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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/10/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 848/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GE EO, giusta procura in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Pasut, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc, nn° 80974/21569; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 24/06/2020 , dopo aver contestato le Parte_1
risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di
1 accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 992/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “-Accogliere il presente ricorso e, per
l'effetto, dichiarare che il sig. si trovava e si trova nelle condizioni Parte_1
previste dalla Legge 18/80 e, pertanto, ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (20.2.2019), previa nuova consulenza tecnica di ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, in via gradata dall'accertato aggravamento”; 2) “Condannare l' in persona del Presidente pro tempore CP_1
e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma EUR Piazzale delle Nazioni e/o l' – sede Provinciale di Salerno, in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., Corso Garibaldi, 38, alla corresponsione in favore del ricorrente della indennità di accompagnamento dovuta così come per legge dal 20.2.2019
(data della presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali dalla obbligazione all'effettivo soddisfo, in via gradata dall'accertato aggravamento”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
06/09/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Encefalopatia vascolare cronica con declino mnesico-cognitivo e turbe comportamentali.
Sarcoma pleomorfo indifferenziato del volto ed epitelioma basocellulare del naso, trattati chirurgicamente e con radioterapia. Gravissimo deficit visivo.
Incontinenza sfinterica. Artrosi polidistrettuale realizzante deficit della statica e della dinamica deambulatoria. Cardiopatia ipertensiva. Broncopneumopatia
Pag. 2 di 5 cronica ostruttivo-enfisematosa. Ernia inguinale sinistra recidiva in pregressa ernioplastica bilaterale. Ipertrofia prostatica. Iperplasia tiroidea”. Rilevava, altresì, esso CTU la natura permanente delle singole patologie, con scarse possibilità di miglioramento, e concludeva nel senso che “il grave quadro patologico da cui è affetto, a carattere evolutivo secondo un inquadramento clinico – biologico dei fattori di rischio, intesi come morbilità e mortalità, è tale da renderlo totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”; tanto, aggiungeva, con decorrenza dal 05/02/2020.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , le conclusioni si recepiscono in questa Per_2
sede in quanto fondate su una ponderata e scoerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità d'accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio-economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1
Pag. 3 di 5 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 cpc – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad
ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU espletata in sede di ATP in mancanza della prescritta domanda ex art. 71 del dpr 115/2002.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno CP_1 liquidate come da dispositivo.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nato a [...] il [...]], si trova nelle condizioni Pt_1 sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal 05/02/2020;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) nulla per le spese di CTU in fase di accertamento tecnico preventivo;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 848/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GE EO, giusta procura in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Pasut, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc, nn° 80974/21569; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 24/06/2020 , dopo aver contestato le Parte_1
risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di
1 accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 992/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “-Accogliere il presente ricorso e, per
l'effetto, dichiarare che il sig. si trovava e si trova nelle condizioni Parte_1
previste dalla Legge 18/80 e, pertanto, ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (20.2.2019), previa nuova consulenza tecnica di ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, in via gradata dall'accertato aggravamento”; 2) “Condannare l' in persona del Presidente pro tempore CP_1
e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma EUR Piazzale delle Nazioni e/o l' – sede Provinciale di Salerno, in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., Corso Garibaldi, 38, alla corresponsione in favore del ricorrente della indennità di accompagnamento dovuta così come per legge dal 20.2.2019
(data della presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali dalla obbligazione all'effettivo soddisfo, in via gradata dall'accertato aggravamento”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
06/09/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Encefalopatia vascolare cronica con declino mnesico-cognitivo e turbe comportamentali.
Sarcoma pleomorfo indifferenziato del volto ed epitelioma basocellulare del naso, trattati chirurgicamente e con radioterapia. Gravissimo deficit visivo.
Incontinenza sfinterica. Artrosi polidistrettuale realizzante deficit della statica e della dinamica deambulatoria. Cardiopatia ipertensiva. Broncopneumopatia
Pag. 2 di 5 cronica ostruttivo-enfisematosa. Ernia inguinale sinistra recidiva in pregressa ernioplastica bilaterale. Ipertrofia prostatica. Iperplasia tiroidea”. Rilevava, altresì, esso CTU la natura permanente delle singole patologie, con scarse possibilità di miglioramento, e concludeva nel senso che “il grave quadro patologico da cui è affetto, a carattere evolutivo secondo un inquadramento clinico – biologico dei fattori di rischio, intesi come morbilità e mortalità, è tale da renderlo totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”; tanto, aggiungeva, con decorrenza dal 05/02/2020.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , le conclusioni si recepiscono in questa Per_2
sede in quanto fondate su una ponderata e scoerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità d'accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio-economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1
Pag. 3 di 5 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 cpc – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad
ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU espletata in sede di ATP in mancanza della prescritta domanda ex art. 71 del dpr 115/2002.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno CP_1 liquidate come da dispositivo.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nato a [...] il [...]], si trova nelle condizioni Pt_1 sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal 05/02/2020;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) nulla per le spese di CTU in fase di accertamento tecnico preventivo;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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