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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13473/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13473 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3
Controparte_1 minorenne
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6
Controparte_4 minorenne 7
Controparte_5 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 25.09.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. nata a [...]ù) il Controparte_7 03.09.1956, residente in [...] Lt. 11;
2. nato a [...]ù) il Parte_3 05.02.1981, residente in [...] Lt. 11, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore:
3. nata a [...]ù) 25.11.2010, residente in Controparte_1 OS VO (LI - Perù), Via Urb. Previ Naranjal Mz. 42 Lt. 11;
4. nato a [...]ù) il 09.05.1982, Controparte_2 residente in [...], Urb. SAta Luisa, ap.to 301;
5. nato a [...]ù) il 12.01.1985, Controparte_3 residente in [...], Block B dpto.
[...]
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sui figli Parte_4 minori:
6. nato a [...]ù) 31.08.2008, residente Controparte_4 in SA DR (LI - Perù), in Via Javier Prado Oeste 1241, Block B dpto. 1303-B Urb. ; Parte_4
7. nata a [...]ù) 03.08.2014, Controparte_5 residente in [...], Block B dpto. 1303-B
, Parte_4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i ricorrenti, come in epigrafe generalizzati, sono cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo italiano, sig. Angelo TT TA, per tutti i motivi indicati nella narrativa che precede e, per l'effetto, ordinare al in p. del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_6 civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei Registri dello Stato civile, della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni nonché ogni consequenziale provvedimento alle autorità di legge. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano Angelo TT TA, nato in data [...] nella città di EL NO (VI) come comprovato dal relativo Estratto di Nascita n. 133, anno 1886 il quale emigrava in Perù senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino peruviano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana trasmettendola iure sanguinis al figlio, che, a sua volta, la trasmetteva ai suoi discendenti, odierni ricorrenti. Angelo TT TA contraeva matrimonio, nella città di TA (Perù), con la sig.ra
, in data 15.01.1910, e dall'unione coniugale nasceva: Persona_1
Dott. Giovanni Calasso 2
• nella città di LI (Perù) in data 16.12.1921, il sig. il quale, in data Parte_5 01.08.1969, contraeva matrimonio, nella città di LI (Distretto di La Victoria - Perù), con la sig.ra , e dalla unione coniugale, fuori Persona_2 dal matrimonioo, nasceva:
odierna ricorrente, nella città di LI (Perù) Parte_6 in data 03.09.1956 la quale,contraeva matrimonio in data 01.03.1979, nella città di LI (Perù) con il sig. e Controparte_8 dall'unione coniugale nascevano:
✓ nella città di LI Persona_3 (Distretto di Jesus Maria, Perù) in data 05.02.1981 il quale, in data 25.06.2016, contraeva matrimonio nella città di LI (Distretto di OS VO, Perù) con la sig.ra e Controparte_9 dall'unione coniugale nasceva la figlia minore:
❖ , nella città di LI (Perù) Controparte_1 in data 25.11.2010
✓ nella città di LI (Distretto di Persona_4 Jesus Maria, Perù) in data 09.05.1982
✓ , nella città di LI (Distretto Persona_5 di Jesus Maria, Perù) in data 12.01.1985 il quale, in data 07.09.2013, il contraeva matrimonio nella città di LI (distretto di Cieneguilla, Perù) con la sig.ra Controparte_10 e dall'unione coniugale nascevano i figli minor:
❖ nella città di LI Controparte_4 (Distretto di Jesus Maria, Perù) in data 31.08.2008
❖ nella città di LI Controparte_5 (Distretto di SA DR, Perù) in data 03.08.2014
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva
Dott. Giovanni Calasso 3
matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Angelo TT TA, nato in data [...] nella città di EL NO (VI)
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Dott. Giovanni Calasso 4
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 03.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13473 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3
Controparte_1 minorenne
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6
Controparte_4 minorenne 7
Controparte_5 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 25.09.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. nata a [...]ù) il Controparte_7 03.09.1956, residente in [...] Lt. 11;
2. nato a [...]ù) il Parte_3 05.02.1981, residente in [...] Lt. 11, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore:
3. nata a [...]ù) 25.11.2010, residente in Controparte_1 OS VO (LI - Perù), Via Urb. Previ Naranjal Mz. 42 Lt. 11;
4. nato a [...]ù) il 09.05.1982, Controparte_2 residente in [...], Urb. SAta Luisa, ap.to 301;
5. nato a [...]ù) il 12.01.1985, Controparte_3 residente in [...], Block B dpto.
[...]
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sui figli Parte_4 minori:
6. nato a [...]ù) 31.08.2008, residente Controparte_4 in SA DR (LI - Perù), in Via Javier Prado Oeste 1241, Block B dpto. 1303-B Urb. ; Parte_4
7. nata a [...]ù) 03.08.2014, Controparte_5 residente in [...], Block B dpto. 1303-B
, Parte_4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i ricorrenti, come in epigrafe generalizzati, sono cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo italiano, sig. Angelo TT TA, per tutti i motivi indicati nella narrativa che precede e, per l'effetto, ordinare al in p. del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_6 civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei Registri dello Stato civile, della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni nonché ogni consequenziale provvedimento alle autorità di legge. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano Angelo TT TA, nato in data [...] nella città di EL NO (VI) come comprovato dal relativo Estratto di Nascita n. 133, anno 1886 il quale emigrava in Perù senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino peruviano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana trasmettendola iure sanguinis al figlio, che, a sua volta, la trasmetteva ai suoi discendenti, odierni ricorrenti. Angelo TT TA contraeva matrimonio, nella città di TA (Perù), con la sig.ra
, in data 15.01.1910, e dall'unione coniugale nasceva: Persona_1
Dott. Giovanni Calasso 2
• nella città di LI (Perù) in data 16.12.1921, il sig. il quale, in data Parte_5 01.08.1969, contraeva matrimonio, nella città di LI (Distretto di La Victoria - Perù), con la sig.ra , e dalla unione coniugale, fuori Persona_2 dal matrimonioo, nasceva:
odierna ricorrente, nella città di LI (Perù) Parte_6 in data 03.09.1956 la quale,contraeva matrimonio in data 01.03.1979, nella città di LI (Perù) con il sig. e Controparte_8 dall'unione coniugale nascevano:
✓ nella città di LI Persona_3 (Distretto di Jesus Maria, Perù) in data 05.02.1981 il quale, in data 25.06.2016, contraeva matrimonio nella città di LI (Distretto di OS VO, Perù) con la sig.ra e Controparte_9 dall'unione coniugale nasceva la figlia minore:
❖ , nella città di LI (Perù) Controparte_1 in data 25.11.2010
✓ nella città di LI (Distretto di Persona_4 Jesus Maria, Perù) in data 09.05.1982
✓ , nella città di LI (Distretto Persona_5 di Jesus Maria, Perù) in data 12.01.1985 il quale, in data 07.09.2013, il contraeva matrimonio nella città di LI (distretto di Cieneguilla, Perù) con la sig.ra Controparte_10 e dall'unione coniugale nascevano i figli minor:
❖ nella città di LI Controparte_4 (Distretto di Jesus Maria, Perù) in data 31.08.2008
❖ nella città di LI Controparte_5 (Distretto di SA DR, Perù) in data 03.08.2014
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva
Dott. Giovanni Calasso 3
matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Angelo TT TA, nato in data [...] nella città di EL NO (VI)
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Dott. Giovanni Calasso 4
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 03.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5