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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9242 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12033/2025 R.G. promossa da:
in proprio e quale Parte_1 amministratore di sostegno di , Persona_1 nonché n.q. di eredi del de ciuius Parte_2
rapp.ti e difesi dall'Avv. AVV. Persona_2
ON TE come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dal Dott. SASSOLI GIULIO come CP_1 da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16/05/2025 i ricorrenti in epigrafe adivano il Tribunale di Napoli chiedendo la condanna dell al pagamento dei ratei dell'indennita' CP_1 di accompagnamento ex l. 18/80 riconosciuta al de cuius e maturati da questi dal 01.11.2023, il tutto Persona_2 oltre interessi legali calcolati dal 120° giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Deducevano che, espletata la visita medico-legale, il CTU riconosceva al de cuius , il diritto Persona_2 all'indennita' di accompagnamento con decorrenza dal 01.11.2023; veniva quindi pronunciato decreto di omologa della sussistenza del diritto del Persona_2 all'indennita' di accompagnamento in data 17.11.2024. Il predetto decreto di omologa veniva inoltrato all' CP_2 per la liquidazione del beneficio, unitamente al modello AP70, in data 22.11.2024. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla data della notifica della sentenza e dell'AP70, nulla veniva erogato al de cuius a titolo di indennita' di accompagnamento e, pertanto, allo stato egli era creditore nei confronti dell dei ratei dell'indennita' di CP_1 accompagnamento maturati con decorrenza dal 01.11.2023, il tutto oltre interessi legali calcolati dal 120° giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Tanto premesso in punto di fatto, i ricorrenti n.q. di eredi del defunto rassegnavano le seguenti Persona_2 conclusioni: “1) dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento pro quota dei ratei di
[...]
di cui alla legge 18/80 e Controparte_3 successive modifiche e integrazioni, maturati dal de cuius dal 1/11/2023 al 30/07/2024; 2) conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp. p.t., al CP_1 pagamento pro quota in favore dei ricorrenti di tutti i ratei maturati a decorrere dalle date di cui al punto 1 e sino al decesso del de cuius;
3) condannare il convenuto al pagamento degli interessi legali su tutte le somme che l' eroghera' per la causali di cui innanzi;
4) CP_1 condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 5) in caso di rigetto della domanda, si chiede compensarsi le spese di giudizio sussistendo gravi e giustificati motivi legati alla diversa posizione economica delle parti e all'inadempimento dell' che non ha mai CP_1 inviato agli eredi alcun pagamento o comunicazione, malgrado la notifica del decreto di omologa, l'invio dell'AP70 e dell'AP23”. Si costituiva tempestivamente l' , il quale esponeva CP_1 che in data 12.11.2025 era stata calcolata la prestazione, che il pagamento sarebbe risultato disponibile dal mese di dicembre 2025, allegando modello TE08 ed il prospetto di liquidazione degli eredi. Chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Con note redatte per l'odierna udienza del 10.12.2025, l'Ente allegava prospetto di avvenuto pagamento degli arretrati. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto nelle more del giudizio è intervenuto un fatto (il pagamento dei ratei maturati dalla ricorrente) che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese si compensano tra le parti-.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere, b) Compensa le spese di lite.
Così deciso in data 10/12/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12033/2025 R.G. promossa da:
in proprio e quale Parte_1 amministratore di sostegno di , Persona_1 nonché n.q. di eredi del de ciuius Parte_2
rapp.ti e difesi dall'Avv. AVV. Persona_2
ON TE come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dal Dott. SASSOLI GIULIO come CP_1 da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16/05/2025 i ricorrenti in epigrafe adivano il Tribunale di Napoli chiedendo la condanna dell al pagamento dei ratei dell'indennita' CP_1 di accompagnamento ex l. 18/80 riconosciuta al de cuius e maturati da questi dal 01.11.2023, il tutto Persona_2 oltre interessi legali calcolati dal 120° giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Deducevano che, espletata la visita medico-legale, il CTU riconosceva al de cuius , il diritto Persona_2 all'indennita' di accompagnamento con decorrenza dal 01.11.2023; veniva quindi pronunciato decreto di omologa della sussistenza del diritto del Persona_2 all'indennita' di accompagnamento in data 17.11.2024. Il predetto decreto di omologa veniva inoltrato all' CP_2 per la liquidazione del beneficio, unitamente al modello AP70, in data 22.11.2024. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla data della notifica della sentenza e dell'AP70, nulla veniva erogato al de cuius a titolo di indennita' di accompagnamento e, pertanto, allo stato egli era creditore nei confronti dell dei ratei dell'indennita' di CP_1 accompagnamento maturati con decorrenza dal 01.11.2023, il tutto oltre interessi legali calcolati dal 120° giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Tanto premesso in punto di fatto, i ricorrenti n.q. di eredi del defunto rassegnavano le seguenti Persona_2 conclusioni: “1) dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento pro quota dei ratei di
[...]
di cui alla legge 18/80 e Controparte_3 successive modifiche e integrazioni, maturati dal de cuius dal 1/11/2023 al 30/07/2024; 2) conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp. p.t., al CP_1 pagamento pro quota in favore dei ricorrenti di tutti i ratei maturati a decorrere dalle date di cui al punto 1 e sino al decesso del de cuius;
3) condannare il convenuto al pagamento degli interessi legali su tutte le somme che l' eroghera' per la causali di cui innanzi;
4) CP_1 condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 5) in caso di rigetto della domanda, si chiede compensarsi le spese di giudizio sussistendo gravi e giustificati motivi legati alla diversa posizione economica delle parti e all'inadempimento dell' che non ha mai CP_1 inviato agli eredi alcun pagamento o comunicazione, malgrado la notifica del decreto di omologa, l'invio dell'AP70 e dell'AP23”. Si costituiva tempestivamente l' , il quale esponeva CP_1 che in data 12.11.2025 era stata calcolata la prestazione, che il pagamento sarebbe risultato disponibile dal mese di dicembre 2025, allegando modello TE08 ed il prospetto di liquidazione degli eredi. Chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Con note redatte per l'odierna udienza del 10.12.2025, l'Ente allegava prospetto di avvenuto pagamento degli arretrati. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto nelle more del giudizio è intervenuto un fatto (il pagamento dei ratei maturati dalla ricorrente) che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese si compensano tra le parti-.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere, b) Compensa le spese di lite.
Così deciso in data 10/12/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori