Articolo 19 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 gennaio 1992
Art. 19. (Comunicazioni obbligatorie alla Cassa - Sanzioni) 1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attivita' professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonche' il vol- ume complessivo d'affari, di cui all'articolo 12, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonche' quelle relative allo stato di famiglia. 2. Per il volume d'affari dei partecipanti a societa' o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 2. 3. In caso di morte, la comunicazione di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere inviata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge. 4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto, e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso. 5. Si intende ritardata la comunicazione presentata spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine di cui al comma 1. 6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge. 7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiori a quelli dichiarati ai fini dell'IRPEF e dell'IVA. 8. L'omissione e l'infedelta' della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui al comma 5, costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli effetti delle norme dell'ordinamento professionale della categoria. 9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo con il quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi; stabilisce altresi' con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 20 e 27. 10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi professionali devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa puo' determinare modalita' e termini difformi per le comunicazioni di cui al presente comma, purche' nel rispetto della normativa generale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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