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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/07/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4781/2019 r.g., proposta
DA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scarpellini Camilli,
-appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Sorrenti e dall'avv. Controparte_1
Clara Dipaola,
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Franco Giorgia,
-appellati-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
Conclusioni come da verbale di udienza del 24.3.2025.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Il 9.10.2018 conveniva in giudizio la dinanzi al Giudice di Pace Controparte_1 CP_3 di Canosa di Puglia, per sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente subiti il 16.8.2018 nei giardinetti di via Sardegna in Canosa di Puglia a causa di un cane randagio.
1 Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando l'avversa domanda, perché CP_3 inammissibile, inaccoglibile o infondata;
chiamava in causa il Controparte_4
ritenuto esclusivo e potenziale responsabile dell'evento.
[...]
Il terzo chiamato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta nei propri confronti.
Espletata l'istruttoria, con sentenza n. 38/2019 del 17.6.2019, il Giudice di Pace accoglieva la domanda della nei confronti della , che condannava al CP_1 CP_3 pagamento della somma di € 762,53 oltre interessi, a titolo di risarcimento, ed € 834,95
a titolo di spese legali.
Avverso tale sentenza proponeva appello la , argomentando, come primo motivo, CP_3
l'infondatezza ed erroneità della sentenza nella parte in cui si affermava l'esclusiva responsabilità della per i danni causati da cani randagi, nonché Parte_1 il difetto di legittimazione passiva della appellante, perché unico potenziale responsabile era il;
come secondo motivo, adduceva l'infondatezza della Controparte_4 domanda proposta nei propri confronti per carenza di titolarità della del rapporto CP_3 giuridico controverso e nel merito per difetto di prova della domanda risarcitoria in ordine all'an, tenuto conto della responsabilità della danneggiata, che non aveva dato prova dell'effettiva evitabilità del cane e che lo stesso fosse randagio, e della mancanza di prova di una condotta colposa attribuibile alla appellante ovvero la riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi della causalità omissiva, al mancato adempimento da parte della di una condotta obbligatoria;
concludeva chiedendo CP_3 di accogliere l'appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiarare il difetto di titolarità nel rapporto controverso dell , comunque, il difetto di legittimazione CP_3 passiva e, nel merito, sempre in riforma della gravata sentenza, dichiarare infondata, non provata e, dunque, inaccoglibile la domanda avanzata, in subordine ridurre congruamente o escludere ogni tipo di risarcimento in favore della ai sensi CP_1 dell'art. 1227 c.c., con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Si costituiva nel giudizio di appello il chiedendo di dichiarare Controparte_4 infondato in fatto e diritto l'appello proposto dalla e, comunque, rigettarlo, per CP_3
l'assenza di responsabilità del , così come accertata Controparte_4 nell'ambito del giudizio di prime cure, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio anche , che chiedeva rigettare l'appello Controparte_1 proposto dall'appellante con condanna della al pagamento delle spese di causa, CP_3 da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
2 Alla prima udienza del 15.1.2020 l depositava pec dell'avv. Travi, già costituita CP_3 quale difensore della appellante, con cui si comunicava l'intervenuto trasferimento al
Policlinico di Bari, domandando dichiararsi l'interruzione del giudizio ovvero concedersi un rinvio per la costituzione di un nuovo difensore della azienda sanitaria locale. Il giudice rinviava la causa per consentire all'appellante di munirsi di nuovo difensore. Si costituiva in giudizio la con nuovo difensore il 9.7.2020. Rinviata la causa per la CP_3 precisazione delle conclusioni al 4.4.2022, l'11.3.2021 il Controparte_4 depositava nel fascicolo telematico certificato di intervenuto decesso del proprio unico difensore allora costituito avv. Nicola De Salvia, uguale documento era depositato il
16.3.2022 e il 7.6.2022 (i depositi erano comunicati alle parti dalla Cancelleria), al fine della dichiarazione di interruzione del giudizio.
All'udienza del 15.6.2022 era dichiarata l'interruzione del giudizio. Il 17.1.2023 la Asl
BAT chiedeva la revoca dell'ordinanza perché, acquisita la conoscenza del decesso dell'avv. De Salvia, aveva autonomamente provveduto a citare le controparti in riassunzione, già prima della pronuncia di interruzione.
Con provvedimento del 26.1.2023, il giudice subentrato nel ruolo riqualificava l'istanza di revoca dell'ordinanza del 15.6.2022 come ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c., assumendo che potesse reputarsi tempestivamente depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 305 c.p.c., in forza della citazione in riassunzione, notificata alle controparti il
13.4.2022 e depositata il 14.4.2022, con cui l'appellante, ancorché irritualmente, si era comunque attivata, entro il termine fissato da detta disposizione.
Con istanza del 12.5.2023 parte appellata chiedeva revocarsi il Controparte_1 provvedimento del 26.1.2023.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, giunta la stessa dinanzi alla scrivente, a sua volta subentrata nel ruolo, all'udienza del 24.3.2025 era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * * * * * *
Il giudizio va dichiarato estinto.
Deve darsi atto che anche con gli scritti conclusionali la appellata ha Controparte_1 insistito sulla tardiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di interruzione del
15.6.2022, essendo stata depositata oltre il termine di tre mesi l'istanza della appellante
3 del 17.1.2023. Allo stesso modo ha insistito nella estinzione del giudizio ex art. 305
c.p.c. l'altra parte appellata, . Controparte_4
Orbene, tutto l'andamento del presente giudizio deve essere rivalutato, essendosi evidenziato già in parte narrativa come più eventi si verificavano e venivano portati a conoscenza delle parti, tali da incidere sull'iter processuale.
Le questioni sono rilevabili ed affrontabili d'ufficio ex art. 307, quarto comma, c.p.c. e non necessitano di essere sottoposte alle parti ex art. 101 c.p.c., essendo stato ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità che le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della
I. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali. Peraltro, sebbene per motivazioni differenti rispetto a quelle che si andranno ad illustrare, la questione della estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. è stata, comunque, affrontata dalle parti in contraddittorio.
All'udienza del 15.1.2020 parte appellante, all'uopo depositando apposita pec dell'avv.
Travi, domandava dichiararsi l'interruzione del giudizio o, comunque, un rinvio dell'udienza, poiché la stessa avv. Travi non era più dipendente della e, dunque, CP_3 non più legittimata a compiere atti processuali.
È noto che “gli avvocati dipendenti di enti pubblici, iscritti nell'albo speciale annesso a quello professionale, sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere ed a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello ius postulandi per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 c.p.c., a nulla rilevando l'eventuale formale permanenza dell'iscrizione nell'albo speciale ed il mantenimento della medesima casella di posta elettronica certificata (PEC). … non essendo ipotizzabile la protrazione dell'attività lavorativa dell'avvocato-funzionario oltre il limite di durata del rapporto di lavoro subordinato ed essendo perciò inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall'art. 85 c.p.c.” (Cass. Sez. 6, 14.12.2016, n. 25638).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, ricondotto, in virtù di interpretazione estensiva, l'ipotesi di cessazione del rapporto d'impiego dell'avvocato di un ente ai casi
4 di cui all'articolo 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelli espressamente previsti della radiazione e della sospensione, specificando la non ipotizzabilità della protrazione dell'attività lavorativa dell'avvocato e, dunque, l'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina dettata dall'art. 85 c.p.c..
Ecco che, con il passaggio dell'avv. Travi ad altro e diverso ente, si è verificata l'interruzione automatica del processo alla data del 1°.1.2020, coincidente con il passaggio alle dipendenze del l'interruzione è automatica e prescinde Controparte_5 dalla dichiarazione della parte.
La dichiarazione della parte alla udienza del 15.1.2020, finalizzata proprio alla interruzione del giudizio rileva sotto il diverso profilo del termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c..
Nel caso di specie, preso atto che il giudice allora titolare del ruolo concedeva un rinvio, senza pronunciare l'interruzione del giudizio, pronuncia che, comunque, ai sensi dell'art. 301 c.p.c. avrebbe avuto solo efficacia dichiarativa di un evento già prodottosi, la si costituiva con il nuovo difensore (sempre avv. Travi a cui veniva conferito CP_3 altro diverso specifico mandato, non più come avvocato dipendente dell'ente) solo in data 9.7.2020, dando impulso processuale al giudizio, dunque, ben oltre il termine di tre mesi.
Il giudizio, dunque, doveva già ritenersi estinto nel 2020.
Ove pure non si voglia condividere l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che parifica la cessazione del rapporto di impiego dell'avvocato alla sopravvenuta mancanza di legittimazione a compiere ed a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, con il totale venir meno dello ius postulandi per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 c.p.c., come appare aver ritenuto il precedente titolare del ruolo, deve evidenziarsi che in data 1.2.2021 interveniva il decesso dell'unico difensore costituito del , avv. Nicola De Salvia, ipotesi espressamente Controparte_4 prevista dall'art. 301 c.p.c., come causa di interruzione automatica del giudizio.
Ai fini della interruzione la comunicazione del decesso era effettuata dal Comune di già dall'11.3.2021, come riportato anche nella ordinanza del 26.1.2023. La nota CP_4 del era comunicata alle altre parti dalla Cancelleria il 12.3.2021, Controparte_4 con trasmissione anche dell'atto depositato per conto dell'appellato CP_4
La ratio dell'istituto dell'interruzione del processo è quella di proteggere la garanzia dell'effettività del contraddittorio, impedendo che il verificarsi di determinati eventi
5 possa menomare l'attività di partecipazione della parte al processo e la sua possibilità di difendersi adeguatamente. Con riguardo al caso tipizzato dall'art. 301, comma 1, c.p.c., la “morte, radiazione o sospensione del procuratore” della parte costituita provoca l'automatica ed immediata interruzione del processo dal giorno dell'evento, indipendentemente dall'effettiva conoscenza che ne abbiano avuta l'altra parte e il giudice, quindi senza la necessità di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo
(cfr. Cass. Sez. 2, 11.1.2010, n. 244).
L'art. 305 c.p.c. stabilisce che “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”. Il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. ai fini della riassunzione del giudizio interrotto decorre dal momento della conoscenza legale dell'evento interruttivo.
L'art. 305 c.p.c. è stato, infatti, oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, con pronuncia della Corte Costituzionale n. 139 del 15.12.1967, nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione e la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301 c.p.c.. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n.
36 del 1976, il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione.
Un tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato anche dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 20744 del 23.11.2012 (conf, da Cass. Sez. 6, 1.6.2017, n.
13900), che ha altresì chiarito e precisato che “la morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento”.
Alla luce di questa ricostruzione sistematica, occorre valutare l'evento interruttivo verificatosi nel presente giudizio ovvero il decesso dell'unico difensore di parte appellata il 1°.2.2021, come da certificato di morte offerto in comunicazione Controparte_4 con nota di deposito dell'11.3.2021 (nonché con nuovo deposito del 16.3.2022 e del
7.6.2022).
6 Nel presente giudizio la conoscenza legale qualificata dell'evento interruttivo anteriore rispetto alla declaratoria giudiziale di formale interruzione del presente giudizio di merito, avvenuta all'udienza del 15.6.2022, si era avuta a seguito già del primo deposito in data 11.3.2021 da parte del del certificato di morte dell'avv. Controparte_4 [...]
. Per_1
In particolare, infatti, ai fini del decorso del termine trimestrale per procedere alla riassunzione del processo, deve fungere da dies a quo anticipato, in ordine all'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo in capo a parte appellante, la data della documentata comunicazione da parte della Cancelleria del detto deposito di parte appellata nel fascicolo telematico. Tale comunicazione è di per sé idonea a determinare l'effettiva conoscenza legale dell'evento interruttivo, idonea a determinare il decorso del termine per la riassunzione.
Per tali motivi, anche la citazione in riassunzione irritualmente notificata da parte appellata (tenuto conto che il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. ai fini della riassunzione del giudizio interrotto è riferibile al solo deposito del ricorso in cancelleria, unico adempimento processuale che determina il perfezionamento della riassunzione), ritenuta dal precedente giudice quale atto di impulso del giudizio a seguito dell'evento interruttivo automatico, deve ritenersi tardiva. La , infatti, ha CP_3 obliterato la comunicazione da parte del (poi trasmessa alle parti Controparte_4 dalla Cancelleria) del marzo 2021, considerando solo il secondo deposito, ripetitivo rispetto al precedente, del marzo 2022, ma il dies a quo per la riassunzione doveva essere considerato il primo deposito in relazione al quale le parti avevano avuto legale ed effettiva conoscenza del decesso dell'avv. (nella citazione in riassunzione Per_1 riportava “in data 22.03.2022, il Tribunale di Trani inviava a mezzo pec la nota dell'avv.
Giorgio Franco, nella quale veniva comunicato il decesso dell'avv. De Salvia, difensore costituito nel presente giudizio, ai fini interruttivi dello stesso”, non tenendo conto, però, della precedente comunicazione di uguale contenuto del 12.3.2021).
Deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del presente processo per tardiva riassunzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c..
In ordine alla statuizione sulle spese del presente giudizio di appello, trova applicazione la regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c, in forza della quale, quando il processo si estingue, le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di appello iscritta al n.
4781/2019 r.g., ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese, come per legge, a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Trani, il 19.7.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
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