Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16409/2023 R.G. Prev.
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Piero Gaetani, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.09.2023, la ricorrente in epigrafe, deduceva di aver ricevuto dall' , in data 10.08.2023, sollecito di richiesta di recupero per indebito relativo CP_1
a prestazioni non dovute sulla pensione di invalidità di cui è titolare, per il periodo dall'1.01.2014 al 31.08.2022, per l'ammontare complessivo di euro 4.7925,63; che tuttavia, nell'ambito di altro giudizio, lo stesso ente aveva dichiarato di aver annullato l'indebito in ragione dell'avvenuta compensazione con le somme dovute all' a titolo di arretrati Pt_1 della pensione di inabilità riconosciuta con omologa del 27.10.2022 dal Tribunale di Napoli
Nord; che, pertanto, le pretese avanzate dall' risultavano incongrue ed infondate. CP_2
Tanto premesso, concludeva chiedendo a questo Giudice di: “a) dichiarare che: 1) non è sussistente la ragione di credito ex adverso affermata;
2) in ogni caso essa è stata oggetto della compensazione indebita eseguita dall'istituto; 3) per quanto possa occorrere il carattere non ripetibile delle somme assunte siccome indebitamente erogate per le causali di cui in narrativa. Conseguenzialmente si chiede affermarsi l'infondatezza in fatto ed in diritto della richiesta ex adverso formulata di pagamento della somma di € 4.796,63 oltre accessori”; spese vinte con attribuzione. L' , costituitosi, concludeva per sentire dichiarare cessata la materia del contendere CP_1 per la parte di indebito originato da revoca sanitaria della prestazione, poi ripristinata e liquidata in adempimento del provvedimento di omologa del giudice;
quindi, per il rigetto
1
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
Il ricorso è infondato, per le motivazioni di seguito illustrate.
Come emerge dalla documentazione in atti, l'indebito oggetto del giudizio, pari a complessivi euro 4.796,63 per somme erogate nel periodo da 01/01/2014 a 31/08/2022 sulla pensione cat. INVCIV n. 07000801 in titolarità della ricorrente, era già stato accertato con Comunicazione di riliquidazione del 19.07.2022 (cfr. nella prod. ) cui seguiva TE CP_1
08 del 3.08.22 (v. All. 6 prod. ric.) e risultava originato, per i periodi 1.2014-07.2021, da maggiorazioni sociali superiori al dovuto, mentre per i periodi da 1.08.2021-31.08.22 risultava originato da revoca sanitaria della prestazione.
Tale circostanza risulta chiaramente dal confronto tra il prospetto con gli importi anteriori ed il prospetto con gli importi posteriori alla ricostituzione, che si trovano alla pag. 3 della
Comunicazione del 19.07.2022; infatti nel periodo dall'1.2014 all'1.7.2021 risultano variati solo i precedenti importi della maggiorazione sociale, in quanto applicata su di una prestazione “base” di importo fisso ex lege;
dall'8.2021, invece, l'importo della prestazione diventa pari a 0, per effetto di revoca sanitaria :
La prestazione assistenziale, revocata per motivi sanitari da agosto 2021, veniva poi ripristinata, in adempimento di decreto di omologa reso dal Tribunale di Napoli, all'esito di procedimento giudiziale ex art 445 bis cpc.
Con successiva Comunicazione di riliquidazione del 18.04.2023 (v. All. 5 prod. ric) l CP_1 provvedeva quindi a liquidare in favore della ricorrente le somme dovute per tutto il periodo da 08.2021 al 12.2023, detraendo tuttavia dall'importo complessivamente dovuto l'indebito di euro 4.796,63, già accertato a carico di essa ricorrente nel suddetto TE 08 del
19.07.2022.
Come ben chiarito dall' resistente con le note autorizzate depositate in data CP_2
201.12.2024, con la Comunicazione del 18.04.2023 è stata eseguita dall' , rispetto CP_1 all'indebito di euro 4.796,63, una duplice operazione:
- un'operazione meramente contabile, quanto alla parte dell'indebito concernente i periodi da 1.08.2021-31.08.22; ciò nel senso che l , piuttosto che annullare l'indebito ed CP_1 erogare gli importi della ripristinata pensione a partire dal mese successivo all'ultimo rateo erogato, ossia a partire dal settembre 2021, ha raggiunto lo stesso risultato liquidando la prestazione per l'intero periodo successivo alla revoca, ossia dall'1.08.2021, contestualmente trattenendo i ratei che già erano stati erogati (e domandati in restituzione) per i mesi 1.08.2021-31.08.2022;
- quanto alla parte dell'indebito riferita alle maggiorazioni sociali corrisposte in misura superiore al dovuto per i periodi 1.2014-07.2021, l ha realizzato con la trattenuta CP_2
2 una compensazione impropria (un conguaglio dare/ avere) tra reciproci crediti afferenti la stessa prestazione previdenziale.
Deriva da quanto esposto che al momento della introduzione del ricorso, la ricorrente aveva pertanto già beneficiato della liquidazione di tutte le somme ad ella spettanti, quanto ai ratei dovuti sulla pensione per il periodo 1.08.2021-31.08.2022 e non vi era motivo per l'introduzione del presente giudizio. E' appena il caso di notare che dalla documentazione allegata al ricorso (v. note di trattazione scritta in R.G. 17744/22) è emersa l'esistenza di precedente giudizio tra le medesime parti promosso avverso lettera di indebito del 3 agosto 2022, definito con CP_1 sentenza di cessata materia del contendere n. 4580/2023.
Quanto al residuo importo dell'indebito, riferito alle maggiorazioni sociali corrisposte in misura superiore al dovuto per i periodi 1.2014-07.2021 deve osservarsi che parte ricorrente non ha neppure dedotto in ricorso, né tantomeno provato, di avere diritto a maggiorazioni sociali in misura superiore a quella riconosciuta dall con il Te 08 del CP_1
19.07.2022, limitandosi a contestare non già il merito del diritto alla ripetizione, ma la modalità del recupero attraverso trattenuta, in violazione dei limiti legali previsti per la compensazione propria.
In conclusione, il ricorso va interamente rigettato.
Le incertezze ingenerate dal comportamento dell' con le comunicazioni esaminate CP_2 giustificano la compensazione delle spese tra le parti .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese
Si comunichi.
Napoli, 20.03.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
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