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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 498 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Puggioni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Puggioni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 04/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Villasor.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
04/09/2011 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Villasor, anno 2011, numero 10, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Villasor (SU), il
4.09.2011, tra i Sig.ri e trascritto presso Parte_1 Parte_2
l'Ufficio dello Stato Civile di Villasor al n. 10, parte II, serie A, anno 2011 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villasor
Pag. 2 di 3 di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Villasor.
2) Confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione del 6 giugno 2016 come omologate dal Tribunale di Cagliari con decreto del
10.02.2017:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, e pertanto dichiarano che nulla hanno da pretendere l'uno dall'altra;
c) i coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 498 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Puggioni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Puggioni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 04/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Villasor.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
04/09/2011 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Villasor, anno 2011, numero 10, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Villasor (SU), il
4.09.2011, tra i Sig.ri e trascritto presso Parte_1 Parte_2
l'Ufficio dello Stato Civile di Villasor al n. 10, parte II, serie A, anno 2011 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villasor
Pag. 2 di 3 di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Villasor.
2) Confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione del 6 giugno 2016 come omologate dal Tribunale di Cagliari con decreto del
10.02.2017:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, e pertanto dichiarano che nulla hanno da pretendere l'uno dall'altra;
c) i coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3