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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2024, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 12.3.2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3671 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesca Polito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Padula, alla via Nazionale n. 565;
Ricorrente
E
-, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio
Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi
n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione avverso ordinanze ingiunzioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.5.2022 proponeva opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzioni nn. OI – 000138729 e OI – 000138731,
notificate il 29.4.2022, con le quali gli era stato intimato il pagamento, in favore dell' , della complessiva somma di € 43.000,00 titolo di sanzioni CP_1
amministrative per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n.
463/83, originate dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
A sostegno dell'opposizione il asseriva, in primo luogo, di non aver Pt_1
ricevuto la notifica di alcun atto prodromico (id est: dell'avviso di accertamento e/o della diffida ad adempiere), circostanza, questa, che aveva inficiato di illegittimità l'intero procedimento di irrogazione delle sanzioni e,
conseguentemente, le stesse ordinanze ingiunzioni oggetto di disamina.
Deduceva, altresì, l'indeterminatezza e la carenza di motivazione delle ordinanze de quibus, nonché la prescrizione dei crediti azionati dall , CP_1
inerenti a presunte violazioni poste in essere negli anni 2011 e 2012.
Il adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno chiedendo Pt_1
che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità delle impugnate ordinanze ingiunzioni, con vittoria delle spese di lite.
2 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in Controparte_2
giudizio e deduceva l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Con provvedimento reso in data 15.2.2023 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Indi, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni,
decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è infondato e va, pertanto, rigettato, anche Parte_1
se l'importo della sanzione da irrogare allo stesso dev'essere rideterminato,
per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
Come già evidenziato nella parte espositiva, il ha sostenuto, in primo Pt_1
luogo, di non aver ricevuto la notifica degli atti prodromici alle ordinanze ingiunzioni per cui è causa, che, pertanto, erano da ritenersi affette da nullità.
Tale assunto, tuttavia, risulta pienamente smentito dalle risultanze desumibili
ex actis.
Invero, l ha prodotto in giudizio documentazione attestante l'avvenuta CP_1
notifica all'opponente, in data 26.6.2017, dei verbali di accertamento sottesi alle impugnate ordinanze (cfr. gli avvisi di ricevimento allegati al fascicolo telematico dell'Istituto previdenziale).
3 Sempre in via preliminare, va precisato che sono infondate le deduzioni incentrate sulla nullità e/o illegittimità delle ordinanze in esame per violazione del disposto di cui all'art. 14 della legge n. 689/81.
Rileva in proposito il decidente che la disposizione testè indicata non può
trovare applicazione nei giudizi di impugnazione di ordinanze ingiunzioni emesse a seguito della depenalizzazione disposta con il decreto legislativo n.
8 del 15.1.2016.
Il citato testo normativo, infatti, dopo aver precisato, all'art. 8, che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative
“si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, ha tratteggiato in maniera dettagliata, nel successivo art. 9, la scansione temporale degli adempimenti che l'autorità amministrativa è tenuta a porre in essere, una volta ricevuti gli atti dall'autorità giudiziaria.
La norma in esame ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14 della legge n. 689/81, disponendo, in particolare, che “l'autorità
amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della
4 violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
L'elemento che differenzia in maniera significativa la disciplina introdotta dall'art. 9 del decr. leg.vo n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della legge n.
689/81 è la mancata previsione, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
Con riferimento, quindi, alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il suddetto decr.
leg.vo (tra le quali rientrano pacificamente quelle per cui è causa, relative a violazioni commesse tra il 2011 e il 2012), il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse scaturire, quale effetto automatico e ineludibile,
l'estinzione dell'obbligazione.
Può pertanto affermarsi che il termine di novanta giorni entro il quale “l'autorità
amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto del citato art. 9, non è stato previsto a pena di decadenza,
sicchè il mancato rispetto dello stesso non può in alcun modo esplicare efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e,
5 conseguentemente, far venir meno il diritto dell'Istituto previdenziale di rivendicarne la corresponsione.
È appena il caso di rimarcare, inoltre, che la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione della violazione nell'ipotesi di un fatto già previsto dalla legge come reato e in seguito attinto dalla depenalizzazione, rispetto a quella propria dell'illecito amministrativo individuato ab origine come tale, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, si rivela pienamente legittima e, soprattutto, sorretta da una valida e comprensibile ratio ispiratrice.
Il legislatore, infatti, essendo ben consapevole che all'autorità amministrativa
(nella specie, alle sedi territorialmente competenti) sarebbero stati CP_1
trasmessi in un breve arco temporale numerosi procedimenti penali, non ancora definiti, inerenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, è stato mosso dall'intento di scongiurare il rischio, quanto mai concreto e attuale, che l'eventuale (o,
meglio, prevedibile se non addirittura inevitabile) inosservanza del termine di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori.
Del resto, le norme sulla decadenza (tra le quali va sicuramente annoverata quella di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981) sono di stretta interpretazione,
di guisa che non è in alcun modo ammissibile, neppure attraverso un'esegesi
6 estensiva e/o logico-sistematica, un'operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
Lav., 28 ottobre 2021, n. 30490; 25 novembre 2020, n. 26845; 12 dicembre
2018, n. 32154).
Contraria alle richiamate regulae iuris risulterebbe, dunque, l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della legge n. 689/81 e, in particolare,
dell'ultimo comma, in forza del richiamo, operato dall'art. 6 del decr. leg.vo n.
8/2016, che dispone: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge 689/81”.
Nella vicenda de qua, l'applicabilità dell'art. 14 dev'essere esclusa per le ragioni che sono state in precedenza esposte, imperniate, da un lato, sulla circostanza che l'art. 9 del citato decr. leg.vo pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione (evidentemente con finalità soltanto acceleratorie), non ne ha sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'ente impositore dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore, e, dall'altro, sulla considerazione che le norme sulla decadenza,
essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.
La conclusione testè raggiunta risulta, peraltro, pienamente conforme ai princìpi costantemente affermati dai giudici amministrativi, secondo cui i termini
7 stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori, ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo, ossia, primi fra tutti, l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato,
Sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3034; Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Sez. III, 3
agosto 2015, n. 3812).
Tanto chiarito, osserva ora il giudicante che è priva di pregio l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati dall' con le impugnate ordinanze CP_1
ingiunzioni.
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa,
secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del
1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità
amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento
8 l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur. costante;
cfr., ex aliis, Cass.
Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16 agosto 2006, n.
18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Nella specie, la trasmissione o, meglio, la restituzione degli atti all' ad CP_1
opera dell'autorità giudiziaria (inizialmente investita della cognizione delle fattispecie costituenti reato) è intervenuta nell'anno 2016, in virtù della depenalizzazione disposta con il decreto legislativo n. 8 del 2016 (in ogni caso,
solo in epoca successiva alla depenalizzazione l avrebbe potuto CP_1
rivendicare le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa), e ad essa ha fatto seguito la notifica degli avvisi di accertamento, perfezionatasi nel giugno del 2017.
A ciò si aggiunga che il decorso del termine prescrizionale è rimasto sospeso in forza delle disposizioni contenute inizialmente nel d.l. n. 18/2020 (c.d.
decreto ”) e, da ultimo, nel d.l. n. 99/2021 (c.d. “Decreto Lavoro”), Org_1
con il quale è stata disposta la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività
di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.
Ne consegue che, allorquando è stata effettuata la notifica delle ordinanze ingiunzioni (29.4.2022), il termine prescrizionale (quinquennale) non era affatto decorso.
9 Destituite di fondamento si rivelano, poi, le deduzioni incentrate sulla presunta
“indeterminatezza” e/o “carenza di motivazione” delle impugnate ordinanze,
dal momento che in esse è dato rinvenire l'esplicito richiamo agli avvisi di accertamento precedentemente notificati, nei quali erano riportate in maniera dettagliata le violazioni commesse, nonché i rispettivi periodi (e DMAG) di riferimento.
Tanto chiarito e passando, ora, alla determinazione della sanzione da irrogare per le violazioni de quibus, rileva innanzitutto il decidente che, sul punto,
nessuna deduzione è stata formulata dall'odierno opponente, il quale si è
limitato ad esporre le doglianze in precedenza esaminate.
Sennonchè, non ci si può esimere dal rimarcare che la materia oggetto di disamina è stata di recente oggetto di un nuovo intervento legislativo (cfr. il decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha apportato significative e rilevanti innovazioni al previgente regime sanzionatorio.
In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito: “all'articolo 2,
comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000
a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro
volte l'importo omesso»”.
10 Deve subito precisarsi che detta norma può trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti “Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63
del 21 marzo 2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità
punitiva” è senz'altro applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole.
I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam partem, nel senso cioè
di un'attenuazione della risposta punitiva.
Nella vicenda in esame, non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016 (da € 10.000 ad € 50.000), tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere afflittivo e la finalità
repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità
11 della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali),
nonché ampiamente superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato (“multa fino a €
1.032”).
Non è superfluo rammentare, a questo punto, che l'applicazione retroattiva,
anche in tema di sanzioni amministrative, dello jus superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla
Corte di Cassazione, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 11
febbraio 2022, n. 4522; v., altresì, in termini, Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20697).
Alle argomentazioni sin qui svolte va aggiunto, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che lo stesso
[...]
, in molti altri procedimenti aventi identico oggetto, ha dato luogo CP_2
alla rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri introdotti dal d.l.
n. 48 del 2023, in tal modo riconoscendo l'applicabilità della lex mitior anche alle fattispecie pregresse, verificatesi, cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa.
12 Ritiene inoltre il giudicante, modificando, in parte qua, il proprio precedente orientamento, all'esito di un'attenta e ponderata disamina dei princìpi di diritto affermati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità, che lo jus superveniens
portato dal nuovo testo dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge n.
463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, sia immediatamente applicabile alle fattispecie pregresse, anche in assenza di una specifica deduzione e/o domanda in tal senso della parte interessata.
I giudici della nomofilachia, infatti, hanno in più occasioni affermato che la valutazione dello jus superveniens e della sua incidenza sulla controversia è
operabile dal giudice d'ufficio, costituendo detta valutazione un suo preciso dovere, ed a prescindere dall'eccezione del convenuto (cfr., ex aliis, Cass. Civ.,
Sez. Trib, 9 luglio 2019, n. 16673, che ha accolto il ricorso avverso una sentenza che aveva escluso la rilevanza dello jus superveniens sull'erroneo presupposto che esso “non avesse trovato specifica cittadinanza nei motivi d'appello”; v., altresì, negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. Lav., 27 luglio 2007,
n. 16673; cfr., ancora, Cass. Civ., Sez. VI, 4 marzo 2011, n. 5333, che ha precisato che lo jus superveniens, deve essere applicato con riferimento al momento della pronuncia e la relativa deduzione è ammissibile e rilevante in sede di merito anche se svolta dopo la precisazione delle conclusioni;
v., infine,
Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2015, n. 4676, che ha precisato che lo ius
superveniens è applicabile, anche d'ufficio, in sede di legittimità, purché non comporti la reformatio in peius della pronuncia impugnata, in quanto, in forza
13 del principio dispositivo - art. 112 cod. proc. civ. - e di quello dell'interesse ad agire - art. 100 cod. proc. civ. -, la decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata”).
Occorre a questo punto sottolineare che l' ha fatto Controparte_2
applicazione del disposto di cui all'art. 8 bis della legge n. 689 del 1981, avente ad oggetto la “reiterazione delle violazioni”.
Tale disposizione prevede, al 1° comma, che, “Salvo quanto previsto da
speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni
successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione
della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa
indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo”.
In virtù delle previsioni contenute nella suddetta norma, l ha dato corso al CP_1
cd. cumulo materiale delle sanzioni.
Tuttavia, trattandosi di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale,
l' avrebbe dovuto tener conto del disposto di cui all'art. 8, capoverso, CP_1
della citata legge n. 689/81, che così dispone: “Salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni
che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa
14 disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave,
aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con
più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in
violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche
in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie …”.
Sì come in più occasioni affermato dalla Corte Regolatrice, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini dell'applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato che, in tali ipotesi, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen.,
utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato e illecito amministrativo (cfr., tra le più
recenti, Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n. 20129; cfr., altresì, Sez. VI, 9
marzo 2022, n. 7704, che ha rimarcato che l'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale - omogeneo o eterogeneo - tra le violazioni contestate, nei soli casi, quindi, di violazioni
15 plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale - violazione commesse con più azioni o omissioni -; al riguardo, inoltre, è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati, sia perché
l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità
solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi;
cfr., ancora, Cass. Civ., Sez. Lav., 13 maggio 2019, n. 12659,
secondo cui in tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd. cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della legge n. 689 del
1981 contempla il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 cod. pen.; v., negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. II, 7 maggio 2018, n.
10890; Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 10775).
Alla luce dei princìpi testè enunciati, nella vicenda in esame, che ha ad oggetto una pluralità di violazioni dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali,
deve trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico fra sanzioni, in forza del quale dev'essere irrogata “la sanzione prevista per la violazione più grave,
16 aumentata sino al triplo”, giusta il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 del citato artt. 8 legge n. 689/1981.
Di conseguenza, ritenuta più grave la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000138731, originata dall'atto di accertamento n. 000668
del 26.6.2017 (in considerazione dell'ammontare della contribuzione non versata, pari ad € 1.931,00), si reputa equo determinare l'importo della sanzione dovuta dal in complessivi € 5.793,00 (€ 1.931,00 x 1,5 = € Pt_1
2.896,50 per la violazione più grave, in applicazione del novellato art. 2, comma
1 bis, del decreto legge n. 463/1983, aumentata ai sensi dell'art. 8, capoverso,
legge n. 689/81).
La conclusione testè raggiunta, pur in presenza di motivi di opposizione destituiti di fondamento, induce a disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3671 del ruolo generale lavoro dell'anno
2022, promosso da contro l Parte_1 Controparte_1
-, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso così come proposto da e, in applicazione Parte_1
dello jus superveniens indicato in parte motiva, determina in € 5.793,00
l'importo dovuto dallo stesso a titolo di sanzioni amministrative originate dalle violazioni summenzionate;
17 2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 12.3.2024.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 12.3.2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3671 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesca Polito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Padula, alla via Nazionale n. 565;
Ricorrente
E
-, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio
Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi
n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione avverso ordinanze ingiunzioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.5.2022 proponeva opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzioni nn. OI – 000138729 e OI – 000138731,
notificate il 29.4.2022, con le quali gli era stato intimato il pagamento, in favore dell' , della complessiva somma di € 43.000,00 titolo di sanzioni CP_1
amministrative per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n.
463/83, originate dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
A sostegno dell'opposizione il asseriva, in primo luogo, di non aver Pt_1
ricevuto la notifica di alcun atto prodromico (id est: dell'avviso di accertamento e/o della diffida ad adempiere), circostanza, questa, che aveva inficiato di illegittimità l'intero procedimento di irrogazione delle sanzioni e,
conseguentemente, le stesse ordinanze ingiunzioni oggetto di disamina.
Deduceva, altresì, l'indeterminatezza e la carenza di motivazione delle ordinanze de quibus, nonché la prescrizione dei crediti azionati dall , CP_1
inerenti a presunte violazioni poste in essere negli anni 2011 e 2012.
Il adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno chiedendo Pt_1
che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità delle impugnate ordinanze ingiunzioni, con vittoria delle spese di lite.
2 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in Controparte_2
giudizio e deduceva l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Con provvedimento reso in data 15.2.2023 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Indi, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni,
decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è infondato e va, pertanto, rigettato, anche Parte_1
se l'importo della sanzione da irrogare allo stesso dev'essere rideterminato,
per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
Come già evidenziato nella parte espositiva, il ha sostenuto, in primo Pt_1
luogo, di non aver ricevuto la notifica degli atti prodromici alle ordinanze ingiunzioni per cui è causa, che, pertanto, erano da ritenersi affette da nullità.
Tale assunto, tuttavia, risulta pienamente smentito dalle risultanze desumibili
ex actis.
Invero, l ha prodotto in giudizio documentazione attestante l'avvenuta CP_1
notifica all'opponente, in data 26.6.2017, dei verbali di accertamento sottesi alle impugnate ordinanze (cfr. gli avvisi di ricevimento allegati al fascicolo telematico dell'Istituto previdenziale).
3 Sempre in via preliminare, va precisato che sono infondate le deduzioni incentrate sulla nullità e/o illegittimità delle ordinanze in esame per violazione del disposto di cui all'art. 14 della legge n. 689/81.
Rileva in proposito il decidente che la disposizione testè indicata non può
trovare applicazione nei giudizi di impugnazione di ordinanze ingiunzioni emesse a seguito della depenalizzazione disposta con il decreto legislativo n.
8 del 15.1.2016.
Il citato testo normativo, infatti, dopo aver precisato, all'art. 8, che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative
“si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, ha tratteggiato in maniera dettagliata, nel successivo art. 9, la scansione temporale degli adempimenti che l'autorità amministrativa è tenuta a porre in essere, una volta ricevuti gli atti dall'autorità giudiziaria.
La norma in esame ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14 della legge n. 689/81, disponendo, in particolare, che “l'autorità
amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della
4 violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
L'elemento che differenzia in maniera significativa la disciplina introdotta dall'art. 9 del decr. leg.vo n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della legge n.
689/81 è la mancata previsione, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
Con riferimento, quindi, alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il suddetto decr.
leg.vo (tra le quali rientrano pacificamente quelle per cui è causa, relative a violazioni commesse tra il 2011 e il 2012), il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse scaturire, quale effetto automatico e ineludibile,
l'estinzione dell'obbligazione.
Può pertanto affermarsi che il termine di novanta giorni entro il quale “l'autorità
amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto del citato art. 9, non è stato previsto a pena di decadenza,
sicchè il mancato rispetto dello stesso non può in alcun modo esplicare efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e,
5 conseguentemente, far venir meno il diritto dell'Istituto previdenziale di rivendicarne la corresponsione.
È appena il caso di rimarcare, inoltre, che la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione della violazione nell'ipotesi di un fatto già previsto dalla legge come reato e in seguito attinto dalla depenalizzazione, rispetto a quella propria dell'illecito amministrativo individuato ab origine come tale, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, si rivela pienamente legittima e, soprattutto, sorretta da una valida e comprensibile ratio ispiratrice.
Il legislatore, infatti, essendo ben consapevole che all'autorità amministrativa
(nella specie, alle sedi territorialmente competenti) sarebbero stati CP_1
trasmessi in un breve arco temporale numerosi procedimenti penali, non ancora definiti, inerenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, è stato mosso dall'intento di scongiurare il rischio, quanto mai concreto e attuale, che l'eventuale (o,
meglio, prevedibile se non addirittura inevitabile) inosservanza del termine di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori.
Del resto, le norme sulla decadenza (tra le quali va sicuramente annoverata quella di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981) sono di stretta interpretazione,
di guisa che non è in alcun modo ammissibile, neppure attraverso un'esegesi
6 estensiva e/o logico-sistematica, un'operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
Lav., 28 ottobre 2021, n. 30490; 25 novembre 2020, n. 26845; 12 dicembre
2018, n. 32154).
Contraria alle richiamate regulae iuris risulterebbe, dunque, l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della legge n. 689/81 e, in particolare,
dell'ultimo comma, in forza del richiamo, operato dall'art. 6 del decr. leg.vo n.
8/2016, che dispone: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge 689/81”.
Nella vicenda de qua, l'applicabilità dell'art. 14 dev'essere esclusa per le ragioni che sono state in precedenza esposte, imperniate, da un lato, sulla circostanza che l'art. 9 del citato decr. leg.vo pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione (evidentemente con finalità soltanto acceleratorie), non ne ha sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'ente impositore dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore, e, dall'altro, sulla considerazione che le norme sulla decadenza,
essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.
La conclusione testè raggiunta risulta, peraltro, pienamente conforme ai princìpi costantemente affermati dai giudici amministrativi, secondo cui i termini
7 stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori, ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo, ossia, primi fra tutti, l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato,
Sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3034; Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Sez. III, 3
agosto 2015, n. 3812).
Tanto chiarito, osserva ora il giudicante che è priva di pregio l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati dall' con le impugnate ordinanze CP_1
ingiunzioni.
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa,
secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del
1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità
amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento
8 l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur. costante;
cfr., ex aliis, Cass.
Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16 agosto 2006, n.
18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Nella specie, la trasmissione o, meglio, la restituzione degli atti all' ad CP_1
opera dell'autorità giudiziaria (inizialmente investita della cognizione delle fattispecie costituenti reato) è intervenuta nell'anno 2016, in virtù della depenalizzazione disposta con il decreto legislativo n. 8 del 2016 (in ogni caso,
solo in epoca successiva alla depenalizzazione l avrebbe potuto CP_1
rivendicare le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa), e ad essa ha fatto seguito la notifica degli avvisi di accertamento, perfezionatasi nel giugno del 2017.
A ciò si aggiunga che il decorso del termine prescrizionale è rimasto sospeso in forza delle disposizioni contenute inizialmente nel d.l. n. 18/2020 (c.d.
decreto ”) e, da ultimo, nel d.l. n. 99/2021 (c.d. “Decreto Lavoro”), Org_1
con il quale è stata disposta la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività
di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.
Ne consegue che, allorquando è stata effettuata la notifica delle ordinanze ingiunzioni (29.4.2022), il termine prescrizionale (quinquennale) non era affatto decorso.
9 Destituite di fondamento si rivelano, poi, le deduzioni incentrate sulla presunta
“indeterminatezza” e/o “carenza di motivazione” delle impugnate ordinanze,
dal momento che in esse è dato rinvenire l'esplicito richiamo agli avvisi di accertamento precedentemente notificati, nei quali erano riportate in maniera dettagliata le violazioni commesse, nonché i rispettivi periodi (e DMAG) di riferimento.
Tanto chiarito e passando, ora, alla determinazione della sanzione da irrogare per le violazioni de quibus, rileva innanzitutto il decidente che, sul punto,
nessuna deduzione è stata formulata dall'odierno opponente, il quale si è
limitato ad esporre le doglianze in precedenza esaminate.
Sennonchè, non ci si può esimere dal rimarcare che la materia oggetto di disamina è stata di recente oggetto di un nuovo intervento legislativo (cfr. il decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha apportato significative e rilevanti innovazioni al previgente regime sanzionatorio.
In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito: “all'articolo 2,
comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000
a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro
volte l'importo omesso»”.
10 Deve subito precisarsi che detta norma può trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti “Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63
del 21 marzo 2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità
punitiva” è senz'altro applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole.
I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam partem, nel senso cioè
di un'attenuazione della risposta punitiva.
Nella vicenda in esame, non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016 (da € 10.000 ad € 50.000), tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere afflittivo e la finalità
repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità
11 della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali),
nonché ampiamente superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato (“multa fino a €
1.032”).
Non è superfluo rammentare, a questo punto, che l'applicazione retroattiva,
anche in tema di sanzioni amministrative, dello jus superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla
Corte di Cassazione, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 11
febbraio 2022, n. 4522; v., altresì, in termini, Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20697).
Alle argomentazioni sin qui svolte va aggiunto, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che lo stesso
[...]
, in molti altri procedimenti aventi identico oggetto, ha dato luogo CP_2
alla rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri introdotti dal d.l.
n. 48 del 2023, in tal modo riconoscendo l'applicabilità della lex mitior anche alle fattispecie pregresse, verificatesi, cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa.
12 Ritiene inoltre il giudicante, modificando, in parte qua, il proprio precedente orientamento, all'esito di un'attenta e ponderata disamina dei princìpi di diritto affermati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità, che lo jus superveniens
portato dal nuovo testo dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge n.
463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, sia immediatamente applicabile alle fattispecie pregresse, anche in assenza di una specifica deduzione e/o domanda in tal senso della parte interessata.
I giudici della nomofilachia, infatti, hanno in più occasioni affermato che la valutazione dello jus superveniens e della sua incidenza sulla controversia è
operabile dal giudice d'ufficio, costituendo detta valutazione un suo preciso dovere, ed a prescindere dall'eccezione del convenuto (cfr., ex aliis, Cass. Civ.,
Sez. Trib, 9 luglio 2019, n. 16673, che ha accolto il ricorso avverso una sentenza che aveva escluso la rilevanza dello jus superveniens sull'erroneo presupposto che esso “non avesse trovato specifica cittadinanza nei motivi d'appello”; v., altresì, negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. Lav., 27 luglio 2007,
n. 16673; cfr., ancora, Cass. Civ., Sez. VI, 4 marzo 2011, n. 5333, che ha precisato che lo jus superveniens, deve essere applicato con riferimento al momento della pronuncia e la relativa deduzione è ammissibile e rilevante in sede di merito anche se svolta dopo la precisazione delle conclusioni;
v., infine,
Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2015, n. 4676, che ha precisato che lo ius
superveniens è applicabile, anche d'ufficio, in sede di legittimità, purché non comporti la reformatio in peius della pronuncia impugnata, in quanto, in forza
13 del principio dispositivo - art. 112 cod. proc. civ. - e di quello dell'interesse ad agire - art. 100 cod. proc. civ. -, la decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata”).
Occorre a questo punto sottolineare che l' ha fatto Controparte_2
applicazione del disposto di cui all'art. 8 bis della legge n. 689 del 1981, avente ad oggetto la “reiterazione delle violazioni”.
Tale disposizione prevede, al 1° comma, che, “Salvo quanto previsto da
speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni
successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione
della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa
indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo”.
In virtù delle previsioni contenute nella suddetta norma, l ha dato corso al CP_1
cd. cumulo materiale delle sanzioni.
Tuttavia, trattandosi di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale,
l' avrebbe dovuto tener conto del disposto di cui all'art. 8, capoverso, CP_1
della citata legge n. 689/81, che così dispone: “Salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni
che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa
14 disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave,
aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con
più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in
violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche
in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie …”.
Sì come in più occasioni affermato dalla Corte Regolatrice, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini dell'applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato che, in tali ipotesi, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen.,
utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato e illecito amministrativo (cfr., tra le più
recenti, Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n. 20129; cfr., altresì, Sez. VI, 9
marzo 2022, n. 7704, che ha rimarcato che l'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale - omogeneo o eterogeneo - tra le violazioni contestate, nei soli casi, quindi, di violazioni
15 plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale - violazione commesse con più azioni o omissioni -; al riguardo, inoltre, è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati, sia perché
l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità
solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi;
cfr., ancora, Cass. Civ., Sez. Lav., 13 maggio 2019, n. 12659,
secondo cui in tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd. cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della legge n. 689 del
1981 contempla il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 cod. pen.; v., negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. II, 7 maggio 2018, n.
10890; Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 10775).
Alla luce dei princìpi testè enunciati, nella vicenda in esame, che ha ad oggetto una pluralità di violazioni dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali,
deve trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico fra sanzioni, in forza del quale dev'essere irrogata “la sanzione prevista per la violazione più grave,
16 aumentata sino al triplo”, giusta il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 del citato artt. 8 legge n. 689/1981.
Di conseguenza, ritenuta più grave la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000138731, originata dall'atto di accertamento n. 000668
del 26.6.2017 (in considerazione dell'ammontare della contribuzione non versata, pari ad € 1.931,00), si reputa equo determinare l'importo della sanzione dovuta dal in complessivi € 5.793,00 (€ 1.931,00 x 1,5 = € Pt_1
2.896,50 per la violazione più grave, in applicazione del novellato art. 2, comma
1 bis, del decreto legge n. 463/1983, aumentata ai sensi dell'art. 8, capoverso,
legge n. 689/81).
La conclusione testè raggiunta, pur in presenza di motivi di opposizione destituiti di fondamento, induce a disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3671 del ruolo generale lavoro dell'anno
2022, promosso da contro l Parte_1 Controparte_1
-, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso così come proposto da e, in applicazione Parte_1
dello jus superveniens indicato in parte motiva, determina in € 5.793,00
l'importo dovuto dallo stesso a titolo di sanzioni amministrative originate dalle violazioni summenzionate;
17 2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 12.3.2024.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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