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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/08/2024, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Elisa Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2195/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCHETTI Parte_1 C.F._1
ALBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIPPA CP_1 C.F._2
MARIANNA
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia il Tribunale di Lodi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Zelo Buon Persico (MI) il 12.05.2007, con atto trascritto nei registri pagina 1 di 10 di Stato civile del Comune di Zelo Buon Persico per l'anno 2007, Parte II, serie A, n. 4, atto trascritto anche nei registri dello Stato civile del Comune di Paullo, in data 28.05.2007, al n. 3, parte II, serie B, anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zelo Buon
Persico e del Comune di Paullo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle seguenti
CONDIZIONI
SUI RAPPORTI PERSONALI E L'AFFIDAMENTO
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, sita in Paullo (MI), Via Fleming n. 8, identificata catastalmente al NCEU del suddetto Comune, al foglio n. 8, mappale 224, sub. 3, di proprietà della SI.ra Parte_1
, rimarrà nella disponibilità della stessa, unitamente agli arredi ed al mobilio ivi
[...]
presente.
3) Quanto al minore il medesimo viene affidato ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative alla sua istruzione, educazione e salute, verranno pertanto assunte di comune accordo e nel prioritario interesse del figlio, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
eventuali contrasti tra i genitori non dovranno ripercuotersi sui rapporti con il figlio.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (ovverosia quelle attinenti la vita quotidiana quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche od urgenti, scelte alimentari, colloqui con insegnanti, organizzazione del tempo libero, scelta delle terapie farmacologiche o naturali, ecc.) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fermo restando l'impegno a scegliere le opzioni il più possibile condivise.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, compatibilmente con i propri impegni, con lo stato di salute e con gli impegni scolastici e ricreativi del minore. Il padre potrà in ogni caso tenere il figlio con sé, compatibilmente con i propri impegni, con quelli della madre, nonché delle esigenze del minore:
a) durante il fine settimana, secondo il principio dell'alternanza con la madre, dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
pagina 2 di 10 b) per un periodo non superiore a 3 giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, compreso il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano, il 31 dicembre, il 01 gennaio, ad anni alterni con la madre;
c) per un periodo di 3 giorni, anche non consecutivi, compreso il giorno di Pasqua e Pasquetta, durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre;
d) durante i mesi estivi, per un periodo non superiore a 7 giorni, anche non consecutivi;
e) le vacanze estive ed invernali dovranno, in ogni caso, essere preventivamente concordate tra i genitori ed è comunque fatta salva la possibilità per i genitori di regolare diversamente fra loro le sopraindicate modalità di visita. La SI.ra precisa di poter godere del periodo di Parte_1
ferie lavorative solo nel mese di agosto di ogni anno, atteso che tale periodo coincide con la chiusura della società nella quale è occupata, chiedendo pertanto preferenza per detto periodo.
5) I genitori hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente le variazioni di residenza e di recapito telefonico. Gli stessi potranno comunicare telefonicamente con il figlio ogniqualvolta quest'ultimo si troverà in compagnia dell'uno o dell'altra. In ogni caso, entrambi i genitori dovranno essere sempre informati di tutti gli eventuali spostamenti del figlio, anche in altre località.
6) I genitori saranno coadiuvati nell'assistenza e nella cura del minore, all'occorrenza, dai parenti e\o dagli amici che potranno accudire il minore, nel periodo di assenza dei genitori, anche presso la propria abitazione.
7) Le detrazioni fiscali per il figlio spetteranno a ciascun coniuge in ragione del 50%, come per
Legge; gli assegni familiari e\o l'assegno unico, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) Entrambi i genitori si impegnano a gestire le rispettive relazioni sentimentali nell'assoluto rispetto dell'integrità affettiva, psicologica ed emotiva del figlio minore.
9) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio e ciò anche in relazione a Per_1
SUI RAPPORTI ECONOMICI
10) Il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento per il figlio minore la somma mensile attualizzata di € 269,50, a titolo Per_1
di assegno di mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese. La somma verrà annualmente aggiornata pagina 3 di 10 sulla base dell'indice ISTAT.
11) Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, e saranno regolate secondo il protocollo in vigore presso la Corte di Appello di
Milano. Le suddette spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate e dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata.
12) La SI.ra dichiara essere economicamente autosufficiente. Parte_1
13) Tutti gli ulteriori aspetti patrimoniali ed economici tra i ricorrenti sono già stati compiutamente regolati e null'altro vi è da dividere in ragione dello scioglimento della comunione”
Conclusioni per CP_1
“NEL MERITO:
In via principale:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
12.05.2007 nel Comune di Zelo Buon Persico tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 [...]
, trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Zelo Buon Persico, anno 2007, CP_1
parte II, serie A, n. 4 e negli atti dello Stato Civile del Comune di Paullo, anno 2007, parte II, serie B, n. 3, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zelo Buon Persico e del Comune di Paullo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Paullo alla Via Fleming n. 8, di proprietà della sig.ra , alla sig.ra stessa;
Parte_1
3) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento paritario Per_1
presso entrambi i genitori, con previsione della residenza anagrafica presso la madre. In particolare prevedere che:
- il minore stia presso il padre tutti i pomeriggi da lunedì a giovedì, dall'orario di fine scuola, ore 14:00, quando il padre lo andrà a prendere, alle 18:30, quando il padre lo porterà dalla madre;
pagina 4 di 10 - il minore, a settimane alternate, il venerdì stia presso il padre dall'orario di fine scuola, ore
14:00, quando il padre lo andrà a prendere, sino alle ore 14:30 dopo il pranzo del sabato seguente, quando il padre lo porterà dalla madre, pernottando la sera del venerdì presso il papà; il venerdì in cui il minore non pernotta dal padre, questi lo porterà dalla madre regolarmente alle
18:30:
- nella settimana in cui il minore non pernotta dal padre il venerdì sera, trascorra Per_1
l'intera giornata di domenica, compresa la notte, con il padre che lo porterà a scuola la mattina del lunedì seguente;
- per quanto riguarda le festività natalizie, il padre terrà con sé il figlio per un periodo non inferiore a 3 giorni, anche non consecutivi;
trascorra la S. Vigilia con la madre, mentre il Per_1
giorno del S. Natale come il padre come già in essere e salvo diversi accordi tra i genitori;
- per quanto riguarda le festività pasquali, il padre terrà con sé il figlio per un periodo di 3 giorni, anche non consecutivi;
- nei mesi estivi, il padre terrà con sé il figlio per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;
il sig. precisa di poter godere del periodo di ferie lavorative nei mesi di CP_1
giugno, luglio, settembre, con ciò acconsentendo alla preferenza espressa dalla sig.ra Parte_1
per il mese di agosto;
- in ogni caso, i periodi di permanenza presso entrambi i genitori durante le festività e le vacanze dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori ed è comunque fatta salva la possibilità per i genitori di regolare diversamente fra loro l'intero regime di pari collocamento;
4) Disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio minore nel Per_1
tempo in cui lo stesso vivrà presso ciascuno di loro;
5) Disporre che i genitori si facciano carico per il 50% ciascuno delle spese straordinarie, così come da protocollo della Corte di Appello di Milano che si richiama;
6) Disporre che i genitori possano beneficiare al 50% ciascuno dell'assegno unico familiare per i figli a carico a decorrere dal momento della proposizione della domanda giudiziale in ragione del regime di affidamento condiviso di che chiedono entrambi di confermare, e a Per_1
prescindere dalle previsioni che verranno decise in merito al collocamento del figlio minore;
In via subordinata, richiamati i punti 1, 2, 5, 6 :
pagina 5 di 10 7) Nel denegato caso in cui il Giudice non dovesse accogliere la domanda di cui ai precedenti punti 3 e 4 circa il collocamento paritario di e correlato obbligo di suo mantenimento Per_1
diretto in capo ad entrambi i genitori, confermare l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori e le condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Lodi circa il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, ma, atteso il sostanziale mutamento del regime di visite del padre in aumento, comprendente anche i pasti, statuire la contribuzione mensile al mantenimento del figlio a carico del padre nella misura di €
200,00, soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat come per legge, con rigetto dell'avversa domanda sul punto;
8) In via ulteriormente subordinata al punto 7), nel denegato caso di suo mancato accoglimento in punto di contributo al mantenimento a carico del padre nella misura ivi richiesta, confermare tale importo nella misura statuita dal Giudice nei provvedimenti provvisori ed urgenti del
24/01/2024;
In ogni caso:
9) Rigettare ogni avversa domanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti della parte costituita e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 4.8.2023 ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1
di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
e la regolamentazione di affido, collocamento e mantenimento del figlio minore
[...] Per_1
Con comparsa depositata in data 7.12.2023 si è costituito , il quale ha aderito alla CP_1
domanda di divorzio e ha domandato a sua volta la regolamentazione in ordine al figlio
Per_1
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, la causa è stata rinviata per l'ascolto del minore con ordinanza del 24.1.2024 sono stati confermati i Per_1
provvedimenti della separazione quanto ad affido, collocamento e mantenimento, mentre è stata disposta la modifica delle visite paterne tenuto conto di quanto dichiarato dal minore.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Zelo Buon Parte_1 CP_1
Persico in data 12.5.2007 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del predetto pagina 6 di 10 Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2007) e dalla loro unione è nato il figlio in data Per_1
10.4.2011. Il Tribunale di Lodi con decreto del 24.11.2021 ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Per quanto attiene all'affido del figlio minore non vi sono ragioni per discostarsi Per_1
dalla richiesta di affido condiviso domandata da entrambe le parti.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”.
L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
4.1 Quanto al collocamento, deve essere confermato il collocamento prevalente di Per_1
presso la madre, come già disposto in sede di separazione e confermato nel corso del presente procedimento in sede di provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Ed infatti, non può essere accolta la domanda del resistente di collocamento partitario del minore presso i due genitori, tenuto conto di quanto dichiarato dal minore stesso all'udienza del
23.1.2024: “Vado d'accordo con mio papà e in questo periodo mi viene a prendere a scuola alle
2 tutti i giorni e vado da lui a pranzo faccio i compiti e mi riporta da mamma alle 18,30 Tutti venerdì dormo da lui e mi porta a casa alle 14,30 del sabato Questa è la situazione che mi va bene non preferisco fare tutta una settimana dall'uno o dall'altro”.
Sul punto basti richiamare quanto di recente affermato dalla Suprema Corte: “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice pagina 7 di 10 può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale (Cass. n. 19323 del
17/09/2020; Cass. n. 9764 del 08/04/2019). Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cass. n. 3652 del 13/02/2020)” (Cass. civ. 17222 del 16/06/2021).
4.2 Al collocamento prevalente presso la madre segue l'assegnazione alla stessa della causa coniugale sita in sita in Paullo, via Fleming n. 8.
4.3 Quanto alla regolamentazione delle visite, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità, tenuto conto di quanto dichiarato dal minore all'udienza del 23.1.2024 e fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
- dal lunedì al giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 18:30, quando lo porterà dalla madre;
- il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 14:30 del sabato, quando lo porterà dalla madre;
Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà le giornate di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni, con il padre e con la madre.
Quanto alle vacanze estive, il padre, potrà trascorrere con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Al fine di decidere in ordine al mantenimento del figlio, occorre analizzare le condizioni economiche delle parti.
all'udienza presidenziale ha dichiarato “guadagno circa 2000 euro netti e vivo Parte_1 in casa di proprietà; ho un finanziamento di 200,00 euro mensili”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti risulta che la ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 34.517,00 in relazione all'anno 2019, € 34.333,00 in relazione all'anno
2020, € 38.139,00 in relazione all'anno 2021 ed € 38.671,00 in relazione all'anno 2022 (doc. 4 e
13 parte ricorrente). La stessa inoltre è proprietaria esclusiva della casa coniugale sita in Paullo.
in sede di costituzione ha dichiarato di lavorare per la Esercizi CP_1 Parte_2
Aeroportuali s.p.a. di Segrate con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con stipendio di pagina 8 di 10 circa € 2.000,00 € al mese. Il resistente, poi, ha dato atto di essere comproprietario – insieme alla di lui madre – di un immobile in cui vivono sito a Zelo Buon Persico;
immobile per il quale hanno sottoscritto un contratto di mutuo a tasso variabile (che terminerà il 30.6.2028), con rata attualmente pari a circa € 634,00.
Il resistente alla prima udienza ha confermato di guadagnare circa € 2.000,00 al mese.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 31.514,00 in relazione all'anno 2020, € 33.991,00 in relazione all'anno
2021 e € 36.051,00 in relazione all'anno 2022 (doc. 2 parte resistente).
Dall'esame degli estratti conto inoltre si evince che lo stesso ha ricevuto somme (€ 350,00 per volta) da (doc. 7 parte resistente). Al riguardo, in sede di memoria di replica il Parte_3
resistente ha chiarito che si tratta di compensi ricevuti a titolo di collaborazione occasionale, per la quale dal 2021 al 2023 ha percepito complessivi € 4.900,00.
5.1 Tutto ciò considerato, per quanto attiene al contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto dell'età dello stesso e delle condizioni economiche delle parti come sopra ricostruite, e considerati i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, pare equo fissare in €
150,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento del figlio oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano.
5.2 Quanto all'assegno unico, si osserva che i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'assegno unico per i figli, non rientrando nei poteri del Tribunale prevederne una diversa modalità di ripartizione, in assenza di accordo tra i genitori.
6. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della causa, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in Zelo Buon Persico in data 12.5.2007 (matrimonio trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello stato civile del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2007);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
pagina 9 di 10 3) affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1
madre;
4) assegna a la casa coniugale sita in Paullo alla Via Fleming n. 8; Parte_1
5) dispone che il padre, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé il minore:
- dal lunedì al giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 18:30, quando lo porterà dalla madre;
- il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 14:30 del sabato, quando lo porterà dalla madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
- durante le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
6) dispone che corrisponda a , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma mensile di € 150,00 a far data dalla domanda, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
7) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 26 luglio 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Elisa Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2195/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCHETTI Parte_1 C.F._1
ALBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIPPA CP_1 C.F._2
MARIANNA
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia il Tribunale di Lodi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Zelo Buon Persico (MI) il 12.05.2007, con atto trascritto nei registri pagina 1 di 10 di Stato civile del Comune di Zelo Buon Persico per l'anno 2007, Parte II, serie A, n. 4, atto trascritto anche nei registri dello Stato civile del Comune di Paullo, in data 28.05.2007, al n. 3, parte II, serie B, anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zelo Buon
Persico e del Comune di Paullo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle seguenti
CONDIZIONI
SUI RAPPORTI PERSONALI E L'AFFIDAMENTO
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, sita in Paullo (MI), Via Fleming n. 8, identificata catastalmente al NCEU del suddetto Comune, al foglio n. 8, mappale 224, sub. 3, di proprietà della SI.ra Parte_1
, rimarrà nella disponibilità della stessa, unitamente agli arredi ed al mobilio ivi
[...]
presente.
3) Quanto al minore il medesimo viene affidato ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative alla sua istruzione, educazione e salute, verranno pertanto assunte di comune accordo e nel prioritario interesse del figlio, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
eventuali contrasti tra i genitori non dovranno ripercuotersi sui rapporti con il figlio.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (ovverosia quelle attinenti la vita quotidiana quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche od urgenti, scelte alimentari, colloqui con insegnanti, organizzazione del tempo libero, scelta delle terapie farmacologiche o naturali, ecc.) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fermo restando l'impegno a scegliere le opzioni il più possibile condivise.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, compatibilmente con i propri impegni, con lo stato di salute e con gli impegni scolastici e ricreativi del minore. Il padre potrà in ogni caso tenere il figlio con sé, compatibilmente con i propri impegni, con quelli della madre, nonché delle esigenze del minore:
a) durante il fine settimana, secondo il principio dell'alternanza con la madre, dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
pagina 2 di 10 b) per un periodo non superiore a 3 giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, compreso il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano, il 31 dicembre, il 01 gennaio, ad anni alterni con la madre;
c) per un periodo di 3 giorni, anche non consecutivi, compreso il giorno di Pasqua e Pasquetta, durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre;
d) durante i mesi estivi, per un periodo non superiore a 7 giorni, anche non consecutivi;
e) le vacanze estive ed invernali dovranno, in ogni caso, essere preventivamente concordate tra i genitori ed è comunque fatta salva la possibilità per i genitori di regolare diversamente fra loro le sopraindicate modalità di visita. La SI.ra precisa di poter godere del periodo di Parte_1
ferie lavorative solo nel mese di agosto di ogni anno, atteso che tale periodo coincide con la chiusura della società nella quale è occupata, chiedendo pertanto preferenza per detto periodo.
5) I genitori hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente le variazioni di residenza e di recapito telefonico. Gli stessi potranno comunicare telefonicamente con il figlio ogniqualvolta quest'ultimo si troverà in compagnia dell'uno o dell'altra. In ogni caso, entrambi i genitori dovranno essere sempre informati di tutti gli eventuali spostamenti del figlio, anche in altre località.
6) I genitori saranno coadiuvati nell'assistenza e nella cura del minore, all'occorrenza, dai parenti e\o dagli amici che potranno accudire il minore, nel periodo di assenza dei genitori, anche presso la propria abitazione.
7) Le detrazioni fiscali per il figlio spetteranno a ciascun coniuge in ragione del 50%, come per
Legge; gli assegni familiari e\o l'assegno unico, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) Entrambi i genitori si impegnano a gestire le rispettive relazioni sentimentali nell'assoluto rispetto dell'integrità affettiva, psicologica ed emotiva del figlio minore.
9) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio e ciò anche in relazione a Per_1
SUI RAPPORTI ECONOMICI
10) Il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento per il figlio minore la somma mensile attualizzata di € 269,50, a titolo Per_1
di assegno di mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese. La somma verrà annualmente aggiornata pagina 3 di 10 sulla base dell'indice ISTAT.
11) Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, e saranno regolate secondo il protocollo in vigore presso la Corte di Appello di
Milano. Le suddette spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate e dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata.
12) La SI.ra dichiara essere economicamente autosufficiente. Parte_1
13) Tutti gli ulteriori aspetti patrimoniali ed economici tra i ricorrenti sono già stati compiutamente regolati e null'altro vi è da dividere in ragione dello scioglimento della comunione”
Conclusioni per CP_1
“NEL MERITO:
In via principale:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
12.05.2007 nel Comune di Zelo Buon Persico tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 [...]
, trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Zelo Buon Persico, anno 2007, CP_1
parte II, serie A, n. 4 e negli atti dello Stato Civile del Comune di Paullo, anno 2007, parte II, serie B, n. 3, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zelo Buon Persico e del Comune di Paullo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Paullo alla Via Fleming n. 8, di proprietà della sig.ra , alla sig.ra stessa;
Parte_1
3) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento paritario Per_1
presso entrambi i genitori, con previsione della residenza anagrafica presso la madre. In particolare prevedere che:
- il minore stia presso il padre tutti i pomeriggi da lunedì a giovedì, dall'orario di fine scuola, ore 14:00, quando il padre lo andrà a prendere, alle 18:30, quando il padre lo porterà dalla madre;
pagina 4 di 10 - il minore, a settimane alternate, il venerdì stia presso il padre dall'orario di fine scuola, ore
14:00, quando il padre lo andrà a prendere, sino alle ore 14:30 dopo il pranzo del sabato seguente, quando il padre lo porterà dalla madre, pernottando la sera del venerdì presso il papà; il venerdì in cui il minore non pernotta dal padre, questi lo porterà dalla madre regolarmente alle
18:30:
- nella settimana in cui il minore non pernotta dal padre il venerdì sera, trascorra Per_1
l'intera giornata di domenica, compresa la notte, con il padre che lo porterà a scuola la mattina del lunedì seguente;
- per quanto riguarda le festività natalizie, il padre terrà con sé il figlio per un periodo non inferiore a 3 giorni, anche non consecutivi;
trascorra la S. Vigilia con la madre, mentre il Per_1
giorno del S. Natale come il padre come già in essere e salvo diversi accordi tra i genitori;
- per quanto riguarda le festività pasquali, il padre terrà con sé il figlio per un periodo di 3 giorni, anche non consecutivi;
- nei mesi estivi, il padre terrà con sé il figlio per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;
il sig. precisa di poter godere del periodo di ferie lavorative nei mesi di CP_1
giugno, luglio, settembre, con ciò acconsentendo alla preferenza espressa dalla sig.ra Parte_1
per il mese di agosto;
- in ogni caso, i periodi di permanenza presso entrambi i genitori durante le festività e le vacanze dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori ed è comunque fatta salva la possibilità per i genitori di regolare diversamente fra loro l'intero regime di pari collocamento;
4) Disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio minore nel Per_1
tempo in cui lo stesso vivrà presso ciascuno di loro;
5) Disporre che i genitori si facciano carico per il 50% ciascuno delle spese straordinarie, così come da protocollo della Corte di Appello di Milano che si richiama;
6) Disporre che i genitori possano beneficiare al 50% ciascuno dell'assegno unico familiare per i figli a carico a decorrere dal momento della proposizione della domanda giudiziale in ragione del regime di affidamento condiviso di che chiedono entrambi di confermare, e a Per_1
prescindere dalle previsioni che verranno decise in merito al collocamento del figlio minore;
In via subordinata, richiamati i punti 1, 2, 5, 6 :
pagina 5 di 10 7) Nel denegato caso in cui il Giudice non dovesse accogliere la domanda di cui ai precedenti punti 3 e 4 circa il collocamento paritario di e correlato obbligo di suo mantenimento Per_1
diretto in capo ad entrambi i genitori, confermare l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori e le condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Lodi circa il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, ma, atteso il sostanziale mutamento del regime di visite del padre in aumento, comprendente anche i pasti, statuire la contribuzione mensile al mantenimento del figlio a carico del padre nella misura di €
200,00, soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat come per legge, con rigetto dell'avversa domanda sul punto;
8) In via ulteriormente subordinata al punto 7), nel denegato caso di suo mancato accoglimento in punto di contributo al mantenimento a carico del padre nella misura ivi richiesta, confermare tale importo nella misura statuita dal Giudice nei provvedimenti provvisori ed urgenti del
24/01/2024;
In ogni caso:
9) Rigettare ogni avversa domanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti della parte costituita e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 4.8.2023 ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1
di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
e la regolamentazione di affido, collocamento e mantenimento del figlio minore
[...] Per_1
Con comparsa depositata in data 7.12.2023 si è costituito , il quale ha aderito alla CP_1
domanda di divorzio e ha domandato a sua volta la regolamentazione in ordine al figlio
Per_1
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, la causa è stata rinviata per l'ascolto del minore con ordinanza del 24.1.2024 sono stati confermati i Per_1
provvedimenti della separazione quanto ad affido, collocamento e mantenimento, mentre è stata disposta la modifica delle visite paterne tenuto conto di quanto dichiarato dal minore.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Zelo Buon Parte_1 CP_1
Persico in data 12.5.2007 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del predetto pagina 6 di 10 Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2007) e dalla loro unione è nato il figlio in data Per_1
10.4.2011. Il Tribunale di Lodi con decreto del 24.11.2021 ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Per quanto attiene all'affido del figlio minore non vi sono ragioni per discostarsi Per_1
dalla richiesta di affido condiviso domandata da entrambe le parti.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”.
L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
4.1 Quanto al collocamento, deve essere confermato il collocamento prevalente di Per_1
presso la madre, come già disposto in sede di separazione e confermato nel corso del presente procedimento in sede di provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Ed infatti, non può essere accolta la domanda del resistente di collocamento partitario del minore presso i due genitori, tenuto conto di quanto dichiarato dal minore stesso all'udienza del
23.1.2024: “Vado d'accordo con mio papà e in questo periodo mi viene a prendere a scuola alle
2 tutti i giorni e vado da lui a pranzo faccio i compiti e mi riporta da mamma alle 18,30 Tutti venerdì dormo da lui e mi porta a casa alle 14,30 del sabato Questa è la situazione che mi va bene non preferisco fare tutta una settimana dall'uno o dall'altro”.
Sul punto basti richiamare quanto di recente affermato dalla Suprema Corte: “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice pagina 7 di 10 può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale (Cass. n. 19323 del
17/09/2020; Cass. n. 9764 del 08/04/2019). Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cass. n. 3652 del 13/02/2020)” (Cass. civ. 17222 del 16/06/2021).
4.2 Al collocamento prevalente presso la madre segue l'assegnazione alla stessa della causa coniugale sita in sita in Paullo, via Fleming n. 8.
4.3 Quanto alla regolamentazione delle visite, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità, tenuto conto di quanto dichiarato dal minore all'udienza del 23.1.2024 e fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
- dal lunedì al giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 18:30, quando lo porterà dalla madre;
- il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 14:30 del sabato, quando lo porterà dalla madre;
Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà le giornate di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni, con il padre e con la madre.
Quanto alle vacanze estive, il padre, potrà trascorrere con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Al fine di decidere in ordine al mantenimento del figlio, occorre analizzare le condizioni economiche delle parti.
all'udienza presidenziale ha dichiarato “guadagno circa 2000 euro netti e vivo Parte_1 in casa di proprietà; ho un finanziamento di 200,00 euro mensili”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti risulta che la ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 34.517,00 in relazione all'anno 2019, € 34.333,00 in relazione all'anno
2020, € 38.139,00 in relazione all'anno 2021 ed € 38.671,00 in relazione all'anno 2022 (doc. 4 e
13 parte ricorrente). La stessa inoltre è proprietaria esclusiva della casa coniugale sita in Paullo.
in sede di costituzione ha dichiarato di lavorare per la Esercizi CP_1 Parte_2
Aeroportuali s.p.a. di Segrate con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con stipendio di pagina 8 di 10 circa € 2.000,00 € al mese. Il resistente, poi, ha dato atto di essere comproprietario – insieme alla di lui madre – di un immobile in cui vivono sito a Zelo Buon Persico;
immobile per il quale hanno sottoscritto un contratto di mutuo a tasso variabile (che terminerà il 30.6.2028), con rata attualmente pari a circa € 634,00.
Il resistente alla prima udienza ha confermato di guadagnare circa € 2.000,00 al mese.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 31.514,00 in relazione all'anno 2020, € 33.991,00 in relazione all'anno
2021 e € 36.051,00 in relazione all'anno 2022 (doc. 2 parte resistente).
Dall'esame degli estratti conto inoltre si evince che lo stesso ha ricevuto somme (€ 350,00 per volta) da (doc. 7 parte resistente). Al riguardo, in sede di memoria di replica il Parte_3
resistente ha chiarito che si tratta di compensi ricevuti a titolo di collaborazione occasionale, per la quale dal 2021 al 2023 ha percepito complessivi € 4.900,00.
5.1 Tutto ciò considerato, per quanto attiene al contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto dell'età dello stesso e delle condizioni economiche delle parti come sopra ricostruite, e considerati i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, pare equo fissare in €
150,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento del figlio oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano.
5.2 Quanto all'assegno unico, si osserva che i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'assegno unico per i figli, non rientrando nei poteri del Tribunale prevederne una diversa modalità di ripartizione, in assenza di accordo tra i genitori.
6. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della causa, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in Zelo Buon Persico in data 12.5.2007 (matrimonio trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello stato civile del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2007);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
pagina 9 di 10 3) affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1
madre;
4) assegna a la casa coniugale sita in Paullo alla Via Fleming n. 8; Parte_1
5) dispone che il padre, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé il minore:
- dal lunedì al giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 18:30, quando lo porterà dalla madre;
- il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 14:30 del sabato, quando lo porterà dalla madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
- durante le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
6) dispone che corrisponda a , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma mensile di € 150,00 a far data dalla domanda, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
7) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 26 luglio 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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