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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 199/2023.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 199/2023 R.G. e vertente tra avv. (C.F. ), con gli avv.ti GIOVANNI Parte_1 C.F._1
MARIO BOTTAZZOLI (C.F. CodiceFiscale_2
e MARIACHIARA BRUNETTI (C.F. Email_1
CodiceFiscale_3 Email_2
-appellante- nei confronti di
(P.I. ), in persona del suo Curatore Controparte_1 P.IVA_1
p.t. e qui di seguito anche solo “ , con l'avv. Controparte_1
ALESSANDRO MARIO TRAVÌA (C.F. CodiceFiscale_4
Email_3
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 160/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, depositata il 2/03/2023, emessa a definizione del proc. n. 1615/2020 R.G.. R.G. 199/2023.
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato l'avv. ha spiegato Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 160/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, depositata il
2/03/2023 ed emessa a definizione del proc. n. 1615/2020 R.G., contestandone l'erroneità e pertanto chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, di voler accogliere il gravame e dunque definitivamente rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, in subordine, accoglierla nei limiti del giusto e del provato.
I.2.- Con comparsa del 28.06.2023 si è poi costituito in appello il
[...]
contestando le avverse prospettazioni e chiedendo il rigetto sia della CP_1 richiesta di sospensione, sia dell'appello proposto dall'avv. , domandando alla Corte Pt_1
di voler confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
I.3.- In seguito a ciò e in particolare con nota dell'8.05.2024 è stata depositata rinuncia all'azione da parte dell'appellante con contestuale accettazione della Curatela appellata, sottoscritta dalle parti in causa e dai rispettivi legali.
Preso atto di ciò, all'esito dell'udienza dell'8.10.2024 sono stati assegnati i termini ex art. 352
c.p.c. e il giudizio è stato rinviato per l'udienza di rimessione della causa in decisione del
10.12.2024.
I.4.- In occasione di tale udienza nessuna parte ha depositato note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza), sicché il giudizio veniva rinviato (con provvedimento di rinvio dell'11.12.2024 ritualmente comunicato alle parti, come da comunicazioni di Cancelleria intervenute in pari data), ex artt. 309 e 127 ter c.p.c., all'udienza dell'11.02.2025.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte. R.G. 199/2023.
II.- In virtù di quanto precede e in particolare dell'intervenuta doppia diserzione bilaterale, occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e pertanto dichiarare l'estinzione del processo ex art. 309 c.p.c..
II.1.- A tale declaratoria occorre poi necessariamente procedersi, come già indicato nel provvedimento del 9.10.2024, per il tramite di sentenza del Collegio, considerando:
(i) la previsione generale di cui all'art. 279 c.p.c. (la quale, salvo deroghe espresse, impone la forma della sentenza per ogni provvedimento definitorio del giudizio, anche derivante da questione pregiudiziale attinente al processo - cfr. art. 279, comma II, n. 2), c.p.c.);
(ii) l'assenza di contrarie disposizioni nel d.lgs. 149/2022 – ivi appunto prevedendosi solo una norma specifica per l'improcedibilità (cfr. art. 348, comma III, c.p.c., in applicazione del criterio di cui alla lett. d) dell'art. art. 1, comma VIII, della L. delega n. 206/2021) e nulla invece disponendosi in punto di estinzione e inammissibilità (né nel d.lg. 149/2022, né, ancor prima, nella L. delega), non prevedendosi, in particolare e pur reintroducendo la figura del
Consigliere Istruttore, né l'attribuzione in capo a quest'ultimo di autonomi poteri decisori
(stabilendo, al contrario, che “la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore”, ma che “la decisione è collegiale”: art. 350, comma I, c.p.c., nonché art. 1, comma VIII, lett. l), della L. delega n. 206/2021, in punto di poteri del C.I.), né la reintroduzione, per l'appello, di una norma analoga all'art. 308 c.p.c. ovvero all'art. 350, comma II, c.p.c. nella formulazione di cui alla L. n. 581/1950 (ove, in deroga all'art. 279 c.p.c., si abilitava il C.I. a “dichiara[re]
l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso ovvero l'estinzione del procedimento
d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni”), da tutto ciò evidentemente discendendo (in ossequio al principio generale innanzi menzionato, nonché alla regola “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”) la persistente necessità di pronunciare l'estinzione, pur per gli appelli proposti dopo il 28.02.2023, secondo le regole generali (e dunque tramite sentenza).
II.2.- Né può ritenersi che deponga in senso diverso da quanto precede la novella normativa da ultimo intervenuta (d.lgs. 31/10/2024, n. 164, c.d. Correttivo Cartabia) e che ha introdotto, con il proprio art. 3, comma 4, lett. f), l'ordinanza anche per le estinzioni [aggiungendo nuovi commi all'art. 350 – “L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma” e “Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”], considerando che l'art. 7 di tale d.lgs. n. 164/2024 (“disposizioni transitorie”) prevede la consueta regola generale dei procedimenti “introdotti” (e dunque instaurati ab origine e fin dal 1° grado) dopo il 28 R.G. 199/2023.
febbraio 2023 [art. 7, comma 1: “ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”] e non prevede deroghe specifiche per la modifica di cui all'art. 350 c.p.c. [cfr. art. 7, commi 2-7, sempre del d.lgs. 164/2024], non potendo pertanto tale ultimo Correttivo trovare applicazione nei casi, analoghi a quello di specie, di procedimento “introdotto” nel 2020 (proc. n.
1615/2020 R.G.) e dunque senz'altro prima del 28.02.2023.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate (come del resto concordato fra le parti – cfr. pag. 2 dell'atto depositato in data 8.05.2024 e poi in data 10.05.2024: “L'avv. e l'avv. Serena Parte_1
Carbone dichiarano ed accettano che le spese e competenze legali del presente procedimento di appello si intendono integralmente compensate tra le parti”).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n.
199/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 160/2023 del Tribunale di
Palmi, depositata il 2/03/2023, emessa a definizione del proc. n. 1615/2020 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del presente processo d'appello;
2) SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 febbraio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 199/2023 R.G. e vertente tra avv. (C.F. ), con gli avv.ti GIOVANNI Parte_1 C.F._1
MARIO BOTTAZZOLI (C.F. CodiceFiscale_2
e MARIACHIARA BRUNETTI (C.F. Email_1
CodiceFiscale_3 Email_2
-appellante- nei confronti di
(P.I. ), in persona del suo Curatore Controparte_1 P.IVA_1
p.t. e qui di seguito anche solo “ , con l'avv. Controparte_1
ALESSANDRO MARIO TRAVÌA (C.F. CodiceFiscale_4
Email_3
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 160/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, depositata il 2/03/2023, emessa a definizione del proc. n. 1615/2020 R.G.. R.G. 199/2023.
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Conclusioni delle parti
Come in atti.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato l'avv. ha spiegato Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 160/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, depositata il
2/03/2023 ed emessa a definizione del proc. n. 1615/2020 R.G., contestandone l'erroneità e pertanto chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, di voler accogliere il gravame e dunque definitivamente rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, in subordine, accoglierla nei limiti del giusto e del provato.
I.2.- Con comparsa del 28.06.2023 si è poi costituito in appello il
[...]
contestando le avverse prospettazioni e chiedendo il rigetto sia della CP_1 richiesta di sospensione, sia dell'appello proposto dall'avv. , domandando alla Corte Pt_1
di voler confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
I.3.- In seguito a ciò e in particolare con nota dell'8.05.2024 è stata depositata rinuncia all'azione da parte dell'appellante con contestuale accettazione della Curatela appellata, sottoscritta dalle parti in causa e dai rispettivi legali.
Preso atto di ciò, all'esito dell'udienza dell'8.10.2024 sono stati assegnati i termini ex art. 352
c.p.c. e il giudizio è stato rinviato per l'udienza di rimessione della causa in decisione del
10.12.2024.
I.4.- In occasione di tale udienza nessuna parte ha depositato note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza), sicché il giudizio veniva rinviato (con provvedimento di rinvio dell'11.12.2024 ritualmente comunicato alle parti, come da comunicazioni di Cancelleria intervenute in pari data), ex artt. 309 e 127 ter c.p.c., all'udienza dell'11.02.2025.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte. R.G. 199/2023.
II.- In virtù di quanto precede e in particolare dell'intervenuta doppia diserzione bilaterale, occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e pertanto dichiarare l'estinzione del processo ex art. 309 c.p.c..
II.1.- A tale declaratoria occorre poi necessariamente procedersi, come già indicato nel provvedimento del 9.10.2024, per il tramite di sentenza del Collegio, considerando:
(i) la previsione generale di cui all'art. 279 c.p.c. (la quale, salvo deroghe espresse, impone la forma della sentenza per ogni provvedimento definitorio del giudizio, anche derivante da questione pregiudiziale attinente al processo - cfr. art. 279, comma II, n. 2), c.p.c.);
(ii) l'assenza di contrarie disposizioni nel d.lgs. 149/2022 – ivi appunto prevedendosi solo una norma specifica per l'improcedibilità (cfr. art. 348, comma III, c.p.c., in applicazione del criterio di cui alla lett. d) dell'art. art. 1, comma VIII, della L. delega n. 206/2021) e nulla invece disponendosi in punto di estinzione e inammissibilità (né nel d.lg. 149/2022, né, ancor prima, nella L. delega), non prevedendosi, in particolare e pur reintroducendo la figura del
Consigliere Istruttore, né l'attribuzione in capo a quest'ultimo di autonomi poteri decisori
(stabilendo, al contrario, che “la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore”, ma che “la decisione è collegiale”: art. 350, comma I, c.p.c., nonché art. 1, comma VIII, lett. l), della L. delega n. 206/2021, in punto di poteri del C.I.), né la reintroduzione, per l'appello, di una norma analoga all'art. 308 c.p.c. ovvero all'art. 350, comma II, c.p.c. nella formulazione di cui alla L. n. 581/1950 (ove, in deroga all'art. 279 c.p.c., si abilitava il C.I. a “dichiara[re]
l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso ovvero l'estinzione del procedimento
d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni”), da tutto ciò evidentemente discendendo (in ossequio al principio generale innanzi menzionato, nonché alla regola “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”) la persistente necessità di pronunciare l'estinzione, pur per gli appelli proposti dopo il 28.02.2023, secondo le regole generali (e dunque tramite sentenza).
II.2.- Né può ritenersi che deponga in senso diverso da quanto precede la novella normativa da ultimo intervenuta (d.lgs. 31/10/2024, n. 164, c.d. Correttivo Cartabia) e che ha introdotto, con il proprio art. 3, comma 4, lett. f), l'ordinanza anche per le estinzioni [aggiungendo nuovi commi all'art. 350 – “L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma” e “Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”], considerando che l'art. 7 di tale d.lgs. n. 164/2024 (“disposizioni transitorie”) prevede la consueta regola generale dei procedimenti “introdotti” (e dunque instaurati ab origine e fin dal 1° grado) dopo il 28 R.G. 199/2023.
febbraio 2023 [art. 7, comma 1: “ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”] e non prevede deroghe specifiche per la modifica di cui all'art. 350 c.p.c. [cfr. art. 7, commi 2-7, sempre del d.lgs. 164/2024], non potendo pertanto tale ultimo Correttivo trovare applicazione nei casi, analoghi a quello di specie, di procedimento “introdotto” nel 2020 (proc. n.
1615/2020 R.G.) e dunque senz'altro prima del 28.02.2023.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate (come del resto concordato fra le parti – cfr. pag. 2 dell'atto depositato in data 8.05.2024 e poi in data 10.05.2024: “L'avv. e l'avv. Serena Parte_1
Carbone dichiarano ed accettano che le spese e competenze legali del presente procedimento di appello si intendono integralmente compensate tra le parti”).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n.
199/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 160/2023 del Tribunale di
Palmi, depositata il 2/03/2023, emessa a definizione del proc. n. 1615/2020 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del presente processo d'appello;
2) SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 febbraio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito