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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6286/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 6286/2018 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giovanni Caponio;
Parte_1
OPPONENTE/ATTORE IN RICONVENZIONALE contro
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
Angelamaria De Rosa;
OPPOSTA/CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 11.09.2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 18.04.2018, ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 615 comma 1 cpc avverso l'atto di precetto notificatogli in data 06.04.2018 con cui
[...]
coniuge separata, gli ingiungeva il pagamento della complessiva somma di CP_1
€36.102,91, per sorte capitale, compenso e oneri fiscali, a titolo di presunte differenze non versate, sull'assegno di mantenimento, concordato in sede di separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Bari con decreto del 15.10.2013 (R.G. n. 4384/2013), eccependo la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto per inesistenza del credito a fronte degli accordi intercorsi tra i coniugi separati durante il periodo di coabitazione nella casa coniugale. Parte opponente ha formulato, altresì, domanda riconvenzionale di accertamento del maggior credito dallo stesso vantato nei confronti dell'ex coniuge nella misura di € 57.646,94 e compensazione dello stesso con quello di cui all'atto di precetto, con condanna dell'opposta al pagamento della residua differenza pari ad €
21.544,03.
Segnatamente parte opponente ha rappresentato che i) con decreto di separazione consensuale omologato in data 15.10.2013, il Tribunale di Bari ha stabilito l'attribuzione della casa coniugale, sita in Bari, via Mameli n.15, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, alla sig.ra che l'avrebbe occupata unitamente ai due figli, nonché il versamento, a titolo di CP_1 mantenimento dell'ex coniuge e dei due figli, della somma complessiva di € 2.700,00 da parte dell'opponente, di cui € 1.700,00 per il mantenimento della ex coniuge ed € 1.000,00 per il mantenimento dei figli, e la compartecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli;
ii) a fronte delle condizioni concordate in sede di separazione, successivamente gli ex coniugi hanno continuato a coabitare nella casa coniugale dal febbraio 2014 all'aprile 2017 e l'opponente ha comunque provveduto al versamento del mantenimento nei confronti della ex coniuge e dei figli, trattenendo dall'importo dovuto quanto dallo stesso sostenuto per il pagamento delle utenze domestiche pari ad € 21.256,33, per le rate di mutuo ipotecario di febbraio e marzo 2014 pari ad €
2.680,00, per la spesa alimentare e casalinghi pari ad € 27.288,00 nonché per tutte le spese straordinarie (sanitarie e scolastiche) sostenute al 100% nei confronti dei figli;
iii) lasciata la casa coniugale nel mese di aprile 2017, per il periodo decorrente dal maggio 2017 al marzo 2018
l'opponente ha continuato a sostenere il pagamento delle utenze domestiche della ex casa coniugale per mancata voltura delle stesse da parte della ex coniuge e addebito sul proprio conto bancario per ulteriori € 3.402,76 oltre alle spese straordinarie in favore dei figli nella misura del 100%.
2. Con comparsa del 02.07.2018, si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione perché infondata ed inammissibile, con condanna ex art. 96 co.1 e 3 cpc di parte opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, ha chiesto di limitare la compensazione alle sole spese di natura alimentare, ricomprese nel mantenimento della moglie, effettivamente anticipate dall'opponente.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti e dell'interrogatorio formale di parte opposta, è pervenuta all'udienza del 11.09.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Preliminarmente, occorre precisare che in tema di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., la
Suprema Corte ha statuito che “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970. (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico)” (cfr. Cass. Civ. n.17689/2019, conf. Cass. Civ. n.20303/2014, n. 13872/2001).
Ne discende, dunque, che con l'opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, così come determinato in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cpc.
Sicché, unico oggetto dell'opposizione all'esecuzione è l'accertamento della sussistenza del diritto del coniuge ad agire in executivis nei confronti dell'altro, sulla base di un titolo esecutivo formatosi in occasione del giudizio di separazione, il cui contenuto non viene in rilievo ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, bensì soltanto a fini esecutivi.
2. Nel caso di specie l'opponente ha fatto riferimento a sopravvenienze di carattere strettamente fattuale (coabitazione tra ex coniugi e accordi economici successivi all'omologa) che non hanno alcuna incidenza modificativa sull'accordo di separazione omologato e non possono farsi valere in sede esecutiva per invalidare il titolo sulla quale la stessa si fonda. Per cui non può essere accolta la domanda principale di nullità del precetto.
Tuttavia, le stesse sopravvenienze devono essere prese in considerazione per verificare le modalità di esecuzione ed adempimento del medesimo accordo, relativamente agli obblighi patrimoniali gravanti sull'opponente e, quindi, per accertare la sussistenza di fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Difatti lo stesso ha formulato domanda riconvenzionale di compensazione, adducendo il pagamento da parte sua di diverse poste economiche nel periodo di coabitazione con l'ex coniuge.
3. Al fine di vagliare la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta è doveroso preliminarmente chiarire quale sia la natura dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore dei figli e del coniuge separato.
In tema di compensazione dei crediti con l'assegno di mantenimento in favore dei figli, la Suprema
Corte è unanime nel ritenere che “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti” (cfr. Cass. Civ. ord. n.11689/2018).
Diversamente, con riferimento all'assegno di mantenimento del coniuge separato, la Suprema
Corte ha affermato che “secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare e, pertanto, non compensabile. Diversamente, il credito a titolo di mantenimento del coniuge non ha la stessa struttura e natura, in quanto trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno”, sottolineando altresì “l'inscindibilità della quota alimentare dal credito di mantenimento azionato esecutivamente, in quanto una diversa soluzione si risolverebbe in una lesione della ragionevole durata del procedimento esecutivo, comportando una dilazione procedimentale necessaria ogni volta che si assuma l'individuabilità di una quota alimentare nel credito azionato” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 9686/2020).
Ne discende, dunque, la natura propriamente alimentare dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e, dunque, la conseguente impossibilità di compensazione;
al contrario, si può affermare la compensabilità dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato stante la diversa natura e struttura dello stesso, potendo pertanto porre in compensazione un controcredito certo ed illiquido ma di pronta liquidazione.
4. Chiarito quanto precede, si osserva che parte opposta ha riconosciuto un debito residuo in capo all'opponente, sul presupposto di un adempimento parziale dell'obbligazione di mantenimento sullo stesso gravante. Ha, in più, specificato che dell'importo precettato € 29.493,29 spetterebbero alla moglie ed € 6.150,00 ai figli.
La domanda di compensazione formulata da parte opponente va qualificata quale compensazione giudiziale ex art. 1243 co.2 cc, trattandosi di controcrediti privi del carattere di liquidità, purtuttavia di facile e pronta determinazione da parte dell'autorità giudiziaria.
Si rammenta, anzitutto, che in caso di separazione le spese delle utenze domestiche, in difetto di diversa statuizione, sono a carico del coniuge assegnatario che usufruisce del servizio. Nel caso di specie non è stato specificamente contestato l'avvenuto pagamento delle utenze da parte dell'opponente e lo stesso può dirsi comprovato dalla produzione degli estratti conto bancari e delle corrispondenti bollette ove è prevista la domiciliazione bancaria sul conto del . In ogni caso, Pt_1 per il periodo di coabitazione e in ragione della concorrente partecipazione ai consumi, il rimborso delle spese sostenute dev'essere ragionevolmente riconosciuto per la metà. Diversamente la prosecuzione dei pagamenti delle utenze per il periodo successivo alla coabitazione impone la compensazione per l'intera somma corrispondente. Ne discende una compensazione sull'importo a debito di €29.493,29 del controcredito di €1.703,27 (Fatture Amgas)
La domanda di compensazione può trovare accoglimento, altresì, per il controcredito vantato dall'opponente avente ad oggetto il regresso conseguente al pagamento delle rate di mutuo ipotecario, stipulato da entrambi i coniugi per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Bari, via
Mameli n.15, per le mensilità di febbraio e marzo 2014 (relativamente al quale pagano €1.340,00 mensili, nella misura del 50% ciascuno), per complessivi € 2.680,00.
Sul punto, si precisa che tale controcredito non è stato oggetto di specifica contestazione dall'opposta, oltre a risultare dall'estratto conto integrato Banca Fideuram n.1 al 30.06.2014 (cfr.
DOC.2 fasc. parte opponente), ragion per cui l'importo di € 1.340,00 pari al 50% delle anzidette rate può essere posto in compensazione con il credito dovuto all'opposta.
Analogo discorso può essere fatto per gli oneri condominiali il cui pagamento risulta dagli allegati estratti conto e non è stato contestato da parte opposta;
l'importo compensabile è pari alla metà di
€4.440,13.
Va, altresì, considerato come controcredito compensabile per la metà il pagamento del canone Tv per l'anno 2014 per l'importo già dimidiato di € 56,75.
Per quanto riguarda i pagamenti sostenuti per l'abbonamento sky, trattandosi di spese non correlate ad esigenze primarie, bensì ad interessi secondari, quali lo svago e l'intrattenimento, non essendoci prova della fruizione da parte dell'opposta, si ritiene che le stesse debbano gravare sul titolare dell'abbonamento.
Non può, poi, procedersi a compensazione per il controcredito per spesa alimentare e casalinghi, indicato in € 27.288,00, non provato in atti.
Analogamente la compensazione per la spesa sostenuta per le ricariche telefoniche non può trovare condivisione posto che, dagli estratti conto bancari prodotti, risultano ricariche tramite internet in favore di diversi operatori telefonici, in ordine ai quali non è stata prodotta documentazione in ordine alla titolarità delle utenze beneficiarie di ricarica (e al relativo onere probatorio parte opponente non poteva sopperire con l'ordine di esibizione richiesto).
Allo stesso modo, anche il pagamento mediante bonifici bancari dei verbali di contravvenzioni elevati dal comando di polizia municipale di Bari nei confronti dell'autovettura tg. EL534RC non può essere oggetto di compensazione in mancanza di prova in ordine alla titolarità del diritto di proprietà della vettura contravvenzionata, essendo a tal fine insufficienti sotto il profilo probatorio le copie dei bonifici bancari effettuati in data 09.06.2014, 16.01.2015, 24.12.2015 e 28.06.2016 in favore del comando di polizia in quanto l'indicazione di sotto la voce Controparte_1 “debitore effettivo” nell'ordine di bonifico costituisce un inserimento informativo unilaterale dell'ordinante titolare del conto bancario.
Risulta, altresì, non compensabile, in quanto non facilmente liquidabile, la spesa sostenuta per i pagamenti delle fatture fastweb, in quanto relative non solo al servizio di telefonia fissa ed internet, ma anche ai consumi di un'utenza mobile.
Riguardo alle spese mediche che parte opponente afferma di aver sostenuto interamente in favore dei figli, si ritiene che in atti non risulta prodotta documentazione idonea a comprovarle;
di converso, si possono portare a compensazione le spese per tasse universitarie sostenute dall'opponente per i periodi comprovati dalle attestazioni di pagamento depositate (non si rinvengono, invece, le fatture cui l'opponente fa riferimento nella memoria n. 2). Tali pagamenti non sono stati oggetto di specifica contestazione di parte opposta che ha, invero, implicitamente confermato il pagamento, sostenendo l'ingiusta richiesta di rimborso a fronte di un contributo fornito alla crescita professionale del figlio e in virtù della disponibilità, da parte dell'opponente, di risorse economiche superiori rispetto al coniuge affidatario. Va precisato, inoltre, che le spese per le tasse universitarie rientrano tra le spese ordinarie (come confermato dalla giurisprudenza più recente cfr Cass. n. 379/2021; 34100/2021) e, quindi, sono riconducibili al mantenimento ordinario. Pertanto, risulta compensabile anche la somma di € 3.975,08.
5. Alla luce delle considerazioni su esposte, la domanda di compensazione va accolta limitatamente al credito complessivo di €12.855,23, con conseguente rideterminazione della somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge separato e i figli, pari ad € 23.247,68 oltre interessi legali.
6. Stante l'esito del giudizio le spese di lite sono compensate per la metà e la restante parte posta a carico di nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. Parte_1
147 del 2022 (scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000).
7. Per le medesime ragioni, le spese del procedimento ex art. 669-terdecies cpc sono compensate per la metà e la restante parte posta a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie l'opposizione, per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto opposto per l'importo compensato di € 12.855,23, rideterminando l'importo dovuto da in favore di , a titolo di assegno di mantenimento per quest'ultima e i Parte_1 Controparte_1
figli, in € 23.247,68 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Compensa le spese di lite per la metà e pone la restante parte a carico di , Parte_1 liquidate in favore di nell'importo di € 7.051,00, oltre rimborso spese al 15% iva e Controparte_1 cpa come per legge;
3. Condanna al pagamento in favore di delle spese di cui al Parte_1 Controparte_1 procedimento ex art. 669 terdecies cpc, che previa compensazione di 1/2, liquida in €2.612,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 02.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 6286/2018 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giovanni Caponio;
Parte_1
OPPONENTE/ATTORE IN RICONVENZIONALE contro
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
Angelamaria De Rosa;
OPPOSTA/CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 11.09.2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 18.04.2018, ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 615 comma 1 cpc avverso l'atto di precetto notificatogli in data 06.04.2018 con cui
[...]
coniuge separata, gli ingiungeva il pagamento della complessiva somma di CP_1
€36.102,91, per sorte capitale, compenso e oneri fiscali, a titolo di presunte differenze non versate, sull'assegno di mantenimento, concordato in sede di separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Bari con decreto del 15.10.2013 (R.G. n. 4384/2013), eccependo la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto per inesistenza del credito a fronte degli accordi intercorsi tra i coniugi separati durante il periodo di coabitazione nella casa coniugale. Parte opponente ha formulato, altresì, domanda riconvenzionale di accertamento del maggior credito dallo stesso vantato nei confronti dell'ex coniuge nella misura di € 57.646,94 e compensazione dello stesso con quello di cui all'atto di precetto, con condanna dell'opposta al pagamento della residua differenza pari ad €
21.544,03.
Segnatamente parte opponente ha rappresentato che i) con decreto di separazione consensuale omologato in data 15.10.2013, il Tribunale di Bari ha stabilito l'attribuzione della casa coniugale, sita in Bari, via Mameli n.15, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, alla sig.ra che l'avrebbe occupata unitamente ai due figli, nonché il versamento, a titolo di CP_1 mantenimento dell'ex coniuge e dei due figli, della somma complessiva di € 2.700,00 da parte dell'opponente, di cui € 1.700,00 per il mantenimento della ex coniuge ed € 1.000,00 per il mantenimento dei figli, e la compartecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli;
ii) a fronte delle condizioni concordate in sede di separazione, successivamente gli ex coniugi hanno continuato a coabitare nella casa coniugale dal febbraio 2014 all'aprile 2017 e l'opponente ha comunque provveduto al versamento del mantenimento nei confronti della ex coniuge e dei figli, trattenendo dall'importo dovuto quanto dallo stesso sostenuto per il pagamento delle utenze domestiche pari ad € 21.256,33, per le rate di mutuo ipotecario di febbraio e marzo 2014 pari ad €
2.680,00, per la spesa alimentare e casalinghi pari ad € 27.288,00 nonché per tutte le spese straordinarie (sanitarie e scolastiche) sostenute al 100% nei confronti dei figli;
iii) lasciata la casa coniugale nel mese di aprile 2017, per il periodo decorrente dal maggio 2017 al marzo 2018
l'opponente ha continuato a sostenere il pagamento delle utenze domestiche della ex casa coniugale per mancata voltura delle stesse da parte della ex coniuge e addebito sul proprio conto bancario per ulteriori € 3.402,76 oltre alle spese straordinarie in favore dei figli nella misura del 100%.
2. Con comparsa del 02.07.2018, si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione perché infondata ed inammissibile, con condanna ex art. 96 co.1 e 3 cpc di parte opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, ha chiesto di limitare la compensazione alle sole spese di natura alimentare, ricomprese nel mantenimento della moglie, effettivamente anticipate dall'opponente.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti e dell'interrogatorio formale di parte opposta, è pervenuta all'udienza del 11.09.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Preliminarmente, occorre precisare che in tema di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., la
Suprema Corte ha statuito che “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970. (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico)” (cfr. Cass. Civ. n.17689/2019, conf. Cass. Civ. n.20303/2014, n. 13872/2001).
Ne discende, dunque, che con l'opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, così come determinato in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cpc.
Sicché, unico oggetto dell'opposizione all'esecuzione è l'accertamento della sussistenza del diritto del coniuge ad agire in executivis nei confronti dell'altro, sulla base di un titolo esecutivo formatosi in occasione del giudizio di separazione, il cui contenuto non viene in rilievo ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, bensì soltanto a fini esecutivi.
2. Nel caso di specie l'opponente ha fatto riferimento a sopravvenienze di carattere strettamente fattuale (coabitazione tra ex coniugi e accordi economici successivi all'omologa) che non hanno alcuna incidenza modificativa sull'accordo di separazione omologato e non possono farsi valere in sede esecutiva per invalidare il titolo sulla quale la stessa si fonda. Per cui non può essere accolta la domanda principale di nullità del precetto.
Tuttavia, le stesse sopravvenienze devono essere prese in considerazione per verificare le modalità di esecuzione ed adempimento del medesimo accordo, relativamente agli obblighi patrimoniali gravanti sull'opponente e, quindi, per accertare la sussistenza di fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Difatti lo stesso ha formulato domanda riconvenzionale di compensazione, adducendo il pagamento da parte sua di diverse poste economiche nel periodo di coabitazione con l'ex coniuge.
3. Al fine di vagliare la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta è doveroso preliminarmente chiarire quale sia la natura dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore dei figli e del coniuge separato.
In tema di compensazione dei crediti con l'assegno di mantenimento in favore dei figli, la Suprema
Corte è unanime nel ritenere che “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti” (cfr. Cass. Civ. ord. n.11689/2018).
Diversamente, con riferimento all'assegno di mantenimento del coniuge separato, la Suprema
Corte ha affermato che “secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare e, pertanto, non compensabile. Diversamente, il credito a titolo di mantenimento del coniuge non ha la stessa struttura e natura, in quanto trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno”, sottolineando altresì “l'inscindibilità della quota alimentare dal credito di mantenimento azionato esecutivamente, in quanto una diversa soluzione si risolverebbe in una lesione della ragionevole durata del procedimento esecutivo, comportando una dilazione procedimentale necessaria ogni volta che si assuma l'individuabilità di una quota alimentare nel credito azionato” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 9686/2020).
Ne discende, dunque, la natura propriamente alimentare dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e, dunque, la conseguente impossibilità di compensazione;
al contrario, si può affermare la compensabilità dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato stante la diversa natura e struttura dello stesso, potendo pertanto porre in compensazione un controcredito certo ed illiquido ma di pronta liquidazione.
4. Chiarito quanto precede, si osserva che parte opposta ha riconosciuto un debito residuo in capo all'opponente, sul presupposto di un adempimento parziale dell'obbligazione di mantenimento sullo stesso gravante. Ha, in più, specificato che dell'importo precettato € 29.493,29 spetterebbero alla moglie ed € 6.150,00 ai figli.
La domanda di compensazione formulata da parte opponente va qualificata quale compensazione giudiziale ex art. 1243 co.2 cc, trattandosi di controcrediti privi del carattere di liquidità, purtuttavia di facile e pronta determinazione da parte dell'autorità giudiziaria.
Si rammenta, anzitutto, che in caso di separazione le spese delle utenze domestiche, in difetto di diversa statuizione, sono a carico del coniuge assegnatario che usufruisce del servizio. Nel caso di specie non è stato specificamente contestato l'avvenuto pagamento delle utenze da parte dell'opponente e lo stesso può dirsi comprovato dalla produzione degli estratti conto bancari e delle corrispondenti bollette ove è prevista la domiciliazione bancaria sul conto del . In ogni caso, Pt_1 per il periodo di coabitazione e in ragione della concorrente partecipazione ai consumi, il rimborso delle spese sostenute dev'essere ragionevolmente riconosciuto per la metà. Diversamente la prosecuzione dei pagamenti delle utenze per il periodo successivo alla coabitazione impone la compensazione per l'intera somma corrispondente. Ne discende una compensazione sull'importo a debito di €29.493,29 del controcredito di €1.703,27 (Fatture Amgas)
La domanda di compensazione può trovare accoglimento, altresì, per il controcredito vantato dall'opponente avente ad oggetto il regresso conseguente al pagamento delle rate di mutuo ipotecario, stipulato da entrambi i coniugi per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Bari, via
Mameli n.15, per le mensilità di febbraio e marzo 2014 (relativamente al quale pagano €1.340,00 mensili, nella misura del 50% ciascuno), per complessivi € 2.680,00.
Sul punto, si precisa che tale controcredito non è stato oggetto di specifica contestazione dall'opposta, oltre a risultare dall'estratto conto integrato Banca Fideuram n.1 al 30.06.2014 (cfr.
DOC.2 fasc. parte opponente), ragion per cui l'importo di € 1.340,00 pari al 50% delle anzidette rate può essere posto in compensazione con il credito dovuto all'opposta.
Analogo discorso può essere fatto per gli oneri condominiali il cui pagamento risulta dagli allegati estratti conto e non è stato contestato da parte opposta;
l'importo compensabile è pari alla metà di
€4.440,13.
Va, altresì, considerato come controcredito compensabile per la metà il pagamento del canone Tv per l'anno 2014 per l'importo già dimidiato di € 56,75.
Per quanto riguarda i pagamenti sostenuti per l'abbonamento sky, trattandosi di spese non correlate ad esigenze primarie, bensì ad interessi secondari, quali lo svago e l'intrattenimento, non essendoci prova della fruizione da parte dell'opposta, si ritiene che le stesse debbano gravare sul titolare dell'abbonamento.
Non può, poi, procedersi a compensazione per il controcredito per spesa alimentare e casalinghi, indicato in € 27.288,00, non provato in atti.
Analogamente la compensazione per la spesa sostenuta per le ricariche telefoniche non può trovare condivisione posto che, dagli estratti conto bancari prodotti, risultano ricariche tramite internet in favore di diversi operatori telefonici, in ordine ai quali non è stata prodotta documentazione in ordine alla titolarità delle utenze beneficiarie di ricarica (e al relativo onere probatorio parte opponente non poteva sopperire con l'ordine di esibizione richiesto).
Allo stesso modo, anche il pagamento mediante bonifici bancari dei verbali di contravvenzioni elevati dal comando di polizia municipale di Bari nei confronti dell'autovettura tg. EL534RC non può essere oggetto di compensazione in mancanza di prova in ordine alla titolarità del diritto di proprietà della vettura contravvenzionata, essendo a tal fine insufficienti sotto il profilo probatorio le copie dei bonifici bancari effettuati in data 09.06.2014, 16.01.2015, 24.12.2015 e 28.06.2016 in favore del comando di polizia in quanto l'indicazione di sotto la voce Controparte_1 “debitore effettivo” nell'ordine di bonifico costituisce un inserimento informativo unilaterale dell'ordinante titolare del conto bancario.
Risulta, altresì, non compensabile, in quanto non facilmente liquidabile, la spesa sostenuta per i pagamenti delle fatture fastweb, in quanto relative non solo al servizio di telefonia fissa ed internet, ma anche ai consumi di un'utenza mobile.
Riguardo alle spese mediche che parte opponente afferma di aver sostenuto interamente in favore dei figli, si ritiene che in atti non risulta prodotta documentazione idonea a comprovarle;
di converso, si possono portare a compensazione le spese per tasse universitarie sostenute dall'opponente per i periodi comprovati dalle attestazioni di pagamento depositate (non si rinvengono, invece, le fatture cui l'opponente fa riferimento nella memoria n. 2). Tali pagamenti non sono stati oggetto di specifica contestazione di parte opposta che ha, invero, implicitamente confermato il pagamento, sostenendo l'ingiusta richiesta di rimborso a fronte di un contributo fornito alla crescita professionale del figlio e in virtù della disponibilità, da parte dell'opponente, di risorse economiche superiori rispetto al coniuge affidatario. Va precisato, inoltre, che le spese per le tasse universitarie rientrano tra le spese ordinarie (come confermato dalla giurisprudenza più recente cfr Cass. n. 379/2021; 34100/2021) e, quindi, sono riconducibili al mantenimento ordinario. Pertanto, risulta compensabile anche la somma di € 3.975,08.
5. Alla luce delle considerazioni su esposte, la domanda di compensazione va accolta limitatamente al credito complessivo di €12.855,23, con conseguente rideterminazione della somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge separato e i figli, pari ad € 23.247,68 oltre interessi legali.
6. Stante l'esito del giudizio le spese di lite sono compensate per la metà e la restante parte posta a carico di nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. Parte_1
147 del 2022 (scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000).
7. Per le medesime ragioni, le spese del procedimento ex art. 669-terdecies cpc sono compensate per la metà e la restante parte posta a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie l'opposizione, per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto opposto per l'importo compensato di € 12.855,23, rideterminando l'importo dovuto da in favore di , a titolo di assegno di mantenimento per quest'ultima e i Parte_1 Controparte_1
figli, in € 23.247,68 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Compensa le spese di lite per la metà e pone la restante parte a carico di , Parte_1 liquidate in favore di nell'importo di € 7.051,00, oltre rimborso spese al 15% iva e Controparte_1 cpa come per legge;
3. Condanna al pagamento in favore di delle spese di cui al Parte_1 Controparte_1 procedimento ex art. 669 terdecies cpc, che previa compensazione di 1/2, liquida in €2.612,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 02.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato