TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/11/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 628/2023 RGAC pendente: TRA (C.F. ), in qualità di coerede di Parte_1 C.F._1
, rappresentata e Persona_1 C.F._2
Main iliata presso il suo Studio, sito in Trento, in Piazza Cesare Battisti n. 26, giusta procura alle liti allegata agli atti
-Attrice- NEI CONFRONTI DELLA
(C.F. - P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 entante p.t., rap fesa dagli Avv.ti Giacomo Bernardi, Vera Magnani e Monica Manica, con domicilio eletto presso l'Avv.ta Vera Magnani, nella sede dell'Avvocatura della Provincia in Trento, sita in Piazza Dante n. 15, giusta procura allegata agli atti
- Convenuta - E (C.F. ) e CP_2 C.F._3 Controparte_3 red C.F._4 Persona_1 non
- Litisconsorti necessari sul lato attivo contumaci -
**** OGGETTO: azione di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio di contributo pubblico. 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza e dai precedenti atti di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, conveniva innanzi Persona_1 all'intestato Tribunale, la , sostenendo Controparte_1
l'illegittima decadenza parz ro 87.368,11) del contributo dalla stessa concessogli, pari al 30 per cento della spesa ammessa per l'esecuzione di lavori su un fabbricato da adibire a struttura agrituristica (p.ed. 81 C.C. ON sub 2), in forza della Misura 17 del Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2000 – 2006, e chiedeva “la declaratoria di illegittimità e/o disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi in particolare della determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura della PAT n. 8492 d.d. 23.12.2021, come modificata con determinazione n. 8492 d.d. 23.12.2021, e della relativa nota accompagnatoria prot. PAT/RFS164-26/01/2022 – 0061212, in subordine accertare (…) la spettanza all'attore di almeno sei decimi dell'aiuto/contributo concesso con determinazione del Dirigente del Servizio Strutture”. A seguito della interruzione del giudizio dichiarata a verbale dell'8 Giugno 2023 per la morte di la causa veniva riassunta dalla Persona_1 coerede la quale ha riprodotto le medesime argomentazioni Parte_1 difensiv he:
-la PAT, sia nel procedimento amministrativo sia in giudizio, si è limitata a riferirsi al certificato di residenza e anagrafico (doc. 11 conv.) assunto ad unico ed esclusivo motivo della determinazione caducatoria del beneficio, ma esso non assolve né può assolvere oggettivamente a tale onere, consideratane la valenza meramente formale, in sé non probante la sottrazione di spazi e un uso diverso;
- la residenza ove ritenuta più confacente, può essere stabilita anche presso strutture ricettive;
- presso il medesimo indirizzo di residenza di località Campi alla Casetta n. 1 era ubicato pure, oltre all'agriturismo (p.ed. 81), un altro immobile abitabile (p.ed.80), noto come “La casetta” (doc. 19 conv.);
- la stessa p.ed. 81 si componeva di più piani, uno solo dei quali (e, anzi, una sua parte, ossia 2 stanze doppie per un totale di 4 posti letto) funzionale e autorizzato a tale agriturismo (doc. 3bis pag. 3);
- l'indicazione della residenza nel certificato (“località Campi alla Casetta n. 1”, doc. 11 fascicolo convenuto) non dimostra, né prova in alcun modo che la destinazione agrituristica sia stata distolta a favore di un uso abitativo;
- l'art. 6 co. 1 della L.P. del 30 Ottobre 2019 (e la legge provinciale applicabile ratione temporis del 19 Dicembre 2001 n. 10) dispone la piena compatibilità tra abitazione dell'imprenditore agricolo e i locali agrituristici, in particolare al c. 1, è previsto che: “Per l'esercizio dell'attività 2 agrituristica possono essere utilizzati locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola tra cui, anche in modo parziale, l'abitazione dell'imprenditore agricolo”;
- ha prodotto dichiarazioni Iva relative alle annualità 2009-2011 (doc. 5) e i registri Iva annualità (annualità 2012-2013 sub docc. 5-bis e 5-ter) sostenendo che il trasferimento di nell'agriturismo non aveva Per_1 impedito lo svolgimento dell'attività agrituristica. Sulla scorta di tali assunti difesivi, parte attorea rassegnava le seguenti conclusioni testualmente riportate: “IN VIA PRINCIPALE: accertare la misura dell'aiuto spettante in virtù della determinazione del Dirigente del Servizio Strutture, gestione e sviluppo delle Aziende Agricole n. 904 del 29 novembre 2005 all'impresa agricola Margoni ove occorra previa declaratoria di illegittimità Per_1
e/o disapplicazione degli a nistrativi illegittimi ed in particolare della determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura della PAT n. 8492 del 23 dicembre 2021, come modificata con determinazione n. 262 del 18 gennaio 2022 e della relativa nota accompagnatoria prot. PAT/RFS164-26/01/2022 – 0061212; IN VIA SUBORDINATA: accertare, ove occorra sempre previa disapplicazione degli atti ammnistrativi illegittimi, la spettanza di almeno sei decimi - ovvero altra frazione, maggiore o minore, ritenuta di giustizia - dell'aiuto/contributo concesso con determinazione del Dirigente del Servizio Strutture, gestione e sviluppo delle Aziende Agricole n. 904 del 29 novembre 2005 all'impresa agricola con Persona_1 ogni conseguente effetto. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge del presente giudizio ivi compreso il rimborso forfettario spese 15%”.
2. Si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_1 eccepiva che:
- a chiesto un contributo alla;
Per_1 CP_1
- to è stato concesso a fronte o di determinati vincoli;
di aver ricevuto richiesta di liquidazione finale in data 03.08.2009;
- ha integralmente erogato il contributo con tre pagamenti l'ultimo dei quali risale al 09.02.2011;
- ha disposto la decadenza parziale dal contributo concesso nella misura di nove decimi per la violazione del vincolo decennale di destinazione dell'immobile agevolato (nello specifico la p.ed. 81 CC di ON I) previsto dal punto 12, c. 1 del PSR 2000-2006 e ha dato disposizioni a
[...] di procedere con la riscossione coattiva d Controparte_4
e da ingiunzione fiscale di pagamento n. 0122189220220000057 d.d. 21/12/2022, ritualmente notificata in data 13/01/2023, non opposta;
- ra debitore nei confronti della ex art. 752 c.c., mentre Per_1 CP_1 in qualità di coerede di , è debitrice, in Parte_1 Persona_1 proporzione della propria quota, nei confronti della (che ha già CP_1 avviato anche le azioni per il recupero del propr senza che l'ingiunzione fiscale di pagamento sia mai stata opposta da alcuno);
3 - l'atto di citazione di e il ricorso in prosecuzione della Persona_1 sua erede contengono domande di accertamento negativo della sussistenza e quantificazione del debito in capo agli stessi;
- nell'ambito dei contratti pubblici nessuno (nello specifico, Per_1
, né prima né dopo la cessione dell'azienda alla figlia)
[...] eleggere a propria residenza l'esercizio agrituristico autorizzato dalla SCIA, in base a quanto previsto dalla l.p. n. 10/2019 e dalla l.p. n. 10/2001;
- la particella catastale di interesse per la presente causa è unica (p.ed. 81) ed è inquadrata con categoria catastale D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole -fabbricati rurali-) e C2 (Magazzini e locali di deposito), pertanto non utilizzabile come residenza per evidente incompatibilità (docc. 28 e 29);
- l'art. 7, c. 1 del regolamento di esecuzione della l.p. n. 10/2001 (così come l'art. 6, c. 1 del regolamento di esecuzione della l.p. n. 10/2019), chiarisce che solo in via di eccezione è possibile una compatibilità urbanistica tra residenza ed agriturismo, ovvero quando la residenza era preesistente alla destinazione ad agriturismo, e dunque non è ammessa la trasformazione da agriturismo a residenza;
- quanto ai documenti prodotti dall'originario attore sub Persona_1 doc. n.5, 5-bis e 5-ter (dichiarazioni Iva dal 2009 al 20 ano in quanto non indicative dello svolgimento di attività d'impresa agrituristica. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Nel merito: • di dichiarare inammissibili o respingere tutte le domande ex adverso avanzate perché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la correttezza della determinazione n. 8492 di data 23 dicembre 2021 (e della sua successiva modifica adottata con determinazione n. 262 di data 18 gennaio 2022) che ha disposto la decadenza parziale nella misura di nove decimi del contributo concesso con determinazione n. 904 d.d. 29/11/2005 all'impresa (ora Persona_1 cessata). Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge”.
3. Nessuno è comparso, né si è costituito per gli altri eredi ovvero per e , e ne è stata dichiarata la contumacia CP_2 Controparte_3
2 provvedimento a verbale.
4. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. All'udienza dell'8 Giugno 2023, in seguito alla morte dell'attore, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. in qualità di coerede Parte_1 di riassumeva il p terrotto, con ricorso Persona_1 in . 302 c.p.c. del 29 Settembre 2023. Con successiva ordinanza del 10 Gennaio 2024, questo Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi pretermessi ossia e , onerando del relativo CP_2 Controparte_3
4 incombente parte attorea e fissando apposita udienza per verificarne l'esito. All'udienza fissata, a tal fine, in data 2 Aprile 2025, verificata la ritualità della notifica nei confronti degli altri eredi, ne è stata dichiarata la contumacia. Con ordinanza a scioglimento di riserva, emessa in pari data, questo Giudice ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalle parti ed ha rinviato all'udienza del 18 Giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni. All'esito di tale ultima udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), applicabile ratione temporis, per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
4.1. Nelle comparse conclusionali e nelle successive memorie di replica le parti costituite hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
5. Ciò posto le domande attoree sono infondate e, come tali, non possono essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Occorre chiarire, in via preliminare, che la presente controversia è attratta nella sfera cognitiva del Giudice ordinario. A riguardo la giurisprudenza amministrativa e di legittimità hanno chiarito che, in tema di contributi pubblici, nel caso di revoca del contributo, se essa sia stata disposta per un inadempimento del beneficiario o per lo sviamento dei fondi acquisiti, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, mentre è configurabile una situazione d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se il provvedimento discrezionale attributivo del beneficio sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr. Tar Lombardia, Sez. IV, sent. n. 1383 del 2023). Infatti, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo;
in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui e subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 1946 del 2024).
5 Orbene, preme considerare che la materia oggetto di lite concerne la revoca del contributo concesso a , con determinazione Persona_1 della n. 904 2005, con la quale gli Controparte_1 veni ntributo paria ad Euro 100.000,00 (sono stati versati Euro 97.075,68) pari al 30 per cento della spesa ammessa di Euro 333.333,33, per l'esecuzione di lavori su un fabbricato da adibire a struttura agrituristica nel Comune di Vallelaghi (fondi provinciali), ai sensi della Misura 17 del P.S.R. 2000-2006, recante termini, modalità attuative e ulteriori condizioni di ammissibilità ai sensi del Punto 9 del P.S.R. (si v doc. n. 6 del fascicolo di parte convenuta). Di tal guisa, risulta evidente che il giudizio rientri nella sfera cognitiva del Giudice ordinario. Il petitum originariamente azionato da parte attorea in citazione e ribadito nell'atto di riassunzione dell'erede di Persona_1 Parte_1 aveva ad oggetto l'accertamento della determinazione del Dirigente del Servizio Strutture, gestione e sviluppo delle Aziende Agricole n. 904 d.d. 29.11.2005 all' Parte_2
, previa eventuale declaratoria di illegittimità e/o disapplicazione
[...]
amministrativi illegittimi ed, in particolare, delle determinazioni del dirigente del n. 8492 d.d. 23.12.2021 e Parte_3
n. 8492 d.d. 23. ata di accertamento della spettanza all'attore di almeno 6 decimi dell'aiuto/contributo concesso con la citata determinazione, con ogni conseguente effetto. Nella comparsa conclusionale la difesa di ha precisato che Parte_1 la vertenza è qualificabile come azione di egativo, poiché volta a negare il diritto restitutorio del contributo elargito dalla CP_1
[...] la parte convenuta ha sin da subito eccepito la non rituale formulazione della domanda, precisando che la materia del contendere è la restituzione di somme alla , da parte di Controparte_1 un beneficiario inadempiente da parte di
, originario fruitore di tali risorse pubbliche. Persona_1 gli atti di causa che abbia chiesto un Persona_1 contributo alla che è stato concesso a fronte del rispetto di CP_1 determinati vi nte provinciale ha integralmente erogato il contributo e, poi, ne ha disposto la decadenza parziale nella misura di nove decimi per la violazione del vincolo decennale di destinazione dell'immobile agevolato, chiedendo a la restituzione di Euro Per_1
87.368,11, oltre agli interessi legali. Successivamente, la ha dato disposizioni a Controparte_1 recupero coattivo del Controparte_4 credito provinciale, come da ingiunzione fiscale di pagamento n. 0122189220220000057, di data 21/12/2022, ritualmente notificata in data 13/01/2023 e non opposta.
6 Dalla prospettazione complessiva dei fatti di causa e alla luce del potere di qualificazione giuridica della domanda che pertiene al Giudice, entro dati limiti, la questione non è se quel contributo fosse originariamente dovuto, ma se il beneficiario abbia regolarmente adempiuto ai vincoli, così conservando il diritto di trattenere il beneficio, o se, al contrario, si sia reso inadempiente così da dover restituire la parte del contributo richiesta. Per tali ragioni, si è al cospetto di un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria azionata dall'Ente pubblico, alla luce delle risultanze complessive di causa. Preme, poi, precisare che, in tali controversie, il riparto dell'onere della prova prevede che la Pubblica Amministrazione deve dimostrare l'erogazione del finanziamento, mentre il beneficiario deve provare di averlo utilizzato correttamente. Lo sviamento dei fondi pubblici rispetto alle finalità previste dalla legge costituisce, infatti, inadempimento degli obblighi assunti innanzi all'Amministrazione (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2846 del 2024).
5.2. Venendo al merito della controversia, risulta dagli atti di causa che con una successiva determinazione, n. 8492, del 23 Dicembre 2021, modificata con determinazione n. 262 di data 18 Gennaio 2022 (si v. docc. 14 e 15, allegati al fascicolo di parte convenuta), il ha Parte_3 disposto la decadenza parziale nella misura di nove decimi del contributo concesso. Invero, l'art. 6 della legge provinciale 28 Marzo 2003 n. 4, prevede:
“L'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere gli immobili agevolati per un periodo di tempo pari a 10 anni dalla data della domanda”. Il beneficiario , sin dal 5 Gennaio 2011, aveva trasferito Persona_1 la residenza p n Località Campi alla Casetta ON I, nel Comune di Vallelaghi, (per la quale aveva però richiesto il contributo provinciale al fine di realizzare un edificio agrituristico – si v. doc. n. 8, del fascicolo di parte convenuta). Emerge dalla documentazione allegata al fascicolo di parte convenuta sub doc. n. 12, quanto testualmente riportato ovvero che: “Nel gennaio 2011
[…] il signor trasferiva la propria residenza in Località Campi alla Casetta Per_1
1 ON (v. vi rafica di residenza) …. successivamente, sino al 2018, si trasferiva in una stanza con bagno nella p.ed.81 sub 1 (magazzino sotto l'agriturismo aperto nella p. ed. 81 sub 2). [...] Nel 2019 […] si trasferiva materialmente a vivere
- senza trasferire formalmente la residenza – per circa 2 anni (2019-2020) in un immobile (dei 2 in suo possesso) di proprietà -della moglie [...]. A inizio 2021 il signor tornava a vivere in località Campi alla Casetta 1 ON questa volta Persona_1
d. 81 sub 2, ovvero in una stanza all'interno dell'agriturismo [...] Anche tale trasferimento (fisico) all'interno dell'agriturismo in ogni caso non ha mai compromesso l'attività agrituristica e la destinazione dell'immobile: il signor Per_1 utilizza solo una stanza dell'agriturismo”.
[...]
7 Anche nella nota del Comune di Vallelaghi (si v. doc. 10 del fascicolo di parte convenuta) si evidenzia che: “Con la presente si comunica che l'immobile sito in località Campi alla Casetta, p.ed. 81 C. C. ON I, è stato elevato a residenza dal signor in data 05/01/2011 come da visura allegata”. Persona_1
Ad anal ttivo conduce la visura anagrafica di residenza (si v. doc. n. 11 del fascicolo di parte convenuta); Anche nella sentenza n. 67/2023 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione controversie agrarie nei confronti di (si v. doc. n. 34 del Persona_1 fascicolo di parte convenuta) è st la “p.ed. 81” era utilizzata da uale sua residenza e non era nella disponibilità della Per_1 figlia e lo si va alla sua restituzione. Ebbene appare incontrovertibile che abbia trasferito la Persona_1 residenza in Località Campi alla Caset on I, ciò in quanto la documentazione che lo attesta è di provenienza pubblica e, come tale, gode di particolare efficacia probatoria. Il dato documentale trova conforto anche nelle dichiarazioni rese dalle parti negli atti di causa. La stessa coerede ha sostenuto che l'abitazione Parte_1 dell'agricoltore (e pur ersino dei dipendenti) rientra nella destinazione rurale e non ne snatura tale funzione che pure è e resta agricola (ex art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557). La circostanza non è contestata. L'attrice ritiene, tuttavia, vi sia compatibilità tra la residenza dell'agricoltore e l'attività agrituristica, tutte rurali, tanto che sia la legge provinciale n. 10/2001 che la legge n. 10/2019 prevedono, agli artt. 6 e 7, che: “Per l'esercizio dell'attività agrituristica possono essere utilizzati locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola tra cui, anche in modo parziale, l'abitazione dell'imprenditore agricolo”. La parte convenuta ha eccepito, a riguardo, che “non è ammessa la trasformazione da agriturismo a residenza”. Secondo la prospettazione difensiva dell'attrice, invece, “il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito”, ex art. 23-ter del d.P.R. n. 380/01. Il contrasto tra le due posizioni processuali è di agevole risoluzione mediante un preciso argomento interpretativo. In primis, come ha evidenziato la difesa della PAT, la p.ed. 81 CC ON, oggetto di contributo pubblico, è intavolata come unica, non essendo prevista da visura tavolare alcuna suddivisione in porzioni materiali (si v. doc. n. 31 del fascicolo di parte convenuta) e l'obbligo assunto da Per_1 di non distogliere il bene dal suo esclusivo utilizzo p
[...] che ha investito tutta la p.ed. 81, intesa quale particella edificabile unitaria, in quanto non tavolarmente divisa in porzioni materiali diverse. In secondo luogo, dalla determinazione n. 904 del 29 Novembre 2005 (doc. n. 6 del fascicolo di parte convenuta) risulta che: “Dovranno essere rispettati gli obblighi previsti dal punto 12 del P.S.R.” e fra questi il vincolo di 8 non distogliere l'immobile dalla sua destinazione, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione dei contributi concessi. Inoltre, il “Documento integrativo della domanda di contributo presentata ai sensi della misura 17 del PSR” (si v. doc. n. 5 del fascicolo di parte convenuta) espressamente prevede l'impegno a “destinare tale immobile (casa, appartamenti
o camere singole) da recuperare ad esclusivo uso turistico per un minimo di anni 10, decorrenti dalla data di ultimazione delle opere”. Per tali ragioni, inequivocabilmente l'immobile agevolato con fondi pubblici doveva essere destinato ad esclusivo uso turistico, circostanza questa incompatibile con l'occupazione da parte dell'agricoltore dei locali per avervi fissato la propria residenza. Sotto il profilo della natura dei provvedimenti, va considerata la prevalenza della fonte normativa provinciale rispetto al decreto del Presidente della Repubblica, in virtù del duplice operare del criterio gerarchico e del criterio di specialità applicabili in caso di antinomie tra differenti fonti normative, la prima di rango primario e la seconda di natura regolamentare e, quindi, di rango secondario. Di tal guisa, la decadenza dal beneficio è stata pronunciata in ragione del mancato rispetto dell'obbligo, posto a carico del richiedente e beneficiario, di non distogliere il bene immobile dalla sua destinazione (ricezione turistica). La normativa provinciale, nel prevedere la decadenza dal contributo in caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione, ha inteso correlare la fruizione del beneficio pubblico all'effettivo utilizzo dell'immobile per le finalità previste dalla legge. La ratio legis riposa nell'esigenza di agevolare lo sviluppo nel settore agricolo, attraverso lo svolgimento di attività produttive con finalità agrituristiche per la durata minima di dieci anni, non già quella di ubicarvi anche la propria residenza personale. Se fosse possibile anche la creazione di una dimora privata, quale l'abitazione dell'imprenditore agricolo, l'obiettivo cui è diretta l'erogazione del contributo verrebbe modificato e si verificherebbe una eterogenesi dei fini della disciplina provinciale non prevista in tale ambito. In via residuale, nella determinazione di decadenza parziale del contributo si contesta a 'effettivo esercizio dell'attività agrituristica. Per_1
Ed in effetti enti prodotti dall'attore sub doc n. 5, 5-bis e 5-ter non si evincono fatture di acquisto di vivande o altri beni propri del settore economico oggetto di contributo, ma solo il pagamento di utenze da cui non è possibile dedurre l'effettivo esercizio dell'attività ricettiva. Si tratta di documenti cui non è possibile ascrivere efficacia di prova contraria di quanto argomentato dalla parte convenuta. Dal registro delle fatture per gli anni 2012-2013 non è dato riscontrare la presenza di documenti commerciali inerenti all'acquisto di beni o servizi riconducibili all'attività imprenditoriale di tipo agrituristico.
9 Una siffatta lacuna documentale non può essere colmata attraverso la prova testimoniale, atteso che ogni attività di tipo produttivo viene documentata attraverso la produzione di fatture dalle quali evincere l'acquisto nel tempo di merci e di beni funzionali all'esercizio dell'attività imprenditoriale oggetto del contributo pubblico, in seno all'edificio che avrebbe dovuto conservare una vocazione turistica. Infatti, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. La ritenuta legittimità delle determinazioni provinciali cui ha fatto seguito la decadenza dal beneficio pubblico, ne deriva l'integrale rigetto di tutte le domande attoree, anche con riferimento a quella proposta in via subordinata, avente ad oggetto l'accertamento della spettanza all'attore di almeno 6 decimi, o altra frazione, maggiore o minore, atteso che, sin dal mese di Gennaio 2011, rasferiva la residenza nell'agriturismo (e Per_1
l'ha ivi mantenuta fino a lla sua morte avvenuta il 20 Aprile 2023), utilizzando il bene per finalità diverse da quelle previste dalla legge, a poco più di un anno dalla consegna dei documenti di fine lavori (09.09.2009), ancor prima di ricevere il secondo acconto e il saldo dei contributi elargiti.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 5 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, in complessivi Euro 5.634,50, di cui Euro 1.276,00 per la fase di studio;
Euro 814,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.417,50 per la fase istruttoria ed Euro 2.127,00 per la fase decisoria, avuto riguardo allo scaglione previsto per i giudizi di cognizione ordinaria, di importo compreso tra gli Euro 52.000,00 e Euro 260.000, nei valori minimi, con riduzione della metà della fase istruttoria, in quanto limitata alla sola produzione documentale. Con riguardo alla posizione degli altri coeredi evocati in giudizio in qualità di litisconsorti necessari e rimasti contumaci, la loro mancata costituzione e la circostanza che gli stessi non abbiano proposto alcuna domanda e non abbiano aderito o resistito a quella introdotta da determina Parte_1 questo Giudice a disporre l'integrale compensaz e di lite, in adesione a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui un soggetto, pur essendo parte necessaria del processo (litisconsorte necessario), non può essere condannato al pagamento delle spese di lite se non ha svolto un'effettiva attività difensiva di 'resistenza' o di opposizione.
10 La sola qualità di litisconsorte, senza una concreta soccombenza, non giustifica l'addebito delle spese (cfr. Cass. Civ., ord. n. 6387 del 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da parte attorea;
2) condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...] na del l.r.p.t., delle spese e degli Controparte_1 lite che si liquidano in complessivi Euro 5.634,50, per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra Parte_1
e gli altri litisconsorti necessari rimasti contumaci per le ragioni di cui in narrativa. Così deciso in Trento, il 9 Novembre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s), 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
11