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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/03/2024, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di ConIGlio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott. Gabriele Conti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 09/01/2024, al n. 104/2024 R.G. e promossa da nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. C.F._1
e nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 5,
C.F. C.F._2 entrambi assistiti e difesi dall'Avv.to Pietribiasi Silvia del Foro di Vicenza
con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e
127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I coniugi chiedono l'omologazione della separazione alle seguenti condizioni:
1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) la casa di abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della IGnora Pt_1 continuerà ad essere abitata dalla stessa e in essa manterranno la residenza i figli, avendo i propri spazi e le proprie abitudini;
il IG. si è già trasferito in un Parte_2 appartamento in locazione.
3) I figli di 15 anni e di 13 anni, vivranno prevalentemente con la madre, Per_1 Per_2 ma continueranno a vedere quotidianamente il padre che li va a prendere all'uscita da scuola. Inoltre, il padre terrà con sè i figli dalla domenica a pranzo al martedì compreso, riaccompagnando i ragazzi a scuola il mercoledì mattina.
Quanto al periodo natalizio, quello pasquale e le vacanze estive, si rimanda agli accordi tra coniugi, sentiti in argomento anche i ragazzi.
4) il IG. verserà alla IGnora a titolo di concorso per il Parte_2 Pt_1 mantenimento di e la somma di euro 700,00 complessivi (euro 350,00 Per_1 Per_2 per ciascun figlio) da versarsi direttamente alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese.
Quanto alle spese straordinarie, di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere, verranno divise nella misura del 50% ciascuno.
5) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per cui nulla prevedono reciprocamente in ordine al concorso nel mantenimento.
6) I ricorrenti si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 09/01/2024, esponendo di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Schio (VI) il 26/08/2006; di avere avuto i figli in data 04/06/2008 e in data 06/09/2010; di ritenere intollerabile la Per_1 Per_2 prosecuzione della convivenza e di non volersi riconciliare;
rilevato che e hanno chiesto che questo Tribunale Parte_1 Parte_2 omologhi la separazione personale ai sensi degli artt. 82, 150 e 158 c.c. e dell'art. 473 bis.51 c.p.c.; ritenuto che la domanda congiunta di separazione personale possa essere accolta;
rilevato che dal matrimonio sono nati i figli in data 04/06/2008 e in data Per_1 Per_2
06/09/2010, e ritenuto che appaiono conformi alle eIGenze di tutela materiale e morale dei predetti le condizioni concordate fra i coniugi, ed in particolare che il padre corrisponda alla IGnora , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la Pt_1 somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico su conto corrente intestato alla IG.ra , oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie, documentate;
preso atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autonomi e non hanno formulato alcuna altra richiesta, avendo già regolato ogni rapporto economico discendente dal matrimonio;
preso atto delle ulteriori pattuizioni richiamate nelle rassegnate conclusioni;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando nella causa n. 104/2024 R.G., così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e , alle Parte_1 Parte_2 condizioni suestese nella parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 D d.p.r. 03.11.2000 n° 396
(ordinamento dello stato civile) dello scioglimento della comunione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Schio (VI) (Atto n° 57 Parte II Serie A Anno 2006).
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 26/03/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo