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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 16246 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 16245 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 15 dicembre 2023, e vertente
TRA
(cf elettivamente domiciliata in Roma, viale Parte_1 C.F._1
Mazzini n,. 88 presso lo studio degli avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti e Cecilia Parisi
che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, viale Parioli n. 44 presso lo studio dell'avv. Silvio Crapolicchio che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Nicola Sabato dell'Avvocatura di , CP_1
giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, viale Parte_2 C.F._2
Giulio Cesare n. 78 presso lo studio dell'avv. Marco Marcotullio che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla istanza di visibilità temporanea depositata telematicamente
CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 5 dicembre 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio CP_1
al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 18 febbraio 2019 alle ore 8,30 mentre stava camminando sul marciapiede di via Don Giustino Maria Russolillo, giunta all'altezza del civico n. 56 era caduta a causa di una buca non segnalata presente sul marciapiede antistante l'entrata della scuola e non visibile a causa dell'affollamento esistente per l'afflusso di genitori e studenti.
In relazione all'incidente era intervenuta la Polizia Municipale che aveva redatto un rapporto sull'incidente.
Ritenendo sussistere la responsabilità da parte di per l'omessa custosia e la CP_1
presenza di una insidia, aveva richiesto il risarcimento del danno a che CP_1
aveva risposto che la richiesta di risarcimento avrebbe dovuto essere inviata alla Impresa
AB TT alla quale era stato conferito l'appalto per la sorveglianza e la manutenzione della strada e che era tenuta contrattualmente a manlevare . CP_1
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La istruttoria sull'incidente era stata svolta da Roma che tuttavia non Controparte_2
aveva risarcito il danno come la Impresa TT.
Aveva tentato la conciliazione ma si era espressa in senso contrario a CP_1
risarcire il danno, e poi ha introdotto il presente giudizio per vedere accertare la responsabilità di e per ottenere il risarcimento ritenuto dovuto. CP_1
Si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in CP_1
quanto in relazione al tratto di strada ove era avvenuto il fatto aveva conferito appalto per la sorveglianza e manutenzione alla Impresa evidenziando come la stessa Parte_2
fosse comunque tenuta alla manleva per i fatti avvenuti durante la vigenza del contratto di appalto e choedendo la autorizzazione a chiamare in causa detta Impresa, tenuta peraltro a sottoscrivere idonea polizza assicurativa.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda perché non provata sia in ordine al fatto sia in relazione al nesso di causalità evidenziando come l'intervento della Polizia Municipale
fosse stato successivo e quindi nulla poteva aggiungere in ordine alla prova del fatto e del nesso di causalità.
Ha contestato la sussistenza della responsabilità da custodia evidenziando come la alterazione della pavimentazione del marciapiede fosse visibile e la caduta potesse essere evitata ove la attrice avesse fatto uso della ordinaria diligenza potendo utilizzare i beni demaniali nelle condizioni in cui gli stessi si trovano non essendovi un obbligo per la pubblica amministrazione di assicurare una completa stabile manutenzione degli stessi.
Ha eccepito il caso fortuito costituito dalla condotta negligente dell'attrice e la visibilità della buca come causa di esclusione della configurabilità di una insidia.
Ha contestato, infine , la misura del danno del quale aveva richiesto il risarcimento.
Si è costituita la ditta individuale contestando la eccezione di carenza di Parte_2
legittimazione passiva di in quanto la responsabilità del titolare del bene CP_1
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demaniale ed il suo obbligo di custodia non veniva meno a seguito dell'appalto in quanto l'appalto altro non era che una modalità di esercizio del dovere di custodia che comunque rimaneva in capo all'amministrazione comunale, specie considerando che l'appalto non prevedeva che la custodia del bene fosse stata trasferita in capo alla ditta.
Ha dedotto, inoltre, che nessuna contestazione di inadempimento contrattuale era stato rivolto da alla ditta nel corso dello svolgimento dell'appalto. CP_1
Nel merito ha dedotto la infondatezza della domanda proposta dalla attrice in quanto non era stato dimostrato il fatto ed il nesso di causalità ed il fatto era stato determinato dalla disattenzione della attrice che non si era avveduta della alterazione della pavimentazione facilmente visibile.
La causa, espletata la prova ammessa, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del giorno 5 dicembre 2024, ove la stessa è stata decisa sulle conclusioni precisate come in atti con assegnazione di termine di giorni 60 per memorie conclusionali e giorni 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva di
[...]
il quanto l'appalto stipulato appare essere una modalità di svolgimento dei propri CP_1
compiti di custodia che comunque rimangono in capo a malgrado il CP_1
conferimento ad altro soggetto del compito di sorveglianza, non potendo venire mento il titolare e custode dall'obbligo di sorveglianza, aggiungendosi la responsabilità
dell'appaltatore a quella di come chiarito dalla corte de cassazione. CP_1
Passando ad esaminare il merito della controversia osserva il giudicante che la azione proposta dall'attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 18 febbraio 2019 alle ore 8,30 mentre stava camminando sul marciapiede di via Don Giustino Maria Russolillo, giunta all'altezza del civico n. 56 era
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caduta a causa di una buca non segnalata presente sul marciapiede antistante l'entrata della scuola e non visibile a causa dell'affollamento esistente per l'afflusso di genitori e studenti, ponendo a base della domanda risarcitoria la responsabilità da custodia ex articolo 2051 cc e quella da insidia ex articolo 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto di parte attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla
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mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del marciapiede all'altezza del civico 56 al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
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Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio
2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza
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probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III,
13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione,
dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante
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l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla corte di cassazione che ha ritenuto che Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
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comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es.
Cass. Sez. VI-III, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775) e successivamente riconfermato in quanto è stato ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
(Cass. Sez. VI-III, 30 ottobre 2018, n. 27724).
D'altra parte in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e
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prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. Sez. VI-III, ord. 3 aprile 2019, n. 9315)
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatto oggetto del presente giudizio.
Parte attrice ha indicato nell'atto di citazione che 18 febbraio 2019 alle ore 8,30 mentre stava camminando sul marciapiede di via Don Giustino Maria Russolillo, giunta all'altezza del civico n. 56 era caduta a causa di una buca non segnalata presente sul marciapiede antistante l'entrata della scuola e non visibile a causa dell'affollamento esistente per l'afflusso di genitori e studenti.
Sul posto era intervenuta la Polizia Municipale che ha confermato la presenza di una buca al margine tra il marciapiede e la delimitazione dello stesso in travertino chiamando la ditta affinché la buca presente venisse riempita.
Ha depositato fotografie dalle quali si può vedere la buca presente formata dalla mancanza di una parte di della copertura di asfalto del marciapiede lunga una ottantina di cm ed di una larghezza media di dieci/venti centimetri collocata a contatto con il margine in travertino del marciapiede di fronte alla Scuola.
Nel corso del giudizio è stata sentita la attrice la quale ha riferito che stava camminando sul marciapiede di fronte alla scuola dove aveva accompagnato la figlia. Ha precisato che uscita dalla Scuola e stava camminando sul marciapiede opposto per raggiungere la chiesa che si trovava più avanti ed il fatto rea avvenuto ed il fatto era avvenuto dinanzi al cancelletto che si trovava subito prima le strisce pedonali e che la caduta era avvenuta
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proprio dinanzi a tale cancelletto. Si è poi corretta indicando che la caduta non era avvenuta dinanzi a tale cancelletto ma di fronte al cancello carrabile che conduce alla chiesa e che si trovava accanto al cancelletto. Ha confermato che la buca sulla quale era caduta era quella visibile nelle fotografie che aveva prodotto e che erano state riprese subito dopo la caduta.
E' stata sentita la teste cognata della attrice, la quale na indicato di aver Testimone_1
assistito alla caduta perché aveva accompagnato il figlio che frequenta la stessa scuola e dopo aver accompagnato i figli a Scuola si recavano insieme a prendere un caffè. Ha
indicato di non ricordare se quale giorno fossero insieme dinanzi alla Scuola . IN genere alla uscita avevano un appuntamento ad un forno dove andavano a prendere il caffè. Tale
forno si trovava sulla strada prima di raggiungere la Scuola. Ha chiarito di aver incontrato la cognata uscendo dalla scuola e si erano incamminate insieme per andare verso il Forno
che si chiama . Ha ancora precisato che quel giorno si erano incontrate cn altre Pt_3
persone dinanzi al Forno e poi, perché non piaceva il caffè fatto in tale esercizio, si Pt_3
erano incamminate per raggiungere un altro bar che si chiama IP passando dinanzi alla
Scuola ove è avvenuto il fatto..
Ha indicato che la cognata era caduta perché c'era ancora gente e non si vedeva il marciapiede e che non ricordava dove si trovasse la buca che, però, era molto visibile non
è stata in grado di indicare se la cognata fosse caduta all'inizio o alla fine della buca stessa né è stata in grado di indicare dove si trovasse la buca rispetto al corpo della cognata a terra né ricordava dove si trovasse rispetto alla cognata indicando comunque che forse stava dietro.
E' stata sentita la teste conoscente della attrice, la quale ha indicato che Testimone_2
stavano camminando per tornare a casa ed erano cinque o sei persone anche se non ricordava il numero preciso.
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Ha indicato che si erano visto al bar dopo aver portato i figli a scuola e poi Parte_4
erano usciti dal bar per tornare a casa ed ha confermato che avevano fatto colazione in tale bar. Nel tragitto per tornare a casa erano passati dal lato della chiesa di fronte alla Scuola
ed all'improvviso la attrice era caduta. Non ricordava come fossero disposti, ma ha indicato di ricordare che l'attrice si trovava di fronte a lei ed ha indicato che nel punto vi era un assembramento dio persone perché vi sono tre Scuole. Ha indicato di aver visto la attrice che si era fatta male e poi aveva visto la buca. Stante il tempo trascorso non ricordava dove si trovasse la buca rispetto alla attrice Ha anche precisato che la buca si vedeva e non vi erano oggetti che la coprivano. Anche se vi era movimento di persone. Ha precisato,
infine, che quella mattina non aveva bambini da accompagnare ma avevano appuntamento ed aspettava che le altre accompagnassero i bambini a Scuola e poi andavano a prendere il caffè.
Al di là delle contraddizioni emerse nei racconti delle tre testi in relazione a che cosa stessero facendo, dove fossero andati prima e dove si stessero dirigendo al momento della caduta della attrice., i testi hanno confermato he la buca era chiaramente visibile e che nessuna di loro era in grado di confermare che la caduta della attrice fosse stata determinata dalla buca in questione non essendo state neppure il grado di indicare dove si trovasse il copro della attrice a terra rispetto alla buca.
Di conseguenza se è certo che l'attrice è caduta dinanzi alla scuola, non è stata fornita alcuna prova che la sua caduta fosse stata determinata dalla buca visibile per le dimensioni e le caratteristiche presente dinanzi alla scuola ove da quanto emerso dalle dichiarazioni delle testi, la attrice transitava tutti i giorni per tornare a casa.
Di conseguenza per la responsabilità da custodia non è stata provata la esistenza del nesso di causalità, mentre la visibilità della buca escludere ulteriormente la configurabilità
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della responsabilità da insidia difettando oltre alla prova del nesso di causalità anche il requisito della non visibilità dell'ostacolo al fine della configurabilità della insidia.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice nei confronti di e della CP_1
ditta chiamata in causa.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio tenuto conto della oggettiva presenza della buca sul marciapiede in relazione alla uale non erano stati posti in essere interventi di prevenzione o di eliminazione del possibile pericolo anche indipendentemente dal fatto che nel presente giudizio non è styato provato che la caduta sia strada determinata dalla presenza di tale buca.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di e, da Parte_1 CP_1
parte di quest'ultima, nei confronti della ditta Parte_2
* rigetta la domanda dell'attrice;
* compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 6 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
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Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 16245 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 15 dicembre 2023, e vertente
TRA
(cf elettivamente domiciliata in Roma, viale Parte_1 C.F._1
Mazzini n,. 88 presso lo studio degli avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti e Cecilia Parisi
che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
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CONVENUTA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, viale Parte_2 C.F._2
Giulio Cesare n. 78 presso lo studio dell'avv. Marco Marcotullio che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla istanza di visibilità temporanea depositata telematicamente
CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 5 dicembre 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio CP_1
al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 18 febbraio 2019 alle ore 8,30 mentre stava camminando sul marciapiede di via Don Giustino Maria Russolillo, giunta all'altezza del civico n. 56 era caduta a causa di una buca non segnalata presente sul marciapiede antistante l'entrata della scuola e non visibile a causa dell'affollamento esistente per l'afflusso di genitori e studenti.
In relazione all'incidente era intervenuta la Polizia Municipale che aveva redatto un rapporto sull'incidente.
Ritenendo sussistere la responsabilità da parte di per l'omessa custosia e la CP_1
presenza di una insidia, aveva richiesto il risarcimento del danno a che CP_1
aveva risposto che la richiesta di risarcimento avrebbe dovuto essere inviata alla Impresa
AB TT alla quale era stato conferito l'appalto per la sorveglianza e la manutenzione della strada e che era tenuta contrattualmente a manlevare . CP_1
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La istruttoria sull'incidente era stata svolta da Roma che tuttavia non Controparte_2
aveva risarcito il danno come la Impresa TT.
Aveva tentato la conciliazione ma si era espressa in senso contrario a CP_1
risarcire il danno, e poi ha introdotto il presente giudizio per vedere accertare la responsabilità di e per ottenere il risarcimento ritenuto dovuto. CP_1
Si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in CP_1
quanto in relazione al tratto di strada ove era avvenuto il fatto aveva conferito appalto per la sorveglianza e manutenzione alla Impresa evidenziando come la stessa Parte_2
fosse comunque tenuta alla manleva per i fatti avvenuti durante la vigenza del contratto di appalto e choedendo la autorizzazione a chiamare in causa detta Impresa, tenuta peraltro a sottoscrivere idonea polizza assicurativa.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda perché non provata sia in ordine al fatto sia in relazione al nesso di causalità evidenziando come l'intervento della Polizia Municipale
fosse stato successivo e quindi nulla poteva aggiungere in ordine alla prova del fatto e del nesso di causalità.
Ha contestato la sussistenza della responsabilità da custodia evidenziando come la alterazione della pavimentazione del marciapiede fosse visibile e la caduta potesse essere evitata ove la attrice avesse fatto uso della ordinaria diligenza potendo utilizzare i beni demaniali nelle condizioni in cui gli stessi si trovano non essendovi un obbligo per la pubblica amministrazione di assicurare una completa stabile manutenzione degli stessi.
Ha eccepito il caso fortuito costituito dalla condotta negligente dell'attrice e la visibilità della buca come causa di esclusione della configurabilità di una insidia.
Ha contestato, infine , la misura del danno del quale aveva richiesto il risarcimento.
Si è costituita la ditta individuale contestando la eccezione di carenza di Parte_2
legittimazione passiva di in quanto la responsabilità del titolare del bene CP_1
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demaniale ed il suo obbligo di custodia non veniva meno a seguito dell'appalto in quanto l'appalto altro non era che una modalità di esercizio del dovere di custodia che comunque rimaneva in capo all'amministrazione comunale, specie considerando che l'appalto non prevedeva che la custodia del bene fosse stata trasferita in capo alla ditta.
Ha dedotto, inoltre, che nessuna contestazione di inadempimento contrattuale era stato rivolto da alla ditta nel corso dello svolgimento dell'appalto. CP_1
Nel merito ha dedotto la infondatezza della domanda proposta dalla attrice in quanto non era stato dimostrato il fatto ed il nesso di causalità ed il fatto era stato determinato dalla disattenzione della attrice che non si era avveduta della alterazione della pavimentazione facilmente visibile.
La causa, espletata la prova ammessa, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del giorno 5 dicembre 2024, ove la stessa è stata decisa sulle conclusioni precisate come in atti con assegnazione di termine di giorni 60 per memorie conclusionali e giorni 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva di
[...]
il quanto l'appalto stipulato appare essere una modalità di svolgimento dei propri CP_1
compiti di custodia che comunque rimangono in capo a malgrado il CP_1
conferimento ad altro soggetto del compito di sorveglianza, non potendo venire mento il titolare e custode dall'obbligo di sorveglianza, aggiungendosi la responsabilità
dell'appaltatore a quella di come chiarito dalla corte de cassazione. CP_1
Passando ad esaminare il merito della controversia osserva il giudicante che la azione proposta dall'attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 18 febbraio 2019 alle ore 8,30 mentre stava camminando sul marciapiede di via Don Giustino Maria Russolillo, giunta all'altezza del civico n. 56 era
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caduta a causa di una buca non segnalata presente sul marciapiede antistante l'entrata della scuola e non visibile a causa dell'affollamento esistente per l'afflusso di genitori e studenti, ponendo a base della domanda risarcitoria la responsabilità da custodia ex articolo 2051 cc e quella da insidia ex articolo 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto di parte attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla
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mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del marciapiede all'altezza del civico 56 al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
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Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio
2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza
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probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III,
13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione,
dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante
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l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla corte di cassazione che ha ritenuto che Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
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comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es.
Cass. Sez. VI-III, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775) e successivamente riconfermato in quanto è stato ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
(Cass. Sez. VI-III, 30 ottobre 2018, n. 27724).
D'altra parte in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e
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prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. Sez. VI-III, ord. 3 aprile 2019, n. 9315)
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatto oggetto del presente giudizio.
Parte attrice ha indicato nell'atto di citazione che 18 febbraio 2019 alle ore 8,30 mentre stava camminando sul marciapiede di via Don Giustino Maria Russolillo, giunta all'altezza del civico n. 56 era caduta a causa di una buca non segnalata presente sul marciapiede antistante l'entrata della scuola e non visibile a causa dell'affollamento esistente per l'afflusso di genitori e studenti.
Sul posto era intervenuta la Polizia Municipale che ha confermato la presenza di una buca al margine tra il marciapiede e la delimitazione dello stesso in travertino chiamando la ditta affinché la buca presente venisse riempita.
Ha depositato fotografie dalle quali si può vedere la buca presente formata dalla mancanza di una parte di della copertura di asfalto del marciapiede lunga una ottantina di cm ed di una larghezza media di dieci/venti centimetri collocata a contatto con il margine in travertino del marciapiede di fronte alla Scuola.
Nel corso del giudizio è stata sentita la attrice la quale ha riferito che stava camminando sul marciapiede di fronte alla scuola dove aveva accompagnato la figlia. Ha precisato che uscita dalla Scuola e stava camminando sul marciapiede opposto per raggiungere la chiesa che si trovava più avanti ed il fatto rea avvenuto ed il fatto era avvenuto dinanzi al cancelletto che si trovava subito prima le strisce pedonali e che la caduta era avvenuta
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proprio dinanzi a tale cancelletto. Si è poi corretta indicando che la caduta non era avvenuta dinanzi a tale cancelletto ma di fronte al cancello carrabile che conduce alla chiesa e che si trovava accanto al cancelletto. Ha confermato che la buca sulla quale era caduta era quella visibile nelle fotografie che aveva prodotto e che erano state riprese subito dopo la caduta.
E' stata sentita la teste cognata della attrice, la quale na indicato di aver Testimone_1
assistito alla caduta perché aveva accompagnato il figlio che frequenta la stessa scuola e dopo aver accompagnato i figli a Scuola si recavano insieme a prendere un caffè. Ha
indicato di non ricordare se quale giorno fossero insieme dinanzi alla Scuola . IN genere alla uscita avevano un appuntamento ad un forno dove andavano a prendere il caffè. Tale
forno si trovava sulla strada prima di raggiungere la Scuola. Ha chiarito di aver incontrato la cognata uscendo dalla scuola e si erano incamminate insieme per andare verso il Forno
che si chiama . Ha ancora precisato che quel giorno si erano incontrate cn altre Pt_3
persone dinanzi al Forno e poi, perché non piaceva il caffè fatto in tale esercizio, si Pt_3
erano incamminate per raggiungere un altro bar che si chiama IP passando dinanzi alla
Scuola ove è avvenuto il fatto..
Ha indicato che la cognata era caduta perché c'era ancora gente e non si vedeva il marciapiede e che non ricordava dove si trovasse la buca che, però, era molto visibile non
è stata in grado di indicare se la cognata fosse caduta all'inizio o alla fine della buca stessa né è stata in grado di indicare dove si trovasse la buca rispetto al corpo della cognata a terra né ricordava dove si trovasse rispetto alla cognata indicando comunque che forse stava dietro.
E' stata sentita la teste conoscente della attrice, la quale ha indicato che Testimone_2
stavano camminando per tornare a casa ed erano cinque o sei persone anche se non ricordava il numero preciso.
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Ha indicato che si erano visto al bar dopo aver portato i figli a scuola e poi Parte_4
erano usciti dal bar per tornare a casa ed ha confermato che avevano fatto colazione in tale bar. Nel tragitto per tornare a casa erano passati dal lato della chiesa di fronte alla Scuola
ed all'improvviso la attrice era caduta. Non ricordava come fossero disposti, ma ha indicato di ricordare che l'attrice si trovava di fronte a lei ed ha indicato che nel punto vi era un assembramento dio persone perché vi sono tre Scuole. Ha indicato di aver visto la attrice che si era fatta male e poi aveva visto la buca. Stante il tempo trascorso non ricordava dove si trovasse la buca rispetto alla attrice Ha anche precisato che la buca si vedeva e non vi erano oggetti che la coprivano. Anche se vi era movimento di persone. Ha precisato,
infine, che quella mattina non aveva bambini da accompagnare ma avevano appuntamento ed aspettava che le altre accompagnassero i bambini a Scuola e poi andavano a prendere il caffè.
Al di là delle contraddizioni emerse nei racconti delle tre testi in relazione a che cosa stessero facendo, dove fossero andati prima e dove si stessero dirigendo al momento della caduta della attrice., i testi hanno confermato he la buca era chiaramente visibile e che nessuna di loro era in grado di confermare che la caduta della attrice fosse stata determinata dalla buca in questione non essendo state neppure il grado di indicare dove si trovasse il copro della attrice a terra rispetto alla buca.
Di conseguenza se è certo che l'attrice è caduta dinanzi alla scuola, non è stata fornita alcuna prova che la sua caduta fosse stata determinata dalla buca visibile per le dimensioni e le caratteristiche presente dinanzi alla scuola ove da quanto emerso dalle dichiarazioni delle testi, la attrice transitava tutti i giorni per tornare a casa.
Di conseguenza per la responsabilità da custodia non è stata provata la esistenza del nesso di causalità, mentre la visibilità della buca escludere ulteriormente la configurabilità
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della responsabilità da insidia difettando oltre alla prova del nesso di causalità anche il requisito della non visibilità dell'ostacolo al fine della configurabilità della insidia.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice nei confronti di e della CP_1
ditta chiamata in causa.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio tenuto conto della oggettiva presenza della buca sul marciapiede in relazione alla uale non erano stati posti in essere interventi di prevenzione o di eliminazione del possibile pericolo anche indipendentemente dal fatto che nel presente giudizio non è styato provato che la caduta sia strada determinata dalla presenza di tale buca.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di e, da Parte_1 CP_1
parte di quest'ultima, nei confronti della ditta Parte_2
* rigetta la domanda dell'attrice;
* compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 6 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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