Decreto presidenziale 23 luglio 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 7686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7686 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07686/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03802/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3802 del 2025, proposto da
- CE AN, nella qualità di elettore e di candidato al Consiglio del Comune di Marigliano (Na), nella lista “Il Centro Tempi Nuovi per Marigliano”,
-l’on. PA RU, nella qualità di elettore e di candidato a Sindaco del Comune di Marigliano (Na),
rappresentati e difesi dagli avvocati Felice Laudadio, Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Centrale Elettorale per il Comune di Marigliano, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Marigliano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
HE CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardo Marano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SA PU, non costituita in giudizio.
per l'annullamento e/o per la correzione
del risultato elettorale delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio del Comune di Marigliano (Na), tenutesi in data 25/26 maggio 2025, con proclamazione degli eletti in data 24 giugno 2025, nella parte in cui è stato attribuito il premio di maggioranza al candidato Sindaco NO OC che ha riportato, al primo turno, la maggioranza dei voti validi,
nonché del verbale 25 giugno 2025 prot.n.0021305 dell’Ufficio Centrale elettorale recante proclamazione degli eletti al Consiglio del suddetto Comune;
nonchè del verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale del Comune di Marigliano del 24 giugno 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali, del Comune di Marigliano e di HE CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa AR RA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 23.7.2025, il sig. CE AN, nella qualità di elettore e di candidato al Consiglio del Comune di Marigliano nella lista “Il Centro Tempi Nuovi per Marigliano”, unitamente all’on. PA RU, candidato a Sindaco del Comune di Marigliano,
hanno chiesto l'annullamento e/o la correzione del risultato elettorale delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio del Comune di Marigliano (Na), tenutesi in data 25/26 maggio 2025, con proclamazione degli eletti in data 24 giugno 2025, nella parte in cui è stato attribuito il premio di maggioranza al candidato Sindaco NO OC che ha riportato, al primo turno, la maggioranza dei voti validi, nonché del verbale 25 giugno 2025 prot.n.0021305 dell’Ufficio Centrale elettorale recante proclamazione degli eletti al Consiglio del suddetto Comune oltre al verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale del Comune di Marigliano del 24 giugno 2025.
2. Con decreto presidenziale n. 244 del 23.7.2025, è stata ordinata la notifica del ricorso e del decreto medesimo, che ha fissato l’udienza pubblica al 26.11.2025.
3. Con il ricorso di cui sopra, i ricorrenti AN e RU contestano l’attribuzione del premio di maggioranza ex art. 73 TUEL al candidato sindaco, poi risultato eletto, NO OC, all’esito delle elezioni comunali del 25/26 maggio 2025.
3.1. Espongono le seguenti circostanze di fatto:
i) è risultato eletto sindaco, al primo turno, il candidato NO OC che ha ottenuto il maggior numero di preferenze con il 55,2% dei voti;
ii)il candidato sindaco PA RU ha raccolto il 43,74% dei voti;
iii) le liste a sostegno del candidato sindaco PA RU hanno raccolto il 50,63% dei voti validi, mentre le liste a sostegno del candidato sindaco NO OC hanno raccolto il 48,69%;
iv) l'Ufficio Centrale elettorale ha attribuito il premio di maggioranza, previsto dall’art. 73, comma 10 TUEL, al candidato Sindaco NO OC computando, quali voti validi, unicamente quelli ottenuti dal candidato Sindaco. Conseguentemente, sono stati attribuiti n.10 seggi alla coalizione del candidato sindaco NO OC e n.5 seggi alla coalizione del candidato sindaco PA RU.
3.2. Secondo i ricorrenti, l’attribuzione dei seggi avrebbe dovuto essere effettuata attribuendo n.8 consiglieri per le liste collegate al candidato PA RU e n.8 consiglieri per le liste collegato al Sindaco eletto, NO OC, oltre quest’ultimo, senza assegnazione del premio di maggioranza previsto dall’art. 73, comma 10 TUEL, in quanto il calcolo delle percentuali ottenute dalle liste non avrebbe dovuto essere fatto – come è stato –intendendo quali “ voti validi” quelli espressi dal corpo elettorale in favore dei candidati Sindaci, bensì in base ai voti validi espressi in favore delle liste a supporto dei vari candidati Sindaci.
Più precisamente, essi lamentano violazione e falsa applicazione del T.U. 16 maggio 1960 n.570 e dell’art. 73, comma 10 TUEL in quanto tale disposizione disciplina l’attribuzione del premio di maggioranza nel caso in cui una coalizione non abbia raggiunto la maggioranza dei voti validi ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, sempreché – e ciò sarebbe dirimente nel caso di specie – nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
Nel caso di specie, la coalizione a sostegno del candidato sindaco PA RU ha raccolto il 50,63% dei voti astrattamente “ validi”, ragion per cui il premio di maggioranza non poteva essere assegnato alla coalizione del candidato sindaco NO OC in virtù dell’art. 73, comma 10 cit., ma avrebbe dovuto essere assegnato in base ai voti validi ottenuti dal raggruppamento di liste a sostegno dell’on.le RU.
In questo senso viene richiamata a sostegno della tesi sopra illustrata la sentenza di questa Sezione 25.3.2022, n.1998 che, interpretando in senso letterale il comma 10 dell’art. 73 TUEL, ha sostenuto che in base al testo letterale il computo del 50 per cento dei voti validi debba essere riferito ai soli voti conseguiti dalla lista, o dal gruppo di liste collegate, e non all’insieme dei voti ottenuti dal candidato sindaco.
4. Si sono costituiti in giudizio sia la Prefettura, sia il Comune di Marigliano sia HE CI, quest’ultimo in qualità di controinteressato in quanto perdente seggio in caso di accoglimento del ricorso, prospettando che il precedente giurisprudenziale del Tar Campania Napoli n. 1998/2022 risulta riformato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 3114 del 22.4.2022 la quale, uniformandosi a precedenti del giudice d’appello (n. 3022/2010 e n. 2823/2012), ha ribadito il principio secondo cui il premio di maggioranza del 60 % dei seggi, di cui all’art. 73 co. 10 TUEL, deve essere attribuito esclusivamente sulla base delle preferenze conseguite dal candidato sindaco.
Entrambe le parti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 26.11.2025, discussa la causa, quest’ultima è passata in decisione.
6.La questione oggetto del ricorso verte esclusivamente sulla interpretazione del comma 10 dell’art. 73 TUEL, secondo cui: “ Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi (…)”.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 107 del 1996, richiamata dalla difesa dei ricorrenti durante la discussione in udienza pubblica, il comma 6 dell’art. 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (identico all’attuale comma 10 dell’art. 73 TUEL) legittima il voto cd. disgiunto, nel senso che è possibile che l'elettore voti per un candidato sindaco e, contemporaneamente, per una lista ad esso non collegata.
La conseguenza è che (par. 2.2.) “è ben possibile che in consiglio vi sia una maggioranza contrapposta al sindaco, come anche che vi sia una situazione di equilibrio tra consiglieri eletti nella lista o nelle liste collegate al sindaco e consiglieri eletti in altre liste. Il legislatore, con una scelta che rientra nell'ambito della sua discrezionalità, ha deliberatamente escluso di assicurare comunque la maggioranza in consiglio al candidato eletto sindaco, il quale quindi non può adagiarsi (e puntare esclusivamente) sul suo prestigio personale, ma è stimolato a collegarsi a liste che abbiano un effettivo consenso nell'elettorato. Il sindaco "forte" (perché eletto al primo turno), ma collegato ad una lista "debole" (nel senso che non raggiunge anch'essa la maggioranza dei consensi al primo turno), risulta in qualche modo penalizzato (come si è fatto cenno nel corso della discussione parlamentare) per un collegamento rifiutato da una parte del suo elettorato che, pur votando lui, non ha però votato anche la sua lista o addirittura ha votato per una lista contrapposta. In questa situazione il sindaco dovrà cercare una maggioranza in consiglio perché l'elettorato, utilizzando la possibilità di voto disgiunto, non gliel'ha assicurata. Ed il legislatore ha ritenuto di non alterare tale situazione che riflette il possibile (e legittimo) scostamento tra il livello dei consensi confluiti sul candidato sindaco e quelli raccolti dalla lista (o dalle liste) ad esso collegata.”
La Corte, nella sentenza de quo, ha messo in evidenza la differenza tra il premio di maggioranza attribuito in caso di ballottaggio rispetto a quello, solo eventuale, attribuibile al sindaco eletto al primo turno, che è per definizione un sindaco “forte”, eletto in un contesto in cui vi è minore frammentazione del voto, che invece è evidente in caso di secondo turno, e giustifica, per la Corte, “una diversa valutazione del legislatore che, consentendo nuovi collegamenti e prevedendo un ben più sostanzioso premio di maggioranza, mira ad incentivare nel secondo turno una aggregazione delle forze in campo più accentuata di quella rivelatasi insufficiente al primo turno.”
Emerge come per la Corte (par. 2.4.), in caso di Sindaco (“forte”) eletto al primo turno, la governabilità non sia un valore assoluto, tant’è che non determina l’alterazione del criterio proporzionale (come avviene in caso di secondo turno- sindaco “debole”) in quanto – ed è la questione dibattuta in giudizio – esiste la possibilità che il premio di maggioranza non venga attribuito in caso di “maggioranza assoluta conseguita (al primo turno) dalla lista contrapposta , o comunque non collegata, al candidato eletto sindaco . In questo caso (in cui il rischio della c.d. ingovernabilità è massimo) il sindaco, salva la facoltà di dimettersi così provocando lo scioglimento del consiglio, deve convivere con una maggioranza a sè contrapposta; ma ciò è conseguenza della divaricazione del consenso espresso dall'elettorato con il voto disgiunto, divaricazione, che il legislatore intende rispettare per non premiare (se non proprio penalizzare, come si è prima ricordato: paragrafo 2.2 ) il sindaco che si è collegato alla lista che non riscuote sufficienti consensi.”
6.1. Se questa è la indiscutibile ratio del sistema delineato dall’attuale comma 10 dell’art. 73, all’interno della suddetta disposizione la quaestio iuris (che la Corte non ha in nessun modo affrontato) consiste nello stabilire se il “ 50 per cento dei voti validi ” debba essere calcolato (a) sui soli voti validi complessivi conseguiti al primo turno dalle liste concorrenti all’elezione, oppure (b) sui voti validi complessivi conseguiti al primo turno dai candidati alla carica di sindaco (e dunque, oltreché sui voti di lista automaticamente assegnati al candidato sindaco collegato alla lista ai sensi dell’art. 72, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, anche sui voti espressi singolarmente a favore dei soli candidati sindaci, in esplicazione del c.d. voto disgiunto).
Si tratta della stessa questione affrontata da questa Sezione con la sentenza 1998/2022, richiamata dai ricorrenti, e che ha fatto leva sul principio della rappresentatività (dei voti di lista) per pervenire alla conclusione per cui il premio di maggioranza non viene attribuito al sindaco eletto laddove la lista (o il gruppo di liste) collegata al candidato sindaco perdente abbia tuttavia conseguito almeno il 50% dei voti di lista .
In tale ipotesi non potrebbe essere attribuito nessun premio di maggioranza, perché ciò priverebbe la lista che ha ottenuto più del 50% di voti (di lista) al primo turno della sua rappresentatività di rilievo maggioritario, con applicazione del sistema/metodo D’Hont.
Dunque, il rispetto del principio di rappresentatività del voto comporterebbe una deroga al principio di governabilità dell’ente e imporrebbe al Sindaco – seppur “forte” in quanto eletto al primo turno - di accordarsi con la lista (o gruppo di liste) che ha conseguito la maggioranza di consiglio.
Nella suddetta decisione n. 1998/2022, la Sezione ha quindi puntualmente confutato il precedente giurisprudenziale in materia, costituito dalla decisione del Consiglio di Stato n. 3022/2010, secondo cui la espressione “voti validi” di cui all’art. 73, comma 10 va riferita alla sommatoria dei voti validi complessivi conseguiti al primo turno dai candidati alla carica di sindaco (compresi quindi i voti disgiunti).
6.2. Tuttavia, la motivazione della sentenza di primo grado è stata a sua volta cassata in sede di appello dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3114/2022, che ha fatto proprie le conclusioni della decisione del 2010, con motivazioni che questo Collegio ritiene di condividere tenuto conto della loro sostenibilità logica in relazione ad una particolarissima tipologia di contenzioso, quello elettorale, nel quale i principi che regolano la materia diventano criteri ermeneutici della disciplina di legge e forniscono la chiave di lettura nei casi in cui le disposizioni sono suscettibili di interpretazioni tra loro opposte ma logicamente sostenibili.
Si tratta di aspetti che la sentenza n. 107/1996 non tocca ma che ben sono stati successivamente affrontati dai giudici di merito, ed in particolare dal Consiglio di Stato, che ha valorizzato il sistema del voto disgiunto non nell’ottica, fatta propria dalla Corte Costituzionale, della scelta del legislatore di attribuire al corpo elettorale la possibilità di “penalizzare” il Sindaco "forte" (perché eletto al primo turno), ma collegato ad una lista "debole" (nel senso che non raggiunge anch'essa la maggioranza dei consensi al primo turno) per un collegamento rifiutato da una parte del suo elettorato che, pur votando lui, non ha però votato anche la sua lista o addirittura ha votato per una lista contrapposta, bensì nell’ottica opposta di non penalizzarlo troppo, tenuto conto che i voti disgiunti hanno voluto in qualche modo dare risalto alla persona del Sindaco, contribuendo alla sua elezione immediata al primo turno.
Emerge dunque, a parere del Collegio, una questione di rappresentatività collegata al sistema di voto che deve essere valorizzata non solo in chiave di governabilità del Comune (che, come la Corte ha chiarito, non è un valore assoluto) ma al fine di dare senso ad una legislazione che ha comunque voluto privilegiare il rapporto tra candidato Sindaco ed elettore, consentendo ad un unico momento di voto di avere conseguenze diverse: come ha chiarito Cons. St., sez. V, 6.3.2013, n.1360
l'elezione del sindaco e quella del consiglio comunale “ traggono origine da un "unico fatto", cioè dall'esercizio del diritto di voto da parte dell'elettore, che avviene nella stessa unità di tempo e di luogo e che è "unico" (art. 72, comma 3; art. 73, comma 3 TUEL), ancorché possa concretamente esplicitarsi in due particolari manifestazioni di "voto congiunto" e di "voto disgiunto".”
Orbene, “dal tenore letterale delle ricordate disposizioni e dalla unicità del voto, pur essa normativamente sottolineata, emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, che è stato lo stesso legislatore che, nel prevedere la possibilità del voto disgiunto (art. 72, comma 3) e nel precisare (art. 73, comma 3) le modalità di espressione del "voto di lista", ai sensi dell'art. 72, a far coincidere i "voti validi" - tutti quelli espressi per l'elezione del sindaco - con quelli cui fa riferimento il settimo comma dell'articolo 73 per la determinazione della soglia del 3% per l'ammissione delle liste all'assegnazione dei seggi: ciò in definitiva è la logica e necessaria conseguenza dell'unicità del voto e dell'unicità della modalità di esercizio del diritto di voto da parte dell'elettore.”
Tale decisione, anche se riferita a questione diversa, delinea la volontà del legislatore di escludere che l’espressione “ voti validi” si riferisca ai soli voti di lista: e infatti, sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 822 del 14.5.2010, ha sottolineato, con riferimento allo stesso substrato normativo, che “laddove il legislatore ha inteso riferirsi ai soli voti di lista ha usato l'espressione " cifra elettorale " (art. 73, comma 5) e che quando ha inteso riferirsi, quale base di calcolo di una percentuale, alla totalità dei voti espressi, compresi quelli per l'elezione alla carica di sindaco, ha usato l'espressione " voti validi " (in tal senso anche C.d.S., sez. V, 16 febbraio 2012, n. 802).”
Tali conclusioni, pur non riguardando la stessa fattispecie oggetto della presente controversia, hanno carattere di generalità e risultano ragionevoli e convincenti, essendo basate sulla corretta applicazione del criterio ermeneutico della presuntiva costanza terminologica del legislatore nell'ambito di uno stesso testo normativo
6.3. Orbene, in quest’ottica, il Collegio condivide la tesi del giudice d’appello (contrastante con quella riproposta dagli odierni ricorrenti) sulla base della considerazione che non attribuire il premio di maggioranza al sindaco eletto per effetto dello scomputo, dalla “ somma dei voti validi ”, dei voti “ non di lista ”, ossia i voti disgiunti (o comunque quelli che sono stati considerati validi per l’elezione del sindaco ma non conteggiati per la lista -ad esempio per errori di vario tipo), costituirebbe comunque una violazione del principio di rappresentatività (del Sindaco eletto) cui è correlata l’assegnazione del premio di maggioranza, in funzione della governabilità del Comune.
Si tratta, infatti, di voti validamente espressi che, come tali, devono essere annoverati tra i voti validi di cui al comma 10 citato, anche perché – ed è questo l’argomento che persuade il Collegio – essi verrebbero obliterati senza alcuna spiegazione logica, posto che si tratta comunque di voti che hanno concorso all’elezione del Sindaco e posto che il premio di maggioranza è un riconoscimento per il Sindaco, a determinate condizioni, con il dichiarato scopo di consentirgli la governabilità del Comune.
La penalizzazione cui ha fatto riferimento la Corte nel 1996 (e quindi anche prima dell’approvazione del TUEL) per il Sindaco che abbia scelto di apparentarsi con liste deboli, che non hanno raggiunto la maggioranza assoluta e anzi hanno consentito di raggiungerla agli avversari, fa il paio con la capacità del medesimo Sindaco di aver dirottato verso di sé i consensi di elettori di partiti e liste diverse da quelle che lo hanno sostenuto: di conseguenza, ha senso che il calcolo della maggioranza assoluta per le liste di minoranza “forti” avvenga tenendo conto dei voti validi intesi come ottenuti complessivamente dai sindaci, e non come voti validi di lista.
Questo anche al fine di impedire la frequente ingovernabilità dei Comuni posto che, seppur considerata dalla Corte Costituzionale come possibile conseguenza del voto disgiunto, contrasterebbe con la ratio di un sistema elettorale che punta, in linea di principio, alla governabilità e alla stabilità sia pure con le differenze tra primo e secondo turno (vedi Corte Cost. 107/1996, par. 2.4. cit).
In buona sostanza, i voti validi sono i voti espressi in favore dei candidati alla carica di sindaco perchè gli elettori, direttamente o indirettamente (attraverso il voto alla lista collegata), esprimono comunque il loro voto in favore dei candidati sindaco e sarebbe arduo spiegare perché - ai fini dell’assegnazione del premio di maggioranza, il cui scopo è garantire stabilità e governabilità, in un sistema che attribuisce palesemente prevalenza al vincolo fiduciario corpo elettorale-sindaco- i voti espressi solo in favore del candidato Sindaco non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del premio di maggioranza/governabilità.
Si tratta di un argomento persuasivo e logico, anche perché non esiste altra alternativa: i voti “disgiunti” o vengono considerati “voti validi” ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza oppure scompaiono da tale computo, ma senza che se comprenda la ragione logica, posto che così facendo, e quindi privilegiando la “rappresentatività” delle liste che appoggiano un altro candidato (peraltro, come nel caso di specie, di poco superiore al 50% dei voti ottenuti), si priverebbe il Sindaco vincitore di quella maggioranza consiliare che la normativa vigente punta – in linea di massima - ad attribuirgli.
7. Ciò detto, il Collegio si riporta alla motivazione della sentenza del Consiglio di Stato 3114/2022, che ha riepilogato, riferendosi anche a numerosi arresti del passato, la questione del significato dell’espressione “ voti validi” sia sotto il profilo ermeneutico (par. 13.1.), che logico-sistematico (par. 13.2.) che teleologico (par. 13.3.).
7.1. In particolare, convince l’argomento interpretativo, per cui “il legislatore, laddove nell’ambito del testo normativo in esame si è voluto riferire ai soli voti di lista, ha usato l’espressione “cifra elettorale” (…), anche ai fini del calcolo dei seggi da attribuire alle singole liste o gruppi di liste collegate (…). Laddove, invece, ha voluto riferirsi quale base di calcolo di una percentuale alla totalità dei voti espressi, compresi quelli per l’elezione alla carica di sindaco, ha usato l’espressione “voti validi”.”.
E, allora, si è desunto che “La norma (…), nella parte in cui prevede quale condizione negativa dell’attribuzione del c.d. premio di maggioranza il mancato superamento nel primo turno, da parte di lista (o gruppo di liste) diversa da quella collegata al candidato sindaco eletto, del “50 per cento dei voti validi”, non può non essere letta nel senso di riferirsi, quale base di calcolo di tale requisito negativo, alla totalità dei voti validi espressi nell’elezione del sindaco, che per definizione supera la totalità dei voti di lista, essendo i voti espressi a favore delle sole liste automaticamente attribuiti al candidato sindaco ad esse collegato, mentre i voti espressi per il solo candidato alla carica di sindaco non si trasmettono alle liste collegate (…)”.
Inoltre, è corretto anche il ragionamento che tiene conto della complessiva coerenza del testo normativo sotto un profilo terminologico: “ il legislatore, qualora avesse voluto riferirsi alla diversa base di calcolo dei soli voti di lista, avrebbe fatto ricorso alla diversa ed univoca locuzione “50 per cento delle cifre elettorali complessive”, impiegata nel precedente articolo di legge nella disciplina dell’elezione del sindaco nella stessa categoria di comuni, mentre, usando la locuzione “50 per cento dei voti validi”, deve ritenersi che abbia inteso riferirsi alla maggioranza assoluta della totalità dei voti validi, anche di quelli espressi per il candidato sindaco (in coerenza con le stesse, identiche parole usate negli artt. 71, comma 10, e 72, comma 4, nonché, per le lezioni provinciali, nell’art. 74, commi 6 e 11, dello stesso testo legislativo).”.
7.2. Si condivide anche quanto affermato in ordine al fatto che la “regola del c.d. premio di maggioranza, diversamente modulata nei comuni a popolazione rispettivamente inferiore o superiore ai 15.000 abitanti e, nell’ambito di questi ultimi, ulteriormente differenziata a seconda che si tratti di garantire la governabilità del comune guidato da un sindaco “forte” o “debole” – rafforzandone l’operatività in quest’ultima ipotesi –, è dunque destinata a subire una deroga in favore del sistema proporzionale nel solo caso, in cui le liste diverse da quelle collegate al candidato eletto sindaco abbiano superato il 50% dei voti validi (nel primo turno, non essendo più spazio per i voti di lista nel secondo turno).
È corretta infatti la conclusione a cui perviene il giudice d’appello circa l’esistenza di una chiara “fattispecie derogatoria alla regola del principio maggioritario”, e “trattandosi dunque di norma eccezionale, la stessa va interpretata restrittivamente, onde anche per questo deve prevalere l’opzione ermeneutica di rapportare la percentuale derogatoria del 50 per cento a tutti i voti validi espressi nel primo turno per l’elezione di sindaco, e non solo ai voti di lista.
“ Argomentando in modo diverso – si è detto – si giungerebbe allora “al risultato assurdo, certamente esulante dalla voluntas legis, di paralizzare l’attribuzione del c.d. premio di maggioranza anche nei casi, in cui solo una minoranza dell’elettorato abbia espresso il voto di lista e la maggioranza si sia limitata ad esprimere il voto per i candidati alla carica di sindaco. In casi siffatti, sarebbe del tutto irragionevole controbilanciare la posizione del sindaco, il quale abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi senza il sostegno di una lista o di un gruppo di liste munite di una maggioranza altrettanto assoluta, con una maggioranza di consiglieri esponenti di liste a lui antagoniste, in ipotesi espressione di una percentuale dell’elettorato di gran lunga inferiore alla maggioranza assoluta dei voti validi espressi nell’elezione del sindaco”.
7.3. Inoltre, convince anche l’argomento teleologico per cui “ l’art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267/2000 ha inteso assicurare, per regola generale, al sindaco eletto almeno il 60% dei seggi del consiglio, onde garantire un ampio margine di governabilità degli enti locali, attraverso la precostituzione, in favore del sindaco eletto, di una larga maggioranza in consiglio comunale, che gli consenta di portare agevolmente a termine il mandato”, per cui “si è ritenuto che l’ambito di applicazione del correttivo all’attribuzione del premio di maggioranza, in omaggio all’opposto e recessivo principio di garantire la rappresentatività del voto espresso nell’elezione dei consiglieri comunali, debba essere interpretato restrittivamente (…)”.
8. A quanto detto va aggiunto che nel ricorso non è stata fornita una lettura innovativa tale da smentire la decisione di secondo grado che ha riformato la sentenza 1998/2022, anzi, a onor del vero, i ricorrenti non hanno neppure fatto riferimento alla rilevante circostanza che la decisione citata è stata espunta dal panorama giuridico.
Viene citata una sentenza del Tar Molise, la 379/2024, che per contro rafforza la tesi del Comune e del controinteressato, in quanto si allinea alle citate decisioni del Consiglio di Stato e computa, nel novero dei “voti validi” il voto singolo ai (soli) candidati sindaci, che definisce “voti in testa”, laddove definisce voti c.d. “disgiunti/incrociati”quelli attribuiti al candidato sindaco di una coalizione contestualmente al voto attribuito al consigliere/lista di altra coalizione. Pertanto, la parte motivazionale della sentenza, riportata nel ricorso, non può attagliarsi al caso oggetto di giudizio.
Per contro, è conforme alla tesi dei resistenti T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 02.10.2019, n.860 secondo cui l’espressione « voti validi » di cui all’art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267/2000, riferita ai voti espressi al primo turno, riguarda la totalità dei voti che in tale fase procedimentale sono stati espressi dal corpo elettorale; invero, l'impiego dell'espressione « voti validi », senza alcuna ulteriore specificazione e senza alcun riferimento ai voti di lista, o comunque alle sole schede contenenti voti validi per l'elezione del Consiglio, avvalora la linea interpretativa volta a ricomprendere tutti i voti, di lista e non, posto che nell'ambito della competizione elettorale unitariamente considerata, sono da computarsi tra i voti validi anche quelli resi solo a favore di un candidato Sindaco, e non anche di una lista partecipante alla competizione per l'elezione dei consiglieri.
9. In conclusione, il ricorso va respinto.
La peculiarità e complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
AR RA LL, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RA LL | AN PA |
IL SEGRETARIO