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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3941/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – subappalto - adempimento
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, come Parte_1 da procura in atti;
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo De Maio, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.04.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 675/2015 ad essa notificato in data 6.05.2015 dalla per il pagamento di euro 13.891,99 oltre Controparte_1 accessori, sulla base delle fatture n. 23/2014 e n. $8/2014 relative a lavori asseritamente eseguiti presso il campo sportivo di Bracigliano nonché n.
42/2014 e n. 52/2014 relative a lavori asseritamente eseguiti presso il campo di calcetto di Montesano sulla Marcellana. Esponeva che per i lavori al campo sportivo di Bracigliano essa si era aggiudicato l'appalto da Pt_1 detto Comune e aveva affidato in subappalto autorizzato alcune opere alla
Caligò Sport s.r.l., amministrata da AL LO, la quale, iniziati i lavori, prima aveva comunicato in data 18.10.2013 di rinunciarvi essendo impossibilitata ad adempirvi e poi era stata dichiarata fallita con sentenza del
10.04.2014 del Tribunale di Nocera Inferiore. In data 22.06.2014 il Comune di Bracigliano attestava la fine dei lavori con buon esito e successivamente la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 amministrata da , aveva avanzato Parte_2 Controparte_2 pretese per i lavori di subappalto senza che mai vi fosse stato un affidamento dei lavori da parte di essa Impresim. Riguardo ai lavori al campo sportivo polivalente in Montesano sulla Marcellana allegava che la fattura n. 42 del
94.09.2014 di euro 974,78 era stata oggetto di compensazione parziale con la fattura n. 112 del 17.09.2014 di euro 570,00 mentre la fattura n. 52 del17.10.2014 era stata emessa per lavori la cui errata esecuzione era stata contestata con email del 2.07.2014 e 29.09.2014, in quanto i lavori affidati, aventi ad oggetto la stesura del manto di resina, erano stati eseguiti non correttamente, in quanto il manto non si presentava uniforme ed rendeva inutilizzabile il campo sportivo, tanto che era stato necessario affidare i lavori alla ditta Marcodoppio per rendere uniforme e livellato il campo di gioco.
Constatava, infine, il quantum richiesto dall'opposta, per cui chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il Fallimento della Caligò Sport s.r.l.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che con mail del Parte_2
15.05.2014 richiese ad essa opposta il distacco degli operai sul cantiere di
Bracigliano, per cui, eseguita la prestazione, emise la prima fattura;
successivamente eseguiva in subappalto tutti i lavori di completamento del campo sportivo, come da ordine di servizio emesso dal Comune di
Bracigliano in data 3.06.2014 e tale rapporto fu confermato dalla Pt_1 con mail del 29.09.2014, con la quale sollevava dubbi sulla correttezza della contabilità dei lavori, per cui diffidava ad emettere fattura se non prima concordata nell'importo tra le parti, senza poi che la muovesse Pt_1 formali contestazioni. Relativamente al cantiere di Montesano sulla
Marcellana, la fornitrice del prodotto Surface Evolution, a CP_3 seguito di sopralluogo in contraddittorio, non avere rilevato alcun errore nella stesura del manto di resina, per cui le contestazioni dell'opponente circa la esecuzione dei lavori a regola erano infondate. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del Fallimento della Caligò
Sport s.r.l., fatta esperire la mediazione, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero, riguardo ai lavori in Bracigliano, l'opposta ha provato che l'opponente, in seguito alla dichiarazione di fallimento della Caligò Sport
s.r.l. del 10.04.14, società subappaltatrice dei lavori di esecuzione del campo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 sportivo di Bracigliano, dapprima otteneva il distacco di alcuni operai della società opposta, per il periodo dal 16.05.14 al 23.05.14 e successivamente, affidava alla il completamento dei lavori di realizzazione del Parte_2 campo sportivo. La prova consiste nella mail in data 15.05.14, con la quale l'opponente richiese il distacco degli operai, nelle comunicazioni in Pt_3 cui compare la indicazione del datore di lavoro titolare del cantiere di distacco dei due operai e , nonchè dalla Controparte_4 Persona_1 relativa fattura emessa, mai contestata e non pagata. Successivamente la eseguiva tutti i lavori di completamento del campo sportivo di Parte_2
Bracigliano e realizzati in seguito all'ordine di servizio emesso dal committente Comune di Bracigliano in data 03.06.14, procedendo alla posa in opera del manto erboso prefibrillato da mm 2 nel rettangolo di gioco, della banda di giunzione in TNT GT 30, alla estensione della colla per erba con latte da 12 kg, alla fornitura e posa in opera della coppia di porte da calcio a
11, compreso di ribaltine, alla posa dell'intero campo da calcio in erba sintetica in sbr marrone e alla spazzolata di preparazione. Tali lavori risultano tutti indicati nella fattura n° 48/14 del 06.10.14, anch'essa mai contestata e non pagata. L'affidamento di tali lavori in subappalto risulta indirettamente dal fatto che l'aggiudicataria dei lavori era la e che la stessa era Pt_1 titolare del cantiere, nel quale l'opposta potè operare se non con il consenso della impresa aggiudicatrice. Inoltre l'affidamento del subappalto risulta dalla mail in data 29.09.14 inviata dalla in seguito a una richiesta di Pt_1 pagamento formulata dalla società opposta, dove la ebbe a rilevare Pt_1 che: “Riguardo al cantiere di Bracigliano non appena sarete presso la nostra società Vi sarà esposta la situazione contabile che non sembra corrispondere alla somma da voi citata e pertanto non verrà accettata vostra fatturazione ulteriore senza previo concordamento”. Successivamente alcuna contestazione specifica fu mossa alla subappaltatrice circa la contabilità e la fatturazione.
In riferimento ai lavori eseguiti dalla società opposta presso il centro sportivo polivalente di Montesano sulla Marcellana, l'opponente ha contestato la regolare esecuzione dei lavori, ma l'opposta ha provato, anche con prova testimoniale, che la posa in opera del trattamento denominato
Surface Evolution fu riconosciuta corretta a seguito di un sopralluogo effettuato in contraddittorio con la società fornitrice del CP_5 prodotto. La prova testi assunta in giudizio con l'escussione degli operai della che lavorarono sui due cantieri, ha confermato in maniera univoca Pt_2
i fatti costitutivi della pretesa creditoria dell'opposta. Per contro, alcun mezzo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 di prova è stato articolato da parte opponente, la quale nemmeno ha provato di aver ricevuto contestazioni dal Marcellana Controparte_6 riguardo alla non corretta esecuzione dei lavori, né ha provato la sussistenza dei presupposti per la compensazione parziale della fattura n. 42 del
94.09.2014 di euro 974,78 con quella n. 112 del 17.09.2014 di euro 570,00.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 15/05/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3941/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – subappalto - adempimento
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, come Parte_1 da procura in atti;
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo De Maio, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.04.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 675/2015 ad essa notificato in data 6.05.2015 dalla per il pagamento di euro 13.891,99 oltre Controparte_1 accessori, sulla base delle fatture n. 23/2014 e n. $8/2014 relative a lavori asseritamente eseguiti presso il campo sportivo di Bracigliano nonché n.
42/2014 e n. 52/2014 relative a lavori asseritamente eseguiti presso il campo di calcetto di Montesano sulla Marcellana. Esponeva che per i lavori al campo sportivo di Bracigliano essa si era aggiudicato l'appalto da Pt_1 detto Comune e aveva affidato in subappalto autorizzato alcune opere alla
Caligò Sport s.r.l., amministrata da AL LO, la quale, iniziati i lavori, prima aveva comunicato in data 18.10.2013 di rinunciarvi essendo impossibilitata ad adempirvi e poi era stata dichiarata fallita con sentenza del
10.04.2014 del Tribunale di Nocera Inferiore. In data 22.06.2014 il Comune di Bracigliano attestava la fine dei lavori con buon esito e successivamente la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 amministrata da , aveva avanzato Parte_2 Controparte_2 pretese per i lavori di subappalto senza che mai vi fosse stato un affidamento dei lavori da parte di essa Impresim. Riguardo ai lavori al campo sportivo polivalente in Montesano sulla Marcellana allegava che la fattura n. 42 del
94.09.2014 di euro 974,78 era stata oggetto di compensazione parziale con la fattura n. 112 del 17.09.2014 di euro 570,00 mentre la fattura n. 52 del17.10.2014 era stata emessa per lavori la cui errata esecuzione era stata contestata con email del 2.07.2014 e 29.09.2014, in quanto i lavori affidati, aventi ad oggetto la stesura del manto di resina, erano stati eseguiti non correttamente, in quanto il manto non si presentava uniforme ed rendeva inutilizzabile il campo sportivo, tanto che era stato necessario affidare i lavori alla ditta Marcodoppio per rendere uniforme e livellato il campo di gioco.
Constatava, infine, il quantum richiesto dall'opposta, per cui chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il Fallimento della Caligò Sport s.r.l.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che con mail del Parte_2
15.05.2014 richiese ad essa opposta il distacco degli operai sul cantiere di
Bracigliano, per cui, eseguita la prestazione, emise la prima fattura;
successivamente eseguiva in subappalto tutti i lavori di completamento del campo sportivo, come da ordine di servizio emesso dal Comune di
Bracigliano in data 3.06.2014 e tale rapporto fu confermato dalla Pt_1 con mail del 29.09.2014, con la quale sollevava dubbi sulla correttezza della contabilità dei lavori, per cui diffidava ad emettere fattura se non prima concordata nell'importo tra le parti, senza poi che la muovesse Pt_1 formali contestazioni. Relativamente al cantiere di Montesano sulla
Marcellana, la fornitrice del prodotto Surface Evolution, a CP_3 seguito di sopralluogo in contraddittorio, non avere rilevato alcun errore nella stesura del manto di resina, per cui le contestazioni dell'opponente circa la esecuzione dei lavori a regola erano infondate. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del Fallimento della Caligò
Sport s.r.l., fatta esperire la mediazione, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero, riguardo ai lavori in Bracigliano, l'opposta ha provato che l'opponente, in seguito alla dichiarazione di fallimento della Caligò Sport
s.r.l. del 10.04.14, società subappaltatrice dei lavori di esecuzione del campo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 sportivo di Bracigliano, dapprima otteneva il distacco di alcuni operai della società opposta, per il periodo dal 16.05.14 al 23.05.14 e successivamente, affidava alla il completamento dei lavori di realizzazione del Parte_2 campo sportivo. La prova consiste nella mail in data 15.05.14, con la quale l'opponente richiese il distacco degli operai, nelle comunicazioni in Pt_3 cui compare la indicazione del datore di lavoro titolare del cantiere di distacco dei due operai e , nonchè dalla Controparte_4 Persona_1 relativa fattura emessa, mai contestata e non pagata. Successivamente la eseguiva tutti i lavori di completamento del campo sportivo di Parte_2
Bracigliano e realizzati in seguito all'ordine di servizio emesso dal committente Comune di Bracigliano in data 03.06.14, procedendo alla posa in opera del manto erboso prefibrillato da mm 2 nel rettangolo di gioco, della banda di giunzione in TNT GT 30, alla estensione della colla per erba con latte da 12 kg, alla fornitura e posa in opera della coppia di porte da calcio a
11, compreso di ribaltine, alla posa dell'intero campo da calcio in erba sintetica in sbr marrone e alla spazzolata di preparazione. Tali lavori risultano tutti indicati nella fattura n° 48/14 del 06.10.14, anch'essa mai contestata e non pagata. L'affidamento di tali lavori in subappalto risulta indirettamente dal fatto che l'aggiudicataria dei lavori era la e che la stessa era Pt_1 titolare del cantiere, nel quale l'opposta potè operare se non con il consenso della impresa aggiudicatrice. Inoltre l'affidamento del subappalto risulta dalla mail in data 29.09.14 inviata dalla in seguito a una richiesta di Pt_1 pagamento formulata dalla società opposta, dove la ebbe a rilevare Pt_1 che: “Riguardo al cantiere di Bracigliano non appena sarete presso la nostra società Vi sarà esposta la situazione contabile che non sembra corrispondere alla somma da voi citata e pertanto non verrà accettata vostra fatturazione ulteriore senza previo concordamento”. Successivamente alcuna contestazione specifica fu mossa alla subappaltatrice circa la contabilità e la fatturazione.
In riferimento ai lavori eseguiti dalla società opposta presso il centro sportivo polivalente di Montesano sulla Marcellana, l'opponente ha contestato la regolare esecuzione dei lavori, ma l'opposta ha provato, anche con prova testimoniale, che la posa in opera del trattamento denominato
Surface Evolution fu riconosciuta corretta a seguito di un sopralluogo effettuato in contraddittorio con la società fornitrice del CP_5 prodotto. La prova testi assunta in giudizio con l'escussione degli operai della che lavorarono sui due cantieri, ha confermato in maniera univoca Pt_2
i fatti costitutivi della pretesa creditoria dell'opposta. Per contro, alcun mezzo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 di prova è stato articolato da parte opponente, la quale nemmeno ha provato di aver ricevuto contestazioni dal Marcellana Controparte_6 riguardo alla non corretta esecuzione dei lavori, né ha provato la sussistenza dei presupposti per la compensazione parziale della fattura n. 42 del
94.09.2014 di euro 974,78 con quella n. 112 del 17.09.2014 di euro 570,00.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 15/05/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4