Ordinanza cautelare 22 marzo 2022
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/06/2025, n. 11145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11145 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11145/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01655/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 1.6.2020, notificato in data 8.7.2020, adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto SM, Ufficio personale ufficiali, avente ad oggetto “Cap. CC SPE RSE -OMISSIS-, Addetto al reparto Comando della Legione Carabinieri “Toscana”, con il quale l'Amministrazione ha comunicato al ricorrente l'esclusione dall'aliquota di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1051 del D. Lgs. n. 66 del 2010, nonché della nota interna allegata del 25.6.2020;
nonché
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 8.10.2019, adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto SM, Ufficio personale ufficiali, conosciuto a seguito di istanza di accesso in data 13.8.2020, avente ad oggetto “Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in SPE che saranno presumibilmente compresi nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento per l'anno 2020”, nonché degli atti ad esso allegati della Direzione generale per il personale Militare M_D GMIL REG2019 0514538 del 25.9.2019 e M_D GMIL REG2019 0520035 del 30.9.2019, nella parte in cui non includono il ricorrente;
- della Determinazione dirigenziale M_D GMILREG 2020 -OMISSIS-del 22.5.2020, adottata dal Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, mai notificata al ricorrente, conosciuta a seguito di istanza di accesso in data 13.8.2020, nella parte in cui ne determina la esclusione del ricorrente dall'aliquota di valutazione per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1051, comma 2, del D. lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (art. 3) nonché della circolare della Direzione generale per il personale militare n. M-D GMIL REG 2020 0200908 del 23.5.2020 e della relativa nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 1.6.2020;
- della Circolare n. M_D GMIL REG 2020 0200907 del 23.5.2020, adottata dal Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, non conosciuta dal ricorrente;
nonché, a seguito di motivi aggiunti,
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
- del provvedimento prot. M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-22-10-2021, notificato il 22.10.2021, adottato dal Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, II reparto, IV divisione, avente ad oggetto “Istanza di accesso agli atti ai sensi della
L. n. 241/90”, con il quale l'Amministrazione militare ha comunicato al ricorrente la sua esclusione da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo ad un altro;
- di ogni altro atto o provvedimento, ancorchè non conosciuto, riguardante gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in SPE ricompresi presumibilmente nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento per l'anno 2021, nella parte in cui non prevedono la inclusione del ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non conosciuto, riguardante gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in SPE inclusi nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento per l'anno 2021, nella parte in cui non prevedono la inclusione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso in riassunzione dal TAR Toscana, l’allora Capitano dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- (in congedo a partire dal 28/02/2025 per raggiunti limiti d’età e divenuto in pari data Maggiore grazie alla promozione a titolo onorifico ottenuta ai sensi dell’art. 1084 cod. ord. mil.) ha adìto questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti con cui l’Amministrazione gli ha comunicato l’esclusione dall’aliquota di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 2020 e la sua esclusione da ogni procedura di avanzamento; più in particolare, con atto introduttivo del giudizio è stato impugnato, tra gli altri, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 01/06/2020 laddove il ricorrente veniva informato della sua “ esclusione dalla aliquota di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1051 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66” e la determinazione dirigenziale di analogo contenuto M_D GMILREG 2020 -OMISSIS-del 22/05/2020, mentre con motivi aggiunti è stata impugnata la determinazione dirigenziale M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 22/10/2021 nella parte in cui l’Amministrazione informava il ricorrente “che, ai sensi dell’articolo 1051 comma 8 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in considerazione della condanna penale precedentemente comminata, ad una pena non inferiore ad anni due, la S.V., risulta esclusa da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro”.
2. Il ricorso introduttivo è affidato alle seguenti censure:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione.
In primo luogo, il ricorrente censura il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 01/06/2020, lamentando il fatto che l’Amministrazione non abbia concretamente motivato il provvedimento di esclusione dall’aliquota di avanzamento per l’anno 2020, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo all’art. 1051 cod. ord. mil., senza neanche l’indicazione del comma ritenuto applicabile alla fattispecie concreta; né sarebbe ammissibile un’integrazione postuma del provvedimento, con un’indicazione successiva della norma in base alla quale è stata disposta l’esclusione.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1051, 2° comma , del D. lgs. n. 66 del 010. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.
In secondo luogo, il ricorrente ritiene priva di motivazione anche la determina dirigenziale n. M_D GMILREG 2020 -OMISSIS-del 22/05/2020, poiché, anche se in tale atto è stato indicato che l’esclusione è avvenuta in base al comma 2 del citato art. 1051, in ogni caso non si sarebbe innanzi ad una motivazione specifica; l’Amministrazione, invero, avrebbe dovuto esplicitare la specifica fattispecie applicabile al caso concreto tra quelle elencate nel comma 2 (ossia tra le fattispecie sub lett. a, b, c, d) e i presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’applicazione di tale comma.
In ogni caso, l’Amministrazione non avrebbe dovuto procedere alla sua esclusione perché, sebbene egli fosse stato rinviato a giudizio, successivamente era seguito il suo proscioglimento; invero, con sentenza n. -OMISSIS-del 05/02/2019 il Tribunale penale di Cagliari dichiarava di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al delitto contestato “perché l’azione penale non poteva essere iniziata, trattandosi di persona già giudicata con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano del 21 giugno 2012.”
Da ultimo, il ricorrente deduce che l’Amministrazione, pur asserendo di applicare l’art. 1051, 2 comma, cod. ord. mil., non rileva un mero “ impedimento temporaneo” alla valutazione (così come appunto prescrive la norma in questione) bensì ha disposto l’esclusione definitiva dalla procedura di avanzamento, applicando il diverso potere attribuito dal comma 8 della disposizione in commento.
III. In subordine. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1051, comma 8, d. lgs. 66 del 2010 e dell’art. 445, comma II, c.p.p.
In via subordinata, il ricorrente allega che l’esclusione nemmeno potrebbe essere considerata legittima, invocando il citato comma 8 perché la inibizione dalla progressione in carriera a causa di una sentenza di condanna non può avere durata indeterminata, pena la violazione dell’art. 27 della Costituzione; nel caso di specie, invero, gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla sentenza di patteggiamento che lo ha interessato, in base al disposto dell’art. 445 c.p.p., sarebbero dovuti venire meno dopo 5 anni dall’adozione della sentenza, ovverosia dopo il 21/06/2017.
3. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 22/10/2021, ritenendola viziata sia per illegittimità derivata sia per vizi propri; più precisamente il vizio da cui sarebbe affetto l’atto in questione sarebbe costituito dalla violazione del comma 8 dell’art. 1051 cod. ord. mil., formulando parte ricorrente una censura analoga a quella avanzata in via subordinata con il ricorso introduttivo.
In via subordinata, il ricorrente ritiene il provvedimento gravato sia affetto da vizi propri anche nella misura in cui l’Amministrazione non ha esplicitato le ragioni concrete per le quali ha ritenuto applicabile il comma 8 al caso di specie; l’Amministrazione, invero, avrebbe dovuto valutare in concreto la condotta oggetto della condanna penale al fine di valutare se il fatto di reato fosse stato commesso “mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare.”
4. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha chiesto la reiezione nel merito del ricorso, osservando tra l’altro che per gli stessi fatti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati – ovverosia, l’esistenza della sentenza di patteggiamento del 2012 – il ricorrente ha subito la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per 12 mesi, inflitta con decreto ministeriale prot. n.-OMISSIS- del 04/02/2014.
5. In vista della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorrente depositava memorie con cui insisteva per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
6. All’esito della camera di consiglio del 16/03/2022, la Sezione ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS-del 22/03/2022 con cui ha respinto l’istanza cautelare per carenza del requisito del fumus boni iuris ; il provvedimento è stato confermato in sede di appello con l’ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-del 18/05/2022.
7. In vista dell’udienza pubblica, il Ministero della Difesa, in data 04/03/2025, depositava in atti una memoria difensiva del tutto estranea rispetto all’oggetto del presente giudizio e riguardante un altro giudizio.
8. Con memoria depositata in data 22/04/2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, deducendo la persistenza dell’interesse ad una esatta ricostruzione della carriera.
9. Con memoria depositata in data 06/05/2025 l’Amministrazione ha rappresentato, da un lato, che la promozione a titolo onorifico ai sensi dell’art. 1084 cod. ord. mil. è stata disposta quale atto dovuto in quanto elargita a chi ha prestato servizio senza demerito nel quinquennio antecedente alla cessazione e, dall’altro lato, che, con riguardo alla dedotta sostanziale riabilitazione automatica trascorsi 5 anni dalla sentenza di patteggiamento, il decorrere del termine di legge comporta solamente il venir meno degli effetti penali della sentenza, ma non invece l’ottenimento della riabilitazione che, invece, necessita sempre di un provvedimento esplicito del giudice e che, sola, fa venir meno gli effetti extra-penali della condanna.
10. All’udienza pubblica del 28/05/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il gravame è infondato per le ragioni di seguito esposte.
12. Preliminarmente, deve prendersi in esame la richiesta formulata da parte ricorrente di espunzione dal fascicolo processuale della memoria depositata in atti dall’Avvocatura in data 04/03/2025; a tal proposito, ritiene il Collegio che tale istanza possa essere accolta dal momento che la memoria in questione è completamente estranea alla presente controversia, essendo riferita ad altro giudizio e probabilmente essendo stata depositata per mero errore materiale.
Se ne dispone pertanto lo stralcio.
13. Passando al merito della controversia, il Collegio rileva che le censure formulate dal ricorrente sono sia di ordine formale che di ordine sostanziale. Da un lato, infatti, i provvedimenti impugnati vengono ritenuti viziati per insufficiente motivazione non avendo l’Amministrazione, secondo la tesi attorea, indicato con precisione né le norme di legge sulla cui base è stata disposta l’esclusione né i presupposti di fatto presi in considerazione né, da ultimo, la valutazione concernente la commissione di un comportamento contrario ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivo del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare; dall’altro lato, il ricorrente ritiene che in ogni caso egli non avrebbe potuto essere escluso ai sensi dell’art. 1051, comma 8, cod. ord. mil. perché gli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento che lo ha interessato, in base al disposto dell’art. 445, comma 2, c.p.p., sarebbero dovuti venire meno trascorsi 5 anni dalla sua adozione.
14. Quanto al primo aspetto, il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, gli atti gravati sono adeguatamente motivati.
Per ciò che concerne le indicazioni delle fonti normative, il Collegio osserva che il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 01/06/2020, la determinazione dirigenziale M_D GMILREG 2020 -OMISSIS-del 22/05/2020 e la determinazione dirigenziale M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 22/10/2021 esplicano quale sia la norma ritenuta applicabile; a tal fine si ritiene sufficiente il richiamo all’art. 1051 cod. ord. mil. (inizialmente alla sola disposizione, successivamente anche al comma ritenuto applicabile) dal momento che il ricorrente è stato messo comunque nella possibilità di comprendere la disposizione in base alla quale sono stati adottati gli atti gravati. Per ciò che riguarda, invece, i presupposti di fatto e la valutazione compiuta dall’Amministrazione, è sufficiente osservare che nella determinazione dirigenziale M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 22/10/2021 si affermava espressamente che “ in considerazione della condanna penale precedentemente comminata, ad una pena non inferiore ad anni due, la S.V. , risulta esclusa da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro” , mentre nel decreto ministeriale prot. n.-OMISSIS- del 04/02/2014 con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare si affermava che le condotte che avevano portato alla sentenza di patteggiamento “sono censurabili sotto l’aspetto disciplinare in quanto gravemente lesive del prestigio dell’istituzione, non consone ai doveri e alla dignità del grado rivestito, nonché contrarie al giuramento prestato , al dovere di esemplarità e al senso di responsabilità propri dello Status di ufficiale e di appartenenza all’Arma dei Carabinieri” ; il ricorrente, pertanto, è stato posto nelle condizioni di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione e quest’ultima risulta aver preso in considerazione e valutato i fatti concernenti il militare al fine dell’adozione dei gravati provvedimenti di esclusione.
15. Quanto, invece, alle censure di carattere sostanziale il Collegio rileva quanto segue.
L’esclusione dall’aliquota di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 2020 e l’esclusione da ogni procedura di avanzamento è stata disposta ai sensi dell’art. 1051, comma 8, cod. ord. mil. ai sensi del quale “ Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro ”; come detto, trattasi di atto vincolato per l’Amministrazione, la quale deve semplicemente accertare la sussistenza dei presupposti di legge, ovverosia di una sentenza definitiva di condanna a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare.
Ebbene, nel caso di specie, il presupposto in commento è pacificamente sussistente. Invero, nei confronti del militare ricorrente risulta essere stata adottata dal G.U.P. presso il Tribunale di Oristano la sentenza n. -OMISSIS- del 21/06/2012 emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. con la quale è stata inflitta la pena (sospesa) di due anni di reclusione per i reati di corruzione, peculato continuato, detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni da guerra e detenzione abusiva di munizioni per armi comuni da sparo; inoltre, ai sensi dell’art. 445 c.p.p. ratione temporis applicabile, la sentenza di patteggiamento doveva essere equiparata ad una pronuncia di condanna.
Né merita condivisione la tesi attorea secondo cui gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla sentenza di patteggiamento che lo ha interessato, in base al disposto dell’art. 445, comma 2, c.p.p., sarebbero dovuti venire meno dopo 5 anni dall’adozione della sentenza, ovverosia dopo il 21/06/2017.
Si deve, infatti, considerare che, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., “il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.
Il reato, in altri termini, in tali ipotesi si estingue se, nel termine di cinque anni (quando la sentenza concerne un delitto) ovvero di due anni (quando concerne una contravvenzione), il condannato non commette un delitto ovvero una contravvenzione “ della stessa indole ”; in tal caso, anzi, si estingue ogni effetto penale e, se è stata applicata solo una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, la condanna non osta comunque alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Sulla scorta della sopra articolata analisi emerge, però, una chiara distinzione tra:
a) il presupposto sufficiente a fondare l’esclusione da ogni procedura di avanzamento, dato da una condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni, corredata dagli ulteriori presupposti previsti dall’art. 1051, comma 8, cod. ord. mil.;
b) l’eliminazione degli effetti sottesi all’estinzione dei reati, i quali non ridondano ai fini della specifica sanzione espulsiva oggetto di impugnazione, secondo il preciso schema dell’art. 1051.
Il ricorrente non ha, infatti, provato che la condanna in questione è stata cancellata dal casellario giudiziale: essa quindi continua a sussistere, sebbene vi sia stata l’estinzione del reato.
E, del resto, tale effetto non sarebbe stato ottenibile, considerato che la Suprema Corte, intervenendo con riferimento proprio alla disposizione di cui all'art. 445, comma 2 c.p.p., ha statuito che “In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e delle condizioni di cui all'art. 445 c.p.p. non comporta anche la cancellazione dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, in quanto detta iscrizione non rientra tra gli effetti penali della condanna di cui è prevista l'estinzione ed è contemplata dall'art. 5 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, unicamente per i reati di competenza del giudice di pace” (Cassazione penale sez. I, 26/03/2019, n.18233).
16. In virtù di quanto detto, il ricorso deve essere respinto.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.305,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Manda altresì alla Segreteria di procedere alla espunzione dal fascicolo telematico processuale della memoria depositata in atti dall’Avvocatura in data 04/03/2025.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.