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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4462 /2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nato a San Giorgio a [...] il [...], e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Elena Sassone, elettivamente domiciliato come in atti in via Portanova n.38.
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Napoli, via de Gasperi n.55.
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 23.2.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 25.2.2022 la domanda finalizzata ad accertare la pensione di inabilità CP_1
e l'indennità di accompagnamento, previo riconoscimento del requisito sanitario;
di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU non ha riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
di avere depositato in data 1.2.2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Ha concluso chiedendo di “ A) Dichiarare il ricorrente invalido nella misura del 100% con diritto alla indennità di accompagnamento, per non essere in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
in via gradata inabile al 100%; B) Per l' effetto, se lo riterrà, condannare i resistenti, ciascuno in funzione delle proprie attribuzioni e competenze, alla corresponsione in favore dell' istante della pensione di inabilità civile con indennità di accompagnamento, o, in via gradata, della sola pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
o da quella che l' eventuale nominando CTU riterrà opportuna. Col favore delle spese e dei compensi con attribuzione ai procuratori antistatari. Salvezze.”
L si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni CP_1 non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso.”.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si dirà. Preliminarmente va inoltre osservato che il deposito del ricorso è tempestivo, essendo avvenuto entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 1.2.2024 e il deposito del ricorso al 23.2.2024.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alle prestazioni richieste, nell'attuale sede successiva al dissenso (pensione di inabilità e indennità di accompagnamento).
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha appurato che parte ricorrente è affetta dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di conclusioni, vale a dire “cardiopatia ischemico – ipertensiva
II classe NYHA, diabete mellito tipo 2 in mediocre compenso glicometabolico, pregresso intervento di sleeve gastrectomy, sindrome depressiva reattiva”
Ha sostenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal
12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, non cagionino una invalidità in misura pari al 100% senza difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e compiti propri della sua età (L509/88-124/98).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell integrate dal fatto, in particolare, di ritenere che per il CP_2 diabete mellito di tipo II sarebbe equa la valutazione massima del 50% prevista dal cod. 9309; che la sindrome depressiva cronica grave sarebbe stata derubricata impropriamente e senza riscontro psichiatrico, chiedendo parte ricorrente l'applicazione del cod. 2206 in misura del 40%; che la sindrome post prandiale da gastrectomia sarebbe stata inquadrata nella prima classe anziché in seconda con l'applicazione del codice 6485 nella misura del 30 %, stante il calo ponderale di 25 kg e rilevando che le tabelle ministeriali risalenti al 1992 non consideravano la chirurgia bariatrica. Il , infine, faceva riferimento alla la mancata valutazione della Pt_1 patologia artrosica legata all'obesità grave e datata, tale da obbligarlo alla chirurgia bariatrica.
Nel giudizio di opposizione che occupa, pertanto, questo Giudice ha ritenuto necessario chiedere al c.t.u. una nota di chiarimento. Il c.t.u., pertanto, ha precisato:
“In risposta alle note dell'Avv. to Sassone si conferma la non sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, atteso che il paziente non presenta deficit motori, ma è in grado di deambulare autonomamente e senza ricorso ad ausili, né severi deficit funzionale e/o cognitivi e/o psichici cosi come evidenziato dall' esame obiettivo diretto. In merito al mancato riconoscimento della invalidità totale, occorre fare alcune precisazioni sulla valutazione delle singole patologie: diabete mellito: in atti non è stata esibita alcuna documentazione, né visite specialistiche e/o esami di laboratorio e/o prescrizioni di terapia, né sono state documentate complicanze micro e macroangiopatiche. Il dosaggio ematico della emoglobina glicosilata (parametro di laboratorio che misura il valore medio della glicemia negli ultimi tre – quattro mesi), prescritto in data di visita peritale, evidenzia un mediocre controllo della malattia.
L' ischemia miocardica è stata correttamente valutata singolarmente;
si incorrerebbe in una duplicazione valutativa se fosse anche inclusa nella valutazione del diabete mellito, come da opinione personale del Legale di parte. in assenza di una specifica tabellazione al DM 5/2/92 il CTU ha applicato un criterio analogico proporzionale al codice 9309, attribuendo la percentuale minima ivi tabellata (41%) (diabete mellito con complicanze micro – macroangiopatiche e manifestazioni cliniche di medio grado) ridotta della metà in assenza di documentate complicanze secondarie: il tasso di invalidità è pari al 20%; sindrome depressiva: sulla base dell'esame clinico la sindrome depressiva, reattiva al vissuto patologico, è quantificata come di media gravità. Dalla documentazione, che consiste in una unica certificazione da cui emerge che il paziente non è in cura presso strutture specialistiche, non risulta che il disturbo sofferto sia stato o sia attualmente di entità tale da richiedere una costante assistenza qualificata (psichiatrica – neurologica). Si ritiene, pertanto, che il disturbo psichico sia congruamente valutato con applicazione del codice 2205 (sindrome depressiva di grado medio) ed attribuzione della percentuale ivi tabellata 25%. intervento chirurgico di sleeve gastrectomy: la sleeve gastrectomy è un intervento mirato alla riduzione del peso in chi soffre di obesità; la perdita di peso è, dunque, il motivo per cui il paziente si è sottoposto all' intervento, non certo una sua complicanza così come nelle note dell'Avv.to di parte. Tenuto conto delle attuali buone condizioni generali, in assenza di sintomi clinici riferiti e/o documentati, con criterio meramente analogico si applica il codice 6484 (sindrome post prandiale da gastrectomia classe
I) e si attribuisce una percentuale del 10%. Si precisa, infine, che il paziente non presenta evidenti limitazioni funzionali all' esame obiettivo, esegue autonomamente i passaggi posturali e deambula autonomamente e senza ausili. In atti non risultano documentate patologie articolari.
CONCLUSIONI In risposta ai quesiti posti dall' Ill.mo Magistrato ed alle note dell'Avv. to Sassone, si confermano le conclusioni espresse in elaborato peritale: il ricorrente non presenta infermità e/o minorazioni motorie, funzionali e psichiche di gravità tale da ridurre la sua autonomia personale, né presenta una totale riduzione della capacità lavorativa (100%)”.
Orbene, il complesso delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Non si condivide quanto osservato nelle note redatte nell'interesse del ricorrente in occasione della odierna udienza in trattazione scritta;
non emerge infatti che il c.t.u. abbia ritenuto che “la patologia cardiaca faccia parte delle manifestazioni cliniche del diabete mellito”; infatti, il c.t.u. ha dato conto sia nella relazione che nelle note di chiarimento del fatto che trattasi di patologie distinte, con codici distinti e percentuali distinte;
il c.t.u. ha inoltre valutato, al fine del riconoscimento della necessità o meno di continua assistenza l'intero quadro clinico che concerne il ricorrente e l'incidenza delle singole patologie, complessivamente valutate, sulla sua autosufficienza.
Né del resto si evince dagli atti lo scarso compenso metabolico indicato nelle note da parte ricorrente, posto che il diabete mellito, in assenza di documentazione anche sulle eventuali complicanze secondarie, appare in fase di mediocre controllo.
Così pure, il c.t.u. ha correttamente motivato l'assenza di dimostrazione ed emergenza alla visita di una sindrome depressiva grave, la cui affermazione, pertanto, in luogo di quella media ritenuta, appare frutto di mera petizione di principio.
Così pure, non può porsi censura al c.t.u., il quale, sul fondamento delle proprie cognizioni scientifiche, della documentazione consultata e della visita medica espletata, ha ritenuto di dovere approfondire esclusivamente un parametro laboratoristico attinente la patologia diabetica, essendo con tutta evidenza corretto individuare determinati dati necessari onde valutare tale patologia, e non le restanti . In conclusione, si condivide quanto dal c.t.u. asserito in relazione al complesso morboso di cui è affetto il ricorrente;
emerge dal contenuto della relazione peritale che il ctu ha dato conto delle motivazioni, poste a base della percentuale, ritenute complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili.
Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere i requisiti sanitari posto a fondamento del diritto alla indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità, stante il calcolo delle percentuali invalidanti come effettuato dal c.t.u., che lo ha condotto a ritenere che il ricorrente “non presenta una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa”.
Le affermazioni contenute in ricorso non sono state, pertanto, provate.
Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto della mancata autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege da lui sottoscritta ( non confermata nel presente procedimento, che ha fatto seguito a quello per a.t.p.) , non può essere ritenuta esente dal relativo pagamento;
tuttavia, stante il quadro patologico comunque grave e invalidante, sussistono a parere di questo giudice i requisiti per addivenire alla compensazione tra le parti delle dette spese;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell , come da separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
b) dichiara compensato tra le parti il pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell , come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 6.3.2025
Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4462 /2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nato a San Giorgio a [...] il [...], e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Elena Sassone, elettivamente domiciliato come in atti in via Portanova n.38.
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Napoli, via de Gasperi n.55.
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 23.2.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 25.2.2022 la domanda finalizzata ad accertare la pensione di inabilità CP_1
e l'indennità di accompagnamento, previo riconoscimento del requisito sanitario;
di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU non ha riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
di avere depositato in data 1.2.2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Ha concluso chiedendo di “ A) Dichiarare il ricorrente invalido nella misura del 100% con diritto alla indennità di accompagnamento, per non essere in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
in via gradata inabile al 100%; B) Per l' effetto, se lo riterrà, condannare i resistenti, ciascuno in funzione delle proprie attribuzioni e competenze, alla corresponsione in favore dell' istante della pensione di inabilità civile con indennità di accompagnamento, o, in via gradata, della sola pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
o da quella che l' eventuale nominando CTU riterrà opportuna. Col favore delle spese e dei compensi con attribuzione ai procuratori antistatari. Salvezze.”
L si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni CP_1 non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso.”.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si dirà. Preliminarmente va inoltre osservato che il deposito del ricorso è tempestivo, essendo avvenuto entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 1.2.2024 e il deposito del ricorso al 23.2.2024.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alle prestazioni richieste, nell'attuale sede successiva al dissenso (pensione di inabilità e indennità di accompagnamento).
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha appurato che parte ricorrente è affetta dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di conclusioni, vale a dire “cardiopatia ischemico – ipertensiva
II classe NYHA, diabete mellito tipo 2 in mediocre compenso glicometabolico, pregresso intervento di sleeve gastrectomy, sindrome depressiva reattiva”
Ha sostenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal
12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, non cagionino una invalidità in misura pari al 100% senza difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e compiti propri della sua età (L509/88-124/98).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell integrate dal fatto, in particolare, di ritenere che per il CP_2 diabete mellito di tipo II sarebbe equa la valutazione massima del 50% prevista dal cod. 9309; che la sindrome depressiva cronica grave sarebbe stata derubricata impropriamente e senza riscontro psichiatrico, chiedendo parte ricorrente l'applicazione del cod. 2206 in misura del 40%; che la sindrome post prandiale da gastrectomia sarebbe stata inquadrata nella prima classe anziché in seconda con l'applicazione del codice 6485 nella misura del 30 %, stante il calo ponderale di 25 kg e rilevando che le tabelle ministeriali risalenti al 1992 non consideravano la chirurgia bariatrica. Il , infine, faceva riferimento alla la mancata valutazione della Pt_1 patologia artrosica legata all'obesità grave e datata, tale da obbligarlo alla chirurgia bariatrica.
Nel giudizio di opposizione che occupa, pertanto, questo Giudice ha ritenuto necessario chiedere al c.t.u. una nota di chiarimento. Il c.t.u., pertanto, ha precisato:
“In risposta alle note dell'Avv. to Sassone si conferma la non sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, atteso che il paziente non presenta deficit motori, ma è in grado di deambulare autonomamente e senza ricorso ad ausili, né severi deficit funzionale e/o cognitivi e/o psichici cosi come evidenziato dall' esame obiettivo diretto. In merito al mancato riconoscimento della invalidità totale, occorre fare alcune precisazioni sulla valutazione delle singole patologie: diabete mellito: in atti non è stata esibita alcuna documentazione, né visite specialistiche e/o esami di laboratorio e/o prescrizioni di terapia, né sono state documentate complicanze micro e macroangiopatiche. Il dosaggio ematico della emoglobina glicosilata (parametro di laboratorio che misura il valore medio della glicemia negli ultimi tre – quattro mesi), prescritto in data di visita peritale, evidenzia un mediocre controllo della malattia.
L' ischemia miocardica è stata correttamente valutata singolarmente;
si incorrerebbe in una duplicazione valutativa se fosse anche inclusa nella valutazione del diabete mellito, come da opinione personale del Legale di parte. in assenza di una specifica tabellazione al DM 5/2/92 il CTU ha applicato un criterio analogico proporzionale al codice 9309, attribuendo la percentuale minima ivi tabellata (41%) (diabete mellito con complicanze micro – macroangiopatiche e manifestazioni cliniche di medio grado) ridotta della metà in assenza di documentate complicanze secondarie: il tasso di invalidità è pari al 20%; sindrome depressiva: sulla base dell'esame clinico la sindrome depressiva, reattiva al vissuto patologico, è quantificata come di media gravità. Dalla documentazione, che consiste in una unica certificazione da cui emerge che il paziente non è in cura presso strutture specialistiche, non risulta che il disturbo sofferto sia stato o sia attualmente di entità tale da richiedere una costante assistenza qualificata (psichiatrica – neurologica). Si ritiene, pertanto, che il disturbo psichico sia congruamente valutato con applicazione del codice 2205 (sindrome depressiva di grado medio) ed attribuzione della percentuale ivi tabellata 25%. intervento chirurgico di sleeve gastrectomy: la sleeve gastrectomy è un intervento mirato alla riduzione del peso in chi soffre di obesità; la perdita di peso è, dunque, il motivo per cui il paziente si è sottoposto all' intervento, non certo una sua complicanza così come nelle note dell'Avv.to di parte. Tenuto conto delle attuali buone condizioni generali, in assenza di sintomi clinici riferiti e/o documentati, con criterio meramente analogico si applica il codice 6484 (sindrome post prandiale da gastrectomia classe
I) e si attribuisce una percentuale del 10%. Si precisa, infine, che il paziente non presenta evidenti limitazioni funzionali all' esame obiettivo, esegue autonomamente i passaggi posturali e deambula autonomamente e senza ausili. In atti non risultano documentate patologie articolari.
CONCLUSIONI In risposta ai quesiti posti dall' Ill.mo Magistrato ed alle note dell'Avv. to Sassone, si confermano le conclusioni espresse in elaborato peritale: il ricorrente non presenta infermità e/o minorazioni motorie, funzionali e psichiche di gravità tale da ridurre la sua autonomia personale, né presenta una totale riduzione della capacità lavorativa (100%)”.
Orbene, il complesso delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Non si condivide quanto osservato nelle note redatte nell'interesse del ricorrente in occasione della odierna udienza in trattazione scritta;
non emerge infatti che il c.t.u. abbia ritenuto che “la patologia cardiaca faccia parte delle manifestazioni cliniche del diabete mellito”; infatti, il c.t.u. ha dato conto sia nella relazione che nelle note di chiarimento del fatto che trattasi di patologie distinte, con codici distinti e percentuali distinte;
il c.t.u. ha inoltre valutato, al fine del riconoscimento della necessità o meno di continua assistenza l'intero quadro clinico che concerne il ricorrente e l'incidenza delle singole patologie, complessivamente valutate, sulla sua autosufficienza.
Né del resto si evince dagli atti lo scarso compenso metabolico indicato nelle note da parte ricorrente, posto che il diabete mellito, in assenza di documentazione anche sulle eventuali complicanze secondarie, appare in fase di mediocre controllo.
Così pure, il c.t.u. ha correttamente motivato l'assenza di dimostrazione ed emergenza alla visita di una sindrome depressiva grave, la cui affermazione, pertanto, in luogo di quella media ritenuta, appare frutto di mera petizione di principio.
Così pure, non può porsi censura al c.t.u., il quale, sul fondamento delle proprie cognizioni scientifiche, della documentazione consultata e della visita medica espletata, ha ritenuto di dovere approfondire esclusivamente un parametro laboratoristico attinente la patologia diabetica, essendo con tutta evidenza corretto individuare determinati dati necessari onde valutare tale patologia, e non le restanti . In conclusione, si condivide quanto dal c.t.u. asserito in relazione al complesso morboso di cui è affetto il ricorrente;
emerge dal contenuto della relazione peritale che il ctu ha dato conto delle motivazioni, poste a base della percentuale, ritenute complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili.
Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere i requisiti sanitari posto a fondamento del diritto alla indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità, stante il calcolo delle percentuali invalidanti come effettuato dal c.t.u., che lo ha condotto a ritenere che il ricorrente “non presenta una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa”.
Le affermazioni contenute in ricorso non sono state, pertanto, provate.
Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto della mancata autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege da lui sottoscritta ( non confermata nel presente procedimento, che ha fatto seguito a quello per a.t.p.) , non può essere ritenuta esente dal relativo pagamento;
tuttavia, stante il quadro patologico comunque grave e invalidante, sussistono a parere di questo giudice i requisiti per addivenire alla compensazione tra le parti delle dette spese;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell , come da separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
b) dichiara compensato tra le parti il pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell , come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 6.3.2025
Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi