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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4075/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Porcellato Valentina Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Zecchin Mario CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 CP_1
condizioni:
1. affidamento condiviso del figlio minore , con esercizio disgiunto della responsabilità Per_1
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. collocazione prevalente di presso la madre;
Per_1
3. assegnazione a della casa familiare sita in Piove di Sacco vicolo Enzo Ferrari n. Parte_1
2, di proprietà esclusiva di , il quale si impegna a liberarla entro il termine di 90 giorni;
Parte_2
4. il figlio pernotterà a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopo la cena, presso il padre;
nelle settimane in cui il weekend starà con la madre, il padre potrà tenere con sé uno o due giorni infrasettimanali, dal pomeriggio fino alla sera, prima o dopo la cena, Per_1
compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi del figlio, previo accordo con la pagina 1 di 4 madre; nelle settimane in cui nel weekend starà con il padre, quest'ultimo potrà tenere con sé il figlio anche un giorno infrasettimanale, dal pomeriggio fino alla sera, prima o dopo la cena, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi del figlio, previo accordo con la madre;
nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), il padre potrà tenere con sé due o tre settimane, anche non consecutive, in un Per_1
periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
il padre potrà tenere con sé il figlio una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; il padre potrà tenere con sé il figlio durante gli eventuali ponti del carnevale, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e dell'8 dicembre, secondo il criterio dell'alternanza, e quindi un ponte sarà trascorso dal figlio con la madre e il successivo con il padre;
e così anche per compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno. retano salvi diversi accordi tra genitori, che tengano conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_1
e di quelli lavorativi di ciascun genitore;
5. il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
6. l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra ; fintanto che Parte_1
l'assegno unico non verrà versato dall' il sig. verserà direttamente alla moglie l'assegno CP_2 Pt_2
unico da lui percepito, con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
7. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.9.2024 - premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Per_ RI (FG) il 24.8.2004 con , che dalla loro unione erano nati due figli, in CP_1
data 13.5.2005 e in data 5.1.2012 - evidenziava che la prosecuzione del matrimonio era Per_1
ormai divenuta intollerabile e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale con addebito al marito, alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva per associarsi alla domanda di separazione, concludendo quanto al Persona_3
resto come da relativa comparsa.
All'udienza ex art.473 bis 21 c.p.c. del 19.12.2024 il Giudice delegato tentava la conciliazione delle parti.
pagina 2 di 4 Quindi le parti, dopo ampia discussione, concordavano le condizioni di separazione riportate in epigrafe, precisando le conclusioni come da accordi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
********
In primo luogo, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
Quanto all'accordo raggiunto dai coniugi, il Collegio premette di condividere la valutazione del
Giudice delegato circa la mancanza dei presupposti per procedere con le cautele previste dall'art. 473bis. 42 c.p.c.
La ricorrente, che ha chiesto sin dal ricorso introduttivo l'affidamento condiviso del figlio minore e non ha richiesto l'emissione di provvedimenti urgenti a propria tutela, ha dedotto comportamenti del sig.
contrari al dovere di assistenza morale e materiale a fondamento della domanda di addebito, Pt_2
rinunciata all'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c.; per l'effetto, l'accordo delle parti può essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale.
Tanto premesso, le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e conformi alle condizioni economiche delle parti, secondo quanto allegato e documentato.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Persona_3
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come riportate in epigrafe;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4075/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Porcellato Valentina Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Zecchin Mario CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 CP_1
condizioni:
1. affidamento condiviso del figlio minore , con esercizio disgiunto della responsabilità Per_1
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. collocazione prevalente di presso la madre;
Per_1
3. assegnazione a della casa familiare sita in Piove di Sacco vicolo Enzo Ferrari n. Parte_1
2, di proprietà esclusiva di , il quale si impegna a liberarla entro il termine di 90 giorni;
Parte_2
4. il figlio pernotterà a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopo la cena, presso il padre;
nelle settimane in cui il weekend starà con la madre, il padre potrà tenere con sé uno o due giorni infrasettimanali, dal pomeriggio fino alla sera, prima o dopo la cena, Per_1
compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi del figlio, previo accordo con la pagina 1 di 4 madre; nelle settimane in cui nel weekend starà con il padre, quest'ultimo potrà tenere con sé il figlio anche un giorno infrasettimanale, dal pomeriggio fino alla sera, prima o dopo la cena, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi del figlio, previo accordo con la madre;
nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), il padre potrà tenere con sé due o tre settimane, anche non consecutive, in un Per_1
periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
il padre potrà tenere con sé il figlio una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; il padre potrà tenere con sé il figlio durante gli eventuali ponti del carnevale, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e dell'8 dicembre, secondo il criterio dell'alternanza, e quindi un ponte sarà trascorso dal figlio con la madre e il successivo con il padre;
e così anche per compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno. retano salvi diversi accordi tra genitori, che tengano conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_1
e di quelli lavorativi di ciascun genitore;
5. il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
6. l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra ; fintanto che Parte_1
l'assegno unico non verrà versato dall' il sig. verserà direttamente alla moglie l'assegno CP_2 Pt_2
unico da lui percepito, con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
7. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.9.2024 - premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Per_ RI (FG) il 24.8.2004 con , che dalla loro unione erano nati due figli, in CP_1
data 13.5.2005 e in data 5.1.2012 - evidenziava che la prosecuzione del matrimonio era Per_1
ormai divenuta intollerabile e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale con addebito al marito, alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva per associarsi alla domanda di separazione, concludendo quanto al Persona_3
resto come da relativa comparsa.
All'udienza ex art.473 bis 21 c.p.c. del 19.12.2024 il Giudice delegato tentava la conciliazione delle parti.
pagina 2 di 4 Quindi le parti, dopo ampia discussione, concordavano le condizioni di separazione riportate in epigrafe, precisando le conclusioni come da accordi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
********
In primo luogo, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
Quanto all'accordo raggiunto dai coniugi, il Collegio premette di condividere la valutazione del
Giudice delegato circa la mancanza dei presupposti per procedere con le cautele previste dall'art. 473bis. 42 c.p.c.
La ricorrente, che ha chiesto sin dal ricorso introduttivo l'affidamento condiviso del figlio minore e non ha richiesto l'emissione di provvedimenti urgenti a propria tutela, ha dedotto comportamenti del sig.
contrari al dovere di assistenza morale e materiale a fondamento della domanda di addebito, Pt_2
rinunciata all'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c.; per l'effetto, l'accordo delle parti può essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale.
Tanto premesso, le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e conformi alle condizioni economiche delle parti, secondo quanto allegato e documentato.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Persona_3
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come riportate in epigrafe;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 4 di 4