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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 2494/2022, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, in Viale Liegi n. 58 Parte_1 presso lo studio dell'avv.to Claudio Giardullo la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv.to Romano Cerquetti, in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Caserta, via Tescione n. 14, presso lo studio dell'avv. Matilde Pannone, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 9.12.2022 ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti del esponendo che: Controparte_1
1 - con delibera di Giunta n. 156 del 14 giugno 1995, il Comune di ha approvato un progetto unico di lavori socialmente utili, CP_1 articolato in due schede tematiche, e teso a “migliorare la viabilità campestre nonché ad assicurare manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale;
- Che la ricorrente è stata inserita in tale progetto dal 1° novembre 2000, progetto sempre prorogato, attraverso le relative delibere di Giunta
Comunale, senza soluzione di continuità e superando ampiamente il termine massimo di un anno previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. n.
468 del 1997, e dall'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 81 del 2000;
- che la ricorrente ha prestato la propria attività fino al 1 maggio 2019, quando è stata collocata in quiescenza, ed è stata inserita nel citato progetto a far data dal 01.11.2000 in particolare nella scheda tematica n. 2, che ha come oggetto/obiettivo “manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale – supporto servizi comunali vari” e concretamente impiegata in attività di manutenzione straordinaria degli immobili comunali, ma anche nell'attività di conduzione dello scuolabus comunale per l'accompagnamento dei bambini a scuola e viceversa, mentre successivamente, dal 24 ottobre 2005, la ricorrente
è stata impiegata permanentemente nell'attività di conduzione dello scuolabus comunale e di accompagnamento dei bambini, a copertura dei turni di servizio stabiliti dall'Amministrazione comunale, oltre alla manutenzione straordinaria di tutti gli uffici comunali;
- tale mansione di conduzione dello scuolabus non è riconducibile a quelle del progetto, per oggettiva diversità di materia, e per oggettiva diversità di contenuto e qualificazione professionale richiesta.
Ha dunque sostenuto che per la citata attività lavorativa di conduzione dello scuolabus comunale, che fuoriesce dal novero di quelle previste dal progetto LSU, non le è stato mai riconosciuto, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., il trattamento economico previsto per i dipendenti comunali adibiti ad analoghe mansioni e il relativo trattamento economico della tredicesima mensilità; inoltre, ha rilevato che sin dall'inserimento nel progetto e fino al
2 30 aprile 2019, non le è stato riconosciuto il diritto a fruire di un periodo di ferie oltre al “relativo trattamento pensionistico” e al trattamento di fine rapporto.
Ha poi dedotto che l'attività lavorativa è stata svolta sotto la direzione del resistente, che rilevava le presenze ed esercitava il potere CP_1 disciplinare, sulla base di turni di servizio, e che la mansione svolta, eseguita in maniera prevalente e in sostituzione di dipendenti comunali, è da intendersi riconducibile alla categoria B (profilo conduttore macchine complesse, scuolabus).
Ciò premesso in punto di fatto, ha argomentato, in punto di diritto, in merito al superamento dei termini previsti dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. n.
468 del 1997, e dall'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 81 del 2000, e alla conseguente violazione di norme imperative, sull'incompatibilità delle mansioni svolte con quelle descritte nel progetto e la sussistenza degli indici di subordinazione nel caso in esame, evidenziando altresì il mancato decorso del termine di prescrizione.
Ha evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità la natura assistenziale del rapporto che si instaura tra l'amministrazione e il LSU non osta all'applicabilità della norma dettata dall'art. 2126 c.c. per quella parte di lavoro che si discosti per il contenuto dalla prestazione socialmente utile, se risulta che è stato prestato un diverso e ulteriore lavoro a quello oggetto del lavoro socialmente utile e richiamato il corrispettivo l'obbligo, da parte del resistente, al versamento a favore della ricorrente degli omessi oneri contributivi e previdenziali.
Ha infine sostenuto che la reiterazione di incarico in violazione del progetto è un comportamento posto in violazione di norme imperative, che dà al lavoratore interessato, ex art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, il diritto al risarcimento del danno.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in ricorso, l'esistenza di prestazioni lavorative da parte della ricorrente a favore del resistente, come descritte in narrativa, dal
1° novembre 2000 al 30 aprile 2019, e per l'effetto dichiarare il diritto della
3 ricorrente al pagamento da parte del resistente, ai sensi dell'art. 2126 cod. civile, delle differenze retributive maturate a seguito del suo impiego di fatto, in modo complessivamente prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo
e temporale in mansioni diverse da quelle del progetto e non riconducibili allo stesso, in violazione di norme imperative, comprensive della 13^ mensilità, delle ferie non riconosciute e non retribuite, e del Trattamento di Fine
Rapporto, calcolate con riferimento al trattamento economico previsto per i dipendenti comunali adibiti ad analoghe mansioni, corrispondenti alla posizione economica B1, o in quella diversa che verrà accertata in corso di causa, nel periodo dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2019, o nel periodo diverso che verrà accertato in corso di causa;
2. condannare il resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro
68.788,14 a titolo di differenze retributive comprensive della 13^ mensilità, delle ferie non riconosciute e non retribuite, del Trattamento di Fine Rapporto, oltre rivalutazione e interessi, o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
3. condannare il resistente al versamento in favore della ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi, in relazione all'impiego di fatto della ricorrente in attività lavorative diverse da quelle previste dal progetto di Lavori
Socialmente Utili approvato, e non riconducibili allo stesso, sia nell'ambito dell'orario settimanale e giornaliero previsto per i LSU, sia nell'ambito dell'orario ulteriore nel quale è stata impegnato, nella misura che verrà specificata in sede INPS.
4. condannare il resistente, atteso il reiterato utilizzo dello schema dei LSU per quasi 19 anni, in violazione dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. D.lgs. n. 468 del 1997, e dell'art. 4, comma 2 D.lgs. n. 81 del 2000, con un impiego di fatto della ricorrente in attività lavorativa diversa da quelle del progetto e non riconducibile allo stesso, al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001. Danno quantificabile, in relazione alla lunghezza del periodo di impiego ed alla particolare gravità della violazione con riferimento alle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoratore,
4 in un importo equivalente a 12 mensilità delle differenze retributive maturate, nell'importo globale calcolato, ovvero, in subordine, al pagamento della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa.
5. con ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1° maggio
2019 al saldo;
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA.”
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente, contestando la ricostruzione della controparte, evidenziando che la legittimità del rapporto di LSU emerge dagli stessi documenti depositati dalla ricorrente stessa. Ha sul punto chiarito che la ricorrente non aveva alcun titolo né competenza per poter essere qualificata quale conducente di uno scuolabus, e che non ha mai svolto tale mansione, rilevando la mancata prova di mansioni difformi dal progetto e comunque che anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, resta esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (Corte di Cassazione, Sentenza 14 settembre
2022, n. 27125).
Ha poi eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di allegazione, anche con riferimento alla domanda volta al riconoscimento delle mansioni e al livello B1, e chiesto la condanna della controparte per lite temeraria.
Ha dunque concluso chiedendo: “rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile ed infondato in fatto de in diritto per tutte le ragioni esposte;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, condannando la ricorrente al pagamento delle spese, anche ex art. 96 cpc, per lite temeraria, da valutarsi in via equitativa.”
Con note sostitutive della prima udienza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a precisare la domanda, anche ai sensi dell'art. 420
c.p.c., specificando che le mansioni svolte sono state quelle di
“accompagnatore studenti scuolabus”, e di tener conto di tale precisazione anche con riferimento alla prova testimoniale, ai conteggi formulati e
5 all'inquadramento richiesto. A tale precisazione si è opposta la parte resistente.
La causa, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, durante il quale la parte ricorrente è stata autorizzata a elaborare un conteggio a meri fini conciliativi, è stata istruita per testimoni, come da ordinanza resa dal giudice onorario durante il periodo di gestione provvisoria del ruolo, e all'esito, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione autorizzando le parti al deposito di note scritte difensive.
All'udienza odierna, a seguito di un rinvio d'ufficio per il carico del ruolo,
è stata discussa e decisa.
****
La domanda non è fondata e va respinta, per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, la domanda è volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto tra l'amministrazione comunale e la ricorrente, pur se formalmente qualificato come rapporto di lavoro socialmente utile, e alla conseguente condanna al pagamento di quanto spettante a titolo retributivo e all'adeguamento della posizione contributiva ai sensi dell'art. 2126 c.c.
Con riferimento a tale domanda, va premesso, in punto di diritto, che i lavori socialmente utili costituiscono una categoria definita per legge come
“attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro” (art. 1 d.lgs
468/1997).
L'istituto ha trovato una propria origine nella disciplina dettata dalla l.
19 luglio 1994, n. 451, art. 14 di conversione del D.L. n. 299 del 1994, il quale disponeva che ai lavori socialmente utili presso le pubbliche amministrazioni potevano essere avviati o i titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità, ovvero i disoccupati di lunga durata.
6 In generale, l'istituto dell'assegnazione a lavori socialmente utili “si colloca a valle dei c.d. ammortizzatori sociali” e costituisce uno strumento di contrasto alla disoccupazione con connotazione previdenziale- assistenziale (v. Cass., Sez. Un., 22.2.2005, n. 3508 e Cass.
7.7.2003 n.
10651), che si distingue dal lavoro subordinato, come può evincersi da una serie di indici (individuati dalla giurisprudenza) tra cui il fatto che l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità (art. 8 D. Lgs. 469/97); che il trattamento economico non è commisurato alla quantità e qualità del lavoro prestato ex art. 36 Cost., ma consiste in un emolumento predeterminato in misura fissa, denominato “sussidio” e poi “assegno”; che il finanziamento di tali emolumenti è stato posto fin dall'inizio a carico del
Fondo per l'occupazione (art. 14 D.L. 299/94; art. 11 D.Lgs. 469/97; art. 8
D.Lgs. 81/2000), con ripartizione della quota tra le Regioni.
Il rapporto costituito tra l'ente pubblico e il lavoratore in regime di LSU ha dunque natura previdenziale-assistenziale, e le prestazioni sono regolate da progetti, in conformità con le previsioni legislative, che ne definiscono l'ambito di applicazione. In particolare, l'art. 2, comma 1 del d.lgs.
468/1997, applicabile al periodo oggetto del presente giudizio, prevede in generale che “I progetti di lavori di pubblica utilita' sono attivati nei settori della cura della persona;
dell'ambiente, del territorio e della natura;
dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani;
riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonche' interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;
b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto;
7 c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;
d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle citta'
e centri minori, in particolare di montagna;
adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale;
iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo”.
Pertanto, qualora il programma sotteso al rapporto di LSU, nell'ambito dei progetti elaborati dagli enti pubblici in conformità alle disposizioni dell'art. 2 del d.lgs. 468/1997, sia rispettato e la prestazione sia conforme ad esso, lo stesso rapporto conserva i caratteri previsti dal legislatore e costituisce una fattispecie giuridica che mantiene la sua matrice assistenziale.
Con riferimento alle attività in cui possono essere utilizzati gli LSU, occorre poi far riferimento alla novella introdotta dal d.lgs. 81/2000, che all'art. 3 ha disposto che “Le attivita' in cui sono impegnati i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono:
a) quelle definite dall'articolo 1, commna 1, e dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;
c) i trasporti e la connessa logistica.
Le predette attivita', gia' oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco generale.”
La medesima disposizione prevede poi che le stesse attività possano essere integrate dalle Regioni e dalle Province, sulla base delle esigenze del mercato locale del lavoro.
Nel caso di specie, tuttavia, la parte ricorrente ha sostenuto la presenza di uno scostamento, per contenuto e modalità di svolgimento, dalla prestazione socialmente utile dal progetto e dalle mansioni previste dalla
8 legge, oltre che lo stabile inserimento all'interno dell'organizzazione dell'ente, e ha dunque invocato la tutela prevista dall'art. 2126 c.c. per le prestazioni di lavoro di fatto, norma che non può ritenersi esclusa dalla predetta natura del rapporto dei lavoratori socialmente utili (ex multis Cass.
n. 10759 del 2009).
In tali casi, infatti, (cfr. Cass. 11.7.2017 n. 17101 e v. anche Cass. n.
20986 del 2017), laddove sia accertata la palese divergenza tra le prestazioni dedotte nel progetto per i lavori socialmente utili e quelle di fatto rese dai lavoratori (svolgimento di mansioni diverse da quelle contemplate nei progetti ed utilizzazione di fatto per la copertura di vacanze di organico per lavoro ordinario del personale) non vi sono ostacoli al riconoscimento dei diritti retributivi in relazione all'effettivo lavoro svolto che traggono titolo dal rapporto di lavoro di fatto instaurato con l'ente utilizzatore.
Allo stesso modo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che per le prestazioni svolte da un LSU che per contenuto, orario e impegno, si discostino da quelle dovute in base al programma cui si riferisce il contratto originario e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 c.c., applicabile nei confronti della Pubbliche Amministrazioni, assoggettate al regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. 30.6.2016, n. 13472).
Parimenti, risulta necessario, al fine di ritenere integrata la fattispecie della prestazione di lavoro di fatto per la Pubblica Amministrazione, che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione,
e che questo abbia di fatto svolto mansioni proprie dell'ente pubblico, con pieno inserimento nell'attività amministrativa ordinaria, a copertura dei posti vacanti, stabili e permanenti, di essere stato impiegato in ordinarie mansioni, identiche a quelle dei lavoratori comparabili a tempo indeterminato di ruolo presso l'ente utilizzatore (cfr. la già citata Cass.
11.7.2017 n. 17101).
9 La giurisprudenza di legittimità dunque, con orientamento consolidato, non esclude che, nonostante la formale qualificazione di un rapporto quale lavoro socialmente utile riconducibile al tipo normativo di natura assistenziale, lo stesso rapporto in concreto possa atteggiarsi diversamente quale vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. A tal fine, è necessario tuttavia che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (cfr. Cass. n. 11622 del 2024, che richiama Cass.
n. 3504 del 07/02/2024, Cass. n. 40806 del 202 e altre pronunce).
Va comunque precisato che, in relazione a tale domanda, l'onere di provare da un lato l'effettivo scostamento tra le mansioni espletate e quelle previste dal progetto e dall'altro lo stabile inserimento e l'adibizione del lavoratore a compiti sovrapponibili a quelli dei dipendenti interni all'Amministrazione grava sul ricorrente che invoca l'applicazione dell'art. 2126 c.c., in quanto fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2679 c.c.
***
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni della parte ricorrente, nonché della documentazione depositata e della prova testimoniale espletata, non può dirsi raggiunta la prova dell'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto tra le parti di natura subordinata.
Va in primo luogo evidenziato che è emerso, già dalla documentazione depositata e successivamente confermata dalla prova testimoniale, come la ricorrente non abbia mai svolto le dedotte mansioni di conducente di scuolabus, in relazione alle quali è stato articolato e motivato il ricorso introduttivo.
È emerso infatti che la stessa, secondo le assegnazioni in atti e come confermato dai testi, durante il servizio alle dipendenze del comune si è occupata dell'accompagnamento degli studenti sugli scuolabus, e non della
10 guida di questi ultimi, non disponendo neanche della necessaria abilitazione per condurre i mezzi.
Non hanno fondamento dunque tutte le argomentazioni avanzate nel ricorso introduttivo in merito all'estraneità della mansione di conducente di scuolabus al progetto, così come all'utilizzo della ricorrente per colmare vacanze di organico relativa a tale luogo, così come ancora quelle relative all'inquadramento a cui sarebbe riconducibile la prestazione.
***
Per ciò che attiene alla richiesta precisazione della domanda, va rilevato che la modificazione di una circostanza di fatto (lo svolgimento di mansioni di conducente di scuolabus) allegata quale presupposto per le conclusioni in diritto (posto che proprio sulla difformità tra le mansioni svolte e quelle incluse nei progetti di LSU la parte ricorrente fonda le proprie pretese), costituisce chiaramente l'allegazione di un fatto nuovo (lo svolgimento della mansione di accompagnatrice su scuolabus) che non può ritenersi ammissibile, nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 414 c.p.c. oltre il deposito del ricorso introduttivo.
Nel senso sopra chiarito, la richiesta della parte ricorrente non costituisce una modificazione della domanda o una precisazione delle eccezioni o delle conclusioni già formulate di cui all'art. 420 comma 1 c.p.c., e dunque non
è ammissibile neanche alla luce di tale norma, dovendosi in ogni caso chiarire che nel caso di specie non è comunque emerso alcun “grave motivo” tale da giustificare tale modificazione o precisazione (posto che già dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo emergeva la diversa mansione assegnata alla ricorrente).
***
A prescindere dall'inammissibilità della precisazione in punto di fatto richiesta, deve rilevarsi che non è comunque emersa la prova dello svolgimento di un rapporto riconducibile a quello di natura subordinata.
In particolare, non può desumersi, oltre a non essere stata neanche specificamente allegata, la mancata riconducibilità delle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente – che risulterebbero quelle di
11 “accompagnatrice su scuolabus” – ai progetti approvati e poi prorogati, considerando che da un lato tali mansioni risultano ricomprese tra quelle normativamente previste per i lavori socialmente utili (si veda in particolare la “cura e assistenza all'infanzia” di cui all'art. 2, comma 1 del d.lgs.
468/1997 nonché il servizio di trasporto di cui al d.lgs. 81/2000) e che dall'altro le stesse sono riconducibili ai progetti richiamati già dalla delibera n. 170 del 16.7.1999 in atti (doc.
1.6 fasc. ric.) e dalla precedente attestazione del sindaco del gennaio del 1999, doc.
1.3 fasc. ric.) nell'ambito del “supporto per servizi comunali vari”.
È da intendersi infatti infondata l'ulteriore allegazione in fatto posta a fondamento del ricorso introduttivo, secondo cui i progetti prorogati sarebbero quelli di cui alla delibera all.to 1 fasc. ric., posto che i progetti nel cui ambito ha prestato servizio la ricorrente (che è confluita nel bacino degli
LSU successivamente al 2000), devono intendersi quelli richiamati nelle successive deliberazioni del 1999 e riformulati rispetto a quelli originari, idonei a ricomprendere, nell'ambito dei “servizi comunali vari”, anche il servizio di accompagnamento su scuolabus.
Non può dirsi dunque provato lo svolgimento di mansioni difformi da quelle ricomprese nei progetti.
Non è emersa poi neanche una conformazione del rapporto tale da farlo deviare dalla fattispecie normativa, dovendosi rilevare che:
- non è stata allegata compiutamente né risulta nello specifico provata o risultante dalla documentazione in atti l'utilizzazione della prestazione lavorativa per colmare specifici vuoti d'organico;
- non è emerso l'esercizio di un potere direttivo e disciplinare diverso dal mero coordinamento della prestazione, che non può desumersi dalla mera definizione di turni di servizio, necessari per l'organizzazione, né dalla previsione di un regolamento di condotta, che comunque non evidenzia lo specifico esercizio di potestà disciplinare sul singolo dipendente;
- non sono evidenti ulteriori indici di una assimilazione della posizione della ricorrente a quella degli altri dipendenti, posto che non risulta
12 imposto un vincolo del rispetto di una specifica articolazione oraria, se non nell'ambito del coordinamento con gli altri LSU (le delibere che definiscono i turni orari della ricorrente e che definiscono la necessità di sostituirla con altra LSU in caso di indisponibilità);
- non è allegata né provata l'elaborazione congiunta di un piano ferie né meccanismi di giustificazione delle assenze condivisi con altri dipendenti non LSU.
Da ultimo, deve poi sottolinearsi che la mera reiterazione degli incarichi come LSU non è idonea, di per sé, a configurare un rapporto di lavoro subordinato né a giustificare la tutela invocata di cui all'art. 2126 c.c., posto che i progetti e le relative proroghe costituiscono atti e procedimenti amministrativi autonomi, per ognuno dei quali occorre provare la sussistenza dei requisiti sopra citati e la deviazione dal modello legislativo.
Deve escludersi che l'illegittimo superamento del limite normativo di durata di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili possa configurare una violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro sanzionabile, per il periodo eccedente, con la tutela prevista dall'art. 2126 c.c., atteso che la normativa in materia di LSU ne esclude chiaramente la riconducibilità allo schema del rapporto di lavoro subordinato, come sopra chiarito.
Pertanto, in assenza di espressa sanzione normativa, la reiterazione nel tempo dei progetti di LSU, anche se fosse attuata in violazione delle norme di legge che prevedono una durata limitata dei progetti stessi, senza tuttavia specificare alcunchè in merito alle conseguenze della violazione di tali termini in merito agli effetti sulla “validità” dell'utilizzazione, non comporta l'automatica applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo a tal fine necessaria la prova, non raggiunta nel caso di specie, di un effettivo inserimento del lavoratore all'interno della compagine dell'ente, a copertura di posti vacanti, stabili e permanenti, e l'impiego in ordinarie mansioni, identiche a quelle dei lavoratori comparabili a tempo indeterminato di ruolo presso l'ente utilizzatore, e dunque di una violazione ulteriore della disciplina normativa, non espressamente limitata alla eventuale illegittima reiterazione oltre il termine fissato.
13 Alla luce di tali considerazioni, è infondata anche la domanda risarcitoria articolata dalla parte ricorrente, sulla base del mero presupposto dell'illegittima reiterazione dei rapporti, alla luce della mancata qualificazione in termini di subordinazione del rapporto intrattenuto dalla ricorrente e dall'inapplicabilità della disciplina citata al caso di specie.
La domanda di accertamento va dunque integralmente respinta, così come le conseguenti azioni di condanna.
Pur essendo la domanda integralmente infondata, non può comunque accogliersi la richiesta articolata dal comune resistente di accertare la temerarietà dell'azione, non emergendo, dalle modalità di proposizione del ricorso, alcuna radicale infondatezza tale da poter far presumere la malafede o l'abuso dello strumento processuale rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico della parte ricorrente, liquidate come in dispositivo tenuto conto della qualità delle parti, del valore indeterminato della controversia, della sua limitata complessità e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta integralmente la domanda;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore del che si liquidano in complessivi € Controparte_1
1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Cassino il 26/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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