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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/09/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2024
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
e CP_1 CP_2
Avv. Stefano Carboni sost. Dall'Avv. Delia Rizzu
APPELLANTI contro
e CP_3 Controparte_4
Avv. Carlo Lai
APPELLATI
, Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
, , ; CP_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12
APPELLATI
, Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
, , , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
, , , ,
[...] CP_26 CP_27 CP_28 CP_29 Controparte_30 , , , , Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 CP_36
, .
[...] Controparte_37
APPELLATI
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 260/2024 promossa da:
(C.F. ) e ( ), rappresentati CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Stefano Carboni, nonché elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo ubicato in Alghero, Via Lo Frasso n. 2;
APPELLANTI contro ( e ( ), CP_3 C.F._3 Controparte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall' avv. Carlo Lai nonché elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Alghero Via Mazzini n. 90;
APPELLATI
, Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
, rappresentati e difesi CP_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12 nel primo grado del giudizio dall'Avv. Stefano Carboni;
APPELLATI
, Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
, , , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
, , , ,
[...] CP_26 CP_27 CP_28 CP_29 Controparte_30
, , , , Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 CP_36
, .
[...] Controparte_37
APPELLATI
All'udienza odierna la causa è stata decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti come formulate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con nuovo atto di citazione, iscritto a ruolo in data 23/10/201l, e CP_3 Controparte_4
richiamando un precedente atto di citazione notificato in data 8/07/2015 ad e
[...] CP_1
e non iscritto a ruolo, li convenivano di fronte al Tribunale di Sassari, proponendo nei CP_2 loro confronti un'azione di rivendicazione della comproprietà di un cortile ex art. 948 c.c. e una domanda di risarcimento del danno. A sostegno delle domande esponevano, in particolare, che: a) erano “comproprietari di due box auto ubicati in Alghero e distinti al Foglio 61 Particella 619 sub.
36 e sub 37 Categoria C/6” come da “atti di acquisto” rispettivamente datati “1979” e “1998”; b) controparte era proprietaria “del box auto adiacente” al loro “distinto al Foglio 61 Particella 619 sub. 38 Categoria C/6 ;” c) davanti ai predetti garages si trovava uno spazio cortilizio, qualificato dall'“atto pubblico” del “6.7.1977” del “Notaio come “cortile condominiale fra i Per_1 proprietari dei box” e dall'“atto pubblico” del “11.1.1979” del “Notaio ” come Persona_2
“cortile comune”; d) violando sia il dettato dell'art. 1102 c.c. sia l'art. 3 del CP_1 regolamento del condominio, aveva posto in essere un'indebita occupazione del suddetto cortile, che aveva comportato l'impossibilità di accedere ai garages attorei, l'inidoneità di questi ultimi alla loro specifica funzione, il recesso del conduttore e il rifiuto di corrispondere il Parte_1 canone locatizio da parte dell'altro locatario e) il rispondendo alle CP_38 CP_1 richieste di liberazione del cortile de quo, “in data 30.10.2014” aveva dichiarato di essere
“proprietario esclusivo dell'area cortilizia e” di poterla pertanto “occupare” così come aveva
“effettivamente fatto.”
e in data 22/12/2015, si costituivano regolarmente in giudizio CP_1 CP_2 eccependo: a) la nullità dell'atto introduttivo di controparte per i seguenti motivi: 1) non conteneva l'avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio avrebbe comportato “le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c.”; non venivano indicati il “codice fiscale dei convenuti” e i dati catastali dell'area cortilizia oggetto di controversia nonché non erano presenti le “conclusioni” e la “procura”; 2) non venivano convenuti “in giudizio tutti i litisconsorti;
” b)
l'improcedibilità/inammissibilità/illegittimità della “domanda” attorea, in quanto non era stato previamente esperito il “tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti di tutti i litisconsorti”; c)
l'improponibilità dell'“avversa domanda” in ragione del dettato dell' “art. 17 del Regolamento
Condominiale” e della mancata inflizione di “alcuna sanzione da parte dell'Amministratore;” c)
l'infondatezza delle pretese dei , evincibile dal contenuto della “relazione notarile Parte_2 ultraventennale” del “Notaio Dott. ” nonché dal “regolamento condominiale”, Persona_3 dalla “tabella millesimale” e da quanto dichiarato dall'“Amm.re del ; Controparte_39
d) in extrema ratio la sussistenza dei presupposti per il compimento dell'usucapione, in loro favore, del cortile de quo.
In seguito, in ragione di quanto disposto dal tribunale, veniva regolarizzata la posizione dei e si provvedeva ad integrare il contradditorio. A tale ultimo proposito, il tribunale, Parte_2 inizialmente, dichiarava “la contumacia del ” (verbale d'udienza del 4/07/2018) e poi CP_39 rilevava che “rispetto alla domanda di usucapione del bene comune il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato con i singoli proprietari-condomini e non con il ” (verbale CP_39
d'udienza del 23/01/2019). In data 13/02/2023, Controparte_5 Controparte_6
, e CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 si costituivano in giudizio, contestavano quanto sostenuto da parte attrice e aderivano alla
[...] domanda di usucapione proposta dai , mentre rimanevano contumaci i restanti CP_40 condomini.
Il tribunale, istruita la causa con documenti e prova testimoniale, con sentenza n. 696/2024 in data
3/06/2024, preliminarmente, dava atto della corretta instaurazione del procedimento e dell'avvenuta sanatoria dei “vizi originari della citazione”, dopodiché rilevava la condominialità dello spazio cortilizio risultante dai “titoli di proprietà dei box auto” prodotti dagli attori e dallo “stato dei luoghi”. Rigettava invece la domanda risarcitoria proposta dai , argomentando che gli Parte_2 attori avevano provato il mero “evento lesivo” senza però dar prova dei “danni conseguenza”. In merito a quanto sostenuto dai , invece, il giudice di primo grado rilevava che: a) “La CP_40 relazione notarile ventennale prodotta da parte convenuta” era soggetta a libera valutazione;
b) “gli atti di donazione citati nella” suddetta “relazione e, poi, prodotti in giudizio non” costituivano
“una valida serie traslativa” idonea a “prevalere su quanto in dettaglio provato dagli attori” (a tal proposito, sulla base dell'analisi dell'atto pubblico di donazione del 23/03/2006, veniva evidenziato che l'area cortilizia non era stata donata all'allora convenuto;
c) “Il pagamento CP_1 degli oneri condominiali” e “le tabelle millesimali” erano inidonei a “provare la sussistenza di un diritto reale immobiliare”; d) la domanda di usucapione doveva essere rigettata, in ragione dell'assenza di prova di “alcuna esclusività del possesso nel godimento del cortile” (in relazione a ciò veniva sottolineato quanto dichiarato dai testi e . CP_41 Tes_1
e , in data 11/07/2024, presentano appello per i seguenti motivi: 1) CP_1 CP_2 violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove il Tribunale ometteva di pronunciarsi “sull'eccezione
d'improponibilità della domanda” per mancato esperimento del “tentativo obbligatorio di mediazione” avverso “tutti i litisconsorti”; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c per omessa pronuncia sull'eccezione, presentata dall'allora parte convenuta, di “nullità dell'azione” per “omessa notifica ai litisconsorti necessari”: il tribunale aveva male individuato i proprietari dei beni inerenti al cortile de quo, dato che, da una parte, era stato erroneamente qualificato come tale e, CP_3 dall'altra, non era stato ricompreso tra gli stessi ossia il “proprietario del magazzino CP_26 distinto al mapp. 619 sub 39;” parte attrice non aveva provveduto a “convenire in giudizio” il suddetto nonostante quanto eccepito dagli stessi in ordine alla “necessità del CP_5 Parte_2 litisconsorzio necessario”; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2700 c.c., errata valutazione delle risultanze di causa, e nello specifico della relazione del notaio , dalla Persona_3 quale si evinceva che aveva donato “in data 10/12/2013” il cortile de quo alla CP_1 moglie , cosicché, contrariamente a quanto rilevato dal tribunale, non era titolare di CP_2 alcunché sulle res de quibus; in nessuno degli “atti d'acquisto” di controparte figurano i dati catastali dello spazio cortilizio “distinto, originariamente, con il sub. 1284 poi diventato 35”, attualmente “oggetto di frazionamento”, mentre nell' “atto del 22/12/1975, rep. 60.087” viene rappresentato che “ad eccezione della porzione centrale, destinata ad accesso all'androne comune,” nessuna area scoperta al pianterreno era condominiale;
circostanza da cui discenderebbe
“che l'unico spazio all'aperto in comunione” era “l'androne d' accesso al palazzo”; tanto nella donazione del 23/03/2006 che in quella del 10/12/2013 veniva indicata l'area cortilizia per mezzo dei suoi dati catastali;
nella donazione del 10/12/2013 veniva altresì rappresentato che sul suddetto cortile sussisteva “diritto di ingresso a manovra a favore delle autorimesse già esistenti” e anche “nella nota di trascrizione” veniva dato atto di tale “diritto di passaggio”; il tribunale era privo del potere di “apprezzare liberamente quanto accertato dal Notaio poiché” tale accertamento veniva a fondarsi su “atti pubblici” aventi “ex, art. 2700 CC, fede privilegiata”; 4) “Erronea ed illegittima liquidazione delle spese di lite- Violazione degli artt. 91 e 92 cpc.” Il tribunale, stante il non accoglimento della domanda risarcitoria dei e la conseguente loro “parziale Parte_2 soccombenza”, avrebbe dovuto disporre la compensazione, perlomeno parziale, delle spese di lite.
e , in data 22/11/2024, costituendosi nel giudizio di secondo CP_3 Controparte_4 grado, resistono agli avversi motivi e chiedono il rigetto dell'appello di controparte con conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 12.2.2025 la Corte, rilevata l'omessa evocazione nel giudizio d'appello dei convenuti contumaci, disponeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. assegnando a tali fini termine sino al 20 marzo 2025 e fissando la nuova udienza di comparizione per il 27/6/2025.
All'udienza del 27 giugno 2025 gli appellanti chiedevano nuovo termine per rinnovare la notifica dell'atto di citazione nei confronti di , CP_29 Controparte_16 Controparte_37
e poiché non andate a buon fine nel termine assegnato dalla Corte CP_33 CP_32 nonostante la tempestiva consegna degli atti all'ufficiale giudiziario.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'udienza del 19/09/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
L'appello deve essere dichiarato inammissibile in forza del chiaro disposto dell'art. 331 1 e 2 comma c.p.c..
Ed invero, come già detto, disposta dalla Corte con ordinanza riservata del 10/2/2025, comunicata in pari data, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini dello stabile di
Via Carbonia 13, rimasti contumaci nel giudizio di primo grado, l'appellante non ha ottemperato all'ordine nei confronti di alcuni di essi, poiché è certamente omessa la notifica nei confronti di
, e . CP_29 Controparte_16 Controparte_37 CP_33 CP_32
Orbene poiché deve ritenersi, per tutte le ragioni dette, che nessuna delle parti ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio, l'appello deve essere dichiarato inammissibile secondo il chiaro disposto dell'art. 331 c.p.c..
Il coinvolgimento di tutti gli appartenenti al nel giudizio instaurato Parte_3 dai condomini e per accertare l'esistenza di una comunione sul cortile, secondo gli CP_42 CP_4 attori tra i soli proprietari dei garage che sullo stesso prospettano, secondo i convenuti viceversa di loro proprietà esclusiva, nasceva proprio dalle difese dei convenuti (oggi appellanti) che sostenevano di averne usucapito la proprietà contro l'intero condominio. A tali fini chiedevano infatti di estendere il contraddittorio a tutti i condomini. Non solo, sulla non regolarità di tale evocazione in giudizio hanno formulato oggi specifico motivo d'appello, così che la necessità del loro coinvolgimento anche in tale fase del processo, oltre che dall'inscindibilità del rapporto sostanziale (poiché gli odierni appellanti sostengono di avere usucapito la proprietà del cortile in danno di tutti i condomini), deriva dalle stesse difese dell'appellante e dal loro interesse ad una pronuncia, sull'appartenenza della porzione di cortile di cui è controversia, opponibile a tutti gli appartenenti al . CP_39
Dalla loro partecipazione al giudizio di primo grado, seppure in qualità di contumaci, è pertanto derivata una situazione di litisconsorzio necessario, quantomeno processuale, con conseguente obbligo di evocarli anche nel giudizio di appello.
Non avendovi l'appellante inizialmente provveduto (nonostante l'interesse sostanziale e lo specifico motivo d'appello, con il quale ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado proprio per l'irrituale integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti ritenuti litisconsorti necessari),
l'integrazione è stata ordinata dalla Corte ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
E secondo il chiaro disposto della norma l'ordine è rivolto indifferentemente ad entrambe le parti, mentre le conseguenze dell'inottemperanza nel termine fissato (dunque senza possibilità di assegnazione di nuovo termine, come sollecitato dall'appellante a verbale d'udienza del 27/6/2025) determinano l'inammissibilità dell'impugnazione, indipendentemente dal fatto che l'appellante non avesse un interesse sostanziale a chiamare in causa il litisconsorte.
Si tratta infatti di una norma sulla regolarità del contraddittorio, non a caso presidiata da nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio dal giudice. [ “L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. (Nella specie, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado, il processo era stato riassunto dalla ricorrente nei confronti di una sola delle parti che avevano partecipato al giudizio di legittimità e il giudice del rinvio - con decisione ritenuta corretta dalla S.C. - ha dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione per mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio)” (Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019)
“A seguito di intervento adesivo volontario, ex art. 105 c.p.c., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore anche in grado di appello, con la conseguenza che, ove l'atto di impugnazione non sia notificato nei suoi confronti ed il giudice non abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso”. (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11156 del 09/05/2018).
La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25822 del 31/10/2017)].
Nel caso di specie, la mancata tempestiva integrazione del contradditorio nei confronti di alcuni litisconsorti è ascrivibile a colpa dell'appellante.
Prima di tutto, rileva la Corte che, nonostante gli appellanti abbiano ricevuto comunicazione dell'ordinanza che disponeva l'integrazione del contraddittorio in data 10/2/2025, si sono attivati soltanto il 13/3/2025, con la consegna degli atti all'ufficiale giudiziario, ossia circa un mese dopo la comunicazione dell'ordinanza e soltanto dieci giorni prima rispetto alla scadenza del termine assegnato dalla Corte per provvedervi, quando era già difficile se non addirittura impossibile procedere a tutte le notifiche nel termine assegnato, a maggior ragione quelle da eseguirsi nei confronti di soggetti che parte appellante sapeva residenti all'estero. Un comportamento diligente esigeva che gli appellanti domandassero alla Corte, sin dalla comunicazione dell'ordinanza, e in ogni caso prima della scadenza del termine del 20/3/2025, l'assegnazione di un nuovo e più lungo termine per provvedervi, unitamente al differimento dell'udienza di comparizione. Tanto più che dagli atti della notifica effettuata nei confronti di si evince che il 17 marzo Parte_4
2025, dunque prima della scadenza del termine assegnato del 20/3/2025, gli appellanti erano a conoscenza dell'omessa notifica, mentre l'agente postale in data 15/3/2025 (sempre prima della scadenza del termine) dava atto dell'omessa notifica nei confronti di perché CP_29
“Destinatario Sconosciuto”, con una dicitura che indica l'assenza di un collegamento tra il destinatario e l'indirizzo dove è tentata la notifica. Infine, nei confronti di e CP_33 la notifica, effettuata ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 15 CP_32
Novembre 1965, non si perfezionava per omessa allegazione della traduzione degli atti nella lingua ufficiale del luogo di destinazione (cfr. comunicazioni del 18/03/2025 del Persona_4 ; formalità che sulla base dell'art. 5 dell'indicata convenzione internazionale
[...] poteva essere effettivamente richiesta dal Paese di destinazione e che invece non era stata inserita
(v. relate di omessa notifica nei confronti di e . CP_33 CP_32
Considerato dunque che l'atto di impugnazione non è stato notificato ad alcuni litisconsorti necessari entro il termine perentorio assegnato dalla Corte ex art. 331 c.p.c. per fatto imputabile agli stessi appellanti, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Segue alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, che sono liquidate nei minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di ridotta complessità per la soluzione in rito della controversia, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- dichiara inammissibile l'appello proposto da e avverso la sentenza CP_1 CP_2
n. 696/2024 del Tribunale di Sassari pubblicata il 3/06/2024;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere a e le spese CP_3 Controparte_4 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di e CP_1 CP_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla
L.228/12.
Così deciso in Sassari all'udienza del 19/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
e CP_1 CP_2
Avv. Stefano Carboni sost. Dall'Avv. Delia Rizzu
APPELLANTI contro
e CP_3 Controparte_4
Avv. Carlo Lai
APPELLATI
, Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
, , ; CP_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12
APPELLATI
, Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
, , , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
, , , ,
[...] CP_26 CP_27 CP_28 CP_29 Controparte_30 , , , , Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 CP_36
, .
[...] Controparte_37
APPELLATI
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 260/2024 promossa da:
(C.F. ) e ( ), rappresentati CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Stefano Carboni, nonché elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo ubicato in Alghero, Via Lo Frasso n. 2;
APPELLANTI contro ( e ( ), CP_3 C.F._3 Controparte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall' avv. Carlo Lai nonché elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Alghero Via Mazzini n. 90;
APPELLATI
, Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
, rappresentati e difesi CP_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12 nel primo grado del giudizio dall'Avv. Stefano Carboni;
APPELLATI
, Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
, , , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
, , , ,
[...] CP_26 CP_27 CP_28 CP_29 Controparte_30
, , , , Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34 CP_35 CP_36
, .
[...] Controparte_37
APPELLATI
All'udienza odierna la causa è stata decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti come formulate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con nuovo atto di citazione, iscritto a ruolo in data 23/10/201l, e CP_3 Controparte_4
richiamando un precedente atto di citazione notificato in data 8/07/2015 ad e
[...] CP_1
e non iscritto a ruolo, li convenivano di fronte al Tribunale di Sassari, proponendo nei CP_2 loro confronti un'azione di rivendicazione della comproprietà di un cortile ex art. 948 c.c. e una domanda di risarcimento del danno. A sostegno delle domande esponevano, in particolare, che: a) erano “comproprietari di due box auto ubicati in Alghero e distinti al Foglio 61 Particella 619 sub.
36 e sub 37 Categoria C/6” come da “atti di acquisto” rispettivamente datati “1979” e “1998”; b) controparte era proprietaria “del box auto adiacente” al loro “distinto al Foglio 61 Particella 619 sub. 38 Categoria C/6 ;” c) davanti ai predetti garages si trovava uno spazio cortilizio, qualificato dall'“atto pubblico” del “6.7.1977” del “Notaio come “cortile condominiale fra i Per_1 proprietari dei box” e dall'“atto pubblico” del “11.1.1979” del “Notaio ” come Persona_2
“cortile comune”; d) violando sia il dettato dell'art. 1102 c.c. sia l'art. 3 del CP_1 regolamento del condominio, aveva posto in essere un'indebita occupazione del suddetto cortile, che aveva comportato l'impossibilità di accedere ai garages attorei, l'inidoneità di questi ultimi alla loro specifica funzione, il recesso del conduttore e il rifiuto di corrispondere il Parte_1 canone locatizio da parte dell'altro locatario e) il rispondendo alle CP_38 CP_1 richieste di liberazione del cortile de quo, “in data 30.10.2014” aveva dichiarato di essere
“proprietario esclusivo dell'area cortilizia e” di poterla pertanto “occupare” così come aveva
“effettivamente fatto.”
e in data 22/12/2015, si costituivano regolarmente in giudizio CP_1 CP_2 eccependo: a) la nullità dell'atto introduttivo di controparte per i seguenti motivi: 1) non conteneva l'avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio avrebbe comportato “le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c.”; non venivano indicati il “codice fiscale dei convenuti” e i dati catastali dell'area cortilizia oggetto di controversia nonché non erano presenti le “conclusioni” e la “procura”; 2) non venivano convenuti “in giudizio tutti i litisconsorti;
” b)
l'improcedibilità/inammissibilità/illegittimità della “domanda” attorea, in quanto non era stato previamente esperito il “tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti di tutti i litisconsorti”; c)
l'improponibilità dell'“avversa domanda” in ragione del dettato dell' “art. 17 del Regolamento
Condominiale” e della mancata inflizione di “alcuna sanzione da parte dell'Amministratore;” c)
l'infondatezza delle pretese dei , evincibile dal contenuto della “relazione notarile Parte_2 ultraventennale” del “Notaio Dott. ” nonché dal “regolamento condominiale”, Persona_3 dalla “tabella millesimale” e da quanto dichiarato dall'“Amm.re del ; Controparte_39
d) in extrema ratio la sussistenza dei presupposti per il compimento dell'usucapione, in loro favore, del cortile de quo.
In seguito, in ragione di quanto disposto dal tribunale, veniva regolarizzata la posizione dei e si provvedeva ad integrare il contradditorio. A tale ultimo proposito, il tribunale, Parte_2 inizialmente, dichiarava “la contumacia del ” (verbale d'udienza del 4/07/2018) e poi CP_39 rilevava che “rispetto alla domanda di usucapione del bene comune il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato con i singoli proprietari-condomini e non con il ” (verbale CP_39
d'udienza del 23/01/2019). In data 13/02/2023, Controparte_5 Controparte_6
, e CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 si costituivano in giudizio, contestavano quanto sostenuto da parte attrice e aderivano alla
[...] domanda di usucapione proposta dai , mentre rimanevano contumaci i restanti CP_40 condomini.
Il tribunale, istruita la causa con documenti e prova testimoniale, con sentenza n. 696/2024 in data
3/06/2024, preliminarmente, dava atto della corretta instaurazione del procedimento e dell'avvenuta sanatoria dei “vizi originari della citazione”, dopodiché rilevava la condominialità dello spazio cortilizio risultante dai “titoli di proprietà dei box auto” prodotti dagli attori e dallo “stato dei luoghi”. Rigettava invece la domanda risarcitoria proposta dai , argomentando che gli Parte_2 attori avevano provato il mero “evento lesivo” senza però dar prova dei “danni conseguenza”. In merito a quanto sostenuto dai , invece, il giudice di primo grado rilevava che: a) “La CP_40 relazione notarile ventennale prodotta da parte convenuta” era soggetta a libera valutazione;
b) “gli atti di donazione citati nella” suddetta “relazione e, poi, prodotti in giudizio non” costituivano
“una valida serie traslativa” idonea a “prevalere su quanto in dettaglio provato dagli attori” (a tal proposito, sulla base dell'analisi dell'atto pubblico di donazione del 23/03/2006, veniva evidenziato che l'area cortilizia non era stata donata all'allora convenuto;
c) “Il pagamento CP_1 degli oneri condominiali” e “le tabelle millesimali” erano inidonei a “provare la sussistenza di un diritto reale immobiliare”; d) la domanda di usucapione doveva essere rigettata, in ragione dell'assenza di prova di “alcuna esclusività del possesso nel godimento del cortile” (in relazione a ciò veniva sottolineato quanto dichiarato dai testi e . CP_41 Tes_1
e , in data 11/07/2024, presentano appello per i seguenti motivi: 1) CP_1 CP_2 violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove il Tribunale ometteva di pronunciarsi “sull'eccezione
d'improponibilità della domanda” per mancato esperimento del “tentativo obbligatorio di mediazione” avverso “tutti i litisconsorti”; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c per omessa pronuncia sull'eccezione, presentata dall'allora parte convenuta, di “nullità dell'azione” per “omessa notifica ai litisconsorti necessari”: il tribunale aveva male individuato i proprietari dei beni inerenti al cortile de quo, dato che, da una parte, era stato erroneamente qualificato come tale e, CP_3 dall'altra, non era stato ricompreso tra gli stessi ossia il “proprietario del magazzino CP_26 distinto al mapp. 619 sub 39;” parte attrice non aveva provveduto a “convenire in giudizio” il suddetto nonostante quanto eccepito dagli stessi in ordine alla “necessità del CP_5 Parte_2 litisconsorzio necessario”; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2700 c.c., errata valutazione delle risultanze di causa, e nello specifico della relazione del notaio , dalla Persona_3 quale si evinceva che aveva donato “in data 10/12/2013” il cortile de quo alla CP_1 moglie , cosicché, contrariamente a quanto rilevato dal tribunale, non era titolare di CP_2 alcunché sulle res de quibus; in nessuno degli “atti d'acquisto” di controparte figurano i dati catastali dello spazio cortilizio “distinto, originariamente, con il sub. 1284 poi diventato 35”, attualmente “oggetto di frazionamento”, mentre nell' “atto del 22/12/1975, rep. 60.087” viene rappresentato che “ad eccezione della porzione centrale, destinata ad accesso all'androne comune,” nessuna area scoperta al pianterreno era condominiale;
circostanza da cui discenderebbe
“che l'unico spazio all'aperto in comunione” era “l'androne d' accesso al palazzo”; tanto nella donazione del 23/03/2006 che in quella del 10/12/2013 veniva indicata l'area cortilizia per mezzo dei suoi dati catastali;
nella donazione del 10/12/2013 veniva altresì rappresentato che sul suddetto cortile sussisteva “diritto di ingresso a manovra a favore delle autorimesse già esistenti” e anche “nella nota di trascrizione” veniva dato atto di tale “diritto di passaggio”; il tribunale era privo del potere di “apprezzare liberamente quanto accertato dal Notaio poiché” tale accertamento veniva a fondarsi su “atti pubblici” aventi “ex, art. 2700 CC, fede privilegiata”; 4) “Erronea ed illegittima liquidazione delle spese di lite- Violazione degli artt. 91 e 92 cpc.” Il tribunale, stante il non accoglimento della domanda risarcitoria dei e la conseguente loro “parziale Parte_2 soccombenza”, avrebbe dovuto disporre la compensazione, perlomeno parziale, delle spese di lite.
e , in data 22/11/2024, costituendosi nel giudizio di secondo CP_3 Controparte_4 grado, resistono agli avversi motivi e chiedono il rigetto dell'appello di controparte con conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 12.2.2025 la Corte, rilevata l'omessa evocazione nel giudizio d'appello dei convenuti contumaci, disponeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. assegnando a tali fini termine sino al 20 marzo 2025 e fissando la nuova udienza di comparizione per il 27/6/2025.
All'udienza del 27 giugno 2025 gli appellanti chiedevano nuovo termine per rinnovare la notifica dell'atto di citazione nei confronti di , CP_29 Controparte_16 Controparte_37
e poiché non andate a buon fine nel termine assegnato dalla Corte CP_33 CP_32 nonostante la tempestiva consegna degli atti all'ufficiale giudiziario.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'udienza del 19/09/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
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L'appello deve essere dichiarato inammissibile in forza del chiaro disposto dell'art. 331 1 e 2 comma c.p.c..
Ed invero, come già detto, disposta dalla Corte con ordinanza riservata del 10/2/2025, comunicata in pari data, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini dello stabile di
Via Carbonia 13, rimasti contumaci nel giudizio di primo grado, l'appellante non ha ottemperato all'ordine nei confronti di alcuni di essi, poiché è certamente omessa la notifica nei confronti di
, e . CP_29 Controparte_16 Controparte_37 CP_33 CP_32
Orbene poiché deve ritenersi, per tutte le ragioni dette, che nessuna delle parti ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio, l'appello deve essere dichiarato inammissibile secondo il chiaro disposto dell'art. 331 c.p.c..
Il coinvolgimento di tutti gli appartenenti al nel giudizio instaurato Parte_3 dai condomini e per accertare l'esistenza di una comunione sul cortile, secondo gli CP_42 CP_4 attori tra i soli proprietari dei garage che sullo stesso prospettano, secondo i convenuti viceversa di loro proprietà esclusiva, nasceva proprio dalle difese dei convenuti (oggi appellanti) che sostenevano di averne usucapito la proprietà contro l'intero condominio. A tali fini chiedevano infatti di estendere il contraddittorio a tutti i condomini. Non solo, sulla non regolarità di tale evocazione in giudizio hanno formulato oggi specifico motivo d'appello, così che la necessità del loro coinvolgimento anche in tale fase del processo, oltre che dall'inscindibilità del rapporto sostanziale (poiché gli odierni appellanti sostengono di avere usucapito la proprietà del cortile in danno di tutti i condomini), deriva dalle stesse difese dell'appellante e dal loro interesse ad una pronuncia, sull'appartenenza della porzione di cortile di cui è controversia, opponibile a tutti gli appartenenti al . CP_39
Dalla loro partecipazione al giudizio di primo grado, seppure in qualità di contumaci, è pertanto derivata una situazione di litisconsorzio necessario, quantomeno processuale, con conseguente obbligo di evocarli anche nel giudizio di appello.
Non avendovi l'appellante inizialmente provveduto (nonostante l'interesse sostanziale e lo specifico motivo d'appello, con il quale ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado proprio per l'irrituale integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti ritenuti litisconsorti necessari),
l'integrazione è stata ordinata dalla Corte ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
E secondo il chiaro disposto della norma l'ordine è rivolto indifferentemente ad entrambe le parti, mentre le conseguenze dell'inottemperanza nel termine fissato (dunque senza possibilità di assegnazione di nuovo termine, come sollecitato dall'appellante a verbale d'udienza del 27/6/2025) determinano l'inammissibilità dell'impugnazione, indipendentemente dal fatto che l'appellante non avesse un interesse sostanziale a chiamare in causa il litisconsorte.
Si tratta infatti di una norma sulla regolarità del contraddittorio, non a caso presidiata da nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio dal giudice. [ “L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. (Nella specie, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado, il processo era stato riassunto dalla ricorrente nei confronti di una sola delle parti che avevano partecipato al giudizio di legittimità e il giudice del rinvio - con decisione ritenuta corretta dalla S.C. - ha dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione per mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio)” (Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019)
“A seguito di intervento adesivo volontario, ex art. 105 c.p.c., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore anche in grado di appello, con la conseguenza che, ove l'atto di impugnazione non sia notificato nei suoi confronti ed il giudice non abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso”. (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11156 del 09/05/2018).
La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25822 del 31/10/2017)].
Nel caso di specie, la mancata tempestiva integrazione del contradditorio nei confronti di alcuni litisconsorti è ascrivibile a colpa dell'appellante.
Prima di tutto, rileva la Corte che, nonostante gli appellanti abbiano ricevuto comunicazione dell'ordinanza che disponeva l'integrazione del contraddittorio in data 10/2/2025, si sono attivati soltanto il 13/3/2025, con la consegna degli atti all'ufficiale giudiziario, ossia circa un mese dopo la comunicazione dell'ordinanza e soltanto dieci giorni prima rispetto alla scadenza del termine assegnato dalla Corte per provvedervi, quando era già difficile se non addirittura impossibile procedere a tutte le notifiche nel termine assegnato, a maggior ragione quelle da eseguirsi nei confronti di soggetti che parte appellante sapeva residenti all'estero. Un comportamento diligente esigeva che gli appellanti domandassero alla Corte, sin dalla comunicazione dell'ordinanza, e in ogni caso prima della scadenza del termine del 20/3/2025, l'assegnazione di un nuovo e più lungo termine per provvedervi, unitamente al differimento dell'udienza di comparizione. Tanto più che dagli atti della notifica effettuata nei confronti di si evince che il 17 marzo Parte_4
2025, dunque prima della scadenza del termine assegnato del 20/3/2025, gli appellanti erano a conoscenza dell'omessa notifica, mentre l'agente postale in data 15/3/2025 (sempre prima della scadenza del termine) dava atto dell'omessa notifica nei confronti di perché CP_29
“Destinatario Sconosciuto”, con una dicitura che indica l'assenza di un collegamento tra il destinatario e l'indirizzo dove è tentata la notifica. Infine, nei confronti di e CP_33 la notifica, effettuata ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 15 CP_32
Novembre 1965, non si perfezionava per omessa allegazione della traduzione degli atti nella lingua ufficiale del luogo di destinazione (cfr. comunicazioni del 18/03/2025 del Persona_4 ; formalità che sulla base dell'art. 5 dell'indicata convenzione internazionale
[...] poteva essere effettivamente richiesta dal Paese di destinazione e che invece non era stata inserita
(v. relate di omessa notifica nei confronti di e . CP_33 CP_32
Considerato dunque che l'atto di impugnazione non è stato notificato ad alcuni litisconsorti necessari entro il termine perentorio assegnato dalla Corte ex art. 331 c.p.c. per fatto imputabile agli stessi appellanti, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Segue alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, che sono liquidate nei minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di ridotta complessità per la soluzione in rito della controversia, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- dichiara inammissibile l'appello proposto da e avverso la sentenza CP_1 CP_2
n. 696/2024 del Tribunale di Sassari pubblicata il 3/06/2024;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere a e le spese CP_3 Controparte_4 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di e CP_1 CP_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla
L.228/12.
Così deciso in Sassari all'udienza del 19/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni