle spese di lite..>>
non solleva alcuna critica specifica a tali argomentazioni ma si limita a CP_1 insistere nella richiesta di condanna di OS alle spese del primo grado “in ragione della giurisprudenza che lo consente, come da sentenza che si versa in atti dove CP_1
l'ha ottenuta in un caso del tutto analogo in cui il dante causa in un giudizio di revocatoria ordinaria era parimenti fallito in corso di causa (doc. 1)”. Il richiamo per relationem ad altra giurisprudenza non ha la funzione di integrare dal punto di vista del contenuto la censura, posto che la sentenza di merito richiamata da non CP_1 svolge alcuna considerazione in diritto a supporto della statuizione di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite anche in favore dell'originaria attrice. Il gravame incidentale proposto da è dunque privo dei requisiti minimi CP_1 richiesti dall'art. 342 cpc per superare il vaglio di ammissibilità. pagina 8 di 10 A prescindere da tali considerazioni non è meritevole di accoglimento neppure la richiesta di condanna di OS al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. La notifica dell'impugnazione da parte di è infatti Parte_1 avvenuta ai soli fini della litis denuntiatio con la conseguenza che rispetto alle domande proposte nell'impugnazione principale non può Parte_1 considerarsi soccombente nei confronti di (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. CP_1
34174 del 15/11/2021).
* Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere alla liquidazione giudiziale di le spese del presente grado di giudizio che si CP_3 liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022 con riferimento al valore della causa, rapportato all'entità del credito per la cui tutela è stata proposta l'azione revocatoria, e tenuto conto della non espletata fase di trattazione/istruttoria e della bassa complessità delle questioni trattate. Deve invece disporsi l'integrale compensazione delle spese tra e Parte_1
CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e Liquidazione Giudiziale Parte_1 CP_1 [...] per la riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10485/2024, Pt_3 pubblicata in data 04/12/2024, così dispone:
1. respinge l'appello principale;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di CP_1
3. rigetta ogni ulteriore domanda e conseguentemente conferma la sentenza gravata;
4. condanna a rifondere le spese processuali del presente grado Parte_1 di giudizio alla Liquidazione Giudiziale che si liquidano nell'importo CP_3 di € 15.643,00 a titolo di compensi professionali, oltre a spese forfettarie (15%), IVA, se dovuta, e CPA;
5. compensa interamente le spese tra OS e CP_1
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore CP_1
pagina 9 di 10 importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 17 settembre 2025.
La Consigliera est. Il Presidente dott.ssa Francesca Vullo dott. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 149/2025 promossa in grado d'appello DA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LORENZO MAZZARELLI (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata in Capriolo (BS), Largo Terzi n. 4, presso lo studio del predetto difensore;
APPELLANTE CONTRO (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti NICOLETTA CP_1 P.IVA_2
BARBAGLIA (C.F. ) e ROBERTO SPELTA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata in Milano, Via Della Guastalla C.F._3
n. 9, presso lo studio dei predetti difensori;
(C.F. ), con il Controparte_2 CP_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. BRUNO PIAZZOLA (C.F. ), C.F._4 elettivamente domiciliata in Verona, Via Carmelitani Scalzi n. 20, presso lo studio del predetto difensore. APPELLATE pagina 1 di 10 Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10485 del 4 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa nell'ambito del giudizio Controparte_4
N.R.G. 32341/2023, depositata in cancelleria in data 4 dicembre 2024, notificata il giorno 10 dicembre 2024, confermare la piena efficacia nei confronti delle parti, segnatamente,
[...]
e ovvero della massa dei creditori dalla predetta rappresentata del CP_1 Controparte_5 negozio di compravendita sub. rep. Notaio 41140, raccolta 28094, stipulato in Per_1 data 28/03/2022 tra trascritto al n. Reg. Gen. 12872 n. Reg. Part. Parte_2
9351, stipulato in data 28/03/2022, con il quale ha alienato a i CP_3 Parte_1 seguenti immobili: sezione VERONA SUD * al foglio 245 con i mappali: 129, ha 3.05.00, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 343,39 - reddito agrario euro 189,02; 139, ha 0.22.02, qualità incolt prod, cl. U, reddito dominicale euro 0,68 - reddito agrario euro 0,23; 127, ha 0.24.70, qualità bosco ceduo, cl. U, reddito dominicale euro 3,83 - reddito agrario euro 0,64; 50, ha 0.00.36, qualità bosco ceduo, cl. U, reddito dominicale euro 0,06 - reddito agrario euro 0,01; 80, ha 0.00.56, qualità seminativo, cl. 2, reddito dominicale euro 0,48 - reddito agrario euro 0,26; 81, ha 0.00.06, qualità seminativo, cl. 2, reddito dominicale euro 0,05 - reddito agrario euro 0,03; 73, ha 0.01.95, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 2,20 - reddito agrario euro 1,21; 72, ha 2.28.23, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 256,96 - reddito agrario euro 141,45; pagina 2 di 10 131, ha 0.08.75, qualità incolt prod, cl. U, reddito dominicale euro 0,27 - reddito agrario
euro 0,09; 23, ha 1.19.30, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 134,32 - reddito agrario
euro 73,94; 125, ha 0.06.73, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 9,04 - reddito agrario
euro 4,17; 228, ha 0.71.09, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 95,46 - reddito agrario
euro 44,06; 230, ha 0.84.50, qualità semin irrig, cl. 1, reddito dominicale euro 113,47 - reddito agrario
euro 52,37; 232, ha 0.00.45, qualità incolt prod, cl. U, reddito dominicale euro 0,01 - reddito agrario euro 0,01;
* al foglio 246 con i mappali:
415, ha 0.50.00, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 56,29 - reddito agrario euro 30,99;
416, ha 0.02.55, qualità sem irr arb, cl.1, reddito dominicale euo 2,87 - reddito agrario euro 1,58;
425, ha 0.55.50, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 62,49 - reddito agrario euro 34,40;
426, ha 0.04.39, qualità sem irr arb, cl. 1, reddito dominicale euro 4,94 - reddito agrario euro 2,72. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del presente grado di giudizio. Per CP_1
1. - Nel merito: previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare ogni domanda ex adverso avanzata in quanto infondata in fatto e diritto, confermando nel merito la sentenza di primo grado.
2.- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi del giudizio.
3.- Con condanna per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc, da parametrarsi nel quantum con riguardo ai due gradi di giudizio. Per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CP_3
pagina 3 di 10 - Respingersi l'impugnazione proposta da e confermarsi la sentenza n. Parte_1
10485/2024 pubblicata il 4.12.2024 del Tribunale di Milano.
- Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge. In via istruttoria:
- Dichiararsi l'inammissibilità della produzione dei documenti prodotti sub 1 e 2 da parte appellante. Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§. 1 Il giudizio di I grado convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano CP_1 Parte_3
per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di
[...] compravendita stipulato in data 28/03/2022, con il quale aveva CP_3 alienato a un vasto appezzamento di terreno ubicato nel Parte_1
Comune di Verona. L'attrice dedusse di essere creditrice di per l'importo di € CP_3
2.500.000,00 in forza di un finanziamento erogato a con Controparte_6 scrittura privata in data 08/10/19 e garantito da che alla scadenza
CP_3 del termine BLE non aveva provveduto a restituire il finanziamento, sicché l'attrice era stata costretta ad agire giudizialmente nei confronti della debitrice e del fideiussore che nel corso del giudizio aveva chiesto la
CP_3 CP_1 concessione di un sequestro conservativo sui beni immobili di che
CP_3 due giorni dopo il sequestro l'amministratore di aveva venduto gli
CP_3 immobili gravati dalla cautela a che l'atto di vendita era stato Parte_3 compiuto nella consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni creditorie di come si evinceva dal fatto che con la vendita si era CP_1 CP_3 spogliata del proprio patrimonio immobiliare dopo il sorgere del credito vantato dalla attrice e successivamente alla trascrizione del sequestro;
che anche il terzo acquirente era a conoscenza dell'eventus damni poiché il socio di maggioranza di (sig.ra era anche il legale rappresentante di Parte_1 CP_7 Persona_2
CP_3
Nella contumacia dei convenuti, intervenne nel giudizio la Liquidazione Giudiziale facendo proprie le domande proposte da e CP_3 CP_1 chiedendo l'estensione dell'inefficacia del contratto di vendita a beneficio della massa dei creditori.
pagina 4 di 10 All'esito della fase di trattazione il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10485/2024, dichiarò l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori della dell'atto di compravendita immobiliare Controparte_8 datato 28/03/2022; ordinò la trascrizione della sentenza al competente Conservatore, condannò al pagamento in favore della Parte_1
Liquidazione Giudiziale delle spese di lite liquidate in complessivi € 26.464,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA. Il primo giudice motivò la propria decisione sul presupposto della sussistenza del carattere pregiudizievole per il creditore della vendita intercorsa tra
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e in ragione della mutata consistenza del patrimonio del CP_3 Parte_1 debitore e in assenza di prova della idoneità del patrimonio relitto dopo la vendita a consentire il soddisfacimento del credito della attrice. Quanto al presupposto della scientia damni il Tribunale ne riscontrò la sussistenza nella dismissione del patrimonio immobiliare di in un momento appena CP_3 successivo alla trascrizione del sequestro sui medesimi beni e nella circostanza che l'Amministratrice Unica della società venditrice era, al momento della vendita, altresì socia di maggioranza di Parte_1
Il Tribunale evidenziò, infine, che, a seguito della costituzione in giudizio della Liquidazione Giudiziale di era venuta meno la legittimazione CP_3 dell'attrice originaria a proseguire il giudizio e che, pertanto, l'inefficacia dell'atto di vendita del 28/03/2022 andava dichiarata nei confronti dell'intera massa dei creditori;
che infine non sussisteva il presupposto della resistenza con mala fede e colpa grave, richiesto per la condanna ex art. 96 c.p.c., stante la contumacia delle convenute. Ha proposto appello chiedendo l'integrale riforma della Parte_1 sentenza. Si sono costituite in giudizio nonché la CP_1 Controparte_8
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La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 350-bis c.p.c. all'udienza dell'11 settembre 2025 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
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§. 2 L'appello Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui afferma che la vendita impugnata sarebbe pregiudizievole per la creditrice. L'appellante sostiene che la vendita in questione non avrebbe arrecato alcun pregiudizio al creditore per essere i terreni alienati privi di valore, in quanto pagina 5 di 10 gravati da un onere di bonifica (imposto dal Comune di Verona con ordinanza del 26 marzo 2018) i cui costi (stimati nell'importo di € 3.000.000,00) sarebbero di gran lunga superiori al valore dei medesimi terreni. Pertanto, avendo la compravendita ad oggetto beni dal valore inesistente, essa non potrebbe essere colpita da revocatoria, tanto più in quanto OS aveva corrisposto un prezzo per l'acquisto dei beni con ciò conferendo ad una liquidità che, CP_3 altrimenti, non avrebbe avuto. Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto provata la scientia damni del terzo acquirente in ragione del fatto che sugli immobili compravenduti era stato appena appena trascritto il sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale su istanza di e del CP_1 fatto che l'Amministratore Unico della venditrice al momento della vendita era anche socia di maggioranza dell'acquirente, sicché doveva ritenersi che l'Amministratore fosse consapevole della sussistenza del credito. Sul punto l'appellante sostiene che proprio in quanto consapevole di aver acquistato beni gravati da un onere di bonifica e da un sequestro conservativo a favore di quell'acquisto non recava alcun danno ai creditori che, in CP_1 base alla cautela ottenuta, opponibile anche all'acquirente, ben potevano rivalersi sui beni compravenduti.
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§.3 L'Opinione della Corte 3.1 L'appello è infondato. Si osserva in primis che la produzione documentale allegata all'atto di appello è inammissibile ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c.. Tale norma, stabilendo che “non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'“indispensabilità” degli stessi (Cass. sent. n. 26522 del 09/11/2017; Cass. ord. n. 16289/2024). Nel caso di specie i documenti in questione (i.e. ordinanza del Comune di Verona del 26/03/2018 e stima dei costi necessari per la bonifica del sito del 16/02/2022) risalgono ad epoca anteriore all'instaurazione del giudizio di primo grado e, quindi, avrebbero potuto essere agevolmente prodotti in tale giudizio nel quale, tuttavia, l'appellante ha deliberatamente deciso di non costituirsi, rimanendo contumace. Non sussistono, pertanto, i presupposti previsti dall'art. pagina 6 di 10 345, co. 3, c.p.c. per l'ammissione della predetta documentazione, a nulla rilevando la natura pubblica dei documenti in questione stante il carattere assoluto del divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello. Fermo quanto precede, si tratta in ogni caso di documentazione priva di qualsiasi rilievo giacché l'asserita mancanza di alcun valore dei terreni de quibus è smentita dalla perizia redatta dal CTU della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Verona, che ha stimato nell'importo di circa € 130.000,00, al netto dei costi per lo smaltimento dei rifiuti ivi presenti, il valore delle aree cedute a (doc. 2 . Parte_1 Controparte_2 CP_3
Va dunque confermata la sussistenza dell'eventus damni, ove si consideri che: i) con la vendita in questione si è spogliata dell'unico bene immobile CP_3 di cui disponeva, come risulta dalla relazione del Notaio Dott. (doc. 32 Per_3
, ad un prezzo irrisorio;
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ii) come sottolinea il tribunale per giurisprudenza consolidata “il pregiudizio richiesto ben può consistere anche nella mutazione genetica del patrimonio del debitore, tale da consentire una più facile sottrazione dei beni alla soddisfazione del ceto dei creditori…spetta poi a chi ha compiuto l'atto dispositivo la dimostrazione della satisfattorietà del suo residuo patrimonio”; iii) nel caso di specie non solo non è stata dimostrata l'esistenza in capo al debitore di un patrimonio residuo sufficiente al pagamento del credito, ma tale circostanza è manifestamente inesistente considerato il conclamato stato di insolvenza della debitrice che è stata sottoposta a liquidazione giudiziale. Quanto alla scientia damni, a confutazione della censura occorre rilevare che l'avere consapevolmente acquistato il bene gravato da sequestro conservativo rilasciato in favore del creditore non vale ad escludere la presenza dell'elemento soggettivo richiesto, stante la revocabilità e/o modificabilità della cautela ai sensi degli artt. 669-sexies, co. 2, 669-terdecies c.p.c. E' poi dirimente il fatto che OS dichiara di impugnare la motivazione della sentenza, laddove il giudice di prime cure individua un ulteriore elemento presuntivo della scientia damni, nella circostanza che <<l'au della venditrice ( al momento vendita era cp_3 altresì socia di maggioranza dell'acquirente, la quale, pertanto, deve ritenersi fosse consapevole sussistenza del credito>> ma poi omette di confutare specificamente tali argomentazioni, di manifesta gravità indiziaria. La circostanza che venditrice e acquirente avessero la medesima compagine societaria denota inequivocamente che la società acquirente era pienamente consapevole delle gravo Parte_1
pagina 7 di 10 difficoltà economiche della disponente e dunque del grave pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava ai creditori.
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4. Occorre infine prendere in esame le richieste formulate da nella propria CP_1 memoria di costituzione. ha chiesto, oltre al rigetto per infondatezza CP_1 dell'appello, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio nonché ai sensi dell'art. 96 cpc. La domanda di condanna alla rifusione delle spese del giudizio di I grado, implicando una parziale riforma della sentenza, presuppone che l'atto di costituzione debba essere qualificato come gravame incidentale. Tale impugnazione deve ritenersi inammissibile per difetto dei requisiti minimi richiesti dall'art. 342 cpc. Secondo l'interpretazione ormai consolidata, l'art. 342 cpc benché non richieda che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o contenuto, impone comunque all'appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum e le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). L'atto difensivo di non si conforma a queste regole. CP_1
Il tribunale motiva la propria decisione rilevando che legittimazione dell'originario attore a proseguire la causa, il solo terzo acquirente va condannato al pagamento in favore della LG intervenuta delle spese di lite..>>
non solleva alcuna critica specifica a tali argomentazioni ma si limita a CP_1 insistere nella richiesta di condanna di OS alle spese del primo grado “in ragione della giurisprudenza che lo consente, come da sentenza che si versa in atti dove CP_1
l'ha ottenuta in un caso del tutto analogo in cui il dante causa in un giudizio di revocatoria ordinaria era parimenti fallito in corso di causa (doc. 1)”. Il richiamo per relationem ad altra giurisprudenza non ha la funzione di integrare dal punto di vista del contenuto la censura, posto che la sentenza di merito richiamata da non CP_1 svolge alcuna considerazione in diritto a supporto della statuizione di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite anche in favore dell'originaria attrice. Il gravame incidentale proposto da è dunque privo dei requisiti minimi CP_1 richiesti dall'art. 342 cpc per superare il vaglio di ammissibilità. pagina 8 di 10 A prescindere da tali considerazioni non è meritevole di accoglimento neppure la richiesta di condanna di OS al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. La notifica dell'impugnazione da parte di è infatti Parte_1 avvenuta ai soli fini della litis denuntiatio con la conseguenza che rispetto alle domande proposte nell'impugnazione principale non può Parte_1 considerarsi soccombente nei confronti di (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. CP_1
34174 del 15/11/2021).
* Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere alla liquidazione giudiziale di le spese del presente grado di giudizio che si CP_3 liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022 con riferimento al valore della causa, rapportato all'entità del credito per la cui tutela è stata proposta l'azione revocatoria, e tenuto conto della non espletata fase di trattazione/istruttoria e della bassa complessità delle questioni trattate. Deve invece disporsi l'integrale compensazione delle spese tra e Parte_1
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e Liquidazione Giudiziale Parte_1 CP_1 [...] per la riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10485/2024, Pt_3 pubblicata in data 04/12/2024, così dispone:
1. respinge l'appello principale;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di CP_1
3. rigetta ogni ulteriore domanda e conseguentemente conferma la sentenza gravata;
4. condanna a rifondere le spese processuali del presente grado Parte_1 di giudizio alla Liquidazione Giudiziale che si liquidano nell'importo CP_3 di € 15.643,00 a titolo di compensi professionali, oltre a spese forfettarie (15%), IVA, se dovuta, e CPA;
5. compensa interamente le spese tra OS e CP_1
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore CP_1
pagina 9 di 10 importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 17 settembre 2025.
La Consigliera est. Il Presidente dott.ssa Francesca Vullo dott. Alberto Massimo Vigorelli
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