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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 33/2019 R.G., con OGGETTO: (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), posta in decisione all'udienza collegiale del
11.09.2024, promossa
d a con sede legale in Brescia (BS) alla via Benedetto Parte_1
Croce 11, C.F. e P.Iva , in persona del legale rappresentante sig. P.IVA_1
, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Giuseppe di Dio del foro Parte_2
di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla via Divisione Julia
n.5 come da procura alle liti allegata in atti;
APPELLANTE
c o n t r o
con sede legale in MI (MI) in Piazza F.Meda n. 4, P.Iva e NTroparte_1
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MI , in persona P.IVA_2
del procuratore speciale dott. giusta procura autenticata dal NTroparte_2
Notaio dott. di Verona in data 20.11.2018, repertorio n. Persona_1
62511, registrata a Verona il 20.11.2018 al n.24306, rappresentata e difesa anche pagina 1 di 10 disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Mercanti del foro di Verona e Chiara Mosconi del foro di MI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bergamo, alla via Locatelli n.20/A, come da procura in atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 2383/2018 del Tribunale di Bergamo del 9.11.2018 conclusioni:
Di parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 2383/2018 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il 09.11.2018
In via principale e di merito:
- per il rapporto di conto corrente c.d. misto n. 3737 accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni praticate da (ora Parte_3 CP_1
nei confronti di con specifico riferimento al tasso
[...] Parte_1 di interesse praticato, accertando l'usurarietà delle pattuizioni e l'usurarietà del tasso effettivo applicato per le ragioni esposte in atto, quantificando gli addebiti illegittimi al 31.03.2014 per complessivi euro 106.566,73 a titolo di usura oggettiva
(art. 2 legge n. 108/96) ed euro 23.880,09 a titolo di usura soggettiva (art. 644 c. 3
c.p.), ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- per il rapporto di conto corrente c.d. misto n. 3737 accertare e dichiarare la mancata pattuizione e comunque l'illegittima applicazione di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto, c.d. gioco delle valute e spese genericamente indicate, per le ragioni esposte in atto, quantificando al 31.03.2014 gli addebiti per tali titoli illegittimi in euro 60.357,57 a titolo di anatocismo, euro 17.928,93 a titolo di commissioni di massimo scoperto, euro 28.241,53 a titolo di spese, ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- per il conto tecnico n. 4151 accertare l'applicazione nei trimestri dal 31.03.2004 al
31.12.2011 di addebiti illegittimi per euro 11.134,11 a titolo di anatocismo, euro
3.813,31 a titolo di usura oggettiva ed euro 42.465,56 a titolo di usura soggettiva.
- accertare l'esatto saldo di conto corrente relativo ai rapporti n. 3737 alla data del
31.3.2014 e n. 4151 alla data del 31.12.2011 in essere tra Parte_1
e (ora ; NTroparte_3 NTroparte_1 condannare (già , a NTroparte_1 NTroparte_3 risarcire a il danno da ella patito nella misura di Euro Parte_1 2.953,93 pari al costo sostenuto per l'accertamento peritale compiuto per conto dell'attrice da Soluzioni Finanziarie S.r.l. In via istruttoria: A) Si chiede di nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare i risultati forniti dalle risultanze peritali econometriche e nello specifico per Pt_1 accertare: pagina 2 di 10 - l'esatto e giusto saldo del rapporto n. 3737 ancora oggi in esecuzione, già ricalcolato dal perito attoreo sino alla data 31.03.2014 e l'esatto e giusto saldo del conto tecnico n. 4151 alla data di sua cessazione (31.12.2011);
- l'effettiva somma capitale di danaro che la banca ha prestato alla correntista, mondata di spese, commissioni e oneri accessori;
- l'applicazione del c.d. gioco delle valute e l'epurazione del rapporto da eventuali addebiti a tale titolo illegittimamente operati con valuta contabile differente all'effettiva valuta dell'operazione;
- il Tasso Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese con formula ex Legge 108/96;
- se nel rapporto intercorso tra le parti sia stato applicato il tasso di interesse pattuito in contratto, nel caso in cui il tasso di interesse non sia stato determinato in contratto oppure manchi il contratto o, ancora, se il tasso venga determinato mediante rinvio alle condizioni su piazza, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con gli interessi al tasso legale se il contratto è antecedente al 09.07.1992
(data di entrata in vigore della legge n. 154/92) e fino a tale data: applichi invece il tasso nominale minimo dei B.O.T. per le operazioni attive della banca (i prestiti al cliente) ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui B.O.T. a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione nel tempo;
- se nelle operazioni in conto capitale siano presenti capitalizzazioni degli interessi passivi e con quale periodicità, applicando la capitalizzazione degli interessi passivi con la stessa periodicità di quelli attivi, e verificando gli effetti della capitalizzazione sul T.E.G.;
- se vi sia stato il rispetto del c.d. tasso soglia fissato dalla Legge n. 108/96 ratione tempore vigente sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto sia rispetto al tasso convenzionale eventualmente variato al momento della variazione stessa per ius variandi, (c.d. usura originaria oggettiva) e in ogni caso nel corso dell'esecuzione del rapporto (c.d. usura sopravvenuta oggettiva), facendo applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla Legge n. 108/96 o in subordine dei criteri indicati dalla Corte di Cassazione Sez. Un. n. 16303/18. Verifichi, inoltre, se la banca abbia applicato tassi di interesse superiori al T.E.G.M., benché inferiori al tasso soglia (c.d. usura soggettiva) tenendo conto del confronto fra i tassi applicati e i tassi medi nazionali. Nel caso di superamento del tasso soglia nei casi indicati, applichi per l'usura oggettiva e soggettiva originaria la sanzione ex art. 1815, comma 2 c.c. (“nessun interesse è dovuto”) mentre per l'usura sopravvenuta limiti gli interessi dovuti alla somma risultante dall'applicazione al rapporto del c.d. tasso soglia ratione temporis vigente;
- se vi è stata pattuizione scritta della commissione di massimo scoperto e dei criteri per determinarla e se detta commissione risponde ai requisiti di legge per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 2/2009;
- il ricalcolo su basa annuale, senza anatocismo per tutta la durata del rapporto o comunque per il periodo precedente al 30.06.2000, senza C.M.S., senza c.d. gioco delle valute, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi se non validamente pattuiti e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare l'esatto e giusto saldo-conto alla data del 31.3.2014. In ogni caso: pagina 3 di 10 con vittoria di competenze, spese anche peritali ed anticipazioni di entrambi i gradi del giudizio, oltre Rimborso Spese Generali, IVA e CPA.”
Di parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in fatto ed in diritto,
1. In via principale.
1.1. Rigettarsi l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarsi le domande proposte in questa sede da nei Parte_1 confronti di NTroparte_1
1.2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello avversario, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso proposte in relazione agli addebiti ovvero alle poste contestate anteriormente alla scadenza del decimo anno anteriore la notifica dell'atto di citazione di primo grado avvenuta in data 4.5.2015.
2. In via incidentale.
2.1. In parziale riforma della Sentenza impugnata e in accoglimento del motivo di appello incidentale contenuto nel paragrafo II.
4.1. della comparsa di costituzione e risposta del 4.4.2019, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 164 c.p.c. per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4, c.p.c. e per l'effetto, dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...] nel giudizio di primo grado con ogni conseguenza di legge e di prassi. CP_1
2.2. In parziale riforma della Sentenza impugnata e in accoglimento del motivo di appello incidentale contenuto nel paragrafo II.
4.2. della comparsa di costituzione e risposta del 4.4.2019, accertare e dichiarare la decadenza di dal Parte_1 diritto di contestare gli importi contabilizzati e per l'effetto rigettare le domande tutte ex adverso svolte nei confronti di NTroparte_1
2.3. In parziale riforma della Sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi di appello incidentale contenuti nei paragrafi II.4.3., II.4.4., II.
4.5. della comparsa di costituzione e risposta del 4.4.2019, rigettare tutte le domande proposte da
[...] nei confronti di in quanto infondate in fatto e in Parte_1 NTroparte_1 diritto.
2.4. In parziale riforma della Sentenza impugnata e in accoglimento del motivo di appello incidentale contenuto nel paragrafo II.
4.6. della comparsa di costituzione e risposta del 4.4.2019, condannare alla rifusione delle spese di Parte_1 lite a favore di NTroparte_1
3. In ogni caso. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
4. In via istruttoria: si oppone all'ammissione della CTU richiesta da controparte per NTroparte_1
i motivi di cui al paragrafo II.
3.7. del presente atto e di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. depositata nell'ambito del giudizio di primo grado. Nella denegata ipotesi di ammissione della CTU contabile richiesta da parte appellante, ai fini dell'eccepita prescrizione, senza che ciò debba intendersi quale inversione dell'onere probatorio gravante su controparte, si insiste affinché venga chiesto al CTU, ove si ritenga applicabile il non condivisibile principio espresso pagina 4 di 10 dalla Cassazione Civile nella sentenza n.24418/2010, l'accertamento degli addebiti bancari che si considerino pagati con rimesse aventi natura solutoria – avvenute cioè in assenza di fido ovvero imputabili ad extrafido – dall'apertura dei rapporti oggetto di causa sino al 4.5.2005.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NT ha citato in giudizio (ora ) davanti al Parte_1 CP_3
Tribunale di Bergamo, sostenendo di aver subito applicazioni illegittime di interessi usurari, anatocismo e spese non pattuite su due conti correnti intrattenuti con la banca dal 1999 al 2014. Ha, pertanto, richiesto la rideterminazione del saldo e la nomina di un CTU.
ha contestato le accuse, sostenendo di aver fornito tutta la CP_1 documentazione richiesta e di aver applicato correttamente le condizioni contrattuali. Ha eccepito la nullità della citazione, la decadenza e la prescrizione delle pretese di
. Parte_1 Il Tribunale ha parzialmente accolto le richieste dell'attrice, dichiarando la nullità delle spese di tenuta conto e dei giorni valuta tra il 2001 e il 2004, ma ha rigettato le altre istanze, ritenendo legittima la capitalizzazione degli interessi e infondata la tesi sull'usurarietà. Ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione del saldo ed ha compensato le spese di lite tra le parti. ha presentato appello il 10.01.2019, seguito da appello incidentale di Parte_1
ed il procedimento è stato rinviato più volte fino alla precisazione delle CP_1 conclusioni il 9.02.2022. All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 266/2023, pubblicata il 16.02.2023, la Corte si è pronunciata come segue:
“La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello principale dichiara l'illegittima applicazione nei rapporti bancari dedotti in giudizio di interessi debitori, anatocismo, c.m.s e quanto altro indicato nella superiore parte motiva. Dispone con separata ordinanza CTU contabile per procedere all'esatta determinazione dei saldi contabili e di quant'altro necessario. Spese di lite al definitivo.” Nello specifico con tale ordinanza la Corte ha formulato al CTU incaricato il seguente quesito: “Dispone CTU contabile per procedere, relativamente ai rapporti bancari di che in atti, all'esatta determinazione dei saldi contabili e di quant'altro necessario, tenuto conto di quanto stabilito in sentenza”. In data 27.11.2023 il CTU incaricato ha depositato l'elaborato, il quale è stato successivamente integrato in conformità alle indicazioni ricevute, ed il CTU ha depositato la relazione finale in data 8.01.2024. All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024, la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella sentenza parziale n. 266/2023 la Corte ha:
- accolto il primo motivo chiarendo che il correntista può agire per ottenere la rettifica del saldo in presenza di addebiti illegittimi, senza dover attendere la chiusura del conto;
- accolto il secondo motivo e, conseguentemente, ha chiesto che il CTU accertasse gli addebiti illegittimi e li epurasse dal saldo conto;
- accolto parzialmente il terzo motivo di appello, accertando la nullità della cms applicata al rapporto di conto corrente per assenza di pattuizione scritta della stessa e, conseguentemente, ha chiesto che il CTU verificasse ed eliminasse i relativi addebiti;
- accolto parzialmente il quarto motivo, dichiarando illegittimi gli addebiti anatocistici relativi al periodo successivo al 3 agosto 2016, ordinando al CTU di stralciarli dal saldaconto laddove rilevati;
- respinto il quinto motivo;
- respinto tutti e 5 i motivi dell'appello incidentale.
***
Il Ctu incaricato ha rilevato che la documentazione bancaria disponibile comprende estratti conto mensili ordinari e scalari trimestrali, e copre i seguenti periodi:
- con riferimento al conto n. 3737, documenti disponibili si riferiscono al periodo tra il secondo trimestre del 2001 e il quarto trimestre del 2015, l'ultimo saldo documentato è positivo per il correntista, pari a € 5.551,69, con data operazione 30 novembre 2015;
- con riguardo al conto n. 4151, la documentazione copre il periodo tra il terzo trimestre del 2003 e il secondo trimestre del 2013. L'ultimo saldo registrato è pari a € 0,00 in data 10 maggio 2013, che coincide con la chiusura del conto.
Il consulente ha, inoltre, precisato che il conto n. 4151 era un rapporto di anticipo fatture Italia, con competenze trimestrali che venivano regolarmente trasferite sul conto principale n. 3737, influenzandone periodicamente il saldo.
In conformità alle disposizioni ricevute, il CTU ha provveduto alla sostituzione dei tassi di interesse debitori per il periodo dal 9 febbraio 2001 al 13 febbraio 2003, applicando il tasso BOT 12 mesi, come previsto dall'art. 117 TUB. Tale tasso è stato utilizzato in luogo di quello originariamente applicato dall'istituto di credito, poiché previsto come parametro sostitutivo in caso di mancata pattuizione o di invalidità della clausola relativa agli interessi. Inoltre, è stato adottato il criterio fisso, in quanto più favorevole per il correntista, ossia il tasso BOT è stato applicato con un valore costante per l'intero periodo, senza variazioni intermedie. In conformità a quando disposto nella sentenza parziale il CTU ha eliminato dal ricalcolo tutti i movimenti di addebito a titolo di CMS per lo stesso periodo (9 febbraio 2001 - 13 febbraio 2003), ammontanti complessivamente ad € 470,89.
Inoltre, sono state epurate tutte le valute bancarie e le spese di tenuta del conto applicate, non essendo state pattuite né essendo presenti successive pattuizioni per l'intero arco temporale analizzato. Al CTU è stato richiesto anche il ricalcolo per eliminare la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo dal 3 agosto 2016 al 30 settembre 2016 al fine di verificare eventuali effetti di anatocismo. Tuttavia, tale operazione non è stata pagina 6 di 10 eseguita a causa dell'assenza di documentazione bancaria più recente rispetto al terzo trimestre del 2015.
In conclusione, il CTU ha ricalcolato il saldo del conto corrente n. 3737 ritenendolo attivo per € 46.650,06
***
Resta da dire che il consulente non ha effettuato, come richiesto dalla parte appellata nelle proprie osservazioni, un calcolo alternativo che tenesse conto della prescrizione, rilevando che tale calcolo non gli era stato richiesto e che gli stessi ctp erano concordi nel ritenere che il quesito riguardasse esclusivamente gli aspetti riportati a verbale cioè: interessi, debitori, cms, anatocismo, giorni valuta, spese per tenuta conto”.
***
Resta tuttavia aperta la questione circa la necessità o meno della verifica in ordine alla fondatezza o meno dell'eccepita prescrizione.
***
Sul punto va, anzitutto, considerato che questa corte, con sentenza non definitiva n.
266/2023, ha accolto la domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente, ritenendo implicitamente che il rapporto contrattuale n. 3737 oggetto di controversia fosse ancora aperto (e cioè che nelle more non ne fosse intervenuta la chiusura). Conclusione quest'ultima tanto evidente da indurre la banca ad impugnare la sentenza non già negando la persistente situazione di apertura del conto corrente bensì censurando, col suo primo motivo di gravame, l'affermazione della compatibilità dell'azione di accertamento della nullità del conto e di rideterminazione del saldo con la persistente apertura del conto.
***
La statuizione in oggetto, quindi, implicitamente ma inequivocabilmente ricavabile dalla sentenza non definitiva, è da ritenersi essa pure, al pari di quelle ivi espresse, vincolante ai fini dell'adozione della pronuncia definitiva, essendo quest'ultima necessariamente condizionata dagli esiti di quella parziale sia per quanto in essa direttamente espresso sia per quanto dalla stessa necessariamente implicato sul piano logico.
E cioè, in particolare, che la domanda di parte attrice, ed odierna appellante, fosse riferibile ad un conto corrente ancora aperto al tempo della decisione, con conseguente inesigibilità del pagamento del saldo (cfr. Cass. sent. n. 28819/2017). Infatti “è vero che nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art.1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data.” (Cass. 16602/2024, in motivazione)
***
Il presente giudizio deve pertanto esser correttamente inteso in funzione della sola domanda di accertamento: a) dell'invalidità di alcune clausole del contratto, b) del conseguente diritto del correntista alla depurazione del conto dagli addebiti dipendenti dall'applicazione delle clausole nulle, ed infine c) della rideterminazione del saldo di conto. Così che il perimetro della controversia, una volta esclusa l'esperibilità dell'azione di pagina 7 di 10 ripetizione dell'indebito, deve ritenersi circoscritto alla predetta richiesta di accertamento (della nullità parziale del contratto di conto corrente di corrispondenza e del conseguente diritto alla rideterminazione del saldo depurato dagli addebiti illegittimi).
*** Ciò premesso, osserva il collegio che <l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione dell'azione di ripetizione>> (art.1422 cc). E' pertanto soggetta a prescrizione l'azione di ripetizione dell'indebito (art.2033 cc), mentre quella di accertamento della nullità, totale o parziale, del contratto, o di singole clausole di esso, è da ritenersi imprescrittibile.
Con ordinanza n. 21646 del 5.9.2018, la Suprema Corte, investita del ricorso avverso la pronuncia con cui il giudice del merito aveva affermato che il rigetto della domanda relativa all'indebito – ritenuta inammissibile a rapporto di conto corrente aperto – avrebbe travolto anche le domande presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di clausole contrattuali e la rideterminazione del saldo, in quanto strumentali all'accoglimento della domanda di condanna, non potendo l'esame di tali domande ed il connesso interesse ad esse prescindere dalla richiesta restitutoria, ha affermato che “NTrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale … il correntista, in una situazione quale quella in esame, contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite, ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa
Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez.
U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione;
nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798). La Corte di Appello avrebbe dovuto quindi comunque statuire sul merito delle domande di accertamento proposte, giacché l'acclarata insussistenza di rimesse solutorie non escludeva un interesse della correntista rispetto alle pronunce invocate”. In senso conforme, di recente, si è espressa Cass. 16602/2024, in motivazione. pagina 8 di 10 *** Ritiene inoltre il collegio che ad escludere l'azione di mero accertamento della nullità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente neppure potrebbe valere il richiamo al disposto di cui all'art.100 cpc, essendo tale azione sorretta da un Co interesse suo proprio, quello evidenziato nella citata pronuncia della , e ciò indipendentemente da quello posto a fondamento della richiesta di restituzione di somme di denaro in quanto indebitamente corrisposte. Resta peraltro ferma, s'intende, la facoltà per la banca di opporre la prescrizione a tale pretesa una volta che il correntista possa efficacemente far valere il proprio diritto alla ripetizione dell'indebito, il che si verificherebbe nel momento in cui fossero venuti in essere i presupposti per il relativo esercizio, tra i quali anzitutto quello dell'esigibilità del saldo.
Prima di tale momento (e cioè, per quanto qui rileva, fino alla chiusura del conto) resta però esperibile (soltanto) l'azione di nullità parziale, al cui accoglimento consegue, come chiarito dalla pronuncia sopra citata, il diritto del correntista alla rideterminazione del saldo di conto, con esclusione degli addebiti illegittimamente effettuati, senza che a ciò possa costituire ostacolo la proposizione dell'eccezione di prescrizione, la quale può paralizzare il diritto alla restituzione dell'indebito ma non anche quello all'accertamento della nullità contrattuale e con esso alla depurazione del conto dalle poste illegittime, con conseguente rideterminazione del saldo.
***
Tanto premesso e considerato, ritenuta la nullità parziale del contratto di conto corrente, come da sentenza parziale, la corte perviene alla rideterminazione del saldo in € 46.650,06 a favore del correntista del conto corrente n. 9930 .
*** Preso atto dell'accoglimento solo parziale, ancorchè prevalente, delle domande di parte attrice, ed odierna appellante, e perciò ritenuta la reciproca soccombenza fra le parti, la Corte compensa parzialmente, ex art. 92 c.p.c., in ragione di un terzo, le spese di lite, disponendo la condanna dell'appellata al NTroparte_1 pagamento in favore di dei 2/3 delle spese stesse per Parte_1 ambo i gradi del giudizio, con liquidazione per l'intero come da dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, sulla base del decisum, scaglione ricompreso tra € 52.000,00 a € 260.000,00. Col medesimo criterio dispone vengano regolate le spese di CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- accerta che il saldo del conto corrente n. 9930 è pari a € 46.650,06 a favore del correntista;
- compensa fra le parti le spese di lite di ambo i gradi di giudizio in ragione di un terzo;
condanna a rifondere a i NTroparte_1 Parte_1 restanti due terzi delle spese stesse, che si liquidano per l'intero quanto al primo grado in € 2.430,00 per la fase di studio, in € 1.550,00 per la fase introduttiva, in € 5.400,00 per la fase istruttoria, in € 4.050,00 per la fase decisionale, e quanto al presente grado d'appello in € 2.977,00 per la fase di studio, in € 1.911,00 per la fase introduttiva, in € 4.326,00 per la fase istruttoria e in € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre per ambo i gradi a spese generali forfettarie, CPA ed Iva. pagina 9 di 10 - pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, per 2/3 a carico di per 1/3 in capo a NTroparte_1 Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.02.2025
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 33/2019 R.G., con OGGETTO: (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), posta in decisione all'udienza collegiale del
11.09.2024, promossa
d a con sede legale in Brescia (BS) alla via Benedetto Parte_1
Croce 11, C.F. e P.Iva , in persona del legale rappresentante sig. P.IVA_1
, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Giuseppe di Dio del foro Parte_2
di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla via Divisione Julia
n.5 come da procura alle liti allegata in atti;
APPELLANTE
c o n t r o
con sede legale in MI (MI) in Piazza F.Meda n. 4, P.Iva e NTroparte_1
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MI , in persona P.IVA_2
del procuratore speciale dott. giusta procura autenticata dal NTroparte_2
Notaio dott. di Verona in data 20.11.2018, repertorio n. Persona_1
62511, registrata a Verona il 20.11.2018 al n.24306, rappresentata e difesa anche pagina 1 di 10 disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Mercanti del foro di Verona e Chiara Mosconi del foro di MI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bergamo, alla via Locatelli n.20/A, come da procura in atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 2383/2018 del Tribunale di Bergamo del 9.11.2018 conclusioni:
Di parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 2383/2018 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il 09.11.2018
In via principale e di merito:
- per il rapporto di conto corrente c.d. misto n. 3737 accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni praticate da (ora Parte_3 CP_1
nei confronti di con specifico riferimento al tasso
[...] Parte_1 di interesse praticato, accertando l'usurarietà delle pattuizioni e l'usurarietà del tasso effettivo applicato per le ragioni esposte in atto, quantificando gli addebiti illegittimi al 31.03.2014 per complessivi euro 106.566,73 a titolo di usura oggettiva
(art. 2 legge n. 108/96) ed euro 23.880,09 a titolo di usura soggettiva (art. 644 c. 3
c.p.), ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- per il rapporto di conto corrente c.d. misto n. 3737 accertare e dichiarare la mancata pattuizione e comunque l'illegittima applicazione di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto, c.d. gioco delle valute e spese genericamente indicate, per le ragioni esposte in atto, quantificando al 31.03.2014 gli addebiti per tali titoli illegittimi in euro 60.357,57 a titolo di anatocismo, euro 17.928,93 a titolo di commissioni di massimo scoperto, euro 28.241,53 a titolo di spese, ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- per il conto tecnico n. 4151 accertare l'applicazione nei trimestri dal 31.03.2004 al
31.12.2011 di addebiti illegittimi per euro 11.134,11 a titolo di anatocismo, euro
3.813,31 a titolo di usura oggettiva ed euro 42.465,56 a titolo di usura soggettiva.
- accertare l'esatto saldo di conto corrente relativo ai rapporti n. 3737 alla data del
31.3.2014 e n. 4151 alla data del 31.12.2011 in essere tra Parte_1
e (ora ; NTroparte_3 NTroparte_1 condannare (già , a NTroparte_1 NTroparte_3 risarcire a il danno da ella patito nella misura di Euro Parte_1 2.953,93 pari al costo sostenuto per l'accertamento peritale compiuto per conto dell'attrice da Soluzioni Finanziarie S.r.l. In via istruttoria: A) Si chiede di nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare i risultati forniti dalle risultanze peritali econometriche e nello specifico per Pt_1 accertare: pagina 2 di 10 - l'esatto e giusto saldo del rapporto n. 3737 ancora oggi in esecuzione, già ricalcolato dal perito attoreo sino alla data 31.03.2014 e l'esatto e giusto saldo del conto tecnico n. 4151 alla data di sua cessazione (31.12.2011);
- l'effettiva somma capitale di danaro che la banca ha prestato alla correntista, mondata di spese, commissioni e oneri accessori;
- l'applicazione del c.d. gioco delle valute e l'epurazione del rapporto da eventuali addebiti a tale titolo illegittimamente operati con valuta contabile differente all'effettiva valuta dell'operazione;
- il Tasso Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese con formula ex Legge 108/96;
- se nel rapporto intercorso tra le parti sia stato applicato il tasso di interesse pattuito in contratto, nel caso in cui il tasso di interesse non sia stato determinato in contratto oppure manchi il contratto o, ancora, se il tasso venga determinato mediante rinvio alle condizioni su piazza, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con gli interessi al tasso legale se il contratto è antecedente al 09.07.1992
(data di entrata in vigore della legge n. 154/92) e fino a tale data: applichi invece il tasso nominale minimo dei B.O.T. per le operazioni attive della banca (i prestiti al cliente) ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui B.O.T. a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione nel tempo;
- se nelle operazioni in conto capitale siano presenti capitalizzazioni degli interessi passivi e con quale periodicità, applicando la capitalizzazione degli interessi passivi con la stessa periodicità di quelli attivi, e verificando gli effetti della capitalizzazione sul T.E.G.;
- se vi sia stato il rispetto del c.d. tasso soglia fissato dalla Legge n. 108/96 ratione tempore vigente sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto sia rispetto al tasso convenzionale eventualmente variato al momento della variazione stessa per ius variandi, (c.d. usura originaria oggettiva) e in ogni caso nel corso dell'esecuzione del rapporto (c.d. usura sopravvenuta oggettiva), facendo applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla Legge n. 108/96 o in subordine dei criteri indicati dalla Corte di Cassazione Sez. Un. n. 16303/18. Verifichi, inoltre, se la banca abbia applicato tassi di interesse superiori al T.E.G.M., benché inferiori al tasso soglia (c.d. usura soggettiva) tenendo conto del confronto fra i tassi applicati e i tassi medi nazionali. Nel caso di superamento del tasso soglia nei casi indicati, applichi per l'usura oggettiva e soggettiva originaria la sanzione ex art. 1815, comma 2 c.c. (“nessun interesse è dovuto”) mentre per l'usura sopravvenuta limiti gli interessi dovuti alla somma risultante dall'applicazione al rapporto del c.d. tasso soglia ratione temporis vigente;
- se vi è stata pattuizione scritta della commissione di massimo scoperto e dei criteri per determinarla e se detta commissione risponde ai requisiti di legge per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 2/2009;
- il ricalcolo su basa annuale, senza anatocismo per tutta la durata del rapporto o comunque per il periodo precedente al 30.06.2000, senza C.M.S., senza c.d. gioco delle valute, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi se non validamente pattuiti e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare l'esatto e giusto saldo-conto alla data del 31.3.2014. In ogni caso: pagina 3 di 10 con vittoria di competenze, spese anche peritali ed anticipazioni di entrambi i gradi del giudizio, oltre Rimborso Spese Generali, IVA e CPA.”
Di parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in fatto ed in diritto,
1. In via principale.
1.1. Rigettarsi l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarsi le domande proposte in questa sede da nei Parte_1 confronti di NTroparte_1
1.2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello avversario, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso proposte in relazione agli addebiti ovvero alle poste contestate anteriormente alla scadenza del decimo anno anteriore la notifica dell'atto di citazione di primo grado avvenuta in data 4.5.2015.
2. In via incidentale.
2.1. In parziale riforma della Sentenza impugnata e in accoglimento del motivo di appello incidentale contenuto nel paragrafo II.
4.1. della comparsa di costituzione e risposta del 4.4.2019, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 164 c.p.c. per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4, c.p.c. e per l'effetto, dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...] nel giudizio di primo grado con ogni conseguenza di legge e di prassi. CP_1
2.2. In parziale riforma della Sentenza impugnata e in accoglimento del motivo di appello incidentale contenuto nel paragrafo II.
4.2. della comparsa di costituzione e risposta del 4.4.2019, accertare e dichiarare la decadenza di dal Parte_1 diritto di contestare gli importi contabilizzati e per l'effetto rigettare le domande tutte ex adverso svolte nei confronti di NTroparte_1
2.3. In parziale riforma della Sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi di appello incidentale contenuti nei paragrafi II.4.3., II.4.4., II.
4.5. della comparsa di costituzione e risposta del 4.4.2019, rigettare tutte le domande proposte da
[...] nei confronti di in quanto infondate in fatto e in Parte_1 NTroparte_1 diritto.
2.4. In parziale riforma della Sentenza impugnata e in accoglimento del motivo di appello incidentale contenuto nel paragrafo II.
4.6. della comparsa di costituzione e risposta del 4.4.2019, condannare alla rifusione delle spese di Parte_1 lite a favore di NTroparte_1
3. In ogni caso. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
4. In via istruttoria: si oppone all'ammissione della CTU richiesta da controparte per NTroparte_1
i motivi di cui al paragrafo II.
3.7. del presente atto e di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. depositata nell'ambito del giudizio di primo grado. Nella denegata ipotesi di ammissione della CTU contabile richiesta da parte appellante, ai fini dell'eccepita prescrizione, senza che ciò debba intendersi quale inversione dell'onere probatorio gravante su controparte, si insiste affinché venga chiesto al CTU, ove si ritenga applicabile il non condivisibile principio espresso pagina 4 di 10 dalla Cassazione Civile nella sentenza n.24418/2010, l'accertamento degli addebiti bancari che si considerino pagati con rimesse aventi natura solutoria – avvenute cioè in assenza di fido ovvero imputabili ad extrafido – dall'apertura dei rapporti oggetto di causa sino al 4.5.2005.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NT ha citato in giudizio (ora ) davanti al Parte_1 CP_3
Tribunale di Bergamo, sostenendo di aver subito applicazioni illegittime di interessi usurari, anatocismo e spese non pattuite su due conti correnti intrattenuti con la banca dal 1999 al 2014. Ha, pertanto, richiesto la rideterminazione del saldo e la nomina di un CTU.
ha contestato le accuse, sostenendo di aver fornito tutta la CP_1 documentazione richiesta e di aver applicato correttamente le condizioni contrattuali. Ha eccepito la nullità della citazione, la decadenza e la prescrizione delle pretese di
. Parte_1 Il Tribunale ha parzialmente accolto le richieste dell'attrice, dichiarando la nullità delle spese di tenuta conto e dei giorni valuta tra il 2001 e il 2004, ma ha rigettato le altre istanze, ritenendo legittima la capitalizzazione degli interessi e infondata la tesi sull'usurarietà. Ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione del saldo ed ha compensato le spese di lite tra le parti. ha presentato appello il 10.01.2019, seguito da appello incidentale di Parte_1
ed il procedimento è stato rinviato più volte fino alla precisazione delle CP_1 conclusioni il 9.02.2022. All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 266/2023, pubblicata il 16.02.2023, la Corte si è pronunciata come segue:
“La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello principale dichiara l'illegittima applicazione nei rapporti bancari dedotti in giudizio di interessi debitori, anatocismo, c.m.s e quanto altro indicato nella superiore parte motiva. Dispone con separata ordinanza CTU contabile per procedere all'esatta determinazione dei saldi contabili e di quant'altro necessario. Spese di lite al definitivo.” Nello specifico con tale ordinanza la Corte ha formulato al CTU incaricato il seguente quesito: “Dispone CTU contabile per procedere, relativamente ai rapporti bancari di che in atti, all'esatta determinazione dei saldi contabili e di quant'altro necessario, tenuto conto di quanto stabilito in sentenza”. In data 27.11.2023 il CTU incaricato ha depositato l'elaborato, il quale è stato successivamente integrato in conformità alle indicazioni ricevute, ed il CTU ha depositato la relazione finale in data 8.01.2024. All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024, la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella sentenza parziale n. 266/2023 la Corte ha:
- accolto il primo motivo chiarendo che il correntista può agire per ottenere la rettifica del saldo in presenza di addebiti illegittimi, senza dover attendere la chiusura del conto;
- accolto il secondo motivo e, conseguentemente, ha chiesto che il CTU accertasse gli addebiti illegittimi e li epurasse dal saldo conto;
- accolto parzialmente il terzo motivo di appello, accertando la nullità della cms applicata al rapporto di conto corrente per assenza di pattuizione scritta della stessa e, conseguentemente, ha chiesto che il CTU verificasse ed eliminasse i relativi addebiti;
- accolto parzialmente il quarto motivo, dichiarando illegittimi gli addebiti anatocistici relativi al periodo successivo al 3 agosto 2016, ordinando al CTU di stralciarli dal saldaconto laddove rilevati;
- respinto il quinto motivo;
- respinto tutti e 5 i motivi dell'appello incidentale.
***
Il Ctu incaricato ha rilevato che la documentazione bancaria disponibile comprende estratti conto mensili ordinari e scalari trimestrali, e copre i seguenti periodi:
- con riferimento al conto n. 3737, documenti disponibili si riferiscono al periodo tra il secondo trimestre del 2001 e il quarto trimestre del 2015, l'ultimo saldo documentato è positivo per il correntista, pari a € 5.551,69, con data operazione 30 novembre 2015;
- con riguardo al conto n. 4151, la documentazione copre il periodo tra il terzo trimestre del 2003 e il secondo trimestre del 2013. L'ultimo saldo registrato è pari a € 0,00 in data 10 maggio 2013, che coincide con la chiusura del conto.
Il consulente ha, inoltre, precisato che il conto n. 4151 era un rapporto di anticipo fatture Italia, con competenze trimestrali che venivano regolarmente trasferite sul conto principale n. 3737, influenzandone periodicamente il saldo.
In conformità alle disposizioni ricevute, il CTU ha provveduto alla sostituzione dei tassi di interesse debitori per il periodo dal 9 febbraio 2001 al 13 febbraio 2003, applicando il tasso BOT 12 mesi, come previsto dall'art. 117 TUB. Tale tasso è stato utilizzato in luogo di quello originariamente applicato dall'istituto di credito, poiché previsto come parametro sostitutivo in caso di mancata pattuizione o di invalidità della clausola relativa agli interessi. Inoltre, è stato adottato il criterio fisso, in quanto più favorevole per il correntista, ossia il tasso BOT è stato applicato con un valore costante per l'intero periodo, senza variazioni intermedie. In conformità a quando disposto nella sentenza parziale il CTU ha eliminato dal ricalcolo tutti i movimenti di addebito a titolo di CMS per lo stesso periodo (9 febbraio 2001 - 13 febbraio 2003), ammontanti complessivamente ad € 470,89.
Inoltre, sono state epurate tutte le valute bancarie e le spese di tenuta del conto applicate, non essendo state pattuite né essendo presenti successive pattuizioni per l'intero arco temporale analizzato. Al CTU è stato richiesto anche il ricalcolo per eliminare la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo dal 3 agosto 2016 al 30 settembre 2016 al fine di verificare eventuali effetti di anatocismo. Tuttavia, tale operazione non è stata pagina 6 di 10 eseguita a causa dell'assenza di documentazione bancaria più recente rispetto al terzo trimestre del 2015.
In conclusione, il CTU ha ricalcolato il saldo del conto corrente n. 3737 ritenendolo attivo per € 46.650,06
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Resta da dire che il consulente non ha effettuato, come richiesto dalla parte appellata nelle proprie osservazioni, un calcolo alternativo che tenesse conto della prescrizione, rilevando che tale calcolo non gli era stato richiesto e che gli stessi ctp erano concordi nel ritenere che il quesito riguardasse esclusivamente gli aspetti riportati a verbale cioè: interessi, debitori, cms, anatocismo, giorni valuta, spese per tenuta conto”.
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Resta tuttavia aperta la questione circa la necessità o meno della verifica in ordine alla fondatezza o meno dell'eccepita prescrizione.
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Sul punto va, anzitutto, considerato che questa corte, con sentenza non definitiva n.
266/2023, ha accolto la domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente, ritenendo implicitamente che il rapporto contrattuale n. 3737 oggetto di controversia fosse ancora aperto (e cioè che nelle more non ne fosse intervenuta la chiusura). Conclusione quest'ultima tanto evidente da indurre la banca ad impugnare la sentenza non già negando la persistente situazione di apertura del conto corrente bensì censurando, col suo primo motivo di gravame, l'affermazione della compatibilità dell'azione di accertamento della nullità del conto e di rideterminazione del saldo con la persistente apertura del conto.
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La statuizione in oggetto, quindi, implicitamente ma inequivocabilmente ricavabile dalla sentenza non definitiva, è da ritenersi essa pure, al pari di quelle ivi espresse, vincolante ai fini dell'adozione della pronuncia definitiva, essendo quest'ultima necessariamente condizionata dagli esiti di quella parziale sia per quanto in essa direttamente espresso sia per quanto dalla stessa necessariamente implicato sul piano logico.
E cioè, in particolare, che la domanda di parte attrice, ed odierna appellante, fosse riferibile ad un conto corrente ancora aperto al tempo della decisione, con conseguente inesigibilità del pagamento del saldo (cfr. Cass. sent. n. 28819/2017). Infatti “è vero che nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art.1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data.” (Cass. 16602/2024, in motivazione)
***
Il presente giudizio deve pertanto esser correttamente inteso in funzione della sola domanda di accertamento: a) dell'invalidità di alcune clausole del contratto, b) del conseguente diritto del correntista alla depurazione del conto dagli addebiti dipendenti dall'applicazione delle clausole nulle, ed infine c) della rideterminazione del saldo di conto. Così che il perimetro della controversia, una volta esclusa l'esperibilità dell'azione di pagina 7 di 10 ripetizione dell'indebito, deve ritenersi circoscritto alla predetta richiesta di accertamento (della nullità parziale del contratto di conto corrente di corrispondenza e del conseguente diritto alla rideterminazione del saldo depurato dagli addebiti illegittimi).
*** Ciò premesso, osserva il collegio che <l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione dell'azione di ripetizione>> (art.1422 cc). E' pertanto soggetta a prescrizione l'azione di ripetizione dell'indebito (art.2033 cc), mentre quella di accertamento della nullità, totale o parziale, del contratto, o di singole clausole di esso, è da ritenersi imprescrittibile.
Con ordinanza n. 21646 del 5.9.2018, la Suprema Corte, investita del ricorso avverso la pronuncia con cui il giudice del merito aveva affermato che il rigetto della domanda relativa all'indebito – ritenuta inammissibile a rapporto di conto corrente aperto – avrebbe travolto anche le domande presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di clausole contrattuali e la rideterminazione del saldo, in quanto strumentali all'accoglimento della domanda di condanna, non potendo l'esame di tali domande ed il connesso interesse ad esse prescindere dalla richiesta restitutoria, ha affermato che “NTrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale … il correntista, in una situazione quale quella in esame, contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite, ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa
Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez.
U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione;
nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798). La Corte di Appello avrebbe dovuto quindi comunque statuire sul merito delle domande di accertamento proposte, giacché l'acclarata insussistenza di rimesse solutorie non escludeva un interesse della correntista rispetto alle pronunce invocate”. In senso conforme, di recente, si è espressa Cass. 16602/2024, in motivazione. pagina 8 di 10 *** Ritiene inoltre il collegio che ad escludere l'azione di mero accertamento della nullità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente neppure potrebbe valere il richiamo al disposto di cui all'art.100 cpc, essendo tale azione sorretta da un Co interesse suo proprio, quello evidenziato nella citata pronuncia della , e ciò indipendentemente da quello posto a fondamento della richiesta di restituzione di somme di denaro in quanto indebitamente corrisposte. Resta peraltro ferma, s'intende, la facoltà per la banca di opporre la prescrizione a tale pretesa una volta che il correntista possa efficacemente far valere il proprio diritto alla ripetizione dell'indebito, il che si verificherebbe nel momento in cui fossero venuti in essere i presupposti per il relativo esercizio, tra i quali anzitutto quello dell'esigibilità del saldo.
Prima di tale momento (e cioè, per quanto qui rileva, fino alla chiusura del conto) resta però esperibile (soltanto) l'azione di nullità parziale, al cui accoglimento consegue, come chiarito dalla pronuncia sopra citata, il diritto del correntista alla rideterminazione del saldo di conto, con esclusione degli addebiti illegittimamente effettuati, senza che a ciò possa costituire ostacolo la proposizione dell'eccezione di prescrizione, la quale può paralizzare il diritto alla restituzione dell'indebito ma non anche quello all'accertamento della nullità contrattuale e con esso alla depurazione del conto dalle poste illegittime, con conseguente rideterminazione del saldo.
***
Tanto premesso e considerato, ritenuta la nullità parziale del contratto di conto corrente, come da sentenza parziale, la corte perviene alla rideterminazione del saldo in € 46.650,06 a favore del correntista del conto corrente n. 9930 .
*** Preso atto dell'accoglimento solo parziale, ancorchè prevalente, delle domande di parte attrice, ed odierna appellante, e perciò ritenuta la reciproca soccombenza fra le parti, la Corte compensa parzialmente, ex art. 92 c.p.c., in ragione di un terzo, le spese di lite, disponendo la condanna dell'appellata al NTroparte_1 pagamento in favore di dei 2/3 delle spese stesse per Parte_1 ambo i gradi del giudizio, con liquidazione per l'intero come da dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, sulla base del decisum, scaglione ricompreso tra € 52.000,00 a € 260.000,00. Col medesimo criterio dispone vengano regolate le spese di CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- accerta che il saldo del conto corrente n. 9930 è pari a € 46.650,06 a favore del correntista;
- compensa fra le parti le spese di lite di ambo i gradi di giudizio in ragione di un terzo;
condanna a rifondere a i NTroparte_1 Parte_1 restanti due terzi delle spese stesse, che si liquidano per l'intero quanto al primo grado in € 2.430,00 per la fase di studio, in € 1.550,00 per la fase introduttiva, in € 5.400,00 per la fase istruttoria, in € 4.050,00 per la fase decisionale, e quanto al presente grado d'appello in € 2.977,00 per la fase di studio, in € 1.911,00 per la fase introduttiva, in € 4.326,00 per la fase istruttoria e in € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre per ambo i gradi a spese generali forfettarie, CPA ed Iva. pagina 9 di 10 - pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, per 2/3 a carico di per 1/3 in capo a NTroparte_1 Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.02.2025
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
pagina 10 di 10