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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3996/2023 depositato il 28/08/2023
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 297/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 30/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006487632 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 impugnava la Cartella di pagamento n. 298 2019 0006487632 scaturita dall'Avviso di accertamento n. 489/2013 del Comune di Siracusa per omesso versamento dell'IMU anno
2013 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
Si costituiva il Comune di Siracusa il quale contro deduceva: difendeva la legittimità dei propri provvedimenti e della propria pretesa, concludeva per il rigetto (cfr. controdeduzioni I grado in atti).
Non si costituiva l'Agente della riscossione.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa, con sentenza n. 297/2023, accoglieva il ricorso ritenendo che in assenza di richiesta di verificazione da parte del Comune dovesse ritenersi fondato il disconoscimento della firma del contribuente sugli atti di notifica dell'Avviso di accertamento prodromico alla cartella (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto: ha difeso la prima sentenza ed ha proposto appello incidentale per le spese del primo grado (cfr. controdeduzioni ed appello incidentale in atti).
Si è costituito l'Agente della riscossione il quale ha difeso il proprio provvedimento eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al merito.
Le Parti hanno versato memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune è fondato.
Va rigettato l'appello incidentale del Contribuente.
1.- L'Avviso di accertamento n. 489/2013 è stato notificato al contribuente con raccomandata n.
61629906886-6: spedita il 23.12.2016 e ricevuta il 12.01.2017 (cfr. documentazione in atti). La notifica in parola è stata eseguita a mezzo “raccomandata semplice”: a tale procedura non si applica la legge n. 89 del 1992 che prevede sì l'utilizzo del servizio postale, ma per il tramite dell'Ufficiale giudiziario.
Nella procedura c.d. “diretta o semplificata” si applicano le norme del servizio postale ordinario (Cassazione, sentenza n. 9111 del 6 giugno 2012).
Pertanto, tale procedura “ … non prevede che l'agente postale svolga attività come la redazione della relata di notifica, le annotazioni specifiche negli avvisi di accertamento e soprattutto non è previsto l'invio della seconda raccomandata informativa nel caso di mancato recapito (ad es. causa dell'assenza del destinatario)
….” (Cassazione, sentenze nn. 12083/2016 e 10232/2016).
2.- Nella procedura di “notifica semplificata” non è previsto l'invio di una seconda raccomandata: l'atto si considera conosciuto dal destinatario per “presunzione” (art. 1335 c.c.).
Il destinatario, per superare tale presunzione, deve dar prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
L'agente postale è “pubblico ufficiale: l'avviso di ricevimento ha natura di “atto pubblico” (art. 2700 c.c.), pertanto sia l'avviso di ricevimento che l' attività dell'agente postale fanno prova sino a querela di falso ex artt. 2699 e 2700 c.c. (Cassazione, SS.UU., n. 21712/2004 e n. 9962/2010).
Per scalfire l'attendibilità della notifica, quindi, sarebbe stato necessario proporre “querela di falso” (art. 221 e segg. c.p.c.).
L'istanza di verificazione - come richiamata dal primo Collegio - riguarda le scritture private (artt. 214 e
216 c.p.c.).
3.- L'accoglimento dell'appello del Comune determina il rigetto dell'appello incidentale del Contribuente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello principale è fondato e va accolto.
Va rigettato l'appello incidentale.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune di Siracusa.
Rigetta l'appello incidentale del Contribuente.
Condanna il contribuente appellato alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.000,00
(mille/00), oltre accessori se dovuti, di cui euro 500,00 in favore del Comune ed euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE AZ GE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3996/2023 depositato il 28/08/2023
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 297/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 30/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006487632 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 impugnava la Cartella di pagamento n. 298 2019 0006487632 scaturita dall'Avviso di accertamento n. 489/2013 del Comune di Siracusa per omesso versamento dell'IMU anno
2013 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
Si costituiva il Comune di Siracusa il quale contro deduceva: difendeva la legittimità dei propri provvedimenti e della propria pretesa, concludeva per il rigetto (cfr. controdeduzioni I grado in atti).
Non si costituiva l'Agente della riscossione.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa, con sentenza n. 297/2023, accoglieva il ricorso ritenendo che in assenza di richiesta di verificazione da parte del Comune dovesse ritenersi fondato il disconoscimento della firma del contribuente sugli atti di notifica dell'Avviso di accertamento prodromico alla cartella (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto: ha difeso la prima sentenza ed ha proposto appello incidentale per le spese del primo grado (cfr. controdeduzioni ed appello incidentale in atti).
Si è costituito l'Agente della riscossione il quale ha difeso il proprio provvedimento eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al merito.
Le Parti hanno versato memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune è fondato.
Va rigettato l'appello incidentale del Contribuente.
1.- L'Avviso di accertamento n. 489/2013 è stato notificato al contribuente con raccomandata n.
61629906886-6: spedita il 23.12.2016 e ricevuta il 12.01.2017 (cfr. documentazione in atti). La notifica in parola è stata eseguita a mezzo “raccomandata semplice”: a tale procedura non si applica la legge n. 89 del 1992 che prevede sì l'utilizzo del servizio postale, ma per il tramite dell'Ufficiale giudiziario.
Nella procedura c.d. “diretta o semplificata” si applicano le norme del servizio postale ordinario (Cassazione, sentenza n. 9111 del 6 giugno 2012).
Pertanto, tale procedura “ … non prevede che l'agente postale svolga attività come la redazione della relata di notifica, le annotazioni specifiche negli avvisi di accertamento e soprattutto non è previsto l'invio della seconda raccomandata informativa nel caso di mancato recapito (ad es. causa dell'assenza del destinatario)
….” (Cassazione, sentenze nn. 12083/2016 e 10232/2016).
2.- Nella procedura di “notifica semplificata” non è previsto l'invio di una seconda raccomandata: l'atto si considera conosciuto dal destinatario per “presunzione” (art. 1335 c.c.).
Il destinatario, per superare tale presunzione, deve dar prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
L'agente postale è “pubblico ufficiale: l'avviso di ricevimento ha natura di “atto pubblico” (art. 2700 c.c.), pertanto sia l'avviso di ricevimento che l' attività dell'agente postale fanno prova sino a querela di falso ex artt. 2699 e 2700 c.c. (Cassazione, SS.UU., n. 21712/2004 e n. 9962/2010).
Per scalfire l'attendibilità della notifica, quindi, sarebbe stato necessario proporre “querela di falso” (art. 221 e segg. c.p.c.).
L'istanza di verificazione - come richiamata dal primo Collegio - riguarda le scritture private (artt. 214 e
216 c.p.c.).
3.- L'accoglimento dell'appello del Comune determina il rigetto dell'appello incidentale del Contribuente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello principale è fondato e va accolto.
Va rigettato l'appello incidentale.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune di Siracusa.
Rigetta l'appello incidentale del Contribuente.
Condanna il contribuente appellato alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.000,00
(mille/00), oltre accessori se dovuti, di cui euro 500,00 in favore del Comune ed euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE AZ GE