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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/10/2025, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
ES ha pronunziato all'udienza del 22.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3125 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Dibitonto;
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2
[...] Controparte_3 in persona del
[...]
Dirigente p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Lotito Giuseppina;
Resistente
OGGETTO: retribuzione professionale docenti.
*******
Con ricorso depositato in data 05.03.2025 , ha premesso Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, nella qualità di CP_1 docente – precaria -, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, per l'a.s. 2020-2021. Ha allegato di non aver percepito la c.d. “Retribuzione Professionale
Docente” (R.P.D.) per l'annualità scolastica sopracitata.
Dunque, ha invocato il divieto di discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza dell'avversa domanda.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e deve dunque essere accolta.
In punto di diritto, come già rimarcato da altri precedenti pronunciamenti (ivi compresi quelli versati in atti) la questione controversa è stata posta all'attenzione della Corte di Cassazione la quale è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la <> a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle <<modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. 31.8.1999>> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. 20015/2018).
Ed invero, l'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono
Pag. 2 di 9 strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che
“per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n.
17773/2017).
Pag. 3 di 9 A parere della Suprema Corte l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientra nelle “condizioni di impiego”.
Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun modo la caratura pubblica del datore di lavoro.
La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (RE
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa fatta propria dal convenuto il quale ha escluso immotivatamente la parte ricorrente CP_1 dal godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale/fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 4 di 9 Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7
C.C.N.L. Comparto scuola 2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione sancito dalle fonti del diritto dell'Unione Europea.
È, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello dell'Unione Europea;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto europeo.
Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del C.C.N.L. Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
2. Ciò posto, le considerazioni esposte sono pienamente condivisibili e possono essere fatte proprie anche nella presente controversia.
Invero non è stato allegato da parte del alcun elemento oggettivo CP_1 dal quale desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dalla docente supplente e quella resa dal docente sostituito.
Pag. 5 di 9 Infatti, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio <>, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo … una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese>> ” (cfr. Cass. 20015/2018).
Pag. 6 di 9 Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
3. Fermo restando che la ricorrente rivendica tale emolumento per il solo anno scolastico 2020-2021, è possibile procedere alla quantificazione dell'importo dovuto, a titolo di retribuzione professionale docente. A tal fine è necessario considerare esclusivamente i giorni di servizio prestati dalla ricorrente, escludendo sia i giorni non lavorativi o di assenza dal servizio, sia l'eventuale orario ridotto prestato.
Attraverso la produzione, da parte del resistente, dei certificati di CP_1 presenza è dato evincere i giorni di effettiva presenza, per l'a.s. rivendicato
(2020-2021), pari a n. gg. 165; pertanto, il convenuto dev'essere CP_1 condannato al pagamento delle differenze retributive maturate, a titolo di
Retribuzione Professionale docenti.
Si tenga inoltre conto che, l'importo giornaliero corretto (a titolo di retribuzione professionale docenti) è pari ad euro 5,816666666666667 – non arrotondato per eccesso a euro 5,82, come da calcoli allegati dalla ricorrente
– per il servizio effettivamente prestato sino a dicembre 2021.
Pag. 7 di 9 Di seguito è possibile giungere a tale conteggio: per il periodo lavorativo svolto a partire da novembre 2020 sino a giugno 2021 (12.11.2020-
13.11.2020; 16.11.2020-20.11.2020; 23.11.2020-04.12.2020; 9.12.2020-
11.12.2020; 16.12.2020-18.12.2020; 21.12.2020-22.12.2020; 07.01.2021-
08.01.2021; 11.01.2021-15.01.2021; 21.01.2021-28.05.2021; 31.05.2021-
01.06.2021; 04.06.2021-04.06.2021) la docente ricorrente ha prestato orario di lavoro pieno, 25 ore su 25 settimanali, per un totale di n. gg. 165 che, moltiplicati per il valore giornaliero della retribuzione professionale, determina una somma totale pari ad euro 959,75;
Si precisa che, a tale importo, si deve aggiungere la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n. 724 del
1994.
In conclusione, sulla base di quanto sopra detto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con maggiorazione del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, in virtù dell'utilizzo di tecniche informatiche – collegamenti ipertestuali - per la consultazione degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3125 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per il periodo rivendicato, a.s. 2020-2021, secondo i giorni di effettiva presenza e per l'orario di lavoro espletato;
- per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento di euro 959,75, a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti, per l'annualità scolastica 2020/2021, oltre interessi e
Pag. 8 di 9 rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese processuali che liquida in euro 335,40, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, contributo unificato nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 22.10.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria ES
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
ES ha pronunziato all'udienza del 22.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3125 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Dibitonto;
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2
[...] Controparte_3 in persona del
[...]
Dirigente p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Lotito Giuseppina;
Resistente
OGGETTO: retribuzione professionale docenti.
*******
Con ricorso depositato in data 05.03.2025 , ha premesso Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, nella qualità di CP_1 docente – precaria -, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, per l'a.s. 2020-2021. Ha allegato di non aver percepito la c.d. “Retribuzione Professionale
Docente” (R.P.D.) per l'annualità scolastica sopracitata.
Dunque, ha invocato il divieto di discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza dell'avversa domanda.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e deve dunque essere accolta.
In punto di diritto, come già rimarcato da altri precedenti pronunciamenti (ivi compresi quelli versati in atti) la questione controversa è stata posta all'attenzione della Corte di Cassazione la quale è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la <
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle <<modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. 31.8.1999>> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. 20015/2018).
Ed invero, l'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono
Pag. 2 di 9 strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che
“per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n.
17773/2017).
Pag. 3 di 9 A parere della Suprema Corte l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientra nelle “condizioni di impiego”.
Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun modo la caratura pubblica del datore di lavoro.
La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (RE
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa fatta propria dal convenuto il quale ha escluso immotivatamente la parte ricorrente CP_1 dal godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale/fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 4 di 9 Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7
C.C.N.L. Comparto scuola 2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione sancito dalle fonti del diritto dell'Unione Europea.
È, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello dell'Unione Europea;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto europeo.
Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del C.C.N.L. Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
2. Ciò posto, le considerazioni esposte sono pienamente condivisibili e possono essere fatte proprie anche nella presente controversia.
Invero non è stato allegato da parte del alcun elemento oggettivo CP_1 dal quale desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dalla docente supplente e quella resa dal docente sostituito.
Pag. 5 di 9 Infatti, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio <
Pag. 6 di 9 Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
3. Fermo restando che la ricorrente rivendica tale emolumento per il solo anno scolastico 2020-2021, è possibile procedere alla quantificazione dell'importo dovuto, a titolo di retribuzione professionale docente. A tal fine è necessario considerare esclusivamente i giorni di servizio prestati dalla ricorrente, escludendo sia i giorni non lavorativi o di assenza dal servizio, sia l'eventuale orario ridotto prestato.
Attraverso la produzione, da parte del resistente, dei certificati di CP_1 presenza è dato evincere i giorni di effettiva presenza, per l'a.s. rivendicato
(2020-2021), pari a n. gg. 165; pertanto, il convenuto dev'essere CP_1 condannato al pagamento delle differenze retributive maturate, a titolo di
Retribuzione Professionale docenti.
Si tenga inoltre conto che, l'importo giornaliero corretto (a titolo di retribuzione professionale docenti) è pari ad euro 5,816666666666667 – non arrotondato per eccesso a euro 5,82, come da calcoli allegati dalla ricorrente
– per il servizio effettivamente prestato sino a dicembre 2021.
Pag. 7 di 9 Di seguito è possibile giungere a tale conteggio: per il periodo lavorativo svolto a partire da novembre 2020 sino a giugno 2021 (12.11.2020-
13.11.2020; 16.11.2020-20.11.2020; 23.11.2020-04.12.2020; 9.12.2020-
11.12.2020; 16.12.2020-18.12.2020; 21.12.2020-22.12.2020; 07.01.2021-
08.01.2021; 11.01.2021-15.01.2021; 21.01.2021-28.05.2021; 31.05.2021-
01.06.2021; 04.06.2021-04.06.2021) la docente ricorrente ha prestato orario di lavoro pieno, 25 ore su 25 settimanali, per un totale di n. gg. 165 che, moltiplicati per il valore giornaliero della retribuzione professionale, determina una somma totale pari ad euro 959,75;
Si precisa che, a tale importo, si deve aggiungere la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n. 724 del
1994.
In conclusione, sulla base di quanto sopra detto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con maggiorazione del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, in virtù dell'utilizzo di tecniche informatiche – collegamenti ipertestuali - per la consultazione degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3125 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per il periodo rivendicato, a.s. 2020-2021, secondo i giorni di effettiva presenza e per l'orario di lavoro espletato;
- per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento di euro 959,75, a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti, per l'annualità scolastica 2020/2021, oltre interessi e
Pag. 8 di 9 rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese processuali che liquida in euro 335,40, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, contributo unificato nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 22.10.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria ES
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