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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 21 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente nessuno compare sino ad ore 11.30 (né risulta essersi rivolto alla cancelleria per rimediare ad errori tecnici di collegamento);
Per la parte resistente compare l'avvocato UGO ORLANDO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
conclude come da memoria difensiva.
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI si dà atto che prima della lettura della sentenza, ad ore 12.00 – essendo in attesa sulla piattaforma teams dalle 11.37 – compare L'avv. MARTA MERCATTINI in sostituzione per parte convenuta, la quale dà atto di avere avuto problemi di collegamento;
si riporta agli atti e a tutte le richieste svolte e conclude come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 7 N. R.G. 850/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 850/2023 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. SANTINI ANDREA Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. UGO ORLANDO, PAOLO CAPEZZUTO E LUCIA
PAOLANGELO.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso (quale obbligato principale: amministratore di Parte_1
pagina 2 di 7 dal maggio al dicembre 2020) e Controparte_2 Controparte_2
proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ITL n. 265/2023. Cont
resisteva al ricorso.
La causa veniva istruita con prove per testi.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
L'ordinanza-ingiunzione opposta si compone di due sezioni qui rilevanti: sezione DIFFIDA:
Punto 1) Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151. -
Omesse registrazioni - più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi: Poiché: ha omesso di registrare i dati retributivi/contributivi/fiscali referiti ai lavoratori Per_1
e per i mesi dal giugno 2020 al giugno 2021, per come descritto negli Per_2 Per_3
esiti dettagliati dell'accertamento di cui al summenzionato verbale;
(sanzione da 150 a 1500 euro;
se riguarda più di 5 lavoratori o un periodo superiore a 6 mesi la sanzione va da 300 a 3000)
Punto 2) Art. 3, comma 3, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1,
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151 - Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare - da 31 a 60 giornate SENZA MANTENIMENTO IN SERVIZIO
Poiché: ha irregolarmente occupato il lavoratore nel periodo dal 31 agosto Per_3
2020 al 22 ottobre 2020, per come precisato negli esiti degli accertamenti.
Punto 3) Art. 21, comma 1, legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 - Comunicazione di cessazione Poiché: ha omesso di denunciare la cessazione del rapporto di lavoro di e al Per_1 Per_2
Centro per l'Impiego, per come precisato negli esiti degli accertamenti sopra riportati.
(sanzione da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato). sezione NOTIFICAZIONE D'ILLECITO AMMINISTRATIVO
pagina 3 di 7 Punto 1) Art. 1, commi 910 e 911, LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 - Modalità di corresponsione della retribuzione e di ogni anticipo di essa Poiché: non ha dato dimostrazione dei pagamenti stipendiali dei lavoratori e per Per_1 Per_3 Per_2
come precisato negli esiti degli accertamenti
(sanzione da 1.000,00 a 5.000,00 euro).
Punto 2) Art. 15, comma 3, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 -
Omessa comunicazione preventiva lavoro intermittente Poiché: non comunicato nei modi e termini di Legge le giornate di lavoro intermittente del lavoratore er Per_1
il periodo giugno, luglio ed agosto 2020.
(sanzione da 400 a 2.400,00 euro per ciascun lavoratore)
Le sanzioni sono state applicate come segue: sezione diffida:
1) € 1.200,00
2) € 8.640,00
3) € 400; sezione illecito:
1) € 26.000,00
2) € 960.
Vi sono quindi tre posizioni (molto diverse tra loro) di lavoratori da esaminare.
Da un lato i camerieri HI E GU.
Dall'altro Per_3
La società opponente all'epoca gestiva un locale (discoteca) in Milano-Marittima.
Com'è noto, in periodo di pandemia venivano disposte d'imperio le chiusure di determinate attività commerciali, tra cui proprio le discoteche.
Per quanto concerne il caso che ci riguarda, viene in rilievo il periodo di chiusura che fu imposto da novembre del 2020 (sino al giugno 2021).
Per HI E GU non vi sono particolari problemi o questioni su tale aspetto.
Per gli stessi, camerieri, il datore di lavoro – in periodo di apertura del locale e di lavoro pagina 4 di 7 dei due – non ha registrato tutte le giornate e le ore di lavoro realmente svolte dagli stessi.
Questo può dirsi accertato sulla base degli elementi di causa ed in particolare le S.I.T., le dichiarazioni testimoniali di conferma delle stesse e l'assenza di prova contraria fornita dagli opponenti.
I periodi di irregolarità vanno delimitati (anche in base ai calendari con indicate le giornate come effettivamente lavorate depositate agli atti da parte resistente e confermati dai lavoratori, da raffrontarsi con i diversi e minori dati contenuti nel LUL) come segue:
HI: gennaio, giugno, luglio e agosto 2020
GU: giugno, luglio e agosto 2020.
Circa la posizione del detto “ ) pur essendovi prova che lo Per_3 CP_4
stesso ha iniziato a lavorare come dipendente nell'ultima settimana di ottobre 2020 (non vi è alcuna questione per il periodo precedente), il rapporto veniva immediatamente sospeso dal novembre del 2020 al giugno del 2021 a causa delle restrizioni in ambito di contrasto all'emergenza pandemica da codiv-19.
n tale periodo risulta (LUL alla mano) in cassa integrazione. CP_4
Lo stesso sostiene di avere comunque lavorato, un po' dalla discoteca (chiusa) un po' da altri luoghi.
Avrebbe fatto il direttore artistico, contattando personale da fare lavorare nella discoteca
(chiusa).
L'assunto non è stato confermato che dalla SIT di una certa aspirante ragazza Per_4
immagine, secondo la quale i due si sarebbero messaggiati a fine 2020 per un incarico e poi avrebbero fatto un colloquio a febbraio 2021.
Al contrario la testimonianza della donna delle pulizie su ottobre del 2020 è irrilevante perché n quel periodo risultava avere svolto attività lavorativa dichiarata, CP_4
nel LUL.
Considerato che la discoteca era chiusa, che il percepiva la cassa CP_4
integrazione in quel periodo e che non vi è prova (anche volendo dare credito alla pagina 5 di 7 dello svolgimento di un'attività lavorativa vera e propria, continuata, Per_4
prolungata, dell'entità dichiarata dal lavoratore (5 giorni per 5 ore al giorno), non può ritenersi effettivamente raggiunta una solida prova che il abbia svolto Per_3
Cont attività lavorativa non registrata nel LUL nei termini che gli ha contestato .
Dunque, tutte le sanzioni (intere o pro-quota) collegate alla posizione del Per_3
vanno annullate (o riquantificate).
Questo come segue. sezione diffida:
1) € 1.200,00: vengono in rilievo 7 mensilità; la sanzione può essere ridotta ad
800,00 euro, considerato che la posizione del stata stralciata;
Per_3
2) annullata . Per_3
3) € 400: non impugnata;
sanzione peraltro proporzionata. sezione illecito:
1) € 26.000,00 vengono in rilievo 7 mensilità; la posizione del è stata Per_3
stralciata: la sanzione può ridursi ad € 3.000,00.
2) € 960: profilo non impugnato;
sanzione peraltro proporzionata.
In conclusione, le sanzioni vanno in parte annullate e in parte ridotte a quanto risulta dalla motivazione.
Le spese di lite vanno compensate attesa la parziale fondatezza del ricorso, ma la conferma di rilevanti sanzioni non annullate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ridetermina le sanzioni come risulta dalla parte motiva;
2) compensa le spese di lite.
pagina 6 di 7 Ravenna, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 21 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente nessuno compare sino ad ore 11.30 (né risulta essersi rivolto alla cancelleria per rimediare ad errori tecnici di collegamento);
Per la parte resistente compare l'avvocato UGO ORLANDO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
conclude come da memoria difensiva.
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI si dà atto che prima della lettura della sentenza, ad ore 12.00 – essendo in attesa sulla piattaforma teams dalle 11.37 – compare L'avv. MARTA MERCATTINI in sostituzione per parte convenuta, la quale dà atto di avere avuto problemi di collegamento;
si riporta agli atti e a tutte le richieste svolte e conclude come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 7 N. R.G. 850/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 850/2023 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. SANTINI ANDREA Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. UGO ORLANDO, PAOLO CAPEZZUTO E LUCIA
PAOLANGELO.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso (quale obbligato principale: amministratore di Parte_1
pagina 2 di 7 dal maggio al dicembre 2020) e Controparte_2 Controparte_2
proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ITL n. 265/2023. Cont
resisteva al ricorso.
La causa veniva istruita con prove per testi.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
L'ordinanza-ingiunzione opposta si compone di due sezioni qui rilevanti: sezione DIFFIDA:
Punto 1) Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151. -
Omesse registrazioni - più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi: Poiché: ha omesso di registrare i dati retributivi/contributivi/fiscali referiti ai lavoratori Per_1
e per i mesi dal giugno 2020 al giugno 2021, per come descritto negli Per_2 Per_3
esiti dettagliati dell'accertamento di cui al summenzionato verbale;
(sanzione da 150 a 1500 euro;
se riguarda più di 5 lavoratori o un periodo superiore a 6 mesi la sanzione va da 300 a 3000)
Punto 2) Art. 3, comma 3, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1,
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151 - Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare - da 31 a 60 giornate SENZA MANTENIMENTO IN SERVIZIO
Poiché: ha irregolarmente occupato il lavoratore nel periodo dal 31 agosto Per_3
2020 al 22 ottobre 2020, per come precisato negli esiti degli accertamenti.
Punto 3) Art. 21, comma 1, legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 - Comunicazione di cessazione Poiché: ha omesso di denunciare la cessazione del rapporto di lavoro di e al Per_1 Per_2
Centro per l'Impiego, per come precisato negli esiti degli accertamenti sopra riportati.
(sanzione da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato). sezione NOTIFICAZIONE D'ILLECITO AMMINISTRATIVO
pagina 3 di 7 Punto 1) Art. 1, commi 910 e 911, LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 - Modalità di corresponsione della retribuzione e di ogni anticipo di essa Poiché: non ha dato dimostrazione dei pagamenti stipendiali dei lavoratori e per Per_1 Per_3 Per_2
come precisato negli esiti degli accertamenti
(sanzione da 1.000,00 a 5.000,00 euro).
Punto 2) Art. 15, comma 3, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 -
Omessa comunicazione preventiva lavoro intermittente Poiché: non comunicato nei modi e termini di Legge le giornate di lavoro intermittente del lavoratore er Per_1
il periodo giugno, luglio ed agosto 2020.
(sanzione da 400 a 2.400,00 euro per ciascun lavoratore)
Le sanzioni sono state applicate come segue: sezione diffida:
1) € 1.200,00
2) € 8.640,00
3) € 400; sezione illecito:
1) € 26.000,00
2) € 960.
Vi sono quindi tre posizioni (molto diverse tra loro) di lavoratori da esaminare.
Da un lato i camerieri HI E GU.
Dall'altro Per_3
La società opponente all'epoca gestiva un locale (discoteca) in Milano-Marittima.
Com'è noto, in periodo di pandemia venivano disposte d'imperio le chiusure di determinate attività commerciali, tra cui proprio le discoteche.
Per quanto concerne il caso che ci riguarda, viene in rilievo il periodo di chiusura che fu imposto da novembre del 2020 (sino al giugno 2021).
Per HI E GU non vi sono particolari problemi o questioni su tale aspetto.
Per gli stessi, camerieri, il datore di lavoro – in periodo di apertura del locale e di lavoro pagina 4 di 7 dei due – non ha registrato tutte le giornate e le ore di lavoro realmente svolte dagli stessi.
Questo può dirsi accertato sulla base degli elementi di causa ed in particolare le S.I.T., le dichiarazioni testimoniali di conferma delle stesse e l'assenza di prova contraria fornita dagli opponenti.
I periodi di irregolarità vanno delimitati (anche in base ai calendari con indicate le giornate come effettivamente lavorate depositate agli atti da parte resistente e confermati dai lavoratori, da raffrontarsi con i diversi e minori dati contenuti nel LUL) come segue:
HI: gennaio, giugno, luglio e agosto 2020
GU: giugno, luglio e agosto 2020.
Circa la posizione del detto “ ) pur essendovi prova che lo Per_3 CP_4
stesso ha iniziato a lavorare come dipendente nell'ultima settimana di ottobre 2020 (non vi è alcuna questione per il periodo precedente), il rapporto veniva immediatamente sospeso dal novembre del 2020 al giugno del 2021 a causa delle restrizioni in ambito di contrasto all'emergenza pandemica da codiv-19.
n tale periodo risulta (LUL alla mano) in cassa integrazione. CP_4
Lo stesso sostiene di avere comunque lavorato, un po' dalla discoteca (chiusa) un po' da altri luoghi.
Avrebbe fatto il direttore artistico, contattando personale da fare lavorare nella discoteca
(chiusa).
L'assunto non è stato confermato che dalla SIT di una certa aspirante ragazza Per_4
immagine, secondo la quale i due si sarebbero messaggiati a fine 2020 per un incarico e poi avrebbero fatto un colloquio a febbraio 2021.
Al contrario la testimonianza della donna delle pulizie su ottobre del 2020 è irrilevante perché n quel periodo risultava avere svolto attività lavorativa dichiarata, CP_4
nel LUL.
Considerato che la discoteca era chiusa, che il percepiva la cassa CP_4
integrazione in quel periodo e che non vi è prova (anche volendo dare credito alla pagina 5 di 7 dello svolgimento di un'attività lavorativa vera e propria, continuata, Per_4
prolungata, dell'entità dichiarata dal lavoratore (5 giorni per 5 ore al giorno), non può ritenersi effettivamente raggiunta una solida prova che il abbia svolto Per_3
Cont attività lavorativa non registrata nel LUL nei termini che gli ha contestato .
Dunque, tutte le sanzioni (intere o pro-quota) collegate alla posizione del Per_3
vanno annullate (o riquantificate).
Questo come segue. sezione diffida:
1) € 1.200,00: vengono in rilievo 7 mensilità; la sanzione può essere ridotta ad
800,00 euro, considerato che la posizione del stata stralciata;
Per_3
2) annullata . Per_3
3) € 400: non impugnata;
sanzione peraltro proporzionata. sezione illecito:
1) € 26.000,00 vengono in rilievo 7 mensilità; la posizione del è stata Per_3
stralciata: la sanzione può ridursi ad € 3.000,00.
2) € 960: profilo non impugnato;
sanzione peraltro proporzionata.
In conclusione, le sanzioni vanno in parte annullate e in parte ridotte a quanto risulta dalla motivazione.
Le spese di lite vanno compensate attesa la parziale fondatezza del ricorso, ma la conferma di rilevanti sanzioni non annullate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ridetermina le sanzioni come risulta dalla parte motiva;
2) compensa le spese di lite.
pagina 6 di 7 Ravenna, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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