Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
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CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Il Consigliere delegato dott.ssa Anna Maria Raschellà ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 635/2025 R.V.G., avente a oggetto: equa riparazione ex L. n.
89/2001, proposto da
e , elettivamente domiciliati in Lamezia Terme Parte_1 Parte_2 alla Via Sele n. 33, presso lo studio dell'Avv. Paolo Mascaro che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno de fascicolo telematico;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
Visto il ricorso depositato in data 16 maggio 2025 dai ricorrenti indicati in epigrafe per ottenere l'equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti per la durata irragionevole del processo penale instaurato nei loro confronti per i reati di cui all'art. 612, comma 2, 582 comma 2 e 585
c.p., definito in primo grado con sentenza di non doversi procedere in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione, resa dal Tribunale di Lamezia Terme il data 8 gennaio 2025, n.
5; vista la documentazione allegata dai ricorrenti;
osserva
Nel caso di specie il processo presupposto ha avuto inizio in data 18 giugno 2019, con la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, poi, il
Tribunale di Lamezia Terme, in data 8 gennaio 2025, ha emesso sentenza n. 5/2025, che ha prosciolto gli imputati per estinzione del reato a seguito di sua prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Il processo, quindi, ha avuto una durata non ragionevole, giacché, tenuto conto del fatto oggetto di imputazione e dell'attività processuale resasi necessaria, avrebbe dovuto concludersi nel termine ordinario di tre anni.
E, tuttavia, ai sensi dell'art. 2 comma 2-sexies della Legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dalla legge di stabilità 2016, si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salva prova contraria, in caso di “a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato”.
La disposizione in esame si applica al caso di specie, per essere stato il ricorso ex L. n. 89/2001 proposto in data successiva alla sua entrata in vigore. Invero, la recente giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. n. 25542/2019 e Cass. n. 25826/2019) ha ritenuto che il disposto dell'art. 2 comma 2 - sexies, lett. a) trova applicazione nei soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio
2016, data di entrata in vigore della novella, in assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell'art. 11 disp. prel. c.c., dettando la norma in discorso una nuova disciplina della formazione e valutazione della prova nel processo di equa riparazione e dando luogo, dunque, ad uno “ius superveniens” che opera sugli effetti della domanda e, al contempo, determina un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto.
L'art. 2, comma 2-sexies, prevede, nell'ipotesi di definizione del procedimento penale con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, una presunzione iure tantum di insussistenza del pregiudizio, che può essere vinta dal ricorrente con prova contraria che, però, nel caso di specie non è stata fornita. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che con la norma de qua “non è stata introdotta una causa assoluta di insussistenza del pregiudizio da durata irragionevole del processo penale in caso di sopravvenuta dichiarazione di estinzione del reato (che – va rimarcato – rappresenta una forma di definizione del giudizio penale vantaggiosa per l'imputato che non scelga di rinunciare alla prescrizione), ma solo relativa (ovvero sotto forma di presunzione iuris tantum), essendo fatta salva la prova contraria, donde la conservazione del diritto al riconoscimento dell'equo indennizzo nel caso in cui il ricorrente dimostri che l'accertata durata irragionevole del processo penale gli abbia arrecato, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato, un reale ed effettivo pregiudizio” (cfr. Cass., 28 luglio 2020, n. 16076).
Peraltro, sul punto, la difesa del ricorrente ha invocato un recente arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 18 dicembre 2024, n. 33156) che, pronunciandosi su un ricorso avverso decreto proprio della Corte di Appello di Catanzaro, lo ha cassato con rinvio, assumendo che, relativamente alla previsione di cui all'art. 2 co. 2-sexies l. 89/2001, “la presunzione di insussistenza del pregiudizio trova applicazione ove le stesse siano imputabili al comportamento processuale della parte privata”, che sconfini in un abuso del diritto di difesa da parte dell'imputato. A tale divisamento la Suprema Corte è pervenuta, richiamati i propri precedenti formatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 208/2015, assumendo 3
che, nelle ipotesi disciplinate dalle lettere a) (prescrizione del reato) e c) (estinzione del processo civile nei casi di cui agli artt. 306 e 307 c.p.c. ed estinzione del processo amministrativo per rinuncia, ex art 84 del codice del processo amministrativo), introdotti dalla citata L. 208, “emerge il ruolo riconosciuto alla parte nelle vicende dilatorie ovvero estintive”.
Pur nel rispetto che si deve al massimo organo giurisdizionale da cui promanata l'ordinanza richiamata, ritiene chi scrive che il contenuto della pronuncia, alla luce del nuovo assetto normativo, non possa essere condiviso, per le seguenti concorrenti ragioni.
In primo luogo, essa muove dichiaratamente dall'assunta individuazione di un elemento comune (limitatamente) a due delle varie ipotesi previste nell'art. 2 co. 2 sexies L. 89/2011, rintracciandolo, sulla scorta di un ragionamento deduttivo che non trova avallo inequivoco nel dato testuale complessivo, in una condotta colposa o dolosa della parte, che abbia ostacolato la celere definizione del giudizio, così, sostanzialmente, aggiungendo alla norma un ulteriore requisito inespresso senza verificare, però, anteriormente, se sia rintracciabile, invece, un requisito comune espresso che possa abbracciare tutte (e non solo due) le ipotesi previste nel comma 2 sexies, che, nella sua interezza (e non solo con riferimento ai casi menzionati nelle lett. a e c), è stato introdotto con la legge 208/2015.
Infatti, se si vuole ricercare un dato comune a tutte le ipotesi indicate nel comma 2-sexies in grado di delineare la funzione della regola, lo scrutinio non può che principiare dal testo delle norma, che contiene in maniera espressa l'indicazione: si tratta, semplicemente, di ipotesi in cui, secondo l'id quod plaerumque accidit, la parte generalmente non subisce pregiudizio dalla durata del processo, vuoi perché proprio la durata genera un effetto favorevole per la parte stessa (come, appunto, nel caso di proscioglimento per prescrizione), vuoi perché la parte ha dimostrato disinteresse per la controversia (come nel caso di estinzione per inattività o di rinuncia), sicché, se non ha interesse al corso del giudizio presumibilmente non ha subito un patema d'animo per la sua irragionevole durata), vuoi perché ha adottato una strategia processuale per sua natura più lunga e articolata, pur potendo agevolmente adottare una via più rapida (come nel caso di mancata richieste di riunione del giudizio amministrativo presupposto e introduzione di giudizio autonomo pur potendo ricorrere a motivi aggiunti e tanto perché la scelta processuale denota una mancanza di interesse alla definizione celere del giudizio e, quindi, la verosimile insussistenza di una patema d'animo correlato alla sua durata), vuoi perché l'entità della pretesa è, tenuto conto delle condizioni personali della parte, talmente irrisoria da non giustificare, nella generalità dei casi, una sofferenza per la sua durata. In questa ottica (e solo in questa) può giustificarsi il trattamento normativo: infatti, il legislatore non ha, nelle ipotesi menzionate, escluso il diritto al ristoro del pregiudizio ma ha solo aggravato l'onere 4
probatorio, sicché, mentre, di regola, il patema d'animo e la sofferenza determinati dalla durata del processo costituiscono un evento che può per così dire presumersi secondo regole di comune esperienza, nei casi in esame, invece, la presunzione opera al contrario, nel senso che, per le stesse regole di comune esperienza, alla durata del processo non si accompagna una sofferenza, che, dunque, ove esistente, deve essere debitamente allegata e dimostrata.
In alcun modo emerge, invece, una funzione sanzionatoria della norma, che, proprio in quanto reazione ad una condotta non corretta e ostativa della parte, avrebbe giustificato l'esclusione dell'indennizzo e non semplicemente un aggravamento degli oneri assertivi e probatori. E, infatti, proprio la funzione sanzionatoria della condotta della parte si rinviene nel comma 2- quinquies del medesimo articolo 2, che, non a caso, esclude completamente l'indennizzo nel caso di colpa grave della parte o di omessa adesione alla proposta di definizione transattiva.
Quanto sin qui tratteggiato pone già le premesse per ritenere non più attuale, nel vigente assetto normativo, l'orientamento che la Cassazione, nell'ordinanza invocata dai ricorrenti, ha ritenuto di confermare e che trova il suo più articolato precedente nell'ordinanza n. 18498/2014
(cui sono seguite Cass. 11841/2016; Cass. n. 28784/2018): tale ultimo arresto, nel prendere le distanze da talune anteriori pronunce di legittimità di segno contrario (Cass. n. 21151/2012;
Cass. n. 2452/2014; Cass. n. 10263/2014), ha rimeditato il tema dell'incidenza della prescrizione del reato sul diritto all'indennizzo alla luce della previsione di cui all'art. 2 co. 2 quinquies l. 89/2001, come introdotto con L. 134/2012, che statuiva “Non è riconosciuto alcun indennizzo: ... d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte”, pervenendo ad esprimere il seguente principio di cui in massima
“L'equa riparazione per irragionevole durata del processo penale non può essere esclusa per il sol fatto che il ritardo nella definizione del giudizio abbia prodotto l'estinzione del reato per prescrizione, occorrendo invece apprezzare - come espressamente affermato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012, inapplicabile "ratione temporis" ma confermativo dell'anteriore orientamento maggioritario giurisprudenziale - se l'effetto estintivo sia intervenuto per l'utilizzazione, da parte dell'imputato, di tecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa ovvero dipenda, in tutto o in parte (e, in tal caso, con valenza preponderante), dal comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest'ultima ipotesi, la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell'imputato medesimo valga ad elidere, di per sé, il danno derivante dall'irragionevole durata”.
Dunque, nel contesto normativo introdotto con la riforma del 2012, la prescrizione del reato veniva menzionata tra i casi (oggetto del comma 2-quinquies) di esclusione dell'indennizzo, al quale faceva da contrappeso (e anche da giustificazione) la necessità che la lungaggine del 5
processo dipendesse da una condotta dilatoria della parte: la previsione, quindi, trovava collocazione all'interno di una norma certamente sanzionatoria.
Il legislatore del 2018 ha, invece, assunto una prospettiva completamente diversa e forse più ragionevole, facendo tesoro proprio delle considerazioni ed esigenze espresse dalla prassi applicativa: la prescrizione del reato non è, di per sé, un demerito soggettivo dell'imputato da sanzionare ma è un fatto sostanziale oggettivo, con riflessi processuali favorevoli all'imputato e sono questi che vanno valorizzati e che connotano l'ipotesi. E, quindi, il trattamento non può
e non deve essere sanzionatorio. Da qui la scelta coerente di non escludere il diritto al ristoro del danno ma di richiedere che, nel singolo caso, il pregiudizio sia oggetto di specifica allegazione e prova. Simile scelta legislativa giustifica (e, anzi, impone) l'emancipazione dal requisito della colpa o del dolo della parte: ne è conseguita la diversa collocazione sistematica della previsione all'interno del comma 2-sexies che raccoglie, per l'appunto, tutti i casi in cui, in linea di principio – e salva prova contraria – alla durata del processo non si accompagna un patema d'animo da questa causato.
In secondo luogo, richiedere, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 co.
2-e L. 89/2001 lett. a), che sia individuabile una condotta della parte che abbia concorso alla protrazione del giudizio si traduce, inevitabilmente, in un'abrogazione implicita della norma, ove si consideri che, ai fini della prescrizione, tutte le condotte della parte suscettibili di allungare i tempi di definizione del processo o, comunque, dilatorie sono già neutralizzate dal disposto di cui all'art. 159 c.p.: le richieste di rinvio formulate dalla difesa dell'imputato, l'adesione della difesa ad agitazione di categoria, gli impedimenti del difensore o dell'imputato (anche ove siano, in ipotesi, del tutto strumentali) determinano la sospensione della prescrizione, sicché quest'ultima, ove si verifichi, è il risultato del decorso del tempo già al netto degli effetti di quelle condotte. In altri termini, la prescrizione del reato costituisce, per definizione, il portato di condotte che non possono che essere riferibili all'amministrazione della giustizia e ai suoi organi, giacché l'effetto di scelte strategiche dilatorie della parte è già escluso dal computo della prescrizione. Ne consegue che la norma in argomento, intesa come nell'ordinanza della Cassazione invocata dal ricorrente, non avrebbe mai alcun margine di operatività.
Infine, la pronuncia di legittimità invocata appiattisce ingiustamente il vantaggio che, di regola,
l'imputato prosciolto per prescrizione del reato trae dal decorso del tempo, quantomeno perché evita il rischio della condanna. Ciò in quanto, ove l'imputato sia evidentemente innocente, egli non sarà prosciolto per prescrizione bensì assolto nel merito. L'art. 129 co. 2 c.p.p., infatti, contiene una clausola di prevalenza del proscioglimento nel merito, che impone al giudice, laddove emergano elementi che inducano a ritenere che il fatto non sussista o l'imputato non 6
lo abbia commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, di pronunciare sentenza di assoluzione anche se esiste una causa di estinzione del reato
(compresa la prescrizione). Ne consegue che, se viene emessa sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, significa (e di tanto deve essere dato conto nella motivazione) che non vi erano elementi per emettere una sentenza di assoluzione nel merito giacché le prove sino a quel momento acquisite o deponevano per una condanna o lasciavano, comunque, un dubbio sulla colpevolezza. È, quindi, evidente che l'imputato che beneficia del decorso del tempo in linea di principio non subisce, da quello stesso decorso, un patema d'animo e, soprattutto, un pregiudizio.
I ricorrenti, quindi, hanno tratto beneficio dalla durata irragionevole del processo sicché, se intendono dimostrare che, nonostante tale vantaggio, essi hanno ugualmente subito una sofferenza per la mancata definizione del processo nei tempi ragionevoli devono allegare e dimostrare lo specifico pregiudizio.
Non avendo adempiuto, i ricorrenti, a detto onere, la domanda non può essere accolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I sezione civile, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Catanzaro, 6 giugno 2025
Il Consigliere
Dott.ssa Anna Maria Raschellà