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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4149/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4149/2025 V.G. posta in decisione il
10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] lett.A int.3 (avv. Paola Emilia Bellosi)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...] lett.A int.3 (avv. Paola Emilia Bellosi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
20/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 27.05.2023 in Russi (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 25, Parte II, serie C, anno 2023; preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Russi (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione abitativa della stessa con la madre in Ravenna ove si trasferirà in via Mons.
SC LI 43/A. Mentre il marito anterrà la residenza in Ravenna Parte_2 via Campidano 14/A.
2. concorso del padre al mantenimento ordinario della figlia in complessivi € 180,00 Per_1 mensili, da rivalutarsi annualmente ex indici Istat come per legge e da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima. I ricorrenti precisano – diversamente da quanto previsto nel Protocollo del
Tribunale di Ravenna- che nel contributo al mantenimento è compresa la quota della mensa scolastica, del pre e post scuola e corsi extracurricolari decisi dai genitori.
3. contributo di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie della figlia , come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna (1) salva la deroga di Per_1 cui al punto2).
I genitori nel periodo estivo (fine scuola/ inizio scuola) provvederanno ad iscrivere al CREE
Gioia – decidendo in concerto di volta in volta il tipo di Cree- con il pagamento nella misura del 50% ciascuno.
4. assegno unico per i figli come per legge nella misura del 50% per ciascun genitore i quali sottoscriveranno la documentazione necessaria di legge;
5. regolamentazione della gestione della figlia minore , calendarizzazione e permanenze Per_1 della stessa presso il padre, genitore non collocatario, il predetto potrà vedere e tenere Per_1 con se' ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e famigliari dei medesimi e comunque:
A) durante il periodo scolastico: tutti i lunedì con il padre, tutti i martedì e mercoledì con la madre ed a settimane alterne starà con il padre le giornate del giovedì e venerdì (pernotti Per_1 compresi) con riaccompagno dalla madre il sabato mattina con la quale trascorrerà il fine settimana riaccompagnandola a scuola il lunedì mattina;
mentre la settimana successiva trascorrerà con la madre le giornate del giovedì e venerdì e quest'ultima riaccompagnerà
dal padre con il quale trascorrerà il fine settimana con riaccompagno a scuola il lunedì Per_1 mattina.
B) durante il periodo non scolastico: fra i genitori varrà il calendario invernale salvo diversi accordi tenuto conto dei corsi Cree estivi.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, entro il giorno 30 aprile di ogni anno, i periodi in cui è disponibile a tenere presso di sè la figlia, avendo cura di rispettare il diritto dell'altro tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro) In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta”. a trascorrere il periodo di vacanze estive di spettanza con i medesimi che si indicano in n. 2 settimane, anche consecutive, a favore di ciascun genitore;
- nel corso di quelle natalizie, trascorrerà dalla fine della scuola al 30 pomeriggio con Per_1 un genitore e dal 30 al giorno di riapertura della scuola con l'altro alternando di anno in anno i suddetti periodi;
- nel corso delle vacanze pasquali, resterà 3 giorni con l'uno e 3 giorni con l'altro Per_1 genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Previo accordo tra le parti e sempre e comunque nel pieno rispetto delle esigenze della minore, potranno essere di volta in volta apportate le necessarie e/o opportune deroghe a tutta la predetta calendarizzazione.
Essi si impegno, altresì, a rispettare la privacy e la vita privata reciproca mantenendo un contegno vicendevolmente rispettoso, soprattutto in presenza della minore, assumendo altresì
l'impegno a riconoscere pienamente il rispettivo ruolo genitoriale ed evitando ogni possibile interferenza nelle questioni inerenti la figlia da parte di terzi. I genitori concorderanno tempi e modi dell'eventuale inserimento della figlia con altri partner tenuto conto della tenera Per_1 età. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori, ciascuno nei tempi in cui ha la figlia con sé;
6. nessun assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dotati di adeguati mezzi economici propri. Le parti con il puntuale adempimento di cui sopra hanno risolto qualsivoglia rapporto dare/avere. I coniugi hanno altresì concordemente proceduto alla divisione dei beni comuni;
8. I genitori si autorizzano, reciprocamente, a recarsi all'estero anche in compagnia della figlia minore e pertanto i coniugi si rilasciano, reciprocamente, il consenso all'espatrio ed all'iscrizione sui rispettivi passaporti di però provvederanno di volta in volta a rilasciarsi Per_1
l'autorizzazione specifica in relazione alla destinazione ed a sottoscrivere i documenti - previa verifica in concerto tra loro - per i viaggi che effettuerà eventualmente con il singolo Per_1 genitore all'estero.
9. Spese compensate fra le parti.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti. Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ( ) Protocollo: “[…] A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4149/2025 V.G. posta in decisione il
10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] lett.A int.3 (avv. Paola Emilia Bellosi)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...] lett.A int.3 (avv. Paola Emilia Bellosi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
20/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 27.05.2023 in Russi (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 25, Parte II, serie C, anno 2023; preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Russi (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione abitativa della stessa con la madre in Ravenna ove si trasferirà in via Mons.
SC LI 43/A. Mentre il marito anterrà la residenza in Ravenna Parte_2 via Campidano 14/A.
2. concorso del padre al mantenimento ordinario della figlia in complessivi € 180,00 Per_1 mensili, da rivalutarsi annualmente ex indici Istat come per legge e da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima. I ricorrenti precisano – diversamente da quanto previsto nel Protocollo del
Tribunale di Ravenna- che nel contributo al mantenimento è compresa la quota della mensa scolastica, del pre e post scuola e corsi extracurricolari decisi dai genitori.
3. contributo di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie della figlia , come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna (1) salva la deroga di Per_1 cui al punto2).
I genitori nel periodo estivo (fine scuola/ inizio scuola) provvederanno ad iscrivere al CREE
Gioia – decidendo in concerto di volta in volta il tipo di Cree- con il pagamento nella misura del 50% ciascuno.
4. assegno unico per i figli come per legge nella misura del 50% per ciascun genitore i quali sottoscriveranno la documentazione necessaria di legge;
5. regolamentazione della gestione della figlia minore , calendarizzazione e permanenze Per_1 della stessa presso il padre, genitore non collocatario, il predetto potrà vedere e tenere Per_1 con se' ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e famigliari dei medesimi e comunque:
A) durante il periodo scolastico: tutti i lunedì con il padre, tutti i martedì e mercoledì con la madre ed a settimane alterne starà con il padre le giornate del giovedì e venerdì (pernotti Per_1 compresi) con riaccompagno dalla madre il sabato mattina con la quale trascorrerà il fine settimana riaccompagnandola a scuola il lunedì mattina;
mentre la settimana successiva trascorrerà con la madre le giornate del giovedì e venerdì e quest'ultima riaccompagnerà
dal padre con il quale trascorrerà il fine settimana con riaccompagno a scuola il lunedì Per_1 mattina.
B) durante il periodo non scolastico: fra i genitori varrà il calendario invernale salvo diversi accordi tenuto conto dei corsi Cree estivi.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, entro il giorno 30 aprile di ogni anno, i periodi in cui è disponibile a tenere presso di sè la figlia, avendo cura di rispettare il diritto dell'altro tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro) In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta”. a trascorrere il periodo di vacanze estive di spettanza con i medesimi che si indicano in n. 2 settimane, anche consecutive, a favore di ciascun genitore;
- nel corso di quelle natalizie, trascorrerà dalla fine della scuola al 30 pomeriggio con Per_1 un genitore e dal 30 al giorno di riapertura della scuola con l'altro alternando di anno in anno i suddetti periodi;
- nel corso delle vacanze pasquali, resterà 3 giorni con l'uno e 3 giorni con l'altro Per_1 genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Previo accordo tra le parti e sempre e comunque nel pieno rispetto delle esigenze della minore, potranno essere di volta in volta apportate le necessarie e/o opportune deroghe a tutta la predetta calendarizzazione.
Essi si impegno, altresì, a rispettare la privacy e la vita privata reciproca mantenendo un contegno vicendevolmente rispettoso, soprattutto in presenza della minore, assumendo altresì
l'impegno a riconoscere pienamente il rispettivo ruolo genitoriale ed evitando ogni possibile interferenza nelle questioni inerenti la figlia da parte di terzi. I genitori concorderanno tempi e modi dell'eventuale inserimento della figlia con altri partner tenuto conto della tenera Per_1 età. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori, ciascuno nei tempi in cui ha la figlia con sé;
6. nessun assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dotati di adeguati mezzi economici propri. Le parti con il puntuale adempimento di cui sopra hanno risolto qualsivoglia rapporto dare/avere. I coniugi hanno altresì concordemente proceduto alla divisione dei beni comuni;
8. I genitori si autorizzano, reciprocamente, a recarsi all'estero anche in compagnia della figlia minore e pertanto i coniugi si rilasciano, reciprocamente, il consenso all'espatrio ed all'iscrizione sui rispettivi passaporti di però provvederanno di volta in volta a rilasciarsi Per_1
l'autorizzazione specifica in relazione alla destinazione ed a sottoscrivere i documenti - previa verifica in concerto tra loro - per i viaggi che effettuerà eventualmente con il singolo Per_1 genitore all'estero.
9. Spese compensate fra le parti.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti. Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ( ) Protocollo: “[…] A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate