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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/03/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RIno Sciacca Presidente
dott.ssa Vera Marletta giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5826/2021 R.G., promossa da:
partita iva in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, , con sede in Biancavilla (CT), Parte_2
contrada Rinazze, rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Privitera, giusta procura in atti
attrice contro
, nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...], codice fiscale CP_2 Parte_3
; C.F._2
, in persona del legale CP_3 TE
rappresentante pro tempore, , con sede in Biancavilla, via Carlo Alberto dalla Controparte_1
Chiesa n. 11, partita iva;
P.IVA_2
rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Aurelio Noto e Giacomo Mauromicale, giusta procura in atti;
e contro
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
Controparte_4 C.F._3
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_5
; C.F._4
1 , nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_6
; C.F._5
rappresentati e difesi dall'avvocato Carmelo Petronio, giusta procura in atti
convenuti
***
All'udienza del 16.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_7
ha citato in giudizio la nonché, personalmente, TE
, , , e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_4 Parte_5 Parte_6
, proponendo le seguenti domande:
[...]
- accertare ritenere e dichiarare che in data 19.03.2016 il Tribunale civile di Catania sez IV su ricorso dell'odierna parte attrice emetteva il decreto ingiuntivo n. 1146/2016, oggi divenuto esecutivo, con il quale si ingiungeva alla “ ” Parte_8 di pagare alla soc. coop. “ ” la somma di € 9.372,00, oltre interessi e Parte_1
spese del procedimento, per il mancato pagamento di un quantitativo di arance, giusta fattura
n. 3 del 02.03.2015;
- accertare, ritenere e dichiarare che i soci della “ ”, Parte_8
sig.ri , , , e Controparte_1 Controparte_4 Parte_9 Parte_6
, come sopra generalizzati, hanno simulato la cancellazione dal registro Parte_5
delle imprese della suddetta società, avvenuta in data 13.10.2017, atteso che hanno continuato
ad esercitare la loro attività senza soluzione di continuità con una nuova società cooperativa denominata “ ”, formata dai medesimi soci, avendo Controparte_6
il medesimo oggetto sociale, operando nello stesso settore, vendita al dettaglio di prodotti agricoli, e nei medesimi locali;
- accertare, ritenere e dichiarare che i soci della “ ”, Parte_8
sig.ri , , , hanno creato un danno Controparte_1 Controparte_4 Parte_9 ingiusto all'odierna parte attrice, consistente nell'aver impedito a quest'ultima, con gli atti fraudolenti indicati in narrativa, di recuperare le somme dovute dalla società convenuta, di
2 conseguenza, dichiarare i medesimi personalmente responsabili in solido fra loro nei
confronti di parte attrice, ex art. 2043 c.c., per i danni alla stessa causati, che ammontano ad
€ 10.162,84 pari alle somme, comprensive di spese, indicate nel mentovato decreto ingiuntivo, con il quale il giudice ne ingiungeva il pagamento alla “ Parte_8
”;
[...]
- condannare, di conseguenza, i soci della “ ”, sig.ri Parte_8
, , , e Controparte_1 Controparte_4 Parte_9 Parte_6 Parte_5
, in solido fra loro, al pagamento in favore della soc. coop.
[...] Parte_1
”, odierna parte attrice, della somma di € 10.162,84, oltre interessi maturati e
[...]
maturandi, a titolo di risarcimento danni;
- In subordine, ritenuta simulata la cancellazione dal registro delle imprese della
[...]
” e la continuazione dell'attività di quest'ultima senza soluzione Parte_8 di continuità mediante la società cooperativa denominata “ Controparte_6
”, condannare la “ ” al pagamento della
[...] Controparte_6 somma di € 10.162,84 oltre interessi maturati e maturandi di cui al decreto ingiuntivo n.
1146/2016 sopra citato;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle domande l'attrice ha dedotto: di essere creditrice della
[...]
” della somma di euro 9.372, portata dal decreto ingiuntivo n. 1146/2016 Parte_8
emesso dal Tribunale di Catania;
che il giudizio di opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo era stato dichiarato interrotto a seguito della cancellazione della società cooperativa debitrice dal registro delle imprese;
che detto giudizio veniva dichiarato estinto a causa della mancata riassunzione nei confronti dei soci;
che la cancellazione della società dal registro delle imprese sarebbe stata fittizia e volutamente effettuata per evitare la riscossione del credito consacrato nel decreto ingiuntivo, atteso che i medesimi soci avevano contestualmente costituito una nuova società, denominata , avente lo stesso Controparte_6
oggetto sociale;
che la nuova società aveva di fatto proseguito l'attività di impresa svolta dalla precedente cooperativa, senza soluzione di continuità.
L'attrice ha lamentato l'illeceità della condotta dei soci e la natura simulata della cancellazione dal registro delle imprese, chiedendo la condanna al pagamento dell'importo dovuto in base al decreto ingiuntivo, maggiorato delle spese, anche a titolo di responsabilità aquiliana.
3 Con comparsa di risposta depositata il 27.10.2021 si sono costituiti in giudizio CP_1
, e la contestando la fondatezza
[...] Controparte_5 Controparte_6
delle domande attoree, sia per il difetto di legittimazione passiva della società sia per l'insussistenza dei presupposti per configurare una responsabilità diretta dei singoli soci.
Con comparsa di risposta depositata il 28.10.2021 si sono costituito , Controparte_4 Parte_5
e , contestando la fondatezza delle domande proposte nei loro
[...] Parte_6
confronti evidenziando i primi due l'assoluta estraneità ai fatti non ricoprendo nemmeno la veste di soci della pregressa società cancellata e lamentando il terzo il difetto dei presupposti per l'accertamento di una responsabilità personale.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.
2. Esposti i fatti, appare opportuno distinguere le domande attoree proposte nei confronti della società da quelle proposte nei confronti dei singoli soci Controparte_6
personalmente.
2.1 In ordine alle domande proposte nei confronti della va Parte_8 CP_6
dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società convenuta.
Premesso che la società attrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1146/2016 nei confronti della società e che detto decreto sia divenuto esecutivo Parte_8
a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione conseguente alla mancata riassunzione, è
pacifico che la convenuta sia una persona giuridica diversa Controparte_6
dalla società debitrice, essendo stata costituita il 25.7.2016, con atto iscritto nel registro delle imprese il 18.8.2016 (cfr. atto costitutivo e visura camerale – doc. 11-12).
Secondo la prospettazione attorea, la società sarebbe Controparte_6
comunque responsabile per il debito consacrato nel decreto ingiuntivo, in base all'assunto per cui la cancellazione dal registro delle imprese della ” Parte_8
sarebbe “fittizia e simulata” e, di conseguenza, la società avrebbe provveduto ad esercitare la medesima attività senza soluzione di continuità.
Rileva il Collegio come l'assunto attoreo non sia fondato.
In primo luogo, non appare agevolmente comprensibile il riferimento alla natura “fittizia e simulata” della cancellazione dal registro delle imprese della precedente società, giacché,
contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, la cancellazione dal registro delle imprese risulta esistente ed effettiva, risalendo la stessa al 13.10.2017 (cfr. visura camerale – doc. 7).
4 Pertanto, una volta accertata l'effettività della cancellazione dal registro delle imprese della precedente società debitrice, la possibilità di considerare la continuità tra la società cancellata e la avrebbe presupposto la dimostrazione della volontà dei soci Controparte_6
di mascherare, dietro la cancellazione e costituzione della nuova società, un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione delle due società ovvero una cessione di azienda in favore della nuova società cooperativa. Ma tale allegazione risulta del tutto carente da parte dell'attrice.
In ogni caso, gli stessi indici presuntivi che l'attrice pone a sostegno dell'asserita prosecuzione della medesima attività non appaiono gravi, precisi e concordanti. Al contrario, emerge che:
- la denominazione sociale delle due società, benché simile in quanto contenente in entrambi i casi il nome ”, non è la stessa;
Parte_8
- la compagine sociale è differente, poiché pur sussistendo un parziale coincidenza tra i soci, dai verbali allegati ai bilanci societari emerge che la società non Pt_8 annovera tra i soci (socia della ”), mentre risulta come Parte_10 Parte_8 socia della ” TA NZ RI TT (che non era socia della Pt_8
”); Parte_8
- la sede sociale della ” è in via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 11 Biancavilla, Pt_8 mentre la ” aveva sede in via Gran Bretagna n. 12, Biancavilla;
Parte_8
- la era una mera cooperativa agricola di conferimento, in cui i soci Parte_8
conferivano i prodotti ed il ricavato derivante veniva ripartito;
nella , invece, i Pt_8
singoli soci hanno la titolarità dei terreni mediante contratti di comodato;
Le divergenze esistenti tra le due società impediscono di ritenere sussistente la prosecuzione, da parte della seconda, della medesima attività svolta dalla prima, tanto più che l'attrice ha omesso di allegare e dimostrare la natura dissimulata dell'eventuale fusione tra le due società
ovvero dell'eventuale cessione di azienda in favore della società di nuova costituzione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
Controparte_6
2.2 Le domande proposte dalla società attrice nei confronti dei soci , Controparte_1 [...]
, , e non sono fondate. CP_5 Controparte_4 Parte_5 Parte_6
Occorre premettere che la ha prospettato una responsabilità Parte_1
personale dei soci, sia quale conseguenza della natura simulata della cancellazione dal registro delle imprese della società ”, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale. Parte_8
5 Con riguardo alla responsabilità personale dei soci rispetto alle obbligazioni sociali, va ricordato che la cooperativa gode di autonomia patrimoniale perfetta, ai sensi dell'art. 2518
c.c., di conseguenza delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.
Peraltro, non va trascurato che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, trovi applicazione l'art. 2495 c.c. (richiamato per le cooperative dall'art. 2519 c.c.), sicché i creditori possono rivalersi sui singoli soci nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (si veda, Cass. sez. un. 6070/2013).
Ebbene, la circostanza che il bilancio di liquidazione della Parte_8
non avesse previsto la restituzione in favore dei soci di alcuna somma non può
[...]
giustificare adesso una responsabilità personale dei predetti.
Ed invero, ribadita l'autonomia e diversità tra le due società, l'unica possibilità per l'attrice di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti dei singoli soci era quella di riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nei loro confronti a seguito dell'interruzione, nei termini delineati dalle Sezioni Unite. La mancata riassunzione del giudizio di opposizione, quale conseguenza della legittima scelta della creditrice di non sostenere inutili costi per effetto della mancata distribuzione di somme in favore dei soci dal bilancio di liquidazione
(pag. 2, atto di citazione), non può giustificare una responsabilità personale dei predetti, i quali diversamente si vedrebbero costretti a rispondere con il proprio patrimonio per debiti della società cooperativa, senza avere percepito alcun utile dalla liquidazione.
Esclusa, pertanto, la possibilità di agire direttamente nei confronti dei singoli soci, al di fuori del meccanismo delineato dalle Sezioni Unite 2013, per ottenere la soddisfazione del credito vantato nei confronti della società cancellata, va parimenti esclusa la responsabilità personale di , , , e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_4 Parte_5 Parte_6
, quali soci della Ed invero, come si è sopra sostenuto,
[...] Controparte_6
non risulta dimostrata l'asserita natura “fittizia o simulata” della cancellazione dal registro delle imprese, quale presupposto della prosecuzione senza soluzione di continuità della medesima attività tra le due società.
2.3 Passando all'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., la società ha Parte_1 dedotto un comportamento fraudolento posto in essere dai soci della ”, integrante Parte_8
gli estremi della truffa commerciale, consistente nell'avere consapevolmente cancellato dal registro delle imprese la cooperativa nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
6 facendo richiesta di cancellazione due mesi dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione e provvedendo alla cancellazione dopo due mesi dall'emissione dell'ordinanza del giudice istruttore di rigetto di tutte le eccezioni sollevate da parte opponente.
La domanda non è fondata, non avendo l'attrice assolto all'onere probatorio di dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, in particolare il fatto materiale, l'elemento soggettivo ed il nesso di causalità tra il fatto ed il danno.
Con riguardo all'elemento materiale non è stato provato che i singoli soci convenuti abbiano commesso un fatto dannoso nei confronti della , non essendo stata Parte_1 raggiunta la prova che la cancellazione dal registro delle imprese della sia Parte_8
stata effettuata per impedire il pagamento dell'importo di euro 9.372 portato dal decreto ingiuntivo emesso in favore della . Non è stato Parte_8
nemmeno dimostrato che le due società avessero operato in continuità (ad esempio dando prova della prosecuzione degli stessi rapporti di fornitura, dei medesimi contratti, ect.), essendo emersi, al contrario, plurimi elementi di discontinuità tre le due società.
In ogni caso, anche laddove per ipotesi si ritenesse fondata la tesi dell'attrice secondo cui tra le due società vi sia stata una prosecuzione della medesima attività sociale, non è stata fornita la prova, incombente sulla danneggiata, che la cancellazione della società sia stata dolosamente ed artificiosamente effettuata al solo fine di evitare il pagamento dell'importo ingiunto.
L'allegazione di alcuni indici sintomatici da parte dell'attrice (l'identità parzialmente soggettiva dei soci, l'appartenenza di alcuni di essi al medesimo nucleo familiare, lo svolgimento dell'attività nel medesimo settore) non è sufficiente ad integrare il dolo, ovvero che la cancellazione sia stata volutamente finalizzata ad evitare il pagamento della somma in favore dell'odierna attrice.
Non è stata, infine, fornita la prova del nesso di causalità, non avendo l'attrice dimostrato che, laddove non fosse stata cancellata la società cooperativa ”, avrebbe ottenuto la Parte_8
soddisfazione del proprio credito.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda ex art. 2043 c.c. proposta dall'attrice va rigettata.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 4.237 in favore di , Controparte_1
e la (in solido tra loro) ed euro 4.237 in CP_5 CP_5 Controparte_6
favore di , e (in solido tra loro), somme Controparte_4 Parte_5 Parte_6
7 calcolate applicando i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e riducendo del cinquanta percento il valore medio della fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5826/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta le domande attoree;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dei convenuti, che liquida in:
- euro 4.237, oltre spese generali, iva e c.p.a., in favore di , Controparte_1 CP_5
e la in solido tra loro;
[...] Controparte_6
- euro 4.237, oltre spese generali, iva e c.p.a., in favore di , Controparte_4 Parte_5
e , in solido tra loro. Parte_6
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fabio Salvatore Mangano dott. RIno Sciacca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RIno Sciacca Presidente
dott.ssa Vera Marletta giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5826/2021 R.G., promossa da:
partita iva in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, , con sede in Biancavilla (CT), Parte_2
contrada Rinazze, rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Privitera, giusta procura in atti
attrice contro
, nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...], codice fiscale CP_2 Parte_3
; C.F._2
, in persona del legale CP_3 TE
rappresentante pro tempore, , con sede in Biancavilla, via Carlo Alberto dalla Controparte_1
Chiesa n. 11, partita iva;
P.IVA_2
rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Aurelio Noto e Giacomo Mauromicale, giusta procura in atti;
e contro
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
Controparte_4 C.F._3
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_5
; C.F._4
1 , nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_6
; C.F._5
rappresentati e difesi dall'avvocato Carmelo Petronio, giusta procura in atti
convenuti
***
All'udienza del 16.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_7
ha citato in giudizio la nonché, personalmente, TE
, , , e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_4 Parte_5 Parte_6
, proponendo le seguenti domande:
[...]
- accertare ritenere e dichiarare che in data 19.03.2016 il Tribunale civile di Catania sez IV su ricorso dell'odierna parte attrice emetteva il decreto ingiuntivo n. 1146/2016, oggi divenuto esecutivo, con il quale si ingiungeva alla “ ” Parte_8 di pagare alla soc. coop. “ ” la somma di € 9.372,00, oltre interessi e Parte_1
spese del procedimento, per il mancato pagamento di un quantitativo di arance, giusta fattura
n. 3 del 02.03.2015;
- accertare, ritenere e dichiarare che i soci della “ ”, Parte_8
sig.ri , , , e Controparte_1 Controparte_4 Parte_9 Parte_6
, come sopra generalizzati, hanno simulato la cancellazione dal registro Parte_5
delle imprese della suddetta società, avvenuta in data 13.10.2017, atteso che hanno continuato
ad esercitare la loro attività senza soluzione di continuità con una nuova società cooperativa denominata “ ”, formata dai medesimi soci, avendo Controparte_6
il medesimo oggetto sociale, operando nello stesso settore, vendita al dettaglio di prodotti agricoli, e nei medesimi locali;
- accertare, ritenere e dichiarare che i soci della “ ”, Parte_8
sig.ri , , , hanno creato un danno Controparte_1 Controparte_4 Parte_9 ingiusto all'odierna parte attrice, consistente nell'aver impedito a quest'ultima, con gli atti fraudolenti indicati in narrativa, di recuperare le somme dovute dalla società convenuta, di
2 conseguenza, dichiarare i medesimi personalmente responsabili in solido fra loro nei
confronti di parte attrice, ex art. 2043 c.c., per i danni alla stessa causati, che ammontano ad
€ 10.162,84 pari alle somme, comprensive di spese, indicate nel mentovato decreto ingiuntivo, con il quale il giudice ne ingiungeva il pagamento alla “ Parte_8
”;
[...]
- condannare, di conseguenza, i soci della “ ”, sig.ri Parte_8
, , , e Controparte_1 Controparte_4 Parte_9 Parte_6 Parte_5
, in solido fra loro, al pagamento in favore della soc. coop.
[...] Parte_1
”, odierna parte attrice, della somma di € 10.162,84, oltre interessi maturati e
[...]
maturandi, a titolo di risarcimento danni;
- In subordine, ritenuta simulata la cancellazione dal registro delle imprese della
[...]
” e la continuazione dell'attività di quest'ultima senza soluzione Parte_8 di continuità mediante la società cooperativa denominata “ Controparte_6
”, condannare la “ ” al pagamento della
[...] Controparte_6 somma di € 10.162,84 oltre interessi maturati e maturandi di cui al decreto ingiuntivo n.
1146/2016 sopra citato;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle domande l'attrice ha dedotto: di essere creditrice della
[...]
” della somma di euro 9.372, portata dal decreto ingiuntivo n. 1146/2016 Parte_8
emesso dal Tribunale di Catania;
che il giudizio di opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo era stato dichiarato interrotto a seguito della cancellazione della società cooperativa debitrice dal registro delle imprese;
che detto giudizio veniva dichiarato estinto a causa della mancata riassunzione nei confronti dei soci;
che la cancellazione della società dal registro delle imprese sarebbe stata fittizia e volutamente effettuata per evitare la riscossione del credito consacrato nel decreto ingiuntivo, atteso che i medesimi soci avevano contestualmente costituito una nuova società, denominata , avente lo stesso Controparte_6
oggetto sociale;
che la nuova società aveva di fatto proseguito l'attività di impresa svolta dalla precedente cooperativa, senza soluzione di continuità.
L'attrice ha lamentato l'illeceità della condotta dei soci e la natura simulata della cancellazione dal registro delle imprese, chiedendo la condanna al pagamento dell'importo dovuto in base al decreto ingiuntivo, maggiorato delle spese, anche a titolo di responsabilità aquiliana.
3 Con comparsa di risposta depositata il 27.10.2021 si sono costituiti in giudizio CP_1
, e la contestando la fondatezza
[...] Controparte_5 Controparte_6
delle domande attoree, sia per il difetto di legittimazione passiva della società sia per l'insussistenza dei presupposti per configurare una responsabilità diretta dei singoli soci.
Con comparsa di risposta depositata il 28.10.2021 si sono costituito , Controparte_4 Parte_5
e , contestando la fondatezza delle domande proposte nei loro
[...] Parte_6
confronti evidenziando i primi due l'assoluta estraneità ai fatti non ricoprendo nemmeno la veste di soci della pregressa società cancellata e lamentando il terzo il difetto dei presupposti per l'accertamento di una responsabilità personale.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.
2. Esposti i fatti, appare opportuno distinguere le domande attoree proposte nei confronti della società da quelle proposte nei confronti dei singoli soci Controparte_6
personalmente.
2.1 In ordine alle domande proposte nei confronti della va Parte_8 CP_6
dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società convenuta.
Premesso che la società attrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1146/2016 nei confronti della società e che detto decreto sia divenuto esecutivo Parte_8
a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione conseguente alla mancata riassunzione, è
pacifico che la convenuta sia una persona giuridica diversa Controparte_6
dalla società debitrice, essendo stata costituita il 25.7.2016, con atto iscritto nel registro delle imprese il 18.8.2016 (cfr. atto costitutivo e visura camerale – doc. 11-12).
Secondo la prospettazione attorea, la società sarebbe Controparte_6
comunque responsabile per il debito consacrato nel decreto ingiuntivo, in base all'assunto per cui la cancellazione dal registro delle imprese della ” Parte_8
sarebbe “fittizia e simulata” e, di conseguenza, la società avrebbe provveduto ad esercitare la medesima attività senza soluzione di continuità.
Rileva il Collegio come l'assunto attoreo non sia fondato.
In primo luogo, non appare agevolmente comprensibile il riferimento alla natura “fittizia e simulata” della cancellazione dal registro delle imprese della precedente società, giacché,
contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, la cancellazione dal registro delle imprese risulta esistente ed effettiva, risalendo la stessa al 13.10.2017 (cfr. visura camerale – doc. 7).
4 Pertanto, una volta accertata l'effettività della cancellazione dal registro delle imprese della precedente società debitrice, la possibilità di considerare la continuità tra la società cancellata e la avrebbe presupposto la dimostrazione della volontà dei soci Controparte_6
di mascherare, dietro la cancellazione e costituzione della nuova società, un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione delle due società ovvero una cessione di azienda in favore della nuova società cooperativa. Ma tale allegazione risulta del tutto carente da parte dell'attrice.
In ogni caso, gli stessi indici presuntivi che l'attrice pone a sostegno dell'asserita prosecuzione della medesima attività non appaiono gravi, precisi e concordanti. Al contrario, emerge che:
- la denominazione sociale delle due società, benché simile in quanto contenente in entrambi i casi il nome ”, non è la stessa;
Parte_8
- la compagine sociale è differente, poiché pur sussistendo un parziale coincidenza tra i soci, dai verbali allegati ai bilanci societari emerge che la società non Pt_8 annovera tra i soci (socia della ”), mentre risulta come Parte_10 Parte_8 socia della ” TA NZ RI TT (che non era socia della Pt_8
”); Parte_8
- la sede sociale della ” è in via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 11 Biancavilla, Pt_8 mentre la ” aveva sede in via Gran Bretagna n. 12, Biancavilla;
Parte_8
- la era una mera cooperativa agricola di conferimento, in cui i soci Parte_8
conferivano i prodotti ed il ricavato derivante veniva ripartito;
nella , invece, i Pt_8
singoli soci hanno la titolarità dei terreni mediante contratti di comodato;
Le divergenze esistenti tra le due società impediscono di ritenere sussistente la prosecuzione, da parte della seconda, della medesima attività svolta dalla prima, tanto più che l'attrice ha omesso di allegare e dimostrare la natura dissimulata dell'eventuale fusione tra le due società
ovvero dell'eventuale cessione di azienda in favore della società di nuova costituzione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
Controparte_6
2.2 Le domande proposte dalla società attrice nei confronti dei soci , Controparte_1 [...]
, , e non sono fondate. CP_5 Controparte_4 Parte_5 Parte_6
Occorre premettere che la ha prospettato una responsabilità Parte_1
personale dei soci, sia quale conseguenza della natura simulata della cancellazione dal registro delle imprese della società ”, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale. Parte_8
5 Con riguardo alla responsabilità personale dei soci rispetto alle obbligazioni sociali, va ricordato che la cooperativa gode di autonomia patrimoniale perfetta, ai sensi dell'art. 2518
c.c., di conseguenza delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.
Peraltro, non va trascurato che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, trovi applicazione l'art. 2495 c.c. (richiamato per le cooperative dall'art. 2519 c.c.), sicché i creditori possono rivalersi sui singoli soci nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (si veda, Cass. sez. un. 6070/2013).
Ebbene, la circostanza che il bilancio di liquidazione della Parte_8
non avesse previsto la restituzione in favore dei soci di alcuna somma non può
[...]
giustificare adesso una responsabilità personale dei predetti.
Ed invero, ribadita l'autonomia e diversità tra le due società, l'unica possibilità per l'attrice di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti dei singoli soci era quella di riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nei loro confronti a seguito dell'interruzione, nei termini delineati dalle Sezioni Unite. La mancata riassunzione del giudizio di opposizione, quale conseguenza della legittima scelta della creditrice di non sostenere inutili costi per effetto della mancata distribuzione di somme in favore dei soci dal bilancio di liquidazione
(pag. 2, atto di citazione), non può giustificare una responsabilità personale dei predetti, i quali diversamente si vedrebbero costretti a rispondere con il proprio patrimonio per debiti della società cooperativa, senza avere percepito alcun utile dalla liquidazione.
Esclusa, pertanto, la possibilità di agire direttamente nei confronti dei singoli soci, al di fuori del meccanismo delineato dalle Sezioni Unite 2013, per ottenere la soddisfazione del credito vantato nei confronti della società cancellata, va parimenti esclusa la responsabilità personale di , , , e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_4 Parte_5 Parte_6
, quali soci della Ed invero, come si è sopra sostenuto,
[...] Controparte_6
non risulta dimostrata l'asserita natura “fittizia o simulata” della cancellazione dal registro delle imprese, quale presupposto della prosecuzione senza soluzione di continuità della medesima attività tra le due società.
2.3 Passando all'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., la società ha Parte_1 dedotto un comportamento fraudolento posto in essere dai soci della ”, integrante Parte_8
gli estremi della truffa commerciale, consistente nell'avere consapevolmente cancellato dal registro delle imprese la cooperativa nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
6 facendo richiesta di cancellazione due mesi dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione e provvedendo alla cancellazione dopo due mesi dall'emissione dell'ordinanza del giudice istruttore di rigetto di tutte le eccezioni sollevate da parte opponente.
La domanda non è fondata, non avendo l'attrice assolto all'onere probatorio di dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, in particolare il fatto materiale, l'elemento soggettivo ed il nesso di causalità tra il fatto ed il danno.
Con riguardo all'elemento materiale non è stato provato che i singoli soci convenuti abbiano commesso un fatto dannoso nei confronti della , non essendo stata Parte_1 raggiunta la prova che la cancellazione dal registro delle imprese della sia Parte_8
stata effettuata per impedire il pagamento dell'importo di euro 9.372 portato dal decreto ingiuntivo emesso in favore della . Non è stato Parte_8
nemmeno dimostrato che le due società avessero operato in continuità (ad esempio dando prova della prosecuzione degli stessi rapporti di fornitura, dei medesimi contratti, ect.), essendo emersi, al contrario, plurimi elementi di discontinuità tre le due società.
In ogni caso, anche laddove per ipotesi si ritenesse fondata la tesi dell'attrice secondo cui tra le due società vi sia stata una prosecuzione della medesima attività sociale, non è stata fornita la prova, incombente sulla danneggiata, che la cancellazione della società sia stata dolosamente ed artificiosamente effettuata al solo fine di evitare il pagamento dell'importo ingiunto.
L'allegazione di alcuni indici sintomatici da parte dell'attrice (l'identità parzialmente soggettiva dei soci, l'appartenenza di alcuni di essi al medesimo nucleo familiare, lo svolgimento dell'attività nel medesimo settore) non è sufficiente ad integrare il dolo, ovvero che la cancellazione sia stata volutamente finalizzata ad evitare il pagamento della somma in favore dell'odierna attrice.
Non è stata, infine, fornita la prova del nesso di causalità, non avendo l'attrice dimostrato che, laddove non fosse stata cancellata la società cooperativa ”, avrebbe ottenuto la Parte_8
soddisfazione del proprio credito.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda ex art. 2043 c.c. proposta dall'attrice va rigettata.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 4.237 in favore di , Controparte_1
e la (in solido tra loro) ed euro 4.237 in CP_5 CP_5 Controparte_6
favore di , e (in solido tra loro), somme Controparte_4 Parte_5 Parte_6
7 calcolate applicando i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e riducendo del cinquanta percento il valore medio della fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5826/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta le domande attoree;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dei convenuti, che liquida in:
- euro 4.237, oltre spese generali, iva e c.p.a., in favore di , Controparte_1 CP_5
e la in solido tra loro;
[...] Controparte_6
- euro 4.237, oltre spese generali, iva e c.p.a., in favore di , Controparte_4 Parte_5
e , in solido tra loro. Parte_6
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fabio Salvatore Mangano dott. RIno Sciacca
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