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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/05/2024, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Sabrina Mostarda Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 3/05/2024 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2482 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra con l'avv. PADOVANI FABIO Parte_1
Appellante
e con l'avv. ASSENNATO MARIO CP_1
Appellata
ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone,
n.795/2023 del 14/06/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Frosinone, quale dipendente di in qualità di autista con qualifica di operatore di Esercizio, CP_1 parametro 158, autoferrotranvieri, chiedeva di “annullare, in ogni sua Org_1 parte, il provvedimento disciplinare, introdotto con lettera del 04 settembre 1 2020 e concluso con lettera prot. PU20123118769 di irrogazione della multa di ore 4 di retribuzione e per l'effetto, riammetterlo al pagamento integrale della paga del 25.08.2020, con la restituzione dell'importo dovuto”, deducendo che la sanzione irrogata era illegittima per insussistenza del fatto contestato (essersi rifiutato, il giorno 25.8.2020 - nel quale era stato comandato a lavorare nel turno X01 (dalle 3.40 alle 8.25) e nel turno 651b (dalle 12.00 alle 15.30) - di effettuare il secondo dei predetti turni a compensazione) sul presupposto che alla data della contestazione, seppur trovandosi al di sotto di sole 2,28 ore lavorative della media del “periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane” previsto dall'art.27 del CCNL di categoria, aveva ancora la facoltà di recuperarle fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il termine delle 26 settimane contrattualmente previsto, cosa che era poi avvenuta. Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Tribunale di Frosinone rigettava il ricorso ritenendo legittima e proporzionata la sanzione disciplinare di “4 ore di paga” a seguito della contestazione disciplinare prot. n.11745 del 3.9.2020, ritenendo che: il foglio di servizio predetto riportava che il ricorrente era stato addetto ai seguenti turni: T. X01 dalle ore 3.40 alle ore 8.25 e T. 651b dalle ore 12.00 alle ore 15.30; 3) come si evince dai cartellini dei turni di guida del ricorrente, il primo turno T. X01 dalle ore 3.40 alle ore 8.25 consisteva in 4.15 ore di guida effettive, mentre il T. 651b dalle ore 12.00 alle ore 15.30 consisteva in 3.20 ore di guida effettive (doc. n.8 ; CP_1 complessivamente, quindi, l'attore, nel giorno richiamato in contestazione, avrebbe svolto 7.35 ore di guida giornaliere, nel rispetto della normativa riportata: invero, trattandosi di turni a nastro, il limite di durata massima non è identificabile in 7 ore e 10 minuti (previsto per i turni continui o di guida), bensì in 12 ore e 50 minuti;
tra i due turni era prevista una sosta rispettosa del limite di 45 minuti minimo di interruzione prevista dall'art.7 del Regolamento CE n.561/2006; il si è però rifiutato di svolgere il turno, comportando Pt_1 la necessità di provvedere alla sua sostituzione;
i turni assegnati al non Pt_1 erano turni di lavoro straordinario, ma turni ordinari previsti in ciclazione in una giornata in cui l'attore era a disposizione;
era incontestato poi che il ricorrente non avesse neppure depositato il Modello A20 che comportava la rinuncia alla massima saturazione. Con il primo motivo di appello il lamenta la erroneità della Pt_1 sentenza per travisamento dei fatti e dei documenti, deducendo che il Giudice ha rigettato il ricorso sulla base della considerazione che quelli assegnatigli costituissero un turno a nastro, ossia due turni di guida intervallati, con illegittimità del rifiuto di eseguire il secondo. L'appellante allega invece che leggendo il documento n. 8 contenuto nel fascicolo di si ricava che CP_1 mentre il turno X 01, quello svolto, è un turno “continuo”, solo quello 651B è un turno “a nastro” ossia abbinabile ad altri, in modo da poter raggiungere l'orario massimo giornaliero e cio' sulla base del titolo presente in alto accanto alla sigla convenzionale nel documento in esame. Tale motivo è infondato.
2 La contestazione da parte dell'appellante della qualificazione, operata dal Giudice di prime cure, dei due turni da svolgere nella giornata contestata (a fronte del rifiuto dell'appellante di svolgere il secondo dei due), in termini di turni “a nastro” non si fonda sul riscontro concreto delle caratteristiche fattuali dei due turni bensì sulla sola dizione (titolo in alto alla sigla convenzionale utilizzata dalla parte datoriale nel documento 8 del fascicolo . Ebbene, indipendentemente dalla insufficienza, ai fini che CP_1 qui interessano, di tale constatazione, si rileva che appare corretta la deduzione del giudice di primo grado basata sulle caratteristiche dei due turni ricavabili dal foglio di servizio contenente la ciclazione del 25.8.2020 (doc. n. 7 , esposto nella bacheca aziendale. Nello specifico risulta che CP_1
l'odierno appellante era stato addetto ad un primo turno dalle ore 3.40 alle ore 8.25 ed un secondo turno (T. 651b) dalle ore 12.00 alle ore 15.30 e quindi, come pure si desume dai cartellini dei turni di guida, il primo turno consisteva in 4.15 ore di guida effettive, mentre il secondo in 3.20 ore di guida effettive. Appare quindi infondato il primo motivo di appello consistente nella allegazione dell'erronea qualificazione dei due turni del giorno in contestazione in termini di turni a nastro. Quanto alla rilevanza di tale considerazione, appare corretta l'ulteriore deduzione tratta dal Giudice di primo grado secondo cui nel caso di specie, venendo in rilievo, nella giornata in questione, un secondo turno a nastro, il limite di durata massima non è identificabile in 7 ore e 10 minuti (previsto per i turni continui o di guida), bensì in 12 ore e 50 minuti, nel rispetto peraltro del limite, per la sosta tra i due turni, di 45 minuti minimo di interruzione prevista dall'art.7 del Regolamento CE n.561/2006, in una giornata in cui il risultava a disposizione. Pt_1
Con il secondo motivo di appello la parte lamenta la illegittimità della sentenza per vizio di ultra-petizione ex art. 112 cod. proc. civ. sulla base delle seguenti considerazioni: “la contestazione disciplinare, infatti, prima, e la sanzione, poi, furono irrogate al dipendente, in quanto si rifiutò di svolgere il turno 651B “a compensazione”, ossia, al fine, di poter concludere e compiere il suo ciclo produttivo minimale di n.38 ore settimanali, visto che egli si trovava al di sotto della media per “47” minuti. L'azienda, tuttavia, così facendo, non ha inteso rispettare quanto disposto dall'art. 27 CCNL a mente del quale, al fine di evitare i c.d. e la durata dell'orario di lavoro CP_2 Per_1 settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive”. Allorché venne imposto al Sig. di svolgere il turno 651B, non Parte_1
a nastro, si ribadisce, ma a compensazione, l'azienda stava imponendo al medesimo di pareggiare il suo debito di monte-ore di lavoro, nell'arco molto più breve del periodo delle 26 settimane che si sarebbe concluso a dicembre ma già a settembre di quell'anno. In nessun luogo della contestazione disciplinare è dato leggere quanto indicato dal Giudice, nel suo provvedimento, circa l'obbligo di svolgere il turno di lavoro de quo “a nastro”, atteso che tale dicitura non c'era nell'indicazione dei turni, (vedi, in tal senso, il documento n. 7 del fascicolo di parte resistente) né venne attribuito al Sig.
3 CI LE “a straordinario”, ma, appunto, “a compensazione”, ossia ad estinzione del suo monte-ore, al che, però, non era possibile obbligarlo. Tale motivo è infondato. Con il secondo motivo la parte riproduce, in gran parte, la prima censura, relativa alla corretta dicitura della natura del turno tratta dalla sigla presente nel documento 7 del fascicolo CP_1 censura per la quale valgono le considerazioni che precedono. Quanto al fatto che il turno sia stato attribuito a compensazione e non quale straordinario si osserva che il Giudice di primo grado non solo non erra nella qualificazione del titolo (lavoro ordinario o straordinario) ma anzi fonda proprio sulla natura della richiesta di svolgimento di un turno palesemente ordinario, seppure “a compensazione” l'accertamento della illegittimità del rifiuto del prestatore di lavoro di esecuzione del turno. Quanto alla obbligatorietà del turno è opportuno ricordare che è incontestato, in entrambe le fasi del giudizio, che il non avesse neppure depositato il Modello A20 che comportava la Pt_1 rinuncia alla massima saturazione e che la giornata in questione fosse una giornata in cui lavoratore era “a disposizione”. Si rammenta che il comunicato al personale n.28 del 13.12.2017 ammette sì la possibilità che gli Operatori di Esercizio rinuncino al raggiungimento della massima saturazione organizzativamente possibile nel rispetto della propria ciclazione, compilando il modello A20/operatori di esercizio, ma stabilisce anche espressamente l'obbligatorietà del rispetto della ciclazione e dei turni assegnati durante le giornate di disposizione, qual era quella nella quale il ricorrente si è rifiutato di svolgere il turno lavorativo. L'appello deve pertanto essere integralmente rigettato. La condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. Deve inoltre darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 247,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, 3.5.2024
Il Consigliere estensore La Presidente Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Sabrina Mostarda Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 3/05/2024 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2482 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra con l'avv. PADOVANI FABIO Parte_1
Appellante
e con l'avv. ASSENNATO MARIO CP_1
Appellata
ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone,
n.795/2023 del 14/06/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Frosinone, quale dipendente di in qualità di autista con qualifica di operatore di Esercizio, CP_1 parametro 158, autoferrotranvieri, chiedeva di “annullare, in ogni sua Org_1 parte, il provvedimento disciplinare, introdotto con lettera del 04 settembre 1 2020 e concluso con lettera prot. PU20123118769 di irrogazione della multa di ore 4 di retribuzione e per l'effetto, riammetterlo al pagamento integrale della paga del 25.08.2020, con la restituzione dell'importo dovuto”, deducendo che la sanzione irrogata era illegittima per insussistenza del fatto contestato (essersi rifiutato, il giorno 25.8.2020 - nel quale era stato comandato a lavorare nel turno X01 (dalle 3.40 alle 8.25) e nel turno 651b (dalle 12.00 alle 15.30) - di effettuare il secondo dei predetti turni a compensazione) sul presupposto che alla data della contestazione, seppur trovandosi al di sotto di sole 2,28 ore lavorative della media del “periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane” previsto dall'art.27 del CCNL di categoria, aveva ancora la facoltà di recuperarle fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il termine delle 26 settimane contrattualmente previsto, cosa che era poi avvenuta. Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Tribunale di Frosinone rigettava il ricorso ritenendo legittima e proporzionata la sanzione disciplinare di “4 ore di paga” a seguito della contestazione disciplinare prot. n.11745 del 3.9.2020, ritenendo che: il foglio di servizio predetto riportava che il ricorrente era stato addetto ai seguenti turni: T. X01 dalle ore 3.40 alle ore 8.25 e T. 651b dalle ore 12.00 alle ore 15.30; 3) come si evince dai cartellini dei turni di guida del ricorrente, il primo turno T. X01 dalle ore 3.40 alle ore 8.25 consisteva in 4.15 ore di guida effettive, mentre il T. 651b dalle ore 12.00 alle ore 15.30 consisteva in 3.20 ore di guida effettive (doc. n.8 ; CP_1 complessivamente, quindi, l'attore, nel giorno richiamato in contestazione, avrebbe svolto 7.35 ore di guida giornaliere, nel rispetto della normativa riportata: invero, trattandosi di turni a nastro, il limite di durata massima non è identificabile in 7 ore e 10 minuti (previsto per i turni continui o di guida), bensì in 12 ore e 50 minuti;
tra i due turni era prevista una sosta rispettosa del limite di 45 minuti minimo di interruzione prevista dall'art.7 del Regolamento CE n.561/2006; il si è però rifiutato di svolgere il turno, comportando Pt_1 la necessità di provvedere alla sua sostituzione;
i turni assegnati al non Pt_1 erano turni di lavoro straordinario, ma turni ordinari previsti in ciclazione in una giornata in cui l'attore era a disposizione;
era incontestato poi che il ricorrente non avesse neppure depositato il Modello A20 che comportava la rinuncia alla massima saturazione. Con il primo motivo di appello il lamenta la erroneità della Pt_1 sentenza per travisamento dei fatti e dei documenti, deducendo che il Giudice ha rigettato il ricorso sulla base della considerazione che quelli assegnatigli costituissero un turno a nastro, ossia due turni di guida intervallati, con illegittimità del rifiuto di eseguire il secondo. L'appellante allega invece che leggendo il documento n. 8 contenuto nel fascicolo di si ricava che CP_1 mentre il turno X 01, quello svolto, è un turno “continuo”, solo quello 651B è un turno “a nastro” ossia abbinabile ad altri, in modo da poter raggiungere l'orario massimo giornaliero e cio' sulla base del titolo presente in alto accanto alla sigla convenzionale nel documento in esame. Tale motivo è infondato.
2 La contestazione da parte dell'appellante della qualificazione, operata dal Giudice di prime cure, dei due turni da svolgere nella giornata contestata (a fronte del rifiuto dell'appellante di svolgere il secondo dei due), in termini di turni “a nastro” non si fonda sul riscontro concreto delle caratteristiche fattuali dei due turni bensì sulla sola dizione (titolo in alto alla sigla convenzionale utilizzata dalla parte datoriale nel documento 8 del fascicolo . Ebbene, indipendentemente dalla insufficienza, ai fini che CP_1 qui interessano, di tale constatazione, si rileva che appare corretta la deduzione del giudice di primo grado basata sulle caratteristiche dei due turni ricavabili dal foglio di servizio contenente la ciclazione del 25.8.2020 (doc. n. 7 , esposto nella bacheca aziendale. Nello specifico risulta che CP_1
l'odierno appellante era stato addetto ad un primo turno dalle ore 3.40 alle ore 8.25 ed un secondo turno (T. 651b) dalle ore 12.00 alle ore 15.30 e quindi, come pure si desume dai cartellini dei turni di guida, il primo turno consisteva in 4.15 ore di guida effettive, mentre il secondo in 3.20 ore di guida effettive. Appare quindi infondato il primo motivo di appello consistente nella allegazione dell'erronea qualificazione dei due turni del giorno in contestazione in termini di turni a nastro. Quanto alla rilevanza di tale considerazione, appare corretta l'ulteriore deduzione tratta dal Giudice di primo grado secondo cui nel caso di specie, venendo in rilievo, nella giornata in questione, un secondo turno a nastro, il limite di durata massima non è identificabile in 7 ore e 10 minuti (previsto per i turni continui o di guida), bensì in 12 ore e 50 minuti, nel rispetto peraltro del limite, per la sosta tra i due turni, di 45 minuti minimo di interruzione prevista dall'art.7 del Regolamento CE n.561/2006, in una giornata in cui il risultava a disposizione. Pt_1
Con il secondo motivo di appello la parte lamenta la illegittimità della sentenza per vizio di ultra-petizione ex art. 112 cod. proc. civ. sulla base delle seguenti considerazioni: “la contestazione disciplinare, infatti, prima, e la sanzione, poi, furono irrogate al dipendente, in quanto si rifiutò di svolgere il turno 651B “a compensazione”, ossia, al fine, di poter concludere e compiere il suo ciclo produttivo minimale di n.38 ore settimanali, visto che egli si trovava al di sotto della media per “47” minuti. L'azienda, tuttavia, così facendo, non ha inteso rispettare quanto disposto dall'art. 27 CCNL a mente del quale, al fine di evitare i c.d. e la durata dell'orario di lavoro CP_2 Per_1 settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive”. Allorché venne imposto al Sig. di svolgere il turno 651B, non Parte_1
a nastro, si ribadisce, ma a compensazione, l'azienda stava imponendo al medesimo di pareggiare il suo debito di monte-ore di lavoro, nell'arco molto più breve del periodo delle 26 settimane che si sarebbe concluso a dicembre ma già a settembre di quell'anno. In nessun luogo della contestazione disciplinare è dato leggere quanto indicato dal Giudice, nel suo provvedimento, circa l'obbligo di svolgere il turno di lavoro de quo “a nastro”, atteso che tale dicitura non c'era nell'indicazione dei turni, (vedi, in tal senso, il documento n. 7 del fascicolo di parte resistente) né venne attribuito al Sig.
3 CI LE “a straordinario”, ma, appunto, “a compensazione”, ossia ad estinzione del suo monte-ore, al che, però, non era possibile obbligarlo. Tale motivo è infondato. Con il secondo motivo la parte riproduce, in gran parte, la prima censura, relativa alla corretta dicitura della natura del turno tratta dalla sigla presente nel documento 7 del fascicolo CP_1 censura per la quale valgono le considerazioni che precedono. Quanto al fatto che il turno sia stato attribuito a compensazione e non quale straordinario si osserva che il Giudice di primo grado non solo non erra nella qualificazione del titolo (lavoro ordinario o straordinario) ma anzi fonda proprio sulla natura della richiesta di svolgimento di un turno palesemente ordinario, seppure “a compensazione” l'accertamento della illegittimità del rifiuto del prestatore di lavoro di esecuzione del turno. Quanto alla obbligatorietà del turno è opportuno ricordare che è incontestato, in entrambe le fasi del giudizio, che il non avesse neppure depositato il Modello A20 che comportava la Pt_1 rinuncia alla massima saturazione e che la giornata in questione fosse una giornata in cui lavoratore era “a disposizione”. Si rammenta che il comunicato al personale n.28 del 13.12.2017 ammette sì la possibilità che gli Operatori di Esercizio rinuncino al raggiungimento della massima saturazione organizzativamente possibile nel rispetto della propria ciclazione, compilando il modello A20/operatori di esercizio, ma stabilisce anche espressamente l'obbligatorietà del rispetto della ciclazione e dei turni assegnati durante le giornate di disposizione, qual era quella nella quale il ricorrente si è rifiutato di svolgere il turno lavorativo. L'appello deve pertanto essere integralmente rigettato. La condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. Deve inoltre darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 247,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, 3.5.2024
Il Consigliere estensore La Presidente Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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