Ordinanza cautelare 29 aprile 2022
Sentenza 28 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/07/2022, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 01309/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2022, proposto da
Società Opere Costruzioni Idrauliche - Soci S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con La Meridionale Costruzioni S.r.l., S.E.A. S.r.l. Servizi Ambientali e Delco Disinfestazioni S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto e Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi n. 43;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Angelini e Pietro Giorgio Savino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SOGEA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D’Aosta n. 19;
Bastone AT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Nuovapanelectric S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 0011110-I del 21/02/2022 con cui il Direttore Procurement dell’Acquedotto Pugliese S.P.A. ha aggiudicato al R.T.I. Bastone-Sogea-Nuovapanelectric l’appalto dei Servizi e dei Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie del Lotto n. 10;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, compresi i verbali di gara, nella parte in cui non è stato escluso il predetto raggruppamento per difetto dei requisiti di partecipazione, nonché quelli relativi al procedimento di verifica dei requisiti propedeutici all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove concluso nelle more della decisione del presente ricorso, e con espressa istanza di subentro;
e per il risarcimento dei danni in forma specifica mediante esecuzione dell’appalto, e solo in subordine per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese Spa, di SOGEA S.r.l. e di Bastone AT S.r.l.;
Vista la dichiarazione resa in udienza da parte ricorrente e relativa alla volontà di voler rinunciare agli atti del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c ), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to L. Quinto per la parte ricorrente, avv.to A.V. Sinisi in sostituzione degli avv.ti G. Angelini e P.G. Savino per Acquedotto Pugliese S.p.a., avv.to P. Gaballo per Bastone S.r.l., avv.to F. Baldassarre per SOGEA S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.4.2022 e contestuale istanza cautelare di sospensione, il costituendo raggruppamento ricorrente ha impugnato - chiedendone l’annullamento - il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Direttore Procurement dell’Acquedotto Pugliese S.P.A. ha aggiudicato al controinteressato costituendo R.T.I. Bastone-Sogea-Nuovapanelectric l’appalto dei servizi e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie relative al Lotto n. 10, afferente al territorio della Provincia di Lecce.
1.1. Con articolato ordine di censure parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, sostenendo che il contratto di avvalimento – di cui il raggruppamento aggiudicatario si è avvalso per integrare il requisito di capacità tecnico-organizzativa previsto dall’art. 4.3, lett. C, punto c), del disciplinare di gara – sarebbe nullo, in quanto l’ausiliaria SO.GE.A. non avrebbe assunto l’impegno di eseguire direttamente i servizi secondari oggetto dell’avvalimento, consistenti nell’ ”aver prestato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara servizi di sanificazione-analoghi a quelli richiesti […] per un importo non inferiore al 25% dell ’ importo complessivo dei servizi secondari (compreso eventuale proroga) previsto dall ’ Accordo Quadro per l ’ Ambito al quale si concorre. L ’ ammontare minimo dell ’ importo dei servizi elencati non deve essere inferiore: […] - ad € 946.914,19 per l ’ Ambito 10” .
1.2. La difesa attorea sostiene che la prefata disposizione della lex specialis richiederebbe alle imprese che intendono partecipare alla gara il possesso di “requisiti esperienziali” che, per la loro specifica natura (altamente specialistica, tanto da richiedere la presenza di un preposto alla gestione tecnica), possono essere oggetto di avvalimento soltanto se l’impresa ausiliaria si obblighi all’esecuzione diretta delle correlative prestazioni; sostiene, inoltre, che il requisito esperienziale in parola atterrebbe ad un’attività per la quale è richiesta specifica iscrizione nel registro camerale ai sensi della L. 82/1994 e del DM 1997, rappresentando un requisito idoneativo, che conferma la necessità di esecuzione diretta dei servizi de quibus in capo all’ausiliaria.
1.3. Si sono costituite in giudizio la società Acquedotto Pugliese S.p.a. e le controinteressate Bastone AT S.r.l. e SOGEA S.r.l., depositando memorie difensive ed instando per il rigetto dell’istanza cautelare e, nel merito, del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
2. Con ordinanza n. 210/2022 del 29.4.2022, la Sezione ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare, proposta dalla ricorrente.
3. Alla udienza pubblica del 12 luglio 2022, la difesa attorea ha dichiarato di rinunciare agli atti del ricorso; le parti resistenti, pur non opponendosi alla rinuncia, hanno insistito per la condanna alle spese e la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ciò premesso, in punto di fatto, il Collegio dà atto della rinuncia al ricorso, come da dichiarazione resa a verbale nel corso dell’odierna udienza dal procuratore di parte ricorrente, a ciò abilitato in virtù della procura allo stesso conferita.
5. Si deve, nondimeno, esaminare il merito della controversia, ai fini della regolazione delle spese di lite.
5.1. A tal riguardo, reputa il Collegio che - ove non fosse intervenuta la ridetta rinuncia - il ricorso non avrebbe meritato accoglimento.
5.2. È assorbente rilevare come il requisito qui in contestazione, oggetto di avvalimento da parte del costituendo R.T.I. controinteressato, non possa essere qualificato come “esperienza professionale pertinente” , secondo la nozione accoltane dalla giurisprudenza amministrativa.
5.3. È stato infatti condivisibilmente chiarito che “ad una piana lettura del divisato dato normativo è di tutta evidenza come il meccanismo sostitutivo [...] abbia una portata circoscritta a determinati e ben individuati requisiti ( ‘ ...si avvalga di altri soggetti per sopperire alla mancanza di titoli di studio e professionali di cui all ’ allegato XVII, parte II, lettera f) o di esperienze professionali pertinenti ’ ) e la valenza eccezionale della disposizione suindicata preclude l ’ estensione del suo ambito operativo a fattispecie diverse da quelle ivi espressamente contemplate” (Cons. Stato, III, 9 marzo 2020, n. 1704).
5.4. Alla luce di ciò, in relazione al requisito di aver eseguito pregressi contratti per un dato importo, la sopra richiamata giurisprudenza ha concluso che, nella specie, “le prestazioni relative all ’ appalto [...] in rilievo non rivelano caratteri infungibili e, dunque, non richiedono la spendita di alcun ‘ titolo di studio ’ e/o di alcuna ‘ esperienza professionale pertinente ’ , ovvero di capacità non agevolmente trasferibili con la messa a disposizione che discende dall ’ avvalimento qui in rilievo” .
5.5. Altre pronunce hanno precisato come possa trovare applicazione la previsione dell’art. 89, comma 1, D. Lgs. n. 50 del 2016 solo in presenza di un’esperienza professionale stricto sensu , cioè collegata o pertinente al possesso di titoli di studio o “professionali” , e non già in presenza di un qualsivoglia requisito basato su una pregressa esperienza operativa od economico-imprenditoriale del concorrente (cfr. Cons. Stato, V, 26 aprile 2021, n. 3374; cfr. anche Id ., IV, 17 dicembre 2020, n. 8111).
5.6. Il che è coerente con l’interpretazione che considera la prescrizione dell’esecuzione diretta dell’attività da parte dell’ausiliaria limitata a casi particolari (cfr. Corte di Giustizia, 7 aprile 2016, causa C-324/14, che rimanda nella specie all’apprezzamento del giudice nazionale la verifica circa l’integrazione dei presupposti per far ricorso al normale avvalimento, oppure poter esigere l’esecuzione diretta da parte dell’ausiliaria), pena l’obliterazione della natura e del significato proprio del contratto di avvalimento, che consiste non già nell’associare altri nell’esecuzione del contratto in affidamento, bensì nell’acquisire in prestito le risorse altrui per svolgere in proprio la prestazione a favore della stazione appaltante.
6. Da ciò consegue che la necessaria esecuzione diretta dell’ausiliaria è da ritenere limitata ai casi in cui quest’ultima metta a disposizione titoli professionali o di studio - indicati dall’allegato XVII, parte II, lett. f ) -, che non possono essere trasferiti al concorrente in quanto strettamente personali, ovvero qualora siano richieste fra i requisiti esperienze professionali maturate proprio in virtù della spendita dei predetti titoli di studio o professionali, esperienze anch’esse da ritenersi espressive di capacità personali non trasmissibili.
6.1. In tale contesto, va chiaramente escluso che il requisito per cui vi è causa – ossia l’aver svolto negli ultimi tre anni servizi di sanificazione analoghi a quelli richiesti dal capitolato speciale d’appalto per un determinato importo – valga a configurare sic et simpliciter una “esperienza professionale pertinente” , ai sensi dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, con conseguente necessaria prestazione diretta dell’attività da parte dell’ausiliaria; ed invero, le prestazioni relative all’appalto di che trattasi non rivelano caratteri infungibili e, dunque, non richiedono la spendita di alcun “titolo di studio” e/o di alcuna “esperienza professionale pertinente” , ovvero di capacità non agevolmente trasferibili con la messa a disposizione che discende dall’avvalimento che viene qui in rilievo.
6.2. A corroborare siffatta conclusione soccorre, peraltro, la recente pronuncia del Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, con cui si è confermato che «… per “esperienze professionali pertinenti” si intendono quelle esperienze acquisite spendendo i propri “titoli di studio e professionali di cui all ’ allegato XVII, parte II, lettera f” […] ; tali non sono le attività di manutenzione degli impianti che non richiedono particolari requisiti di specializzazione assimilabili in qualche modo a titoli di studio o professionali, con la conseguenza che, nel caso di specie, le pregresse esperienze professionali ben possono essere trasmesse mediante la messa a disposizione delle risorse dell ’ ausiliaria” (così Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2515/2022).
7. Infine, in disparte la considerazione che tanto la mandataria Bastone S.r.l., quanto la mandante SO.GE.A. S.r.l., hanno dimostrato - mercé produzione dei rispettivi certificati di iscrizione camerale - di essere abilitate allo svolgimento dei servizi di sanificazione ai sensi della legge n. 82/1994 e del D.M. n. 274/1997, si deve qui ribadire che nelle disposizioni della lex specialis non è dato rinvenire alcuna prescrizione tesa a richiedere ai concorrenti il possesso di “titoli di studio o professionali” correlati alle attività di sanificazione, né vi è alcun cenno ad “esperienze professionali pertinenti” per le quali l’avvalimento sia attivabile soltanto a condizione che l’impresa ausiliaria esegua direttamente le prestazioni affidate.
8. Per le considerazioni su esposte, si deve prendere atto della rinuncia agli atti del ricorso; in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite - siccome liquidate in dispositivo - vanno poste a carico della parte ricorrente nei confronti di A.Q.P. S.p.A., Bastone AT S.r.l. e SO.GE.A. S.r.l., mentre vanno compensate nei confronti della Nuovapanelectric S.r.l., in quanto non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da Acquedotto Pugliese S.p.A., Bastone AT S.r.l. e SO.GE.A. S.r.l., che liquida nella somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, per ciascuna delle predette parti resistenti.
Spese compensate nei confronti della Nuovapanelectric S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO