Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 04/05/2026, n. 122
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Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Estensione in ambito regionale della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024

    La Corte ha ritenuto che la sentenza della Consulta riguardasse uno specifico comparto di dipendenti statali e non potesse essere estesa erga omnes, né tantomeno ai dipendenti regionali siciliani, la cui disciplina è affidata alla legislazione esclusiva regionale.

  • Rigettato
    Perdita della facoltà di contestare emolumenti percepiti in epoca anteriore al 1 luglio 1998

    La Corte ha confermato che, non essendo state mosse contestazioni entro il termine prescritto, i ricorrenti hanno perso la facoltà di opporre doglianze riguardanti gli emolumenti percepiti in epoca anteriore alla data individuata come spartiacque dalla disciplina intertemporale.

  • Rigettato
    Domanda di pagamento differenze economiche

    La domanda di pagamento delle differenze economiche è stata rigettata in conseguenza del rigetto della domanda principale di ricalcolo della base pensionabile.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione contabile

    L'eccezione non è fondata in quanto il petitum sostanziale attiene esclusivamente alla prestazione pensionistica, non al sottostante rapporto di servizio.

  • Rigettato
    Inammissibilità per difetto dei requisiti ex art. 152 c.g.c.

    L'eccezione è disattesa in quanto gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda sono sufficientemente specificati, così come il titolo legittimante le pretese, ravvisandosi i presupposti di ammissibilità di un ricorso collettivo.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    Il ricorso è stato respinto per le ragioni esposte nella motivazione, in particolare per l'inapplicabilità della sentenza della Consulta e per la perdita della facoltà di contestazione dei periodi anteriori al 1998.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa avversaria

    La Corte ha ritenuto assorbita ogni altra questione dal rigetto del ricorso nel merito.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva del Fondo Pensioni

    L'eccezione viene rigettata poiché l'ente sarebbe comunque coinvolto quantomeno come ordinatore secondario di spesa.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    Il ricorso è stato respinto per le ragioni esposte nella motivazione, in particolare per l'inapplicabilità della sentenza della Consulta e per la perdita della facoltà di contestazione dei periodi anteriori al 1998.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 04/05/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia
    Numero : 122
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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