Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Nr.90/2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di AL, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28.05.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Toscano (C.F. e Aldo C.F._2
Bellomo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in AL nel viale Della C.F._3
Regione n. 21
- ricorrente contro
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in AL nella via Val d'Aosta 14/d, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26.01.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto
sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, la causa è stata rinviata per la decisione e, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno discusso la causa riportandosi alle difese in atti.
Il GOP definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Il ricorso va parzialmente accolto per quanto di ragione.
Nello specifico, le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento consistono, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Ora, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale, Dott. , nominato Persona_1
nel corso del presente procedimento, è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Buoni esiti radioterapici per K.polmonare in soggetto obeso affetto da diabete mellito insulinodipendente ed ipertensione. Esiti multipli BAOC per cardiopatia ischemica cronica e pregresso IMA(FE 50%).
Encefalopatia vascolare cronica . Insufficienza respiratoria cronica e OSAS con CPAP notturno.
Grave e diffusa poliartrosi . Deambulazione e passaggi posturali impossibili senza appoggio a bastone e sostegno di terzi. ADL 1/6 IADL 3/8. Incontinenza urinaria”.
Il nominato consulente tecnico d'ufficio ha accertato (si riporta stralcio della relazione peritale): “Il periziato è affetto da adenocarcinoma polmonare di recente riscontro (2023) trattato con ciclo di radioterapia ed attualmente in follow-up. Anche le restanti patologie sembrano sufficientemente documentate ed incidono in modo rilevante sulle residue capacità funzionali del periziato. In particolare la malattia diabetica ,la cardiopatia ischemica cronica trattata con ben 4
BAOC , l'encefalopatia vascolare cronica e l'insufficienza respiratoria cronica. Le numerose patologie incidono non poco sulla autonomia residua del periziato e sulla capacità di svolgere da solo e senza assistenza semplici attività della vita quotidiana quali il vestirsi, mangiare, lavarsi ecc.
Il periziato pur riuscendo a deambulare a piccoli passi ha bisogno di assistenza per avviare il passo e per mantenere un equilibrio sicuro tale da non costituire pericolo per sé e gli altri.
Essendo concordi con il giudizio della Commissione Medica sulla condizione di grave invalidità andrà qui valutato il diritto alla indennità di accompagnamento nei termini previsti dalla legge.
Per atti quotidiani della vita,come precisato dal Ministero della Sanità,sono da intendersi quelle azioni elementari che espleta un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il disabile che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza.Il giudizio medico legale si fonda quindi sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani,non lavorativi,della vita. Rientrano in quest'ambito un insieme di azioni elementari e anche relativamente più complesse dirette al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente e tali da consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.Il complesso di tali funzioni si estrinseca pertanto in un insieme di attività diversificabili ma individuabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale di ogni giorno
(vestizione,nutrizione,igiene personale,espletamento dei bisogni fisiologici,ecc.).Quando
l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge,rispetto ad un soggetto normale di corrispondente età,l'esigenza di assistenza continua per assicurare quel minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana,si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita. In tal senso è giusto tenere conto degli indici derivanti da apposite scale di valutazione delle residue capacità del'individuo fino a giungere alla identificazione delle capacità complessive residue a compiere gli atti della vita quotidiana .
Contr La e la sono certamente tra le scale maggiormente usate a questo scopo. Il periziato ha CP_2
rispettivamente riportato il punteggio di 3/8 e 1/6 . i punteggi riportati sono quelli riscontrati in ultimo (settembre 2024)dallo specialista fisiatra dell'ASP di AL che in più occasioni ha visitato il periziato definendo la sua deambulazione “lenta instabile ed insicura “ con passaggi posturali che necessitano di appoggio a terzi..E' utile ricordare che tra le attività esaminate nella
ADL vengono incluse : fare il bagno,vestirsi, andare alla toilette,spostarsi ,continenza a feci ed urine, alimentazione. In quasi tutte queste attività il periziato ha ottenuto punteggi uguali a zero
,significando ciò una pressoché totale dipendenza da altri”.
Infine, il perito medico ha concluso: “il complesso morboso accertato sulla parte sottoposta a perizia ASSUME gravità tale da determinare IL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO A FAR DATA DAL SETTEMBRE 2024”.
Quanto alla decorrenza il CTU ha, quindi, ritenuto il riconoscimento dei benefici richiesti da settembre 2024, epoca in cui sui certifica un severo peggioramento delle condizioni neuro- psichiche.
In conclusione, i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
In definitiva, sulla base delle conclusioni del nominato perito, condivise da questo decidente, attesa la completezza degli accertamenti espletati e la coerenza delle argomentazioni medico legali anche alle osservazioni di parte resistente, va riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario prescritto ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da settembre
2024.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere da settembre 2024, il complesso morboso accertato in capo al ricorrente assume gravità tale da consentire il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Quanto al regime delle spese, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle stesse, in considerazione del riconoscimento della prestazione richiesta a decorrere da epoca successiva non solo alla domanda amministrativa ma anche al deposito del ricorso per ATP e del presente ricorso.
Sul punto sembra opportuno precisare che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza.
Sul tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere da settembre 2024, si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- compensa integralmente le spese del giudizio;
CP_
- le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'
AL, 28 maggio 2025
Il GOP
Maria Zammito