Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01283/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2023, proposto da
Voihotels S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Parghelia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Calzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, non costituiti in giudizio;
Milio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Loredana Lo Faro e Giovanni Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SHG Gestioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Parmatour S.p.a. - in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Coccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Tommaso Ricci, in Catanzaro, alla via Gaetano Alberti, n. 27;
per l'annullamento
dell’ordinanza del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Parghelia, del 20 giugno 2023, n. 1/2023, prot. n. 3256, di demolizione di opere abusive;
nonché di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale e, in particolare, i verbali di sopralluogo del 19 dicembre 2022, del 13 febbraio 2023, del 14 febbraio 2023, del 5 aprile 2023, dell’11 aprile 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parghelia, di Milio S.r.l., di SHG Gestioni S.r.l. e di Parmatour S.p.a. in amministrazione straordinaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ordinanza del 20 giugno 2023, il Comune di Parghelia, dopo aver svolto una serie di sopralluoghi presso il complesso immobiliare denominato Tropea Essentia, già Voi Tropea Beach, prima ancora Cora Club, ha ordinato alla Milio S.r.l., alla SHG Gestioni S.r.l., alla Voihotels S.p.a., alla Parmatour S.p.a. la demolizione di numerose opere edilizie ritenute abusive, rinvenute all’interno del villaggio, meglio descritte nell’ordinanza.
In particolare, alla Voihotels S.p.a., cessionaria del contratto d’affitto d’azienda stipulato in origine tra Milio S.r.l. (proprietaria del compendio immobiliare) e SHG Gestioni S.r.l., sono stati imputati i seguenti abusi edilizi:
a) ampliamento fuori sagoma per circa 97 mq., riguardante l’edificio multifunzionale, con aumento di volumetria e modifica della sagoma in zona sottoposta a tutela paesaggistica ambientale, in assenza di titoli abilitativi;
b) realizzazione di due campi di padel di dimensioni m. 20,20 x 10,20 circa e 20,20 x 11,10 circa, con base in calcestruzzo spessa 20 cm. circa, delimitata da pannelli in vetro alti 3,00 m. circa, e in alcuni punti ulteriori rialzi di m. 1,00 costituiti da pannelli metallici, in zona sottoposta a tutela paesaggistica ambientale, in assenza di titoli abilitativi;
c) realizzazione di un pergolato mercè la posa in opera di pilastrini in legno di dimensione 10x12 cm., e 9x9 cm., su una preesistente piattaforma il calcestruzzo pavimentata di mq. 310, ove insiste un chiosco bar, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in area di attenzione PAI PGRA e rientrante nella fascia di Rischio Erosione Costiera, in assenza degli atti autorizzativi necessari;
d) realizzazione di un piccolo locale in legno utilizzato per il primo soccorso, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, con vincolo PAI per erosione costiera, in assenza di autorizzazione.
2. – Voihotels S.p.a. si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l’annullamento, per quanto di interesse, dell’ordinanza di demolizione.
Ha premesso di aver ottenuto la disponibilità del complesso immobiliare in data 23 novembre 2021, trovandolo pressoché nel medesimo stato in cui si trovava al momento dell’emanazione dell’ordinanza, giacché gli interventi abusivi, sussistenti nonostante nel contratto d’affitto fosse stata garantita l’esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie, erano imputabili alla Milo S.r.l. e alla SHG Gestioni S.r.l.
In punto di diritto, ha articolato le censure che di seguito si sintetizzano.
2.1. – In primo luogo, vi sarebbe il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all’ordinanza di demolizione
Al momento del subentro nel contratto di affitto d’azienda, l’ampliamento dell’edificio multifunzionale era già avvenuto, uno dei due campi di padel era stato già realizzato, così come il chiosco insistente sulla piattaforma di calcestruzzo, avendo essa realizzato solo il pergolato previa presentazione di SCIA.
Il manufatto in legno adibito a primo soccorso, dal canto suo, era stato già rimosso.
2.2. – Con il secondo motivo, ha dedotto la mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, che avrebbe consentito anche la sanatoria degli abusi edilizi eventualmente sussistenti.
D’altra parte, la società ricorrente avrebbe potuto dedurre e dimostrare che non aveva eseguito molte delle opere imputategli; che il campo di padel, realizzato su un preesistente campo da tennis in parte utilizzato per la realizzazione di un primo campo di padel, era facilmente removibile; che il pergolato rientrava tra l’attività edilizia libera.
2.3. – Il terzo motivo si incentra sulla motivazione dell’ordinanza impugnata: non si comprenderebbe, infatti, come l’amministrazione abbia determinato gli abusi di cui ha ordinato la rimozione.
Con specifico riferimento agli abusi ad essa contestati, la ricorrente ha negato nuovamente di averli realizzati o di esserne responsabile.
3. – Il Comune di Parghelia si è costituita con comparsa meramente formale.
4. – Si sono anche costituite Milio S.r.l., SHAG Gestioni S.r.l. e Parmatour S.p.a., società cui pure è stata indirizzata l’ordinanza di demolizione e che separatamente e per ragioni diversificate l’hanno impugnata.
4.1. – Milio S.r.l. si è costituita premettendo di condividere l’ordinanza impugnata, nella parte rilevante per questo giudizio, e ha preannunicato la propria volontà di eseguire le demolizioni ordinate.
Ha quindi eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, essendosi limitata parte ricorrente ad addossare la responsabilità degli abusi ad essa proprietaria e alla prima affittuaria del ramo d’azienda.
Peraltro, avendo ammesso l’esistenza materiale degli abusi, Voihotels S.p.a. non avrebbe interesse all’impugnazione. In ogni caso, essa sarebbe stata correttamente destinataria dell’ordinanza di demolizione, atteso – peraltro – che già in passato essa sarebbe stata subaffittuaria dell’azienda.
Nel merito, l’operato del Comune di Parghelia sarebbe in parte qua legittimo, emergendo una chiara responsabilità in capo alla società ricorrente.
4.2. – SHG Gestioni S.r.l. si è limitata a una comparsa meramente formale.
4.3. – Parmatour S.p.a. ha ribadito la tesi, già fatta valere con il proprio autonomo ricorso, di essere del tutto estranea alla vicenda, non avendo mai avuto la proprietà degli immobili di cui si tratta o di parte di essi. Ha comunque dedotto che l’ordinanza di demolizione presenterebbe diversi profili di illegittimità.
5. – In vista della trattazione nel merito del ricorso, sono state depositate memorie.
5.1. - Il Comune di Parghelia ha allegato l’avvenuta esecuzione, nella parte di rilievo, dell’ordinanza di demolizione, avendo Milio S.r.l. demolito i manufatti abusivi.
Ha domandato che venga accertato che la materia del contendere è cessata. In ogni caso, ha ribadito la correttezza del proprio operato.
5.2. – La società ricorrente, Voihotels S.p.a., ha insistito sull’esistenza attuale dell’interesse alla decisione e ha ribadito i propri argomenti difensivi.
5.3. – Milio S.r.l., dal canto suo, ha dedotto che sarebbe sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso, in considerazione dell’ottemperanza all’ordinanza. Ha ribadito le proprie argomentazioni difensive.
5.4. – SHG S.r.l. ha negato di aver ampliato e modificato nella sagoma l’edificio multifunzionale e di aver realizzato i due campi di padel. Nel resto, ha rinviato ai motivi del ricorso autonomamente presentato.
6. – Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 16 aprile 2025.
7. – Risultano a questo Tribunale Amministrativo Regionale pienamente intellegibili i motivi di ricorso, che sono – peraltro – ben specifici.
Peraltro, è autoevidente l’interesse della società ricorrente a ottenere l’annullamento di un provvedimento amministrativo da cui possa risultare che essa ha compito illeciti edilizi.
Sono quindi infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, che, piuttosto, è infondato e pertanto meritevole di reiezione.
8. – Innanzitutto, l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e l'ordinanza di demolizione ha carattere ripristinatorio, sicché ai fini della sua legittima emanazione non risulta necessario l'accertamento da parte dell'amministrazione del dolo o della colpa del destinatario, potendo l'ordine demolitorio essere rivolto anche nei confronti di chi abbia la disponibilità dell'opera, benché non si tratti dell'autore materiale dell'abuso, rilevando tale ultimo profilo solo ai fini dell'eventuale responsabilità penale, ma non anche per la legittimità della misura ripristinatoria adottata in sede amministrativa (TAR Emilia-Romagna, Sez. II, 8 marzo 2021, n. 216; TAR Lazio – Roma, Sez. I- quater 26 giugno 2012, n. 5830).
9. – Tale osservazione depotenzia anche le censure relative al profilo motivazionale, non essendo l’amministrazione tenuta a dimostrare di aver individuato l’odierna ricorrente come effettiva esecutrice delle opere abusive.
Quanto alla natura abusiva delle opere, essa è incontestata per l’aumento volumetrico dell’edificio multifunzionale e per la struttura in legno adibita a primo concorso.
Quanto al pergolato/ombraia, che sarebbe assentito da SCIA, bisogna rilevare che, indipendentemente da tale circostanza, vi è che il manufatto è addossato a un chiosco a sua volta realizzato su una piattaforma in calcestruzzo e che non è contestata l’abusività né del chiosco, né della piattaforma.
Dunque, è da escludere che possa essere considerato legittimo dal punto di vista edilizio un manufatto che accede ad altro abusivo. Infatti, gli abusi edilizi devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: l'opera edilizia abusiva deve essere identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente (Cons. Stato, Se. VII, 2 aprile 2024, n. 2990).
Il ragionamento vale, evidentemente, anche per il campo da padel, realizzato su un campo da tennis anch’esso realizzato in difformità dagli atti autorizzativi.
D’altra parte, la realizzazione di un campo da padel, così come la riconversione in esso di un campo da tennis, costituisce nuova costruzione per la cui realizzazione è necessario il previo rilascio del permesso di costruire, nonché all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e sismica, trattandosi di intervento edilizio che comporta una trasformazione significativa e permanente del territorio (TAR Piemonte, Sez. II, 8 marzo 2023, n. 223; Cass. Pen., Sez. III, 6 marzo 2024, n. 11999).
Ciò perché la realizzazione dei campi da padel, diversamente da quella dei campi da calcio e da tennis, per la quale è sufficiente un mero movimento terra che non muta le originarie caratteristiche di permeabilità del suolo, necessita della posa in opera di un massetto di cemento sul quale allocare il tappeto in fibra sintetica e le barriere in vetro temperato (TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 8 ottobre 2021, n. 265).
10. – Infine, anche le censure attinenti al profilo della partecipazione endoprocedimentale si rivelano infondate.
La giurisprudenza, infatti, è costante nell’affermare che l'attività di repressione degli abusi edilizi attraverso l'adozione dell'ordinanza di demolizione, che ha natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe comunque determinare alcun esito diverso (Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2024, n. 3228)
Inoltre, la vigente normativa urbanistica, in presenza di abusi edilizi, non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2023, n. 2028).
11. – Il ricorso, conclusivamente, va rigettato.
Le spese di lite vanno regolate ponendo a carico della ricorrente quelle sopportate dal Comune di Parghelia.
Possono essere invece compensate tra tutti gli altri soggetti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna Voihotels S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , alla rifusione, in favore del Comune di Parghelia, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO