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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/11/2025, n. 5058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5058 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. BE MO PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Minutella GIUDICE
Dott.ssa EN TA SO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 754/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. VACCINO STEFANO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio dell'avv. ZIMBALDI ANDREA AUGUSTO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
(comunicazione di revoca del mandato il 24.04.2025)
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 10.1.2024)
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, - Confermare, in quanto a rapporti tra i sig.ri e Parte_1 [...]
, le condizioni di cui al decreto di omologazione n. 7586/2019 del 15/05/2019, reso nella CP_1
pagina 1 di 9 procedura RG n. 6498/2019. - Disporre a carico del sig. l'assegno mensile di Parte_1
mantenimento dell'importo di € 200,00 a favore della figlia , oltre alla contribuzione al Persona_1
50% relativamente alle spese scolastiche e/o relative ad attività ludiche/sportive intraprese dalla stessa e previamente concordate dai genitori nonché in relazione alle spese non coperte dal SSN che dovessero eventualmente occorrere. - Condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96, Controparte_2
comma 3, c.p.c. per le ragioni esposte in atti. - Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Per parte resistente (ultima memoria)
“Nel merito ed in via principale 1) per tutti i motivi di cui in atti, anche a modifica di quanto già previsto sul punto con Ordinanza Presidenziale del 24.05.2023, ed anche previo, occorrendo, il rigetto sul punto delle eventuali contrarie domande di parte ricorrente, prevedere l'obbligo del signor Pt_1
di corrispondere all'odierna resistente, a titolo di mantenimento della figlia , un assegno
[...] Per_1
mensile di Euro 1.200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò fino alla piena autosufficienza economica della medesima;
2) per tutti i motivi di cui in atti, anche a modifica di quanto previsto sul punto con Ordinanza Presidenziale del 24.05.2023 ed anche previo, occorrendo, il rigetto, sul punto, delle eventuali contrarie domande di parte ricorrente, prevedere l'onere, posto a carico del sig. , di sostenere e/o rimborsare, nella Parte_1
misura del 100%, tutte le spese straordinarie relative alla figlia , ed in particolare: • le spese Per_1
mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese le spese odontoiatriche;
• le spese scolastiche e/o universitarie (retta scolastiche e/o universitarie, libri di testo, spese di trasporto, mensa scolastica, ecc.); • le spese sportive e le spese ludiche in genere;
facendo altresì espresso riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente ricorso, al Protocollo in uso Presso il Tribunale di
Torino; 3) sempre per tutti i motivi di cui in atti, previo, occorrendo, il rigetto sul punto delle eventuali contrarie domande di parte ricorrente, porre a carico del signor l'obbligo di contribuire Parte_1
al mantenimento della GN , mediante la corresponsione di un assegno Controparte_1
mensile di Euro 300,00 da versarsi il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat di riferimento;
4) per tutti i motivi di cui in atti, respingere comunque ed in ogni caso in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto, tutte le domande e le istanze ex adverso formulate, nessuna esclusa, che dovessero risultare essere incompatibili, a qualsiasi titolo o ragione, con le domande e le istanze tutte, così come legittimamente e fondatamente dedotte e formulate dalla difesa della sig.ra ; il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali e Controparte_1
necessari provvedimenti del caso concreto”
pagina 2 di 9 Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in IN Parte_1 Controparte_1
SE (TO) in data 18.6.2005, il quale veniva trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
IN SE (TO) all'Atto n. 7 – Parte I – Anno 2005.
Dal matrimonio è nata, in data 1.1.2005 una figlia, , oggi maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di decreto di omologazione n. 7586/2019 del
15.05.2019 emesso dal Tribunale di Torino.
In data 13.01.2023 il sig. depositava dinanzi il Tribunale di Torino ricorso per la cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 19.01.2023 la Presidente fissava udienza al 04.05.2023 per la convocazione dei coniugi.
In data 11.05.2023, non essendosi costituita la sig.ra , la Presidente sentiva la sola parte CP_1
ricorrente e dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione;
con ordinanza del
24.05.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria e così statuiva in via provvisoria: “REVOCA
l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore del sig. ; DISPONE che il sig. Pt_1 Pt_1
corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia , l'assegno periodico di € 300, da Per_1
versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino”.
In data 21.7.2023 il sig. integrava le proprie difese avanti al GI nominato;
Pt_1
In data 20.09.2023, per il tramite dell'Avv. Andrea Zimbaldi, si costituiva nell'odierno giudizio la sig.ra
, domandando, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio, oltre alla modifica di quanto previsto con ordinanza presidenziale del 24.05.2023 ed in specie di: prevedere l'obbligo del sig. a corrisponderle, a titolo di mantenimento della figlia Pt_1
, un assegno mensile di Euro 1.200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, fino alla piena autosufficienza economica della medesima, oltre al 100% delle spese straordinarie;
prevedere a carico del signor l'obbligo di contribuire al Pt_1
pagina 3 di 9 mantenimento della GN , mediante la corresponsione di un assegno Controparte_1
mensile di Euro 300,00 da versarsi il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Con sentenza parziale n. 4972/2023 del 01.12.2023 e pubblicata il 05.12.2023 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Con ordinanza del 21.05.2025, il G.I. – ritenuta la causa istruita e matura per la decisione – rigettava tutte le prove chieste dalle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
03.06.2025.
In data 28.04.2025 l'Avv. Andrea Zimbaldi depositava in atti formale comunicazione dell'intervenuta revoca da parte della sig.ra del mandato professionale. CP_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il ricorrente precisava le conclusioni come da memoria del 10.01.2024; la sig.ra compariva personalmente priva dell'assistenza di un legale di CP_1
fiducia.
Il G.I. rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e delle successive memorie di replica.
***
Sull'assegno divorzile
Osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n.
pagina 4 di 9 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie.
Si osserva come difetti, sotto il profilo strettamente assistenziale, l'esistenza di una condizione di non autosufficienza economica in capo alla sig.ra , la quale può contare su un'adeguata CP_1
capacità lavorativa che le garantisce autonome fonti di reddito. Ella, infatti, nella memoria depositata in data 9.2.2024 ha rappresentato di esercitare la propria attività professionale come collaboratrice presso alcuni centri estetici, senza tuttavia specificare presso quali né l'ammontare del compenso percepito per i servizi resi;
risulta altresì titolare dell'impresa individuale Royal Estetica di Grigorean
ZI Ana, ancora attiva in camera di commercio (cfr. visura storica prodotta sub doc.42 parte ricorrente).
La documentazione prodotta dalla resistente e concernente l'instaurazione di diverse procedure esecutive nei suoi confronti (in specie docc.19;20;21;22 parte resistente) non risulta sufficiente a comprovare il suo stato economico, non essendo peraltro noto l'effettivo esito delle stesse. Altresì la disdetta del contratto di locazione dell'immobile commerciale prodotta sub doc 23 dalla sig.ra non prova la sua condizione di difficoltà economica trovando la stessa, come si legge nel CP_1
documento in esame, altra giustificazione (ed in specie la: “mancanza di potenziale lavorativo, inadeguatezza delle condizioni strutturali, incompatibilità nello svolgere il lavoro in condizioni idonee ai fini della qualità del servizio rivolto al cliente”).
Non risultano peraltro prodotti agli atti gli estratti relativi agli anni 2021 e 2022 dei due conti correnti accesi presso la , di cui uno intestato alla medesima (n. 000000210817) e uno alla Royal CP_3
(n. 000000208507). Controparte_4
pagina 5 di 9 Quanto si evince dalle dichiarazioni dei redditi prodotte da parte resistente – e, in specie, quella sub doc. 17 relativa all'anno 2023 in cui risultano perdite d'impresa per oltre 36.000 euro- e dagli estratti c/c relativi all'anno 2023 (docc. 24; 25 parte resistente), non pare determinante per stabilire l'effettiva condizione economica attuale della resistente, rimanendo lacunosa e incerta la ricostruzione della sua situazione reddituale (si ribadisce, in tal senso, che la sig.ra ha CP_1
allegato di prestare la propria opera come collaboratrice presso alcuni centri estetici, senza tuttavia indicare quanto effettivamente percepisca per tale attività e presso quale c/c tali somme vengano accreditate). In definitiva, la situazione economica della resistente parrebbe incompatibile con il lamentato stato di grave indigenza economica descritto negli atti difensivi, anche avuto riguardo alla mancata prova in ordine all'effettiva cessazione dell'attività della propria impresa individuale, in merito alla quale parte ricorrente ha, invece, fornito documentazione in senso contrario (cfr. docc. 41,
42, 43 parte resistente).
Ancora, va rilevato come nella separazione consensuale omologata i coniugi avessero dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed avessero rinunciato reciprocamente alle domande di contribuzione e che, nel procedimento instaurato a richiesta di modifica di tali accordi in data
12.11.2022, la stessa sig.ra non avesse richiesto di prevedere a carico del marito un CP_1
mantenimento per sé stessa. In tale sede, inoltre, il Tribunale ha riconosciuto in favore della resistente un mantenimento per la figlia pari a euro 300,00 -di molto inferiore alla richiesta avanzata dalla sig.ra di euro 1.200,00-decisione confermata in Corte d'Appello con decreto n. CP_1
114/2024 in data 19.1.2024 (prodotto sub doc. 32 parte ricorrente), ove peraltro è stata ritenuta la non veridicità del reddito dichiarato dalla resistente n ( “[…] incompatibile con la gestione imprenditoriale del centro di estetica”, nonché presumibilmente comportante la percezione “[…] di redditi più elevati rispetto a quelli dichiarati in giudizio e nelle dichiarazioni dei redditi prodotte”).
Parimenti, il diritto all'assegno divorzile, nel caso di specie, non può sussistere neppure valorizzando la sua funzione compensativa, in considerazione della mancata prova da parte della resistente dell'esistenza di un effettivo sacrificio delle proprie aspettative di carriera per contribuire al ménage familiare.
Considerato quanto sopra esposto, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente dovrà essere rigettata.
pagina 6 di 9 Affidamento e collocamento della figlia Per_1
Atteso che nelle more del presente giudizio la figlia minore della coppia, (nata in data [...]), Per_1
ha raggiunto la maggiore età, alcuna statuizione deve essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita del genitore non collocatario, residuando esclusivamente la determinazione del contributo al mantenimento della stessa, ancora in contestazione tra le parti.
Sul contributo al mantenimento della figlia.
Devono certamente sul punto essere confermati i provvedimenti assunti in via interinale dal
Presidente, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni. Circa la documentazione prodotta successivamente al provvedimento presidenziale dalla resistente in merito alla propria situazione economica si ribadisce, come accertato in punto debenza assegno divorzile, che la stessa non è idonea e sufficiente a provare un sensibile aggravamento delle sue condizioni reddituali e patrimoniali.
Orbene, il Presidente, con l'accordo delle parti, aveva stabilito a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia mediante versamento dell'assegno mensile di € 300,00 oltre al pari concorso dei genitori al pagamento delle spese straordinarie.
Non risulta invero che la figlia della coppia abbia raggiunto la propria autosufficienza economica né che via sia stata una colpevole inerzia rispetto al conseguimento di tale indipendenza, posto che la stessa risulta frequentare, con profitto, il percorso triennale presso la scuola secondaria superiore
Essence Accademy, che offre dei corsi specializzanti in estetica e acconciatura, senza che peraltro l'iscrizione a tale scuola abbia comportato alcun costo da parte dei genitori, essendo Per_1
assegnataria di una borsa di studio. non risulta svolgere, allo stato, attività lavorativa stabile. Per_1
Quanto ai coniugi, il sig. , consulente del lavoro, ha dichiarato un reddito complessivo di euro Pt_1
28.363 (cfr. dichiarazione dei redditi 2023 prodotta in data 23.5.2025), ha riferito in udienza presidenziale di poter contare su entrate mensili di circa 2.000 euro ed è gravato da numerosi finanziamenti, anche per debiti contratti nell'interesse della sig. , come viene specificato CP_1
nelle condizioni di separazione;
la sig.ra , invece, ha dichiarato di collaborare con alcuni CP_1
centri estetici e non ha provato l'effettiva cessazione della ditta individuale: stante l'incertezza rispetto alla ricostruzione della situazione economica della resistente, dovuta alla parzialità e lacunosità delle informazioni dalla stessa rese, si può ragionevolmente ritenere che ella versi in una condizione economica di poco inferiore rispetto a quella del marito.
pagina 7 di 9 Circa l'attuale collocazione di , poi, in sede di comparsa conclusionale, il sig. ha allegato Per_1 Pt_1
che la stessa, nel marzo 2025, si sarebbe allontanata dalla madre per un alterco e sarebbe andata a vivere in un appartamento comprato dai nonni paterni con diritto di abitazione, producendo come comprova di tale fatto l'atto di compravendita. Tale documento si ritiene tuttavia inutilizzabile in quanto prodotto tardivamente: esso, formatosi in data 14.3.2025, si trovava già nella disponibilità della parte in un tempo antecedente al momento della precisazione delle conclusioni (3.6.2025), atteso peraltro che, come noto, la comparsa conclusionale ha una mera funzione illustrativa delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni ritualmente proposte. Non può quindi operare, nel caso di specie, il principio giurisprudenziale secondo il quale la produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella preclusione di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. laddove si dimostri l'oggettiva impossibilità a produrlo tempestivamente (principio espresso in Cassazione civile sez. III, 13/06/2019
n. 15879). Tale nuova circostanza non può pertanto essere presa in considerazione ai fini della decisione.
A ben vedere, peraltro, nel rassegnare le sue conclusioni definitive, il ricorrente ha comunque chiesto di porre un contributo a suo carico pari a € 200,00 per la figlia (cfr. conclusioni di cui alla memoria del
10.1.2024, richiamate all'udienza del 3.6.2025).
Conclusivamente, dunque, il Collegio ritiene di confermare l'importo stabilito in via provvisoria all'udienza presidenziale di euro 300,00 in favore della figlia a carico del padre. Per_1
Spese di lite
Preliminarmente il Collegio ritiene non sussistano i presupposti per condannare la resistente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non rilevandosi la manifesta pretestuosità della sua difesa.
Le spese sono compensate nella misura di 1/2 in considerazione della soccombenza reciproca fra la parti in ordine al contributo al mantenimento della figlia . Per_1
La restante parte delle spese di lite (1/2) sono poste a carico della sig.ra , in ragione della CP_1
soccombenza sulla richiesta di assegno divorzile.
Esse vengono liquidate, per il loro intero ammontare, nell'importo infra indicato, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536,
Cass. civ. Sez. III, 12-06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la pagina 8 di 9 redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo (non si procede alla liquidazione della fase istruttoria, non ravvisandosi attività riconducibili a tale fase):
- Fase studio: € 851,00
- Fase introduttiva: € 602,00
- Fase istruttoria/trattazione: € 903,00
- Fase decisionale: € 1.453,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento della figlia maggiorenne e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, assegno di euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”.
Dichiara compensate fra le parti le spese di lite nella misura di 1/2.
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a la restante Controparte_1 Parte_1
parte di dette spese (1/2), che liquida nella quota di € 1.904,50 oltre esborsi, spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EN TA SO BE MO
Minuta di provvedimento redatta con la collaborazione del M.O.T. Gilberto Di Carlo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. BE MO PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Minutella GIUDICE
Dott.ssa EN TA SO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 754/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. VACCINO STEFANO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio dell'avv. ZIMBALDI ANDREA AUGUSTO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
(comunicazione di revoca del mandato il 24.04.2025)
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 10.1.2024)
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, - Confermare, in quanto a rapporti tra i sig.ri e Parte_1 [...]
, le condizioni di cui al decreto di omologazione n. 7586/2019 del 15/05/2019, reso nella CP_1
pagina 1 di 9 procedura RG n. 6498/2019. - Disporre a carico del sig. l'assegno mensile di Parte_1
mantenimento dell'importo di € 200,00 a favore della figlia , oltre alla contribuzione al Persona_1
50% relativamente alle spese scolastiche e/o relative ad attività ludiche/sportive intraprese dalla stessa e previamente concordate dai genitori nonché in relazione alle spese non coperte dal SSN che dovessero eventualmente occorrere. - Condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96, Controparte_2
comma 3, c.p.c. per le ragioni esposte in atti. - Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Per parte resistente (ultima memoria)
“Nel merito ed in via principale 1) per tutti i motivi di cui in atti, anche a modifica di quanto già previsto sul punto con Ordinanza Presidenziale del 24.05.2023, ed anche previo, occorrendo, il rigetto sul punto delle eventuali contrarie domande di parte ricorrente, prevedere l'obbligo del signor Pt_1
di corrispondere all'odierna resistente, a titolo di mantenimento della figlia , un assegno
[...] Per_1
mensile di Euro 1.200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò fino alla piena autosufficienza economica della medesima;
2) per tutti i motivi di cui in atti, anche a modifica di quanto previsto sul punto con Ordinanza Presidenziale del 24.05.2023 ed anche previo, occorrendo, il rigetto, sul punto, delle eventuali contrarie domande di parte ricorrente, prevedere l'onere, posto a carico del sig. , di sostenere e/o rimborsare, nella Parte_1
misura del 100%, tutte le spese straordinarie relative alla figlia , ed in particolare: • le spese Per_1
mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese le spese odontoiatriche;
• le spese scolastiche e/o universitarie (retta scolastiche e/o universitarie, libri di testo, spese di trasporto, mensa scolastica, ecc.); • le spese sportive e le spese ludiche in genere;
facendo altresì espresso riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente ricorso, al Protocollo in uso Presso il Tribunale di
Torino; 3) sempre per tutti i motivi di cui in atti, previo, occorrendo, il rigetto sul punto delle eventuali contrarie domande di parte ricorrente, porre a carico del signor l'obbligo di contribuire Parte_1
al mantenimento della GN , mediante la corresponsione di un assegno Controparte_1
mensile di Euro 300,00 da versarsi il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat di riferimento;
4) per tutti i motivi di cui in atti, respingere comunque ed in ogni caso in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto, tutte le domande e le istanze ex adverso formulate, nessuna esclusa, che dovessero risultare essere incompatibili, a qualsiasi titolo o ragione, con le domande e le istanze tutte, così come legittimamente e fondatamente dedotte e formulate dalla difesa della sig.ra ; il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali e Controparte_1
necessari provvedimenti del caso concreto”
pagina 2 di 9 Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in IN Parte_1 Controparte_1
SE (TO) in data 18.6.2005, il quale veniva trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
IN SE (TO) all'Atto n. 7 – Parte I – Anno 2005.
Dal matrimonio è nata, in data 1.1.2005 una figlia, , oggi maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di decreto di omologazione n. 7586/2019 del
15.05.2019 emesso dal Tribunale di Torino.
In data 13.01.2023 il sig. depositava dinanzi il Tribunale di Torino ricorso per la cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 19.01.2023 la Presidente fissava udienza al 04.05.2023 per la convocazione dei coniugi.
In data 11.05.2023, non essendosi costituita la sig.ra , la Presidente sentiva la sola parte CP_1
ricorrente e dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione;
con ordinanza del
24.05.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria e così statuiva in via provvisoria: “REVOCA
l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore del sig. ; DISPONE che il sig. Pt_1 Pt_1
corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia , l'assegno periodico di € 300, da Per_1
versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino”.
In data 21.7.2023 il sig. integrava le proprie difese avanti al GI nominato;
Pt_1
In data 20.09.2023, per il tramite dell'Avv. Andrea Zimbaldi, si costituiva nell'odierno giudizio la sig.ra
, domandando, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio, oltre alla modifica di quanto previsto con ordinanza presidenziale del 24.05.2023 ed in specie di: prevedere l'obbligo del sig. a corrisponderle, a titolo di mantenimento della figlia Pt_1
, un assegno mensile di Euro 1.200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, fino alla piena autosufficienza economica della medesima, oltre al 100% delle spese straordinarie;
prevedere a carico del signor l'obbligo di contribuire al Pt_1
pagina 3 di 9 mantenimento della GN , mediante la corresponsione di un assegno Controparte_1
mensile di Euro 300,00 da versarsi il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Con sentenza parziale n. 4972/2023 del 01.12.2023 e pubblicata il 05.12.2023 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Con ordinanza del 21.05.2025, il G.I. – ritenuta la causa istruita e matura per la decisione – rigettava tutte le prove chieste dalle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
03.06.2025.
In data 28.04.2025 l'Avv. Andrea Zimbaldi depositava in atti formale comunicazione dell'intervenuta revoca da parte della sig.ra del mandato professionale. CP_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il ricorrente precisava le conclusioni come da memoria del 10.01.2024; la sig.ra compariva personalmente priva dell'assistenza di un legale di CP_1
fiducia.
Il G.I. rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e delle successive memorie di replica.
***
Sull'assegno divorzile
Osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n.
pagina 4 di 9 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie.
Si osserva come difetti, sotto il profilo strettamente assistenziale, l'esistenza di una condizione di non autosufficienza economica in capo alla sig.ra , la quale può contare su un'adeguata CP_1
capacità lavorativa che le garantisce autonome fonti di reddito. Ella, infatti, nella memoria depositata in data 9.2.2024 ha rappresentato di esercitare la propria attività professionale come collaboratrice presso alcuni centri estetici, senza tuttavia specificare presso quali né l'ammontare del compenso percepito per i servizi resi;
risulta altresì titolare dell'impresa individuale Royal Estetica di Grigorean
ZI Ana, ancora attiva in camera di commercio (cfr. visura storica prodotta sub doc.42 parte ricorrente).
La documentazione prodotta dalla resistente e concernente l'instaurazione di diverse procedure esecutive nei suoi confronti (in specie docc.19;20;21;22 parte resistente) non risulta sufficiente a comprovare il suo stato economico, non essendo peraltro noto l'effettivo esito delle stesse. Altresì la disdetta del contratto di locazione dell'immobile commerciale prodotta sub doc 23 dalla sig.ra non prova la sua condizione di difficoltà economica trovando la stessa, come si legge nel CP_1
documento in esame, altra giustificazione (ed in specie la: “mancanza di potenziale lavorativo, inadeguatezza delle condizioni strutturali, incompatibilità nello svolgere il lavoro in condizioni idonee ai fini della qualità del servizio rivolto al cliente”).
Non risultano peraltro prodotti agli atti gli estratti relativi agli anni 2021 e 2022 dei due conti correnti accesi presso la , di cui uno intestato alla medesima (n. 000000210817) e uno alla Royal CP_3
(n. 000000208507). Controparte_4
pagina 5 di 9 Quanto si evince dalle dichiarazioni dei redditi prodotte da parte resistente – e, in specie, quella sub doc. 17 relativa all'anno 2023 in cui risultano perdite d'impresa per oltre 36.000 euro- e dagli estratti c/c relativi all'anno 2023 (docc. 24; 25 parte resistente), non pare determinante per stabilire l'effettiva condizione economica attuale della resistente, rimanendo lacunosa e incerta la ricostruzione della sua situazione reddituale (si ribadisce, in tal senso, che la sig.ra ha CP_1
allegato di prestare la propria opera come collaboratrice presso alcuni centri estetici, senza tuttavia indicare quanto effettivamente percepisca per tale attività e presso quale c/c tali somme vengano accreditate). In definitiva, la situazione economica della resistente parrebbe incompatibile con il lamentato stato di grave indigenza economica descritto negli atti difensivi, anche avuto riguardo alla mancata prova in ordine all'effettiva cessazione dell'attività della propria impresa individuale, in merito alla quale parte ricorrente ha, invece, fornito documentazione in senso contrario (cfr. docc. 41,
42, 43 parte resistente).
Ancora, va rilevato come nella separazione consensuale omologata i coniugi avessero dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed avessero rinunciato reciprocamente alle domande di contribuzione e che, nel procedimento instaurato a richiesta di modifica di tali accordi in data
12.11.2022, la stessa sig.ra non avesse richiesto di prevedere a carico del marito un CP_1
mantenimento per sé stessa. In tale sede, inoltre, il Tribunale ha riconosciuto in favore della resistente un mantenimento per la figlia pari a euro 300,00 -di molto inferiore alla richiesta avanzata dalla sig.ra di euro 1.200,00-decisione confermata in Corte d'Appello con decreto n. CP_1
114/2024 in data 19.1.2024 (prodotto sub doc. 32 parte ricorrente), ove peraltro è stata ritenuta la non veridicità del reddito dichiarato dalla resistente n ( “[…] incompatibile con la gestione imprenditoriale del centro di estetica”, nonché presumibilmente comportante la percezione “[…] di redditi più elevati rispetto a quelli dichiarati in giudizio e nelle dichiarazioni dei redditi prodotte”).
Parimenti, il diritto all'assegno divorzile, nel caso di specie, non può sussistere neppure valorizzando la sua funzione compensativa, in considerazione della mancata prova da parte della resistente dell'esistenza di un effettivo sacrificio delle proprie aspettative di carriera per contribuire al ménage familiare.
Considerato quanto sopra esposto, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente dovrà essere rigettata.
pagina 6 di 9 Affidamento e collocamento della figlia Per_1
Atteso che nelle more del presente giudizio la figlia minore della coppia, (nata in data [...]), Per_1
ha raggiunto la maggiore età, alcuna statuizione deve essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita del genitore non collocatario, residuando esclusivamente la determinazione del contributo al mantenimento della stessa, ancora in contestazione tra le parti.
Sul contributo al mantenimento della figlia.
Devono certamente sul punto essere confermati i provvedimenti assunti in via interinale dal
Presidente, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni. Circa la documentazione prodotta successivamente al provvedimento presidenziale dalla resistente in merito alla propria situazione economica si ribadisce, come accertato in punto debenza assegno divorzile, che la stessa non è idonea e sufficiente a provare un sensibile aggravamento delle sue condizioni reddituali e patrimoniali.
Orbene, il Presidente, con l'accordo delle parti, aveva stabilito a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia mediante versamento dell'assegno mensile di € 300,00 oltre al pari concorso dei genitori al pagamento delle spese straordinarie.
Non risulta invero che la figlia della coppia abbia raggiunto la propria autosufficienza economica né che via sia stata una colpevole inerzia rispetto al conseguimento di tale indipendenza, posto che la stessa risulta frequentare, con profitto, il percorso triennale presso la scuola secondaria superiore
Essence Accademy, che offre dei corsi specializzanti in estetica e acconciatura, senza che peraltro l'iscrizione a tale scuola abbia comportato alcun costo da parte dei genitori, essendo Per_1
assegnataria di una borsa di studio. non risulta svolgere, allo stato, attività lavorativa stabile. Per_1
Quanto ai coniugi, il sig. , consulente del lavoro, ha dichiarato un reddito complessivo di euro Pt_1
28.363 (cfr. dichiarazione dei redditi 2023 prodotta in data 23.5.2025), ha riferito in udienza presidenziale di poter contare su entrate mensili di circa 2.000 euro ed è gravato da numerosi finanziamenti, anche per debiti contratti nell'interesse della sig. , come viene specificato CP_1
nelle condizioni di separazione;
la sig.ra , invece, ha dichiarato di collaborare con alcuni CP_1
centri estetici e non ha provato l'effettiva cessazione della ditta individuale: stante l'incertezza rispetto alla ricostruzione della situazione economica della resistente, dovuta alla parzialità e lacunosità delle informazioni dalla stessa rese, si può ragionevolmente ritenere che ella versi in una condizione economica di poco inferiore rispetto a quella del marito.
pagina 7 di 9 Circa l'attuale collocazione di , poi, in sede di comparsa conclusionale, il sig. ha allegato Per_1 Pt_1
che la stessa, nel marzo 2025, si sarebbe allontanata dalla madre per un alterco e sarebbe andata a vivere in un appartamento comprato dai nonni paterni con diritto di abitazione, producendo come comprova di tale fatto l'atto di compravendita. Tale documento si ritiene tuttavia inutilizzabile in quanto prodotto tardivamente: esso, formatosi in data 14.3.2025, si trovava già nella disponibilità della parte in un tempo antecedente al momento della precisazione delle conclusioni (3.6.2025), atteso peraltro che, come noto, la comparsa conclusionale ha una mera funzione illustrativa delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni ritualmente proposte. Non può quindi operare, nel caso di specie, il principio giurisprudenziale secondo il quale la produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella preclusione di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. laddove si dimostri l'oggettiva impossibilità a produrlo tempestivamente (principio espresso in Cassazione civile sez. III, 13/06/2019
n. 15879). Tale nuova circostanza non può pertanto essere presa in considerazione ai fini della decisione.
A ben vedere, peraltro, nel rassegnare le sue conclusioni definitive, il ricorrente ha comunque chiesto di porre un contributo a suo carico pari a € 200,00 per la figlia (cfr. conclusioni di cui alla memoria del
10.1.2024, richiamate all'udienza del 3.6.2025).
Conclusivamente, dunque, il Collegio ritiene di confermare l'importo stabilito in via provvisoria all'udienza presidenziale di euro 300,00 in favore della figlia a carico del padre. Per_1
Spese di lite
Preliminarmente il Collegio ritiene non sussistano i presupposti per condannare la resistente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non rilevandosi la manifesta pretestuosità della sua difesa.
Le spese sono compensate nella misura di 1/2 in considerazione della soccombenza reciproca fra la parti in ordine al contributo al mantenimento della figlia . Per_1
La restante parte delle spese di lite (1/2) sono poste a carico della sig.ra , in ragione della CP_1
soccombenza sulla richiesta di assegno divorzile.
Esse vengono liquidate, per il loro intero ammontare, nell'importo infra indicato, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536,
Cass. civ. Sez. III, 12-06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la pagina 8 di 9 redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo (non si procede alla liquidazione della fase istruttoria, non ravvisandosi attività riconducibili a tale fase):
- Fase studio: € 851,00
- Fase introduttiva: € 602,00
- Fase istruttoria/trattazione: € 903,00
- Fase decisionale: € 1.453,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento della figlia maggiorenne e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, assegno di euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”.
Dichiara compensate fra le parti le spese di lite nella misura di 1/2.
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a la restante Controparte_1 Parte_1
parte di dette spese (1/2), che liquida nella quota di € 1.904,50 oltre esborsi, spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EN TA SO BE MO
Minuta di provvedimento redatta con la collaborazione del M.O.T. Gilberto Di Carlo
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