Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1123 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. GIMIGLIANO MASSIMO Parte_1
appellante
E
Controparte_1
[...]
appellate non costituite
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 454/2023 , pubblicata in data 23/05/2023; docente universitario - attività assistenziale svolta presso l'
[...]
- indennità di specificità medica - indennità di direzione di struttura Controparte_2
complessa.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 21.11.2023, , incaricato del ruolo apicale di Direttore di Parte_1
(Unità Operativa Complessa) a direzione universitaria, di Biochimica clinica sin dal 1995, Pt_2
ha chiesto la riforma della sentenza con cui il Giudice del Lavoro di ha rigettato la sua CP_1
1
2.Le parti appellate non si sono costituite.
3. La Corte ha trattato la causa nelle forme previste dall'art. 127ter cpc e all'esito della camera di consiglio ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
4. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante, oltre a non produrre note di discussione (benché sia stata avvisato ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare), non ha documentato, né ha dedotto, di aver notificato a controparte l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
5. La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
6. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU
20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”)
7. La relativa declaratoria va resa con sentenza ( v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. )
8. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
9. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU n. 4315/2020).
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p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato il 21/11/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n.
454/2023 , pubblicata in data 23/05/2023 , così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
- dà atto, stante l'esito dell'impugnazione, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.5.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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