Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11 novembre
2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1518/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Gentile presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Firenze C.F._2
n.32 e presso cui potranno essere inviate, ai sensi dell'art.136 c.p.c. , le comunicazioni anche a mezzo telefax o posta elettronica, come indicate nell'intestazione appellante
APPELLANTE
E
, C.F. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la P.IVA_1
Direzione Provinciale di NOLA, Via Variante 7/bis - NOLA - Avvocatura Inps – avv. Elisa CP_1
Nannucci del Foro di Prato (C.F. ), che lo rappresenta e difende in forza di C.F._3
procura generale alle liti rep. n. 80974 del 21.7.2015 a rogito Notaio in Roma dott. Persona_1
Il difensore dell'Istituto ha indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: E
ed il proprio numero di fax: 0574077112 Email_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 189/2022 pubblicata il giorno
1.02.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2013, provvedevano alla decurtazione delle giornate lavorative denunciate per il personale bracciantile assunto e quantificavano in € 2.680,00 la somma dovuta a titolo di riduzioni IVS non riconosciute, oltre oneri accessori.
A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva di essere dipendente dell'Aeronautica Militare di Pozzuoli dal 19.3.2010 e di essere iscritto alla CCIAA di Napoli al
REA NA -824928 per la coltivazione di alberi da frutta (titolare di p.IVA conseguita per lo svolgimento di detta attività); di condurre in affitto in agro del comune di Visciano Acerra terreni dell'estensione di circa otto ettari, destinati alla coltivazione di nocciole e noci;
di assumere personale bracciantile che nel periodo maggio-giugno si occupava della potatura e pulizia dei terreni , mentre nel periodo da agosto ad ottobre si occupava della raccolta delle nocciole. Il ricorrente aggiungeva che il fabbisogno di giornate per la coltivazione del fondo secondo le tabelle ore/ettaro/colture (pubb. In BURC Campania n.47 del 24.11.2008) risultava pari a 470 giornate di lavoro annue, che effettivamente corrisponde all'impiego di nr.9 braccianti agricoli assunti per 51 gg. annue;
che l' aveva stimato il fabbisogno di manodopera per la coltivazione dei fondi in CP_1
462 giornate e autorizzato l'effettuazione di 462 giornate annue;
che l'azienda dell'appellante aveva quattro macchine agricole ed usufruiva di gasolio agricolo e di gasolio a prezzo agevolato per il riscaldamento delle serre, in una misura variabile superiore ai 2.378 lt. che, quale Tes_1 datore di lavoro agricolo: aveva usufruito dei contributi previsti dall' , agenzia per le CP_2
erogazioni in agricoltura, aveva partecipato a corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di antincendio;
che aveva un fatturato congruo rapportato ai costi, come si evinceva dalle dichiarazioni fiscali. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato denunciati per il periodo decorrente dal giorno 1.02.2013 al
30.09.2017, con conseguente accertamento della nullità/illegittimità del verbale ispettivo del
20.02.2018 n. 2017004468/DDL.
Costituitosi ritualmente, l' esponeva varie argomentazioni al fine di opporsi alla CP_1
domanda.
Il Giudice, escluso ogni ulteriore approfondimento istruttorio, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso.
Con atto depositato il 22.06.2022 proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
sopra indicata affidando il gravame ai motivi di seguito esposti.
Resisteva l' che invocava il rigetto dell'appello. CP_1 Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione dell'udienza del giorno 11.11.2024 mercè lo scambio delle note di parte.
Infine, trattenuta la causa in riserva, all'esito della camera di consiglio, la Corte deliberava nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito espressi.
Quanto al motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta la mancata valutazione dell'eccezione di nullità del verbale ispettivo per genericità, incompletezza o illegittimità dell'atto amministrativo si osserva che -secondo quanto affermato dalla Suprema Corte- nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui se ne possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cass.civ.
5.03.2024 n. 5851; Cass.civ., n.
14965/2021). Dunque, il fatto che gli ispettori abbiano consegnato una copia priva delle dichiarazioni rese in sede di audizione non inficia la validità dell'atto, specie perché, come evidenziato a pag. 10 dell'atto di appello, il verbale ispettivo conteneva l'elenco dei documenti esaminati (tra cui le dichiarazioni) che ben potevano essere richiesti in visione dall'odierno appellante ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.
Per tali considerazioni, quindi, deve essere disatteso il motivo di gravame con cui si censura l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'atto.
Con gli altri motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, l'appellante eccepisce l'erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice sulla base del solo verbale ispettivo, senza l'ammissione dei mezzi istruttori e senza considerare le circostanze dedotte in ricorso (estensione del fondo, tipologia di attività, ecc.) che avrebbero potuto essere valorizzate onde accertare la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati.
In particolare, l'appellante ha contestato la legittimità dell'impianto motivazionale della sentenza gravata con la quale, in violazione del principio della ripartizione dell'onere della prova e del valore probatorio dei verbali ispettivi, il giudice di primo grado avrebbe posto a fondamento della sua decisione dichiarazioni che dovevano trovare conferma nel contraddittorio e che tale conferma non avevano ricevuto.
Ritiene la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento.
La decisione del giudice di I grado è compiutamente e coerentemente motivata e le censure alla stessa mosse, sostanzialmente ripetitive delle ragioni già svolte in I grado, sono infondate. Il giudice ha correttamente fondato la sua decisione sulle attestazioni degli ispettori cristallizzate nel verbale di accertamento n. 2017004468/DDL del 20.02.2018, della cui attendibilità non è dato dubitare.
Osserva il Collegio che, secondo quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante ( cfr., ex plurimis, Cass. civ. Sez. lavoro, 25/02/2014, n. 4462).
E' ovvio, infatti, che il verbale ispettivo, in quanto atto pubblico redatto da pubblici ufficiali, fa fede fino a querela di falso in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto o attesta essere avvenuto in sua presenza. Quanto alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale, ovviamente, l'atto pubblico ha fede privilegiata nei limiti del loro contenuto estrinseco (e cioè fa prova fino a querela di falso del fatto che tali dichiarazioni siano state rese nei termini indicati nel verbale) ma non ha valore di prova legale in ordine alla veridicità dei fatti dichiarati.
Ciò non toglie, però, che il contenuto delle dichiarazioni possa essere liberamente valutato dal giudice.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, infatti, in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio. Il materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti infatti è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass.civ., Sez.Lav. 14 maggio
2014, n. 10427; Cass.civ., Sez. lavoro, 08/04/2010, n. 8335; Cass. civ. Sez. lavoro, 09/11/2010, n.
227439)
Ebbene, applicando tali principi al caso in esame, il Collegio ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente dato rilevanza alle conclusioni raggiunte dagli ispettori ed esternate nel verbale oggetto di causa.
Occorre premettere che oggetto del presente accertamento è l'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro disconosciuti dall' in relazione a tutti i nominativi denunciati ed al numero CP_1
di giornate lavorate. Dall'esame del verbale allegato al fascicolo dell' si evince che le conclusioni raggiunte CP_1
dagli ispettori si sono fondate su una pluralità di elementi e, in particolare:
-le dichiarazioni liberamente rese e sottoscritte dal titolare dell'azienda, nelle quali venivano specificati i periodi di concimazione pulizia raccolta e potatura delle piante nonché i nominativi del personale occupato con le relative mansioni svolte periodo del presente accertamento:
- le dichiarazioni rese e sottoscritte dal personale in data 26 gennaio 2018 presso l' di CP_1
Nola in merito al loro utilizzo periodo occupazionale e mansioni svolte;
-i modelli DMAG contenenti i dati circa i periodi occupazionali e le mansioni;
-la documentazione fiscale e contabile;
-le tabelle ettaro/coltura di cui al bollettino ufficiale della Regione Campania numero 47 del
24 gennaio 2008 .
Gli ispettori, in particolare, hanno sottolineato le incongruenze esistenti fra le dichiarazioni rese dall'appellante (il quale dichiarava che la raccolta delle nocciole avveniva nella prima settimana di agosto;
che l'attività di pulizia si svolgeva in alcuni giorni del mese di luglio e qualche giorno immediatamente dopo la raccolta, nel mese di agosto;
che nella raccolta impiegava mediamente 4/5 braccianti;
che i braccianti che si occupavano della raccolta erano: Per_2
, e che i braccianti che si
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5
occupavano della pulizia del fondo erano , e Controparte_3 Controparte_4 Persona_6
) e quelle rese dai lavoratori indicati nei DMAG agli ispettori (talune incongruenti per
[...]
periodi e durata dei rapporti;
altre perché provenienti dal soggetti esclusi dallo stesso dichiarante dl novero dei dipendenti;
altre infine perché del tutto generiche).
A ciò si aggiungano le considerazioni attinenti alla condizione professionale del ricorrente, impegnato con contratto full time preso l'Aeronautica Militare e quelle tecniche, attinenti al rapporto ettaro/coltura esposte in modo del tutto puntale nel verbale ispettivo e non contestate dal se non in sede di gravame (con difese del tutto nuove). Pt_1
A fronte di questo quadro presuntivo grave l'odierno appellante non ha offerto elementi tali da indurre a diverse conclusioni. In particolare, non coglie nel segno la doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove testimoniali posto che dall'esame dei capitoli di prova formulati nell'atto introduttivo del giudizio si evince l'inammissibilità sia dei capitoli da a) a g) che vertono su circostanze pacifiche o comunque documentate;
sia dei capitoli h), i), j), k) in quanto vertono su circostanze generiche inidonee a fornire un quadro preciso circa l'epoca dei rapporti e le mansioni in concreto svolte da ciascun lavoratore;
sia dei restanti capitoli in quanto diretti a provocare valutazioni che non competono ai testimoni. In conclusione, quindi, gli elementi presuntivi gravi precisi e concordanti che, in base al ragionamento induttivo disciplinato dagli artt. 2727 e ss. c.c., possono condurre ad affermare, come già osservato dal giudice di prima istanza, la fondatezza dell'imputazione di cui al verbale in esame non sono stati in alcun modo inficiati da altri elementi addotti dall'odierno appellante
Per tali ragioni, il Collegio ritiene che correttamente è stata respinta la domanda proposta dal
, poiché conforme a diritto appare a questo Collegio la valutazione complessiva del Pt_1
materiale probatorio in atti da parte del primo giudice, nell'esercizio del suo potere di apprezzare liberamente, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che gli riferiscono di CP_5
avere appreso dai lavoratori coinvolti nella vicenda (sul punto cfr. Cass. n. 17049/2008; Cass.
n.9251/2010).
Alla stregua dei suesposti argomenti l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza va confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In ragione dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo ulteriore a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado di giudizio che liquida in euro 1.458,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
3) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano